Common use of Cauzione e garanzie Clause in Contracts

Cauzione e garanzie. L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 103 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Ai sensi dell'art. 103 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitale. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 45 del Codice. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

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Cauzione e garanzie. L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre settembr e 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 103 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Ai sensi dell'art. 103 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitale. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 45 del Codice. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

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Cauzione e garanzie. L'aggiudicatarioA garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’adempimento degli obblighi stessi (comprese le clausole penali, le eventuali spese per un a nuova procedura di appalto e gli eventuali maggiori oneri conseguenti) l’aggiudicatario, entro 15 giorni dalla formale aggiudicazione, e comunque prima della stipulazione del contratto, dovrà provvedere alla costituzione di un deposito cauzionale, pari al momento della sottoscrizione 10% dell’importo contrattuale (corrispettivo d’appalto al netto del ribasso offerto). Tale cauzione, ferma ed invariabile per tutto il periodo di esecuzione contrattuale (con obbligo pertanto dell’appaltatore di reintegrarla nell’ipotesi in cui dovesse essere, in tutto o in parte, introitata dall’Azienda) sarà svincolata dopo un mese dallo scadere del contratto è obbligato a costituire e produrre il con autorizzazione scritta dell’Azienda. Il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contrattipotrà essere effettuato mediante versamento in valuta corrente presso la Tesoreria dell’Azienda, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere ovvero mediante deposito d’apposita fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie da impresa abilitata ad esercitare nel ramo cauzioni; e che sono sottoposti dovrà comunque recare le seguenti clausole: - validità della fideiussione fino a revisione contabile svincolo espresso da parte della stazione appaltante; - nessun effetto produrrà il mancato versamento dei premi nei confronti della stazione appaltante; - il pagamento di una società tutta o di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998parte della somma garantita dovrà essere effettuato a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, n. 58 entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta stessa; - ai sensi dell'art. 103 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale garantito; - rinuncia al termine semestrale di cui all'art 1944 all’art. 1957 – 1° comma del codice civile; - dichiarazione del fideiussore attestante la piena conoscenza della disciplina contrattuale, la rinuncia all'eccezione con particolare riferimento al bando di cui all'articolo 1957gara, comma 2 del codice civile medesimoal disciplinare tecnico prestazionale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giornial disciplinare di gara ed all’offerta, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La sottoscrizione del garante dovràe, altresìin quest’ambito, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso clausole penali e di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione diritto del contratto. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Ai sensi dell'art. 103 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitale. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 45 del Codice. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

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Samples: Disciplinare Tecnico Prestazionale

Cauzione e garanzie. L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 103 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Ai sensi dell'art. 103 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitale. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 45 del Codice. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

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Cauzione e garanzie. L'aggiudicatario, al momento della L’Operatore Economico per la sottoscrizione del contratto è obbligato a deve costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai una garanzia, denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'artdell’art. 103 del Codice dei contrattiCodice, l'importo che dovrà presentare a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La durata della garanzia definitiva è prevista fino a sei mesi dalla data di ultimazione del servizio. L'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva, sia sotto forma di cauzione che di garanzia fideiussoria, dovrà avere la durata fino a sei mesi successivi all’ultimazione del servizio. La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 103 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Ai sensi dell'art. 103 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitale. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 45 del Codice. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

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Samples: Contratto

Cauzione e garanzie. L'aggiudicatarioLa Ditta costituisce in sede di sottoscrizione della convenzione, quale garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria emessa da compagnia di assicurazione autorizzata dall’ISVAP all’esercizio del ramo n. 15 cauzioni, pari al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo100% dell’importo risultante dal computo metrico estimativo approvato. Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In La stessa polizza verrà integrata nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso in cui l’importo delle opere sia superiore al 20% l'aumento è a quello riportato in convenzione. Tale polizza avrà validità per tutta la durata dei lavori, con rinnovo automatico di due punti percentuali per ogni punto anno in anno e comunque fino alla lettera di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 svincolo del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 103 del Codice, deve Comune; dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art 1944 del codice civile, e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta del comune di Jesolo. Tale garanzia potrà essere svincolata ad approvazione del collaudo. Prima di rivalersi sulla garanzia, il Comune dovrà rivolgere alla Ditta formale contestazione motivata e diffida ad adempiere entro il termine ragionevole indicato dal collaudatore, che comunque non potrà essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di ritardi, per cause imputabili alla Ditta, nell’ultimazione delle opere di urbanizzazione rispetto ai termini originari o, se del caso, prorogati fissati nel cronoprogramma, la Ditta dovrà corrispondere al Comune una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo della stazione appaltantecategoria di opere cui il ritardo si riferisce. La sottoscrizione del garante dovràDitta si obbliga a trasmettere al Comune entro 20 giorni dall’inizio dei lavori, altresì, essere autenticata dal Notaio, adeguata polizza assicurativa che tenga indenne il quale dovrà parimenti attestare Comune da tutti i poteri danni subiti a causa di firma del garante medesimo. Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha diritto danneggiamenti o eventuali distruzioni totali o parziali e di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore opere anche preesistenti e per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. Tale polizza assicurativa dovrà essere comprensiva della garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del contratto. In caso certificato di inottemperanza si procederà alla reintegrazione collaudo, per una somma assicurata non inferiore a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Ai sensi € 500.000,00 (cinquecentomila/00) così come previsto dal comma 2 dell'art. 103 125 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitale. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 45 del Codice. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di reteD.P.R. 207/2010.

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Samples: sit.jesolo.it

Cauzione e garanzie. L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell'artdell’art. 103 del Codice dei contratti113 D.Lgs. 163/2006, l'importo della l'Esecutore ha costituito una garanzia è fissato nella misura del fidejussoria pari al 10% dell'importo dell’importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta offerto superiore al 10%, la % tale garanzia fideiussoria è stata aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento vi è un ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La Tale garanzia fideiussoria che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 103 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'art 1944 all’art. 1957, comma 2, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Appaltante. La sottoscrizione cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del garante dovràcontratto, altresìdel risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma nonché del garante medesimo. Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate che l’Appaltante avesse eventualmente pagato in più all'esecutore rispetto alle risultanze della durante l’esecuzione in confronto del credito dell’Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, fatta salva, comunque, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la risarcibilità del maggior dannocauzione risultasse insufficiente. L'Amministrazione ha diritto L'Appaltante si riserva la facoltà di valersi sulla accedere alla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta anche per il completamento recupero delle prestazioni contrattuali penalità previste nel presente contratto. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata ai sensi del comma 3 dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006. Il residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Sezione A “Danni alle opere” Somme assicurate alla stipula in caso € Partita 1 - Opere Importo di risoluzione contratto Partita 2 – opere preesistenti 800.000,00 Partita 3 - demolizione e sgombero 150.000,00 Sezione B “R.C.T.” Massimale/sinistro alla stipula in € …. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del contratto certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 125 c. 4 DPR 207/2010 la polizza assicurativa deve essere trasmessa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche se anticipata, e deve essere accettata dall’Appaltante. L’Esecutore è tenuto a consegnare copia delle quietanze della polizza assicurativa in danno dell'esecutore e per occasione dei pagamenti, se il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contrattodella polizza assicurativa non è avvenuto in unica soluzione. In caso di inottemperanza mancato pagamento del premio, l’Appaltante si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei riserva la facoltà di prezzo da corrispondere all'esecutoresubentrare nel pagamento del premio trattenendo dal pagamento successivo (SAL o conto finale) il premio pagato maggiorato dell'aliquota del 17% (diciassette per cento) per spese generali dell'Appaltante. Ai sensi dell'art. 103 del Codice L’Esecutore si impegna ad osservare tutte le indicazioni necessarie per rendere operante la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitalepolizza CAR. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie particolare dovrà essere fornita alla Società assicuratrice copia del capitolato speciale d’appalto e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 45 del Codice. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivoappalto o del verbale di aggiudicazione, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a se richiesto ai sensi dell’art. 2 Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004. Per tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di retecauzioni e garanzie presentate dovranno essere consegnati all’Appaltante i contratti completi, comprensivi quindi delle condizioni generali e particolari.

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Cauzione e garanzie. L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell'artdell’art. 103 del Codice dei contratti113 D.Lgs. 163/2006, l'importo della l'Esecutore ha costituito una garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo fidejussoria pari al ….% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria copertura degli oneri per il mancato o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993inesatto adempimento, n. 385……, che svolgono rilasciata da ……., domiciliata in ……, via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998……, n. 58 - ai sensi dell'artcodice fiscale ….., Agenzia … (…). 103 del Codice, Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'art 1944 all’art. 1957, comma 2, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Appaltante. La sottoscrizione cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del garante dovràcontratto, altresìdel risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma nonché del garante medesimo. Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate che l’Appaltante avesse eventualmente pagato in più all'esecutore rispetto alle risultanze della durante l’esecuzione in confronto del credito dell’Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, fatta salva, comunque, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la risarcibilità cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata ai sensi del maggior dannocomma 3 dell’art. L'Amministrazione ha diritto 113 D.Lgs 163/2006. Il residuo sarà svincolato alla data di valersi sulla emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione definitiva rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte dell'Appaltante alla restituzione della garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi. L’Esecutore è inoltre obbligato a presentare, specificamente per l'eventuale maggior spesa sostenuta l’intervento, una polizza assicurativa per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso danni di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore esecuzione e per responsabilità civile terzi conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004. La garanzia copre anche i danni causati dai subappaltatori e subfornitori, con le indicazioni previste all’articolo “Subappalti” del presente contratto. Ai sensi dell’art. 125 c. 4 DPR 207/2010 la polizza assicurativa deve essere trasmessa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche se anticipata, e deve essere accettata dall’Appaltante. L’Esecutore è tenuto a consegnare copia delle quietanze della polizza assicurativa in occasione dei pagamenti, se il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contrattodella polizza assicurativa non è avvenuto in unica soluzione. In caso di inottemperanza mancato pagamento del premio, l’Appaltante si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei riserva la facoltà di prezzo da corrispondere all'esecutoresubentrare nel pagamento del premio trattenendo dal pagamento successivo (SAL o conto finale) il premio pagato maggiorato dell'aliquota del 17% (diciassette per cento) per spese generali dell'Appaltante. Ai sensi dell'art. 103 del Codice L’Esecutore si impegna ad osservare tutte le indicazioni necessarie per rendere operante la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitalepolizza CAR. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie particolare dovrà essere fornita alla Società assicuratrice copia del capitolato speciale d’appalto e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 45 del Codice. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivoappalto o del verbale di aggiudicazione, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a se richiesto ai sensi dell’art. 2 Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004. Per tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di retecauzioni e garanzie presentate dovranno essere consegnati all’Appaltante i contratti completi, comprensivi quindi delle condizioni generali e particolari.

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Cauzione e garanzie. L'aggiudicatarioL’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara corrispondente ad €.15.026,96 sotto forma di cauzione o fideiussione, al momento a scelta dell'offerente Al fine di rendere l'importo della sottoscrizione garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivoal grado di rischio ad esso connesso, l’ente appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contrattiNel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale2 per cento del prezzo base. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria è aumentata deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di ribassopegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice (Tesoreria comunale : CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è Filiali di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Monterenzo.) La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'aggiudicatario, dell'appaltatore può essere bancaria rilasciata da imprese bancarie o assicurativa assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'arte che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 103 del Codice, La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art 1944 del codice civileprincipale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 secondo comma, del codice civile medesimocivile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenutal'aggiudicazione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del garante dovràcontratto dopo l'aggiudicazione, altresìper fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, essere autenticata dal Notaioed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064- 1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il quale dovrà parimenti attestare i poteri possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di firma servizi e forniture, l'importo della garanzia e del garante medesimosuo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Dovrà essere redatta L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento. La cauzione è progressivamente svincolata in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto misura proporzionale all'avanzamento dell'esecuzione del Ministero servizio nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. La garanzia garantisce l’osservanza delle attività produttive 12 marzo 2004obbligazioni assunte ed il pagamento delle penalità eventualmente comminate, n. 123. Garantiscel’eventuale risarcimento dei danni, inoltre, nonché il rimborso delle somme pagate spese che l’A.C. dovesse eventualmente sostenere per fatti o danni provocati dall’I.A. a causa di inadempienze contrattuali o cattiva esecuzione del servizio. Resta salva la facoltà dell’A.C. di esperire ogni altra azione nel caso in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, cui la risarcibilità del maggior dannogaranzia risultasse insufficiente. L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto in danno dell'esecutore dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Ai sensi dell'art. 103 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitale. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 45 del Codice. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.";

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