Common use of CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI - MODIFICHE SOCIETARIE Clause in Contracts

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI - MODIFICHE SOCIETARIE. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante pri- ma o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione appaltante, la quale provvede a prenderne atto con specifico provvedimento, previa acquisizione della certificazione antimafia e della comunicazio- ne di cui all’art. 1, c. 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché per il trasferimento e l’affitto d’azienda si applicherà l’art. 106 D.lgs. 50/2016. Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Tecnico in relazione ai quali fu richiesta, ai fini della stipulazione del contratto di appalto, la documentazione antimafia ai sensi della vigente nor- mativa, sarà obbligo dell'Impresa darne entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione del certificato di residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti. Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti ostativi si appliche- rà l’istituto della rescissione in danno del rapporto contrattuale ai sensi delle vigenti normative in materia.

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CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI - MODIFICHE SOCIETARIE. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016 e crediti nel rispetto della legge 21 febbraio 1991, n. 52specifica normativa, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario ban- cario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante pri- ma prima o contestualmente contestualmen- te al certificato cert. di pagamento sottoscritto dal R.U.P. R.U.P.. Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il cessionario cessio- nario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.iss.mm.ii. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione appaltante, la quale provvede a prenderne atto con specifico provvedimento, previa acquisizione della certificazione antimafia e della comunicazio- ne comunicazione di cui all’art. 1, c. 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché per il trasferimento e l’affitto d’azienda si applicherà l’art. 106 D.lgs. 50/2016. 50/2016 e s.m.i.. Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Tecnico in relazione ai quali fu richiesta, ai fini della stipulazione del contratto di appalto, la documentazione antimafia ai sensi della vigente nor- mativanormativa, sarà obbligo dell'Impresa darne entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione del certificato di residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti. Qualora Qua- lora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti ostativi si appliche- rà applicherà l’istituto della rescissione in danno del rapporto contrattuale ai sensi delle vigenti normative in materia.

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CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI - MODIFICHE SOCIETARIE. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di dirittodirit- to. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, 13 del D.Lgs D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario ces- sionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante pri- ma prima o contestualmente al certificato cert. di pagamento sottoscritto sotto- scritto dal R.U.P. R.U.P.. Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.iss.mm.ii. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico eco- nomico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica giuridi- ca dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione appaltante, la quale provvede prov- vede a prenderne atto con specifico provvedimento, previa acquisizione della certificazione antimafia e della comunicazio- ne comunicazione di cui all’art. 1, c. 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché per il trasferimento trasfe- rimento e l’affitto d’azienda si applicherà l’art. 106 D.lgs. 50/2016. Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Diretto- re Tecnico in relazione ai quali fu richiesta, ai fini della stipulazione del contratto di appalto, la documentazione antimafia ai sensi della vigente nor- mativanormativa, sarà obbligo dell'Impresa darne dar- ne entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione del certificato di residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti. Qualora dalla documentazione antimafia anti- mafia risultino provvedimenti o procedimenti ostativi si appliche- rà applicherà l’istituto della rescissione in danno del rapporto contrattuale ai sensi delle vigenti normative in materia.

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CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI - MODIFICHE SOCIETARIE. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, 117 del D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario finanzia- rio iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante pri- ma prima o contestualmente al certificato cert. di pagamento sottoscritto sotto- scritto dal R.U.P. R.U.P.. Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il cessionario cessio- nario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.iss.mm.ii. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione appaltante, la quale provvede a prenderne atto con specifico provvedimento, previa acquisizione della certificazione antimafia e della comunicazio- ne comunicazione di cui all’art. 1, c. 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché per il trasferimento e l’affitto d’azienda si applicherà l’art. 106 D.lgs. 50/2016. Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Tecnico in relazione ai quali fu richiesta, ai fini della stipulazione del contratto di appalto, la documentazione antimafia ai sensi della vigente nor- mativanormativa, sarà obbligo dell'Impresa darne entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione del certificato di residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti. Qualora Qua- lora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti ostativi si appliche- rà applicherà l’istituto della rescissione in danno del rapporto contrattuale ai sensi delle vigenti normative in materia.

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