Cessazione dell'obbligo di contribuzione Clausole campione

Cessazione dell'obbligo di contribuzione. 1. La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che dell’azienda, cessa al momento della riso- luzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale. 2. Nel caso in cui il lavoratore faccia richiesta di trasferimento della posizione individuale presso altro fondo, secondo quanto previsto in tema di mobilità del lavoratore associato, l’obbligo contributivo cessa secondo le previsioni di cui al successivo punto 16. 3. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore associato, mediante comunicazione scritta all’impresa che la trasmetterà al Fondo, può sospendere l’obbligazione contributiva entro il 30 no- vembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio successivo. Tale facoltà non può essere esercita- ta prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza presso il Fondo, fermo restando che la liqui- dazione della posizione individuale, comprensiva del capitale maturato e dei relativi rendimenti, a- vrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste dallo statuto, in conformità a quanto disposto dalla legge. Il ripristino dell’obbligazione contributiva è consentito, in qualsiasi momento, per una sola volta. 4. Durante il periodo di sospensione dell’obbligazione contributiva il lavoratore resta associato a tutti gli effetti. 5. Il lavoratore associato che in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non si avvalga delle facoltà di cui al successivo punto 16, ha la facoltà di mantenere la posizione accumulata presso il Fondo, alle condizioni previste dal regolamento di attuazione.
Cessazione dell'obbligo di contribuzione. La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che dell'azienda, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.
Cessazione dell'obbligo di contribuzione. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dell'impresa cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, nonché nel caso in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di trasferimento di cui al successivo comma terzo. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore dipendente cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. La richiesta del lavoratore di avvalersi, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, della facoltà di trasferire la propria posizione pensionistica ad altra forma pensionistica determina la cessazione dell'obbligo di contribuzione al Fondo sia in capo all'azienda che in capo al lavoratore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione dell'istanza. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello Statuto. In costanza del rapporto di lavoro il lavoratore associato ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
Cessazione dell'obbligo di contribuzione. L’obbligo di contribuzione al Fondo sia da parte del datore di lavoro che a carico del lavoratore associato cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di promozione del lavoratore associato alla qualifica di dirigente. L'accoglimento della richiesta del lavoratore associato di avvalersi, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, della facoltà di trasferire la propria posizione pensionistica presso altro Fondo Pensione, determina la cessazione dell’obbligo di contribuzione al Fondo sia in capo al datore di lavoro che in capo al lavoratore, secondo le modalità stabilite al riguardo dal regolamento del Fondo.
Cessazione dell'obbligo di contribuzione. L’obbligo di contribuzione al Fondo a carico dell’impresa cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, nonché nel caso in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di trasferimento di cui al successivo comma terzo. L’obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore dipendente cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. La richiesta del lavoratore di avvalersi, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, della facoltà di trasferire la propria posizione pensionistica ad altra forma pensionistica determina la cessazione dell’obbligo di contribuzione al Fondo sia in capo all’azienda che in capo al lavoratore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione dell’istanza. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello Statuto. In costanza del rapporto di lavoro il lavoratore associato ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del Tfr maturando al fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

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  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

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  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

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  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.