CIRCA IL PRESENTE ACCORDO Clausole campione

CIRCA IL PRESENTE ACCORDO. 6.1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo I, punto 6).
CIRCA IL PRESENTE ACCORDO. Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l'8 febbraio 99. I canoni di cui all'allegato 4 formeranno oggetto di revisione entro e non oltre il periodo di 3 anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo. Successivamente di comune intesa detti canoni potranno essere revisionati ogni 3 anni. 6.2) Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si impegnano a non sottoscrivere, durante la vigenza del medesimo, accordi territoriali diversi dal presente. 6.3) Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente rilevano l'opportunità (e pertanto si rendono fin d'ora disponibili) di una assistenza sindacale congiunta, al fine di integrare la capacità contrattuale dei soggetti stipulanti in riferimento alla determinazione delle condizioni e dei contenuti economici. 6.4) Si conviene di istituire un Osservatorio Locale della Condizione Abitativa, il cui comitato di indirizzo e controllo dovrà essere composto dalle Organizzazioni sindacali degli inquilini e della proprietà. * * *
CIRCA IL PRESENTE ACCORDO. Nell'ambito del presente accordo, in assenza di qualsiasi possibile previsione di premio per i proprietari immobiliari derivante da norme statali o relativo a diminuzioni impositive, è sembrato opportuno aggiungere delle richieste e prescrizioni per il Comune dell'Aquila, che consentano di sollecitare l'adesione agli accordi da parte dei proprietari, utilizzando incentivi, disincentivi e premialità: - dando atto che il Comune ha già di fatto attivato una politica che disincentiva i locali non locati, attraverso l'applicazione di aliquote massime di tassazione; - dando atto che il Comune ha già utilmente previsto una azione di studio e pianificazione dei parcheggi e zone di sosta temporanea, attivando contemporaneamente le previsioni del PUM verso la pedonalizzazione del Centro Storico cittadino; - il Comune dell'Aquila, aderendo agli accordi, si impegna: - a comunicare in dettaglio e tempestivamente il "piano parcheggi" da includere negli accordi al fine anche della determinazione delle Zone; - a predisporre dal prossimo Bilancio 2018, in analogia con la normativa nazionale relativa ai canoni concordati abitativi, la previsione della riduzione della base imponibile IMU e TASI al 75% per i proprietari che sottoscrivono contratti in aderenza al presente accordo; - a predisporre dal prossimo Bilancio 2018 l'applicazione di aliquote IMU e TASI più basse per i proprietari che sottoscrivono contratti in aderenza al presente accordo; - a prevedere dal prossimo Bilancio 2018 una riduzione della tassazione comunale su insegne e targhe; - a predisporre le azioni necessarie e la modulistica per poter usufruire delle previste aliquote ridotte; - ad attivare importanti azioni indirizzate al decoro urbano, attraverso: posizionamento di cestini per i rifiuti; pulizia delle strade; illuminazione; informazione corretta ed attuale che porti alla rimozione dei cartelli ante sisma ancora presenti; attento controllo come da normativa su targhe e insegne; specifiche azioni per la prevenzione di atti di vandalismo. Inoltre, con la collaborazione degli esercenti attività commerciali e dei proprietari immobiliari, il Comune dell'Aquila si impegna a predisporre sollecitamente percorsi partecipativi per definire un "piano del commercio" condiviso, anche attraverso la differenziazione delle attività presenti nelle strade, evitando ulteriori concentrazioni di locali notturni, ed individuando zone importanti da riservare ad attività artigianali ed artistiche di pregio. Le parti conveng...
CIRCA IL PRESENTE ACCORDO. Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l'8 febbraio 99. I canoni di cui all'allegato 4 formeranno oggetto di revisione entro e non oltre il periodo di 3 anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo. Successivamente di comune intesa detti canoni potranno essere revisionati ogni 3 anni.

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  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Durata dell’Accordo Il presente accordo ha durata dall’01/01/2022 al 31/12/2024. La revi- sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell’allegato 1 e del relativo budget as- segnato alla struttura. Non è ammessa proroga automatica e/o tacita. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

  • Denuncia dei sinistri I sinistri devono essere denunciati tempestivamente, e non oltre 180 giorni dalla data in cui il Contraente è venuto a conoscenza del sinistro stesso, per iscritto a: Allianz Global Life dac - sede secondaria in Italia Pronto Allianz – Servizio Clienti Corso Italia 23 – 00000 Xxxxxx Fax 02 7216.9292 Indirizzo di posta elettronica: xxx@xxx.xxxxxxx.xx. Ai fini della maturazione del diritto alla prestazione assicurativa, ferme le Condizioni contrattuali, il Contrante a propria cura e spese dovrà: A) consegnare all’Assicuratore la seguente documentazione (salvo integrazioni richieste e motivate dall'Assicuratore): B) Per i sinistri avvenuti nei 180 giorni dalla Decorrenza della garanzia, porre in atto tempestivamente le azioni necessarie per reperire un documento che attesti chiaramente e formalmente le cause del Decesso dell’Assicurato e documentare all’Assicuratore tale tempestiva attivazione. A tal fine, il Contraente dovrà: i) cercare di contattare tempestivamente e telefonicamente gli eredi/aventi diritto per verificare la reperibilità degli stessi presso gli indirizzi a disposizione; ii) inviare tempestivamente agli eredi/aventi diritto una raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale viene richiesta: - la compilazione e restituzione, direttamente all’Assicuratore, del modulo "Relazione medico curante" (fornito dall’Assicuratore), da allegarsi alla raccomandata; - l’invio all’Assicuratore di un documento che attesti chiaramente e formalmente le cause del Decesso dell’Assicurato (a titolo esemplificativo, il Modulo ISTAT, una relazione del medico curante, la cartella clinica, ecc…). iii) trasmettere all’Assicuratore, per posta ordinaria o per in via informatica, copia della raccomandata inviata ai sensi del precedente punto ii) e della relativa ricevuta di ritorno. L’esito, positivo o negativo, delle azioni descritte alla lettera B) garantiscono comunque, fatte salve le esclusioni del precedente Art. 6, la prestazione assicurativa a favore del Beneficiario purché le azioni siano state poste in atto tempestivamente secondo quanto convenuto alla medesima lettera B). La Società, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del Beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, in caso di ricoveri subiti dall’Assicurato (cartelle cliniche), in caso di esami clinici (relativi referti)). Le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti resteranno a carico degli aventi diritto.

  • Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana.

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  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l’Industria il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’Art. 143 del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (modulo di constatazione amichevole d’incidente) e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata: a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni per danni materiali al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente come identificate dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni; b) all’Impresa di assicurazione del civilmente responsabile e, qualora diversa persona , al proprietario del veicolo di controparte, nei casi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento ordinaria ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni; c) alla Società e per conoscenza all’Assicurato nel caso di sinistro che comporti lesioni a terzi trasportati a bordo dei veicoli assicurati ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonchè nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e/o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.