Common use of CAUZIONI E GARANZIE Clause in Contracts

CAUZIONI E GARANZIE. 1) A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione del servizio di illuminazione votiva, la Concessionaria costituisce alla data di inizio della gestione del servizio apposita cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nella misura pari al 10%, fatte salve le riduzioni di legge (d.Lgs. 50/2016 art.183 c.13) del costo annuo operativo di esercizio desunto dal PEF e predeterminata in € ….. con le modalità previste dal succitato articolo 103 del codice dei contratti. In caso di presentazione fidejussione di bancaria/polizza fideiussoria assicurativa, queste hanno durata pari alla concessione e verranno ripresentate in caso di esaurimento per escussione della stessa, fatto salvo che il Comune richieda il pagamento di eventuali penali in via prioritaria al concessionario e solo in caso di mancato adempimento procederà all'escussione della garanzia. La ditta concessionaria autorizza il Comune a disporre della garanzia stessa nel modo più ampio, con rinuncia ad ogni opposizione giudiziale o stragiudiziale e si obbliga, qualora la garanzia venisse escussa, in tutto o in parte, a seguito delle inadempienze previste nel presente contratto, a reintegrare la stessa entro e non oltre due giorni dalla semplice richiesta del Comune. Detta garanzia potrà essere svincolata solamente previa autorizzazione del Comune. 2) durante la fase di gestione la ditta si obbliga a presentare e mantenere le garanzie di cui all’art. 103,

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Samples: Contratto Per La Concessione Del Servizio Di Illuminazione Votiva

CAUZIONI E GARANZIE. 1) A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione del servizio di illuminazione votiva, la Concessionaria costituisce alla data di inizio della gestione del servizio apposita 40.1. L'Appaltatore deve presentare cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nella misura dell’adempimento del contratto per importo pari al 10%% (diecipercento) dell'importo di aggiudicazione, fatte salve le riduzioni sotto forma di legge (d.Lgspolizza assicurativa ovvero di fideiussione bancaria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 40.2. 50/2016 art.183 c.13) Tale polizza assicurativa ovvero fideiussione bancaria dovrà essere corredata da dichiarazione con la quale il garante si impegna esplicitamente ad effettuare il versamento dovuto al Committente, nel caso in cui questo intendesse disporre della cauzione, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta formulata per raccomandata A.R. dal Committente stessa; la garanzia dovrà essere testualmente prestata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del costo annuo operativo debitore e senza possibilità di esercizio desunto dal PEF opporre eccezioni di qualsiasi natura e predeterminata in € ….. con le modalità previste dal succitato articolo 103 del codice genere, ivi comprese quelle relative all’eventuale mancato pagamento dei contrattipremi e di decadenza prevista dall’art. 1957 c.c., né di richiedere prove o documentazione dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della fideiussione. La firma dei rappresentanti dell’Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice garante deve essere autenticata da notaio. 40.3. In caso di presentazione fidejussione escussione totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di bancariareintegrarla sino all'importo convenuto entro il termine di quindici giorni, a pena di immediata risoluzione di diritto del contratto. 40.4. La garanzia a prima richiesta dovrà essere efficace per tutta la durata effettiva dell’appalto, aumentata di mesi quattro; la durata dell’appalto sarà definita includendo eventuali ritardi dell’Appaltatore, sospensioni e/o proroghe disposte e/o accordate dal Committente, nonché eventuali rinnovi. 40.5. L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare a favore del Committente, con effetto dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, una assicurazione (C.A.R.) per un massimale, riferito a ciascun rischio assicurato, pari all’importo netto contrattuale, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione dell’appalto da qualsiasi causa determinati. 40.6. L’Appaltatore dovrà inoltre stipulare una polizza fideiussoria assicurativaper responsabilità civile verso terzi, queste hanno ivi compresi, senza pretesa di esaustività, rappresentanti, amministratori, dipendenti e/o consulenti del Committente (polizza RCT/RCO) con massimali pari a € 2.000.000 per ciascuno dei rischi assicurati, sempre con effetto dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto. 40.7. Tutte le polizze dovranno prevedere l’obbligo della Compagnia di assicurazioni di comunicare per iscritto al Committente ogni fatto, atto o circostanza che possa determinare la modifica ovvero l’estinzione della polizza, se ed in quanto consentite dalla legge e dal presente capitolato, ivi compreso l’eventuale non pagamento dei premi da parte dell’Appaltatore. Le dette comunicazioni dovranno pervenire al Committente entro cinque giorni dal verificarsi della causa di modificazione o di estinzione. 40.8. L’efficacia delle polizze non potrà in ogni caso venir meno, totalmente o parzialmente, ove non consentito dalla legge o dal presente capitolato, indipendentemente dalle comunicazioni di cui al precedente capoverso. 40.9. I requisiti del garante dovranno permanere per tutta la durata pari alla concessione e verranno ripresentate del contratto, come definita al comma 6 del presente articolo; è obbligo dell’Appaltatore vigilare sulla permanenza di tali requisiti in capo al garante avvisando il Committente di ogni relativo accadimento, ed in ogni caso procedere all’immediata sostituzione della cauzione venuta meno per qualsiasi. In caso di esaurimento liquidazione o scioglimento, per escussione qualsiasi causa, o di fallimento o di altra procedura concorsuale che concerna uno dei garanti e/o assicuratori di cui ai commi precedenti, l’Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere nuova garanzia o polizza di identico tenore ed ammontare rispetto a quella prestata dal precedente garante o assicuratore; l’appaltatore, senza onere alcuno per il Committente, dovrà sottoscrivere e produrre la nuova garanzia al Committente stesso entro il termine perentorio di sette giorni dalla data della stessapubblicazione degli avvisi e/o informative di legge concernenti il garante e/o l’assicuratore; in difetto, fatto salvo che il Comune richieda il pagamento Committente sarà facultato a procedere alla stipula di eventuali penali in via prioritaria al concessionario e solo in caso di mancato adempimento procederà all'escussione della garanzia. La ditta concessionaria autorizza il Comune a disporre della garanzia stessa nel modo più ampioo assicurazione equipollente, con rinuncia ad ogni opposizione giudiziale o stragiudiziale e si obbligaoneri a carico dell’appaltatore, qualora la garanzia venisse escussa, da recuperare in tutto o occasione del primo pagamento successivo in parte, a seguito delle inadempienze previste nel presente contratto, a reintegrare la stessa entro e non oltre due giorni dalla semplice richiesta del Comune. Detta garanzia potrà essere svincolata solamente previa autorizzazione del Comunesuo favore. 2) durante la fase di gestione la ditta si obbliga a presentare e mantenere le garanzie di cui all’art. 103,

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Samples: Appalto Di Servizi Di Organizzazione Di Viaggio

CAUZIONI E GARANZIE. 1) A 10.2.1 Al momento della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare documentazione comprovante l’avvenuta costituzione di una cauzione a favore del Comune di Collesalvetti di importo corrispondente al 10% del valore contrattuale, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione rispetto delle norme contenute nel contratto. Detta somma rappresenta cauzione definitiva e può essere costituita, a scelta dell'offerente, nelle seguenti forme: - in contanti; - assegno circolare; - in titoli del servizio debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di illuminazione votivatesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, la Concessionaria costituisce alla data a titolo di inizio della gestione pegno a favore dell’amministrazione giudicatrice, - mediante garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'aggiudicatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del servizio apposita cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nella misura pari al 10%decreto legislativo 1° settembre 1993, fatte salve le riduzioni di legge (d.Lgs. 50/2016 art.183 c.13) del costo annuo operativo di esercizio desunto dal PEF e predeterminata in € ….. con le modalità previste dal succitato articolo 103 del codice dei contratti. In caso di presentazione fidejussione di bancaria/polizza fideiussoria assicurativan. 385, queste hanno durata pari alla concessione e verranno ripresentate in caso di esaurimento per escussione della stessa, fatto salvo che il Comune richieda il pagamento di eventuali penali svolgono in via prioritaria al concessionario esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e solo in caso che sono sottoposti a revisione contabile da parte di mancato adempimento procederà all'escussione della garanziauna società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La ditta concessionaria autorizza il Comune fideiussione dovrà contenere le seguenti inderogabili condizioni: I° operatività entro quindici giorni a disporre della garanzia stessa nel modo più ampio, con rinuncia ad ogni opposizione giudiziale o stragiudiziale e si obbliga, qualora la garanzia venisse escussa, in tutto o in parte, a seguito delle inadempienze previste nel presente contratto, a reintegrare la stessa entro e non oltre due giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune. Detta garanzia potrà essere svincolata solamente previa autorizzazione ; II° rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Comune. 2) durante la fase di gestione la ditta si obbliga a presentare e mantenere le garanzie di cui all’art. 103,debitore principale;

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Samples: Public Notice for the Transfer and Establishment of Surface Rights