Cause di forza maggiore. 11.1 Se il Fornitore fosse impedito nell’adempimento dei propri obblighi contrat- tuali per cause di forza maggiore come mobilitazioni, guerre, terrorismo, sommosse interne, catastrofi naturali, incendi o altre circostanze non preve- dibili o non imputabili al Fornitore stesso, ad es. scioperi o serrate legittime, anomalie nell’esercizio, mancanza di mezzi di trasporto, difficoltà nell'ap- provvigionamento delle materie prime o mancate consegne da parte dei propri fornitori, i termini verranno prorogati in base alla durata dell’impedimento e di un tempo di avviamento adeguato, e comunque non più di tre mesi. Le suddette circostanze non sono imputabili al Fornitore an- che quando esse subentrano durante una mora. Il Fornitore è tenuto a co- municare il prima possibile al Committente l'inizio e il termine previsto di tali eventi.
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Cause di forza maggiore. 11.1 Se il Fornitore fosse impedito nell’adempimento dei propri obblighi contrat- tuali contrattuali per cause di forza maggiore come mobilitazioni, guerre, atti di terrorismo, sommosse interne, catastrofi calamità naturali, incendi o altre circostanze non preve- dibili imprevedibili o non imputabili al Fornitore stesso, ad stesso come per es. scioperi o serrate legittime, anomalie nell’esercizio, mancanza di mezzi di trasporto, difficoltà nell'ap- provvigionamento nell’approvvigionamento delle materie prime o mancate consegne da parte dei propri fornitori, i termini verranno prorogati in base alla durata dell’impedimento e di un tempo di avviamento adeguato, adeguato e comunque non più di tre mesi. Le suddette circostanze non sono inoltre imputabili al Fornitore an- che anche quando esse subentrano durante una mora. Il Fornitore è tenuto a co- municare comunicare il prima possibile al Committente l'inizio l’inizio e il termine previsto di tali eventi.
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Cause di forza maggiore. 11.1 Se 12.1 L’esecuzione di qualsivoglia obbligo contrattuale disciplinato nelle presenti Condizioni di acquisto s’intenderà sospeso, senza alcuna responsabilità per la Parte inadempiente, nella misura e per il Fornitore fosse impedito nell’adempimento dei propri obblighi contrat- tuali periodo di tempo in cui tale Parte sia impedita per cause causa di forza maggiore. Per causa di forza maggiore come mobilitazioni, si intendono: guerre, terrorismo, sommosse interne, catastrofi ; incendi; alluvioni; altri disastri naturali, incendi ; scioperi; guasti dei macchinari o altre circostanze degli impianti; controversie di lavoro; attacchi informatici; atti o interventi diretti di qualsiasi governo o sua sottodivisione; o altri eventi simili che ricadono oltre il ragionevole controllo della Parte colpita e che non preve- dibili o non imputabili al Fornitore stesso, ad es. scioperi o serrate legittime, anomalie nell’esercizio, mancanza di mezzi di trasporto, difficoltà nell'ap- provvigionamento delle materie prime o mancate consegne da parte dei propri fornitori, i termini verranno prorogati in base alla durata dell’impedimento e di un tempo di avviamento adeguato, e comunque non più di tre mesi. Le suddette circostanze non sono imputabili al Fornitore an- che quando esse subentrano durante sarebbe stato possibile evitare esercitando una mora. Il Fornitore è tenuto a co- municare il prima possibile al Committente l'inizio e il termine previsto di tali eventiragionevole diligenza (“Forza Maggiore”).
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
Cause di forza maggiore. 11.1 Se il Fornitore fosse impedito nell’adempimento dei propri obblighi contrat- tuali per Costituiscono cause di forza maggiore come mobilitazionitutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all’Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l’adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati. L’insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall’Appaltatore. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, guerrevalutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, terrorismocon l’esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, sommosse internedi utensili, catastrofi naturali, incendi o altre circostanze non preve- dibili o non imputabili al Fornitore stesso, ad es. scioperi o serrate legittime, anomalie nell’esercizio, mancanza di attrezzature di cantiere e di mezzi di trasporto, difficoltà nell'ap- provvigionamento d’opera. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle materie prime o mancate consegne da parte dei propri fornitori, i termini verranno prorogati in base alla durata dell’impedimento e di un tempo di avviamento adeguato, e comunque non più di tre mesi. Le suddette circostanze non sono imputabili al Fornitore an- che quando esse subentrano durante una mora. Il Fornitore persone delle quali esso è tenuto a co- municare il prima possibile al Committente l'inizio e il termine previsto di tali eventirispondere.
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Cause di forza maggiore. 11.1 Se il Fornitore fosse impedito nell’adempimento dei propri obblighi contrat- tuali per cause Eventi di forza maggiore come mobilitazioniautorizzano Bouygues a differire l’effettuazione delle sue prestazioni e consegne fino a che duri lo stato di cose e le sue conseguenze dirette non siano state rimosse. Tali differimenti di termine non autorizzano il cliente a revocare o rescindere il contratto e non danno diritto a risarcimenti danni. Nella categoria di forza maggiore rientrano tutte le circostanze e gli eventi di cui né Bouygues né il cliente sono responsabili, guerree a causa delle quali Bouygues è impossibilitata – o le diviene oltremodo difficile – ad effettuare la fornitura o i servizi, terrorismoquali per esempio gravi disturbi all’attività aziendale, sommosse interneinfortuni, sciopero, epidemia, guerra, blocco e altri conflitti lavorativi, atti terroristici, tumulti, catastrofi naturali, incendi misure o altre circostanze non preve- dibili o non imputabili al Fornitore stessodivieti ufficiali, ad es. scioperi o serrate legittime, anomalie nell’eserciziodivieti import-export, mancanza di mezzi di trasportod’energia e materie prime, difficoltà nell'ap- provvigionamento delle materie prime tardate consegne o mancate consegne prestazioni da parte dei propri fornitoridi terzi, i termini verranno prorogati in base alla durata dell’impedimento e di un tempo di avviamento adeguato, e comunque cioè qualora il ritardo sia ascrivibile a una delle cause summenzionate. L’elenco che precede non più di tre mesi. Le suddette circostanze non sono imputabili al Fornitore an- che quando esse subentrano durante una mora. Il Fornitore è tenuto a co- municare il prima possibile al Committente l'inizio e il termine previsto di tali eventideve considerarsi esaustivo.
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