CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI. Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l’Accordo Quadro non può essere ceduto pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente motivate dal Fornitore. In caso di violazione di detto divieto, ARIC e le ASL Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, Accordo Quadro e Contratto Attuativo. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. E’ fatta salva e impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi. Considerata la categoria merceologica oggetto dell’Accordo Quadro, ARIC si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. E’ fatta salva e impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi. Considerata la categoria merceologica oggetto dell’Accordo Quadro, ARIC si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Vaccini Antinfluenzali, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Vaccini Antinfluenzali
CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI. Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l’Accordo Quadro non può essere ceduto pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente motivate dal Fornitore. In caso di violazione di detto divieto, ARIC A.R.I.C. e le ASL Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, Accordo Quadro e Contratto Attuativo. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. E’ fatta salva e impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi. Considerata la categoria merceologica oggetto dell’Accordo Quadro, ARIC A.R.I.C. si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. E’ fatta salva e impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi. Considerata la categoria merceologica oggetto dell’Accordo Quadro, ARIC A.R.I.C. si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni.
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CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI. Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l’Accordo Quadro non può essere ceduto pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente motivate dal Fornitore. In caso di violazione di detto divietoxxxxxxx, ARIC e le ASL Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, Accordo Quadro e Contratto Attuativo. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. E’ fatta salva e impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi. Considerata la categoria merceologica oggetto dell’Accordo Quadro, ARIC si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. E’ fatta salva e impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi. Considerata la categoria merceologica oggetto dell’Accordo Quadro, ARIC si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Test Diagnostici
CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI. Ai sensi dell’art. 105dell’art.105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l’Accordo Quadro non può essere ceduto pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente motivate documentate dal Fornitore. .
a) In caso di cessione, gli atti non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario non abbia proceduto nei confronti di essa a mezzo PEC alle comunicazioni previste dalla normativa vigente e il soggetto risultante dall'avvenuta cessione non abbia documentato, entro 10 giorni dalla suddetta comunicazione, il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Disciplinare di gara in accordo al D.Lgs 50/2016.
b) Nei sessanta giorni successivi l’ATER può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla lettera a).
c) In assenza delle comunicazioni e in caso di violazione di detto divieto, ARIC il Soggetto Aggregatore e le ASL l’ATER Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, Accordo diritto l’Accordo Quadro e Contratto Attuativol’Atto di Adesione. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. E’ fatta salva e impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria l’ATER di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura consegna diversi. Considerata la categoria merceologica oggetto dell’Accordo Quadro, ARIC si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. E’ fatta salva e impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi. Considerata la categoria merceologica oggetto dell’Accordo Quadro, ARIC si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni.
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Samples: Accordo Quadro
CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI. Ai sensi E’ fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, anche in parte, a qualsiasi ti- tolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Impresa nei confronti dell’Azienda contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto dell’art. 105106, comma 1 13 del D. Lgs. 50/2016codice dei contratti e secondo le condizioni, l’Accordo Quadro non può essere ceduto pena di nullitàle modalità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente motivate dal Fornitore. In caso di violazione di detto divieto, ARIC i termini e le ASL Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Il cessio- nario assume tutti gli obblighi di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, Accordo Quadro e Contratto Attuativo. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 21 febbraio 199113 agosto 2010, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti136 e successive modifiche, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto nonché quelli derivanti dall’applicazione della normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall’ap- plicazione dell’art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità di cui alla L. n. 136/2010al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’econo- mia e delle finanze in materia di “verifiche Equitalia”; In ogni caso, pertanto all’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. E’ è fatta salva e ed impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria con- traente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedentece- dente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione com- pensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche do- vuto dall’Impresa stessa. In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in relazione ad ordinativi caso di fornitura diversi. Considerata la categoria merceologica oggetto dell’Accordo Quadro, ARIC si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni. Si precisa che anche i cessionari cessione dei crediti sono tenuti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l’Azienda contraente, fermo restando il diritto al rispetto della normativa risarcimento del danno, ha la facoltà di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. E’ fatta salva e impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi. Considerata la categoria merceologica oggetto dell’Accordo Quadro, ARIC si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazionidichiarare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
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