Common use of Cauzione provvisoria Clause in Contracts

Cauzione provvisoria. 1. E’ richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera) costituita da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offerta. Detta garanzia fideiussoria deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, la clausola concernente la sua l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante valida fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione (D.M. 12 marzo 2004, n. 123).

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione provvisoria. 1. E’ richiesta L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori, deve essere corredata da una cauzione provvisoria, provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto del lavoro da appaltare. Tale cauzione potrà essere prestata da fideiussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in xxx xxxxxxx- xx o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 (comprensivo degli oneri di sicurezza centottanta) giorni naturali e del costo della manodopera) costituita da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni consecutivi dalla data fissata di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta. Detta garanzia fideiussoria presenta- zione dell’offerta e deve contenere prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipa- le, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2, del codice civileCodice Civile, la clausola concernente la sua nonché l’operatività entro della garanzia medesima en- tro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciare, in caso Procura Generale della Repubblica di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante valida fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione (D.M. 12 marzo 2004, n. 123)Cagliari.

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Samples: Contract for Maintenance Services, Service Agreement

Cauzione provvisoria. 1Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall’art. E’ richiesta una cauzione provvisoria, pari al 93 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è fissato nella misura del 2% dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto. L’importo della cauzione provvisoria è ridotta del 50% qualora ricorrano le condizioni di sicurezza cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità ivi richiamate. Ai sensi del comma 4 e 5 dell’art. dall’art. 93 del costo della manodopera) costituita da D.Lgs. n. 50/2016 la garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offerta. Detta garanzia fideiussoria deve contenere prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, la clausola concernente la sua l’operatività civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante valida fino alla nonché deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione (D.M. 12 marzo 2004, n. 123)presentazione dell'offerta.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione provvisoria. 1. E’ richiesta La Ditta concorrente dovrà produrre a corredo dell’offerta una cauzione provvisoriaprovvisoria di € 4.034,80, pari al 2% dell’importo del valore complessivo presunto triennale dell’appalto (comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera) IVA 4% esclusa, costituita da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offertafideiussione bancaria o polizza assicurativa. Detta garanzia fideiussoria deve contenere La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 22 , del codice civile, la clausola concernente la sua nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante valida fino alla stazione appaltante. La stessa dovrà avere validità per 180 giorni dalla data di approvazione presentazione dell’offerta con impegno del certificato garante a rilasciare la garanzia di regolare esecuzione (D.M. 12 marzo 2004cui al successivo articolo 24. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, n. 123)ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente nei loro confronti allo svincolo della cauzione provvisoria anche se ancora in corso di validità.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione provvisoria. 1Ai sensi dell’art. E’ 93 del D.Lgs 50/2016, è richiesta una cauzione provvisoria, provvisoria pari al 2% 2 per cento dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri di sicurezza e pre- ventivato dei servizi da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara. L'offerta deve essere corredata dall'impegno del costo della manodopera) costituita da garanzia fideiussoriagarante a rinnovare la garanzia, avente validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offertadurata indicata nel ban- do, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta di Adopera S.r.l. Detta garanzia fideiussoria deve contenere espressamente nel corso della procedura. In particolare la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione cauzione provvisoria di cui all’articolo 1957al presente comma garantirà Adopera S.r.l. nel caso in cui l’Appaltatore non sottoscriva il contratto di accordo quadro affidatogli fatti salvi maggiori danni procurati ad Ado- pera S.r.l. derivanti dalla mancata sottoscrizione dell’accordo quadro. Per le modalità di affidamento di cui al presente servizio non viene richiesta garanzia provvisoria ex art. 93 del d.lgs n. 50/2016 così come previsto dall’art. 1, comma 24, del codice civile, la clausola concernente la sua l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante valida fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione (D.M. 12 marzo 2004, n. 123)D.L. 76/2020.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione provvisoria. 1. E’ richiesta L’offerta è corredata da una cauzione provvisoriagaranzia, pari al 22 % del valore complessivo stimato dell’appalto indicato all’articolo 2 (al netto dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri inerente l’eventuale periodo di sicurezza prosecuzione oltre la scadenza), sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e del costo della manodopera) costituita da delle finanze. La garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offerta. Detta garanzia fideiussoria deve contenere prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, la clausola concernente la sua nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciare, in stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 75 c. 7 del d.lgs.163/2006. In caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta soggetti plurimi la cauzione potrà essere dimidiata ai sensi del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa citato art. 75 alla cauzione definitiva condizione che tutti i partecipanti siano in favore possesso della Stazione Appaltante valida fino alla data prevista certificazione di approvazione del certificato sistema di regolare esecuzione (D.M. 12 marzo 2004, n. 123)qualità.

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Samples: Concession Agreement

Cauzione provvisoria. 1Ai sensi dell’art. E’ richiesta 93, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione provvisoria, garanzia pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo dei lavori a base d’asta, da prestare secondo le condizioni previste al citato articolo anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa con contestuale impegno del fidejussore a rilasciare fidejussione per la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione. Tale impegno non è obbligatorio per le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni r fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazioni antimafia emessa ai sensi degli oneri di sicurezza artt. 84 e 91 del costo D.Lgs. 159/2011 ed è svincolata automaticamente al momento della manodopera) costituita da garanzia fideiussoriasottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione. Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, avente validità questa dovrà essere valida per almeno 180 giorni dalla data fissata per la di presentazione dell’offerta. Detta garanzia fideiussoria deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, la clausola concernente la sua l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante valida fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione (D.M. 12 marzo 2004, n. 123).

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art. 93, comma 1. E’ richiesta , del D.Lgs n. 50/2016, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione provvisoria, garanzia pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri dei lavori a base d’asta, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa con contestuale impegno del fideiussore a rilasciare fideiussione per la cauzione definitiva, in caso di sicurezza aggiudicazione. Tale impegno non è previsto per le micro, piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 93 c. 8 del costo D.Lgs. 50/2016. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della manodopera) costituita da garanzia fideiussoriasottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione. Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, avente validità questa dovrà essere valida per almeno 180 giorni dalla data fissata per la di presentazione dell’offerta. Detta garanzia fideiussoria deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, la clausola concernente la sua l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante valida fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione (D.M. 12 marzo 2004, n. 123).

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione provvisoria. 1. E’ richiesta una La cauzione provvisoria, provvisoria è pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri netto a base di sicurezza e del costo della manodoperagara, come meglio precisato nel bando di gara. La cauzione potrà essere prestata anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione provvisoria non potrà essere costituita, a pena di esclusione dalla gara, allegando all'offerta denaro contante, assegni bancari o circolari. La fidejussione, a pena di esclusione, dovrà prevedere espressamente quanto segue: a) costituita da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offerta. Detta garanzia fideiussoria deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; b) la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'art. 1957, comma 2, del codice civile, la clausola concernente la sua l’operatività entro quindici Codice Civile; c) validità per almeno 180 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante valida fino alla dalla data di approvazione presentazione dell'offerta; d) impegno del certificato fidejussore a rilasciare la garanzia di regolare esecuzione cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (D.M. 12 marzo 2004, n. 123cauzione definitiva).

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione provvisoria. 1Ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs. E’ richiesta n.163 del 12.04.2006 l’offerta da presentare per l’affidamento della esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione provvisoria, pari al 22 % dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri di sicurezza preventivato dei lavori da appaltare, da prestarsi anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dall’impegno del costo della manodopera) costituita da fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La fidejussione bancaria o la presentazione dell’offerta. Detta garanzia fideiussoria deve contenere polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, la clausola concernente principale e la sua l’operatività operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria stazione appaltante. La fidejussione o polizza relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante valida fino alla provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di approvazione presentazione dell’offerta. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione (D.M. 12 marzo 2004, n. 123)contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

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Samples: Fornitura E Montaggio Di Serramenti in PVC

Cauzione provvisoria. 1In base all’art. E’ richiesta 75 D.lgs. 163 del 12 aprile 2006 comma 1 , l’Impresa dovrà disporre di una cauzione provvisoria, fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri dei lavori al momento della presentazione delle offerte, con l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Il periodo di sicurezza e del costo validità della manodopera) costituita da garanzia fideiussoria, avente validità per cauzione provvisoria deve essere di almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offerta. Detta garanzia fideiussoria deve contenere espressamente La cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs 12/04/2006, n. 163 copre la rinuncia al beneficio della preventiva escussione mancata sottoscrizione del debitore principalecontratto per fatto dell’aggiudicatario. Per procedere alla stipulazione del contratto in forma pubblica-amministrativa l’aggiudicatario è tenuto a fornire alla stazione appaltante, la rinuncia all’eccezione documentazione che è prescritta dal presente capitolato. In caso d’inadempimento di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, tale obbligo la clausola concernente la sua l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno escuterà la suddetta cauzione per il suo intero importo, salvo che il fatto sia dovuto a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante valida fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione (D.M. 12 marzo 2004, n. 123)fortuito o forza maggiore.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto