CCNL: DECORRENZA E DURATA Clausole campione

CCNL: DECORRENZA E DURATA. Art. 26 - Il presente CCNL, che recepisce il Protocollo d’Intesa sottoscritto tra le Parti il 9 aprile 2016, decorre dal 1° gennaio 2017 e scadrà il 31 dicembre 2019, sia per la parte economica che normativa. Il CCNL, se non disdetto mediante raccomandata a.r. alla controparte, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, s’intenderà tacitamente prorogato d’anno in anno. In caso di disdetta, il presente CCNL manterrà efficacia fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o dal termine della proroga. La proposta di rinnovo (piattaforma contrattuale datoriale o sindacale) dovrà pervenire all’altra Parte almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del CCNL o dal termine della proroga. Le Parti richiamano l’Accordo Quadro sottoscritto tra le Associazioni Datoriali e Sindacali “Sugli assetti dei livelli della Contrattazione e sulle regole della stessa”.
CCNL: DECORRENZA E DURATA. Art. 17 - Il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 2017 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2019, tanto per la parte economica quanto per la parte normativa e dell’Ente Bilaterale EN.BI.C. (art. 142). Il CCNL, se non disdetto mediante raccomandata X.X. xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx 0 (xxx) mesi prima della scadenza, s’intenderà tacitamente rinnovato d’anno in anno. In caso di disdetta, il presente CCNL manterrà efficacia ad personam fino alla decorrenza del CCNL rinnovato. La proposta di rinnovo (piattaforma contrattuale datoriale o sindacale) dovrà pervenire all’altra Parte almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del CCNL o dal termine della proroga.
CCNL: DECORRENZA E DURATA. Art. 26 - Il presente CCNL, che recepisce il Protocollo d’Intesa sottoscritto tra le Parti il 9 aprile 2016, decorre dal 1° gennaio 2017 e scadrà il 31 dicembre 2019, sia per la parte economica che normativa.
CCNL: DECORRENZA E DURATA. Art. 24 - Il presente CCNL decorre dal 1° marzo 2016 fino al 28 febbraio 2019, tanto per la parte economica quanto per la parte normativa, ad esclusione della contribuzione destinata all’ENBIF (art. 157) che, invece, decorrerà dal 1° gennaio 2016.
CCNL: DECORRENZA E DURATA. Art. 24 - Il presente CCNL decorre dal 1° marzo 2016 fino al 28 febbraio 2019, tanto per la parte economica quanto per la parte normativa, ad esclusione della contribuzione destinata all’ENBIF (art. 154) che, invece, decorrerà dal 1° gennaio 2016. A copertura del periodo intercorrente tra la scadenza del precedente CCNL e la decorrenza del presente, le Parti hanno concordato i seguenti valori “Una Tantum”, che dovranno essere riconosciuti, unitamente alle competenze del mese di aprile 2016, ai Lavoratori già in forza al 31/12/2015. L’Una Tantum non sarà assorbibile da altre voci retributive e sarà corretta dall’Indice di Prestazione. Tabella 1): Valori lordi di Una tantum (per il tempo pieno) Il CCNL, se non disdetto mediante raccomandata a.r. alla controparte, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, s’intenderà tacitamente rinnovato d’anno in anno. In caso di disdetta, il presente CCNL manterrà efficacia ad personam fino alla decorrenza del CCNL rinnovato. La proposta di rinnovo (piattaforma contrattuale datoriale o sindacale) dovrà pervenire all’altra Parte almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del CCNL o dal termine della proroga.
CCNL: DECORRENZA E DURATA. Art. 22 Il presente c.c.n.l. decorre dal 01/01/2013 e scadrà il 31/12/2015, sia per la parte economica che per la parte normativa. Il c.c.n.l., se non disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza, mediante raccomandata a.r. alla controparte, s'intenderà tacitamente rinnovato d'anno in anno. In caso di disdetta il presente c.c.n.l. manterrà efficacia fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o dal termine della proroga. Durante i 3 mesi antecedenti e nei 6 mesi successivi alla scadenza del presente c.c.n.l. e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 mesi dalla presentazione della richiesta di xxxxxxx, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette. Le Parti, in alternativa alle previsioni del Protocollo sulla politica dei redditi e occupazione del 23 gennaio 1993, richiamano l'Accordo Quadro sulla riforma degli assetti contrattuali sottoscritto dalla CISAL presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a Roma il 22 gennaio 2009. In applicazione del punto 6. del citato Accordo Quadro, le Parti si danno atto che, in caso di disdetta contrattuale, dal primo giorno del quarto mese successivo della data di scadenza del c.c.n.l. dovrà essere corrisposta ai Lavoratori dipendenti una indennità retributiva provvisoria denominata “Indennità di Vacanza Contrattuale" calcolata nel seguente modo: Fatto uguale a 100 l'indice nazionale IPCA, al netto degli energetici importati, al primo giorno del mese successivo alla decorrenza del c.c.n.l. (indice 1), rilevato lo stesso indice alla fine del mese della data di scadenza del c.c.n.l. (indice 2), l'Indennità di Vacanza Contrattuale sarà pari al prodotto della PBNM moltiplicata per il 50% della differenza, espressa in centesimi, tra l'indice 1 e l'indice 2. L'Osservatorio nazionale costituito presso l'Ente Bilaterale determinerà, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del c.c.n.l., la tabella delle Indennità mensili di Vacanza Contrattuale per ciascun livello di inquadramento, applicando i criteri che precedono. Dal giorno primo del mese di decorrenza della PBNM prevista dal nuovo c.c.n.l., l'Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta. In sede di rinnovo del c.c.n.l. sarà definita anche l'eventuale compensazione delle differenze retributive per il periodo di vacanza contrattuale. Inoltre, le Parti in attuazione all'Accordo Quadro sulla riforma degli assetti contratt...
CCNL: DECORRENZA E DURATA. Art. 22 - Il presente CCNL decorre dal 1° Giugno 2013 e scadrà il 31 Maggio 2016, sia per la parte economica che per la parte normativa.
CCNL: DECORRENZA E DURATA. Art. 25 - Il presente CCNL decorre dal 1° Luglio 2022 fino al 30 Giugno 2025, tanto per la parte economica, quanto per la parte normativa. Il CCNL sarà normalmente disdetto almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza mediante raccomandata a.r. indirizzata alle controparti. La proposta di rinnovo (piattaforma contrattuale datoriale o sindacale) dovrà normalmente pervenire all’altra Parte almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del CCNL. In caso di disdetta, dal termine di validità del CCNL e per tutto il periodo di carenza, il CCNL manterrà piena efficacia ad personam solo fino alla nuova decorrenza del CCNL rinnovato, ciò anche per le assunzioni in tale periodo effettuate. Il CCNL rinnovato prevederà eventuali voci retributive compensatorie per il periodo di carenza contrattuale e le soluzioni di raccordo con la precedente parte normativa.

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  • Corrispettivo contrattuale L‟importo complessivo presunto del servizio comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente,in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € € 228.868,34, al netto dell‟I.V.A. In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell‟appaltatore all‟impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa. I corrispettivi di cui al presente contratto non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all‟art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05. In sede di presentazione dell‟offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell‟offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l‟adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro). L‟esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L‟esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d‟arte, con oneri a suo totale carico e fermo restando l‟ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l‟importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di contratto senza che l‟esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente contratto, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente contratto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente contratto.

  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.