Centri di servizio. (1) L’Ente Bilaterale di norma si articola nell’ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio - che potrà avvenire per l’intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Laddove non sia ancora istituito l’EBT, le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d’intesa con l’Ente Bilaterale Nazionale. (2) Il Centro di Servizio: - cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 85 e 93; - assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987 ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’articolo 93 del presente Contratto; - può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. (4) Gli Enti Bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 18 e 20 del presente Contratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale. (5) Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue: - tra le parti costituenti gli Enti Bilaterali e le parti costituenti i Centri di Servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio ed Ente Bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli 18 e 20 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all’articolo 20 del presente Contratto; - per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall’Ente Bilaterale. (6) Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla FIAVET nazionale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Centri di servizio. (1) L’Ente Bilaterale Territoriale di norma si articola nell’ambito del territorio in Centri di ServizioServi- zio. La costituzione dei Centri di Servizio - che potrà avvenire per l’intero settore o per singoli comparti com- parti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Laddove non sia ancora istituito l’EBTl’EBIT dell’Industria Turistica, le parti Parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d’intesa con l’Ente Bilaterale Nazionale.
(2) . Il Centro di Servizio: - – cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 85 54 e 9355; - – assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987 art 10 comma 3 Legge 368/ 2001 e successive modiche e integrazio- ni ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’articolo 93 del presente Contratto54del CCNL Industria Turi- stica; - – può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni organizzazio- ni territoriali aderenti alle parti Parti stipulanti il presente contratto.
. Con accordi specifici di secondo livello, le materie di competenza delle apposite Commissioni territoriali (4CFL) saranno trasferite ai Centri di Servizio. Gli Enti Bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 18 7 e 20 16 del presente Contrattocontratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
(5) . Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue: - – tra le parti Parti costituenti gli Enti Bilaterali e le parti Parti costituenti i Centri di Servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio ed Ente Bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli 18 e 20 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all’articolo 20 del presente Contrattoarticolo; - – per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall’Ente Bilaterale.
(6) Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla FIAVET nazionale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Centri di servizio. (1) L’Ente Bilaterale di norma si articola nell’ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio - che potrà avvenire per l’intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contrattodei Soci. Laddove non sia ancora istituito l’EBT, le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d’intesa con l’Ente Bilaterale Nazionale.
(2) Il Centro di Servizio: - cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 85 artt. 91 e 9399; - assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro extra e di cui al terzo comma dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987 surroga ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’articolo 93 99 del presente Contratto; - può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
(4) Gli Enti Bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli artt. 18 e 20 del presente Contratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
(5) . Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue: - tra le parti costituenti gli Enti Bilaterali e le parti costituenti i Centri di Servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio ed Ente Bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli artt. 18 e 20 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all’articolo 20 del presente Contratto20; - per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall’Ente Bilaterale.
(6) Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla FIAVET nazionale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Centri di servizio. (1) L’Ente Bilaterale . L'Ente bilaterale di norma si articola nell’ambito nell'ambito del territorio in Centri di Servizioservizio. La costituzione dei Centri di Servizio servizio - che potrà avvenire per l’intero l'intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contrattocontratto. Laddove non sia ancora istituito l’EBTl'E.B.T., le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizioservizio, d’intesa d'intesa con l’Ente Bilaterale Nazionalel'Ente bilaterale nazionale.
(2) . Il Centro di Servizioservizio: - cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli artt. 85 e 93; - assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo 3º comma dell’articolo dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987 56/1987 ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’articolo all'art. 93 del presente Contrattocontratto; - può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi Organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
(4) . Gli Enti Bilateralibilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli artt. 18 e 20 del presente Contrattocontratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
(5) . Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue: - tra le parti costituenti gli Enti Bilaterali bilaterali e le parti costituenti i Centri di Servizioservizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio servizio ed Ente Bilateralebilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli artt. 18 e 20 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all’articolo all'art. 20 del presente Contrattocontratto; - per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizioservizio, le relative attività saranno curate direttamente dall’Ente Bilateraledall'Ente bilaterale.
(6) . Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli enti Enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente organizzazione Organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla FIAVET nazionale.
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Samples: Collective Labor Agreement, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)
Centri di servizio. (1) L’Ente Bilaterale . L'Ente bilaterale di norma si articola nell’ambito nell'ambito del territorio in Centri di Servizioservizio. La costituzione dei Centri di Servizio servizio - che potrà avvenire per l’intero l'intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contrattocontratto. Laddove non sia ancora istituito l’EBTl'E.B.T., le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizioservizio, d’intesa d'intesa con l’Ente Bilaterale Nazionalel'Ente bilaterale nazionale.
(2) . Il Centro di Servizioservizio: - cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli artt. 85 e 93; - assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo 3° comma dell’articolo dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987 56/1987 ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’articolo all'art. 93 del presente Contrattocontratto; - può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi Organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
(4) . Gli Enti Bilateralibilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli artt. 18 e 20 del presente Contrattocontratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
(5) . Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue: - tra le parti costituenti gli Enti Bilaterali bilaterali e le parti costituenti i Centri di Servizioservizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio servizio ed Ente Bilateralebilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli artt. 18 e 20 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all’articolo all'art. 20 del presente Contrattocontratto; - per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizioservizio, le relative attività saranno curate direttamente dall’Ente Bilateraledall'Ente bilaterale.
(6) . Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli enti Enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente organizzazione Organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla FIAVET nazionale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Centri di servizio. (1) L’Ente Bilaterale di norma si articola nell’ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio - che potrà avvenire per l’intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Laddove non sia ancora istituito l’EBTl’EBIT dell’Industria Turistica, le parti Parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d’intesa con l’Ente Bilaterale Nazionale.
(2) . Il Centro di Servizio: - – cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 85 53 e 9354; - – assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987 art 10 comma 3 Legge 368/ 2001 e successive modiche e integrazioni ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’articolo 93 53 del presente ContrattoCCNL Industria Turistica; - – può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti Parti stipulanti il presente contratto.
. Con accordi specifici di secondo livello, le materie di competenza delle apposite Commissioni territoriali (4CFL) saranno trasferite ai Centri di Servizio. Gli Enti Bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 18 7 e 20 16 del presente Contrattocontratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
(5) . Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue: - tra -tra le parti Parti costituenti gli Enti Bilaterali e le parti Parti costituenti i Centri di Servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio ed Ente Bilaterale, nonché la conseguente attribuzione attribu zione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli 18 e 20 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all’articolo 20 del presente Contratto; - per articolo. -per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall’Ente Bilaterale. CAPO III CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO Le Parti condividono la volontà di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, ove nella fase iniziale si riscontrino difficoltà, una delle Parti potrà richiedere l’intervento del livello superiore per rendere effettivo il confronto.
(6) Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla FIAVET nazionale.
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Centri di servizio. (1) L’Ente Bilaterale di norma si articola nell’ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio - che potrà avvenire per l’intero settore o per singoli comparti - si realizza con specifico accordo specifico tra le delle rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contrattodei soci. Laddove non sia ancora istituito l’EBT, le parti rappresentanze locali dei soci potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d’intesa con l’Ente Bilaterale Nazionale.
(2) Il Centro di Servizio: - cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 85 e 9392 e104; - assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro extra e di cui al terzo comma dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987 surroga ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’articolo 93 104 del presente Contratto; - può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contrattoContratto.
(43) Gli Enti Bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 18 20 e 20 22 del presente Contratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
(54) Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue: - tra le parti costituenti gli Enti Bilaterali e le parti costituenti i Centri di Servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio ed Ente Bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli 18 e 20 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all’articolo 20 del presente Contratto22; - per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall’Ente Bilaterale.
(6) Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla FIAVET nazionale.
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Centri di servizio. (1) L’Ente Bilaterale . L'Ente bilaterale di norma si articola nell’ambito nell'ambito del territorio in Centri di Servizioservizio. La costituzione dei Centri di Servizio - che potrà avvenire per l’intero settore o per singoli comparti - servizio si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contrattodei soci. Laddove non sia ancora istituito l’EBTl'E.B.T., le parti rappresentanze locali dei soci potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizioservizio, d’intesa d'intesa con l’Ente Bilaterale Nazionalel'Ente bilaterale nazionale.
(2) . Il Centro di Servizioservizio: - cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 85 artt. 92 e 93104; - assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro extra e di cui al terzo comma dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987 surroga ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’articolo 93 all'art. 104 del presente Contrattocontratto; - può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi Organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
(4) 3. Gli Enti Bilateralibilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 18 artt. 20 e 20 22 del presente Contrattocontratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
(5) 4. Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue: - tra le parti costituenti gli Enti Bilaterali bilaterali e le parti costituenti i Centri di Servizioservizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio servizio ed Ente Bilateralebilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli 18 e artt. 20 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all’articolo 20 del presente Contratto22; - per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizioservizio, le relative attività saranno curate direttamente dall’Ente Bilateraledall'Ente bilaterale.
(6) Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla FIAVET nazionale.
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Centri di servizio. (1) L’Ente Bilaterale bilaterale di norma si articola nell’ambito del territorio in Centri di Servizioservizio. La costituzione dei Centri di Servizio servizio - che potrà avvenire per l’intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contrattocontratto. Laddove non sia ancora istituito l’EBTl’E.B.T., le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizioservizio, d’intesa con l’Ente Bilaterale Nazionale.
(2) bilaterale nazionale. Il Centro di Servizioservizio: - cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 85 artt. 74 e 9375; - assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo 3° comma dell’articolo dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987 56/1987 ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’articolo 93 all’art. 74 del presente Contrattocontratto; - può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi Organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Con accordi specifici di livello territoriale, le materie di competenza delle apposite Commissioni territoriali (C.f.l.
(4) saranno trasferite ai Centri di servizio. Gli Enti Bilateralibilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli artt. 16 e 18 e 20 del presente Contrattocontratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
(5) . Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue: - tra le parti costituenti gli Enti Bilaterali bilaterali e le parti costituenti i Centri di Servizioservizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio servizio ed Ente Bilateralebilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli artt. 16 e 18 e 20 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all’articolo 20 all’art. 18 del presente Contrattocontratto; - per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizioservizio, le relative attività saranno curate direttamente dall’Ente Bilaterale.
(6) bilaterale. Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli enti Enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente organizzazione Organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla FIAVET nazionale.
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Centri di servizio. (1) L’Ente Bilaterale di norma si articola nell’ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio - che potrà avvenire per l’intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Laddove non sia ancora istituito l’EBT, le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d’intesa con l’Ente Bilaterale Nazionale.
(2) Il Centro di Servizio: - cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 85 80 e 93; - assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987 ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’articolo 93 del presente Contratto87; - può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
3) Con accordi specifici di livello territoriale, le materie di competenza delle apposite Commissioni territoriali (CFL) saranno trasferite ai Centri di Servizio.
4) Gli Enti Bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 18 e 20 del presente Contrattocontratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
(5) Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue: - tra le parti costituenti gli Enti Bilaterali e le parti costituenti i Centri di Servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio ed Ente Bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli 18 e 20 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all’articolo 20 del presente Contratto; - per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall’Ente Bilaterale.
(6) Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla FIAVET nazionale.
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Centri di servizio. (1) L’Ente Bilaterale di norma si articola nell’ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio - che potrà avvenire per l’intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Laddove non sia ancora istituito l’EBT, le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d’intesa con l’Ente Bilaterale Nazionale.
(2) Il Centro di Servizio: - cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 85 74 e 9375 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999; - assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987 ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’articolo 93 agli articoli 80 e 87 del presente ContrattoCCNL; - può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
(4) . Gli Enti Bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 18 e 20 del presente Contrattocontratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
(53) Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue: - tra le parti costituenti gli Enti Bilaterali e le parti costituenti i Centri di Servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio ed Ente Bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli 18 17 e 20 19 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all’articolo 20 19 del presente Contratto; - per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall’Ente Bilaterale.
(64) Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla FIAVET ASSOVIAGGI nazionale.
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Centri di servizio. (1) L’Ente Bilaterale Territoriale di norma si articola nell’ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio - che potrà avvenire per l’intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Laddove non sia ancora istituito l’EBTl’EBIT dell’Industria Turistica, le parti Parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d’intesa con l’Ente Bilaterale Nazionale.
(2) . Il Centro di Servizio: - – cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 85 54 e 9355; - – assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987 art 10 comma 3 Legge 368/ 2001 e suc- cessive modiche e integrazioni ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’articolo 93 54 del presente ContrattoCCNL Industria Turistica; - – può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti Parti stipulanti il presente contratto.
. Con accordi specifici di secondo livello, le materie di competenza delle apposite Com- missioni territoriali (4CFL) saranno trasferite ai Centri di Servizio. Gli Enti Bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 18 7 e 20 16 del presente Contrattocontratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
(5) . Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue: - – tra le parti Parti costituenti gli Enti Bilaterali e le parti Parti costituenti i Centri di Servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio ed Ente Bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità confor- mità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli 18 e 20 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all’articolo 20 del presente Contrattoarticolo; - – per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall’Ente Bilaterale.
(6) Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla FIAVET nazionale.
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Centri di servizio. (1) L’Ente Bilaterale Territoriale di norma si articola nell’ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio - che potrà avvenire per l’intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Laddove non sia ancora istituito l’EBTl’EBIT dell’Industria Turistica, le parti Parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d’intesa con l’Ente Bilaterale Nazionale.
(2) . Il Centro di Servizio: - – cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 85 54 e 9355; - – assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987 art 10 comma 3 Legge 368/ 2001 e successive modiche e integrazioni ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’articolo 93 del presente Contratto54del CCNL Industria Turistica; - – può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti Parti stipulanti il presente contratto.
. Con accordi specifici di secondo livello, le materie di competenza delle apposite Commissioni territoriali (4CFL) saranno trasferite ai Centri di Servizio. Gli Enti Bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 18 7 e 20 16 del presente Contrattocontratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
(5) . Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue: - – tra le parti Parti costituenti gli Enti Bilaterali e le parti Parti costituenti i Centri di Servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio ed Ente Bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli 18 e 20 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all’articolo 20 del presente Contratto; - articolo. – per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall’Ente Bilaterale.
(6) Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla FIAVET nazionale.
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Centri di servizio. (1) L’Ente Bilaterale . L'Ente bilaterale di norma si articola nell’ambito nell'ambito del territorio in Centri di Servizioservizio. La costituzione dei Centri di Servizio servizio - che potrà avvenire per l’intero l'intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contrattocontratto. Laddove non sia ancora istituito l’EBTl'E.B.T., le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizioservizio, d’intesa d'intesa con l’Ente Bilaterale Nazionalel'Ente bilaterale nazionale.
(2) . Il Centro di Servizioservizio: - cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli artt. 85 e 93; - assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo 3° comma dell’articolo dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987 56/1987 ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’articolo all'art. 93 del presente Contrattocontratto; - può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi Organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
(4) . Gli Enti Bilateralibilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli artt. 18 e 20 del presente Contrattocontratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
(5) . Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue: - tra le parti costituenti gli Enti Bilaterali bilaterali e le parti costituenti i Centri di Servizioservizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio servizio ed Ente Bilateralebilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli artt. 18 e 20 e dal chiarimento Chiarimento a verbale e dalla dichiarazione Dichiarazione a verbale posta in calce all’articolo all'art. 20 del presente Contrattocontratto; - per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizioservizio, le relative attività saranno curate direttamente dall’Ente Bilateraledall'Ente bilaterale.
(6) . Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli enti Enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente organizzazione Organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla FIAVET nazionale.
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Centri di servizio. (1) L’Ente Bilaterale L'Ente bilaterale territoriale di norma si articola nell’ambito nell'ambito del territorio in Centri di Servizioservizio. La costituzione dei Centri di Servizio servizio - che potrà avvenire per l’intero l'intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contrattocontratto. Laddove non sia ancora istituito l’EBTl'EBIT dell'industria turistica, le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizioservizio, d’intesa d'intesa con l’Ente Bilaterale Nazionale.
(2) l'Ente bilaterale nazionale. Il Centro di Servizioservizio: - cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 85 artt. 54 e 9355; - assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo 3° comma dell’articolo 23 della dell'art. art. 10, legge n. 56 del 1987 368/2001 e successive modiche e integrazioni ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’articolo 93 all'art. 54 del presente Contrattoc.c.n.l. industria turistica; - può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi Organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Con accordi specifici di secondo livello, le materie di competenza delle apposite Commissioni territoriali (C.f.l.
(4) saranno trasferite ai Centri di servizio. Gli Enti Bilateralibilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 18 artt. 7 e 20 16 del presente Contrattocontratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
(5) . Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue: - tra le parti costituenti gli Enti Bilaterali bilaterali e le parti costituenti i Centri di Servizioservizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio servizio ed Ente Bilateralebilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli 18 e 20 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all’articolo 20 del presente Contrattoarticolo; - per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizioservizio, le relative attività saranno curate direttamente dall’Ente Bilateraledall'Ente bilaterale.
(6) Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla FIAVET nazionale.
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Centri di servizio. (1) L’Ente Bilaterale Territoriale di norma si articola nell’ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio - che potrà avvenire per l’intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Laddove non sia ancora istituito l’EBTl’EBIT dell’Industria Turistica, le parti Parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d’intesa con l’Ente Bilaterale Nazionale.
(2) . Il Centro di Servizio: - – cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 85 54 e 9355; - – assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987 art 10 comma 3 Legge 368/ 2001 e successive modiche e integrazioni ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’articolo 93 del presente Contratto54del CCNL Industria Turistica; - – può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti Parti stipulanti il presente contratto.
. Con accordi specifici di secondo livello, le materie di competenza delle apposite Commissioni territoriali (4CFL) saranno trasferite ai Centri di Servizio. Gli Enti Bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 18 7 e 20 16 del presente Contrattocontratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
(5) . Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue: - – tra le parti Parti costituenti gli Enti Bilaterali e le parti Parti costituenti i Centri di Servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio ed Ente Bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli 18 e 20 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all’articolo 20 del presente Contrattoarticolo; - – per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall’Ente Bilaterale.
(6) Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla FIAVET nazionale.
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