CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla D.L. ed ha carattere provvisorio. 2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio e che assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Committente. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo/Regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 4. Per il collaudo o il Certificato di Regolare esecuzione valgono le norme dell’art. 141, D.Lgs. 163/2006, del Titolo X del RG. 5. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del RG, è a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi 90 giorni dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla D.L. ed ha carattere provvisorio.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio e che assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Committente. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo/Regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. Per il collaudo o il Certificato di Regolare esecuzione valgono le norme dell’art. 141, D.Lgs. 163/2006, del Titolo X del RG.
5. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del RG, è a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.
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Samples: Accordo Quadro
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 1. Il I lavori di cui al presente contratto sono oggetto di certificato di regolare esecuzione esecuzione. Lo stesso deve essere emesso emesso, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, entro 3 e non oltre tre mesi dall'ultimazione dalla data di ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla D.L. ed ha carattere provvisorio.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione l’approvazione del predetto certificato certificato, che ha carattere provvisorio e che provvisorio. Il certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalità indicate dal Titolo X, Capo II, del D.P.R. n. 207/2010, assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Committentedal Commissario Delegato. Decorso tale termine, Il silenzio del Commissario Delegato protrattosi per due mesi oltre il collaudo si intende tacitamente approvato, anche se l’atto formale termine di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'articolo dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore l’Appaltatore risponde per la difformità e ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Commissario Delegato prima che il certificato di collaudo/Regolare regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. Per il collaudo o il Certificato di Regolare esecuzione valgono le norme dell’art. 141L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, D.Lgs. 163/2006, del Titolo X del RG.
5. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del RG, è a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme alla buona conservazione e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, alla gratuita manutenzione di tutte le verifiche tecniche a strutture opere e impianti previste dalle leggi oggetto dell'appalto fino all’emissione del certificato di settore e che il collaudatore vorrà disporreregolare esecuzione. Successivamente all’emissione del certificato, l’opera sarà presa in consegna dal Commissario Delegato. Resta nella facoltà del Commissario Delegato richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contract for Carpentry Works
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 1Ai sensi dell’art. Il 102 comma 8 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del Codice, per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà di Sport e salute sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 31 dell’Allegato Integrativo, debitamente accertata dalla D.L. ed ha carattere provvisorioil quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Ai sensi dell’art. 237 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.
2. L'accertamento della , il certificato di regolare esecuzione e l'accettazione emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui al presente contratto avvengono all’articolo 229 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i Ai sensi dell’art. 235 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio le cautele prescritte dalle leggi in vigore e che assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Committente. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Salvo quanto disposto sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'operaallo svincolo della cauzione definitiva. L’ammontare residuo della cauzione definitiva, ancorché riconoscibiliai sensi dell’art. 103 comma 1 del Codice, purché denunciati prima che deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Per il certificato di collaudo/Regolare esecuzioneregolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, trascorsi due anni dalla sua emissionecomma 3, assuma carattere definitivo.
234, commi 2, 3 e 4. Per il collaudo o il Certificato di Regolare esecuzione valgono le norme dell’art. 141, D.Lgs. 163/2006, del Titolo X del RGD.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.
5. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del RG, è a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione Dopo l’ultimazione dei lavori, debitamente accertata sarà redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, che verrà emes- so dal Direttore Lavori entro tre mesi dalla D.L. ed ha carattere provvisoriodata di ultimazione, con le modalità e i contenuti in- dicate agli art. 225 e 237 del D.P.R. 207/2010 e art 102 del Codice degli Appalti.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione Alla data di emissione del Certificato o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato e, fermo restando le responsabilità eventualmente ac- certate dall’esito del Certificato di cui al presente contratto avvengono con approvazione Regolare Esecuzione, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del predetto certificato che Codice degli Appalti e s.m.i. e dell’art. 235 del D.P.R. 207/2010, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
3. Il Certificato ha carattere provvisorio e che ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Committentedall’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo/Regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. Per il collaudo o il Certificato di Regolare esecuzione valgono le norme dell’art. 141, D.Lgs. 163/2006, del Titolo X del RG.
5. In sede Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo, oltre agli oneri vol- te a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di cui all'art. 224 del RG, è realizzazione a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporrequanto richiesto nel Capitolato Speciale o nel contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 168 D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 227 - Difetti e mancanze nell’esecuzione. 69 D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 226 - Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione. 70 d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 141 - Collaudo dei lavori pubblici. Per appalti pubblici gli interventi di particolare complessità di cui all’articolo di legge riportato saranno stabiliti con relativo regolamento. 71 D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 233 - Domande dell’Appaltatore al certificato di collaudo, Richieste formulate dall’esecutore sul certificato di collaudo. 72 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 141 - Collaudo dei lavori pubblici. Nel caso di lavori di importo sino a € 500.000 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione deve essere e' comunque emesso entro 3 dal Direttore dei Lavori e confermato dal Committente non oltre tre mesi dall'ultimazione dalla data di ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla D.L. ed ha carattere provvisoriolavori73.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio e che assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Committente. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo/Regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. Per il collaudo o il Certificato di Regolare esecuzione valgono le norme dell’art. 141, D.Lgs. 163/2006, del Titolo X del RG.
5. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del RG, è a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.
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Samples: Contract for Works