Cessione dei crediti derivanti dal contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici e sono efficaci e opponibili qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. Il Committente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione, fatta salva la propria facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Cessione dei crediti derivanti dal contratto. 12.1 ETINET si riserva, in ogni caso, il diritto di cedere i crediti derivanti dal presente Contratto, senza bisogno di acquisire preventivo consenso da parte del Cliente, ad altro soggetto il quale subentrerà nella legittimazione attiva e potrà proporre, a suo autonomo e insindacabile giudizio, azioni legali per la riscossione degli stessi.
Cessione dei crediti derivanti dal contratto. Si rinvia al dettato dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti di impresa.
Cessione dei crediti derivanti dal contratto. 17.1 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di cedere i crediti derivanti dal presente Contratto a soggetti terzi ai sensi degli articoli 1260 e segg. del Cod. civ.
Cessione dei crediti derivanti dal contratto. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa) sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti dal presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
Cessione dei crediti derivanti dal contratto. (art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art. 115 d.P.R. n. 554/1999)
Cessione dei crediti derivanti dal contratto. (art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art. 115 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
Cessione dei crediti derivanti dal contratto. In caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
Cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs.n. 163/2006.