ACCORDI TERRITORIALI Clausole campione

ACCORDI TERRITORIALI. Nel rispetto degli impegni previsti dal presente accordo quadro, le Istituzioni Scolastiche Autonome, gli Enti Locali, le ASL, le Aziende Ospedaliere stipulano fra loro accordi territoriali decentrati nell’ambito dei Piani di zona di cui alla Legge 328/2000. In tali accordi gli enti sottoscrittori assumono gli impegni dichiarati nell’Accordo Provinciale definendo le rispettive risorse e la fornitura di servizi al fine di perseguire l’obiettivo della migliore risposta possibile ai bisogni degli alunni disabili. A livello di singolo Comune o di Ambito territoriale verranno definite annualmente le risorse finanziarie da impegnare. Come indicato nelle Linee guida per l’integrazione scolastica (MIUR 2009) i tavoli di concertazione costituiti in ambiti territoriali che coincidano possibilmente con i Piani di Zona rappresentano lo strumento operativo più adeguato per stabilire azioni di raccordo fra gli Enti territoriali (Provincia, Comuni), i servizi (ASL, AA.OO., cooperative, comunità) alla base della governance del sistema.
ACCORDI TERRITORIALI. Regionali 58,3% 29,2% 12,5% Provinciali 56,9% 18,8% 24,4% Gruppo 100% Azienda 32,5% 17,9% 11,8% 37,8% 53,2% 24,3% 22,5% Accordi Aziendali Unità produttiva Nord Centro Sud e Isole Nazionale- Multiterritoriale Tutti gli accordi aziendali sono stati firmati ovviamente dalle aziende, in diversi casi assistite da associazioni datoriali territoriali, con una frequente partecipazione delle rappresentanze sindacali e dalle organizzazioni sindacali. Le delegazioni e i coordinamenti sindacali erano presenti in particolare in occasione di accordi con grandi gruppi e banche. Le istituzioni e le amministrazioni pubbliche, invece hanno partecipato alla contrattazione nei casi di accordi difensivi.
ACCORDI TERRITORIALI. Protocollo d’Intesa per l'accoglienza, inserimento e inclusione degli alunni e delle alunne migranti e delle loro famiglie anno 2019-2021: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxxx/xxxx-xxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxxx/xxxx-xxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxx-0000-0000/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxx-0000-0000/ Protocollo d’Intesa per l'accoglienza, inserimento e inclusione degli alunni e delle alunne migranti e delle loro famiglie anno 2022-2023.
ACCORDI TERRITORIALI. In alternativa a quanto in precedenza disciplinato e previa formale approvazione annunciata da parte di Rilegno, localmente potranno essere sottoscritte convenzioni relative a una modalità di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio di legno provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica e di rifiuti ingombranti di legno raccolti nell’ambito del servizio di igiene urbana e provenienti da utenze domestiche. Per rifiuto ingombrante si intende il manufatto essenzialmente costituito di legno proveniente da utenze domestiche. La locale applicazione di tale modalità di raccolta, che presuppone la presenza di entrambe le citate matrici lignee, avviene in funzione delle reali opportunità di recupero del materiale legnoso, con l’obiettivo di ottimizzare e razionalizzare al meglio i flussi delle diverse frazioni di rifiuti di legno (imballaggi e ingombranti), per il successivo conferimento in piattaforme, rinunciando allo smaltimento. Le parti concordano che la convenzione locale avrà sempre durata non superiore all’anno solare: al termine del suddetto periodo Rilegno manifesterà al convenzionato la volontà di sottoscrivere nuovamente la convenzione. In caso di locale applicazione, il corrispettivo per la raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio di legno e rifiuti ingombranti di legno da corrispondere al convenzionato è indicato nella tabella seguente, che riporta altresì le fasce di qualità (impurezze): Impurezze Corrispettivo (€/ton.) Fino al 2,5% 3,8 Oltre il 2,5 e fino al 5% 1,8 Oltre il 5% nessuno Ai fini dell’identificazione della presenza di rifiuti di imballaggio di legno, il convenzionato provvederà a comunicare a Rilegno, tramite dichiarazione, parte integrante della convenzione, le modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio di legno provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica (a titolo esemplificativo: da mercati rionali o stradali, da piattaforma ecologica comunale, da raccolta porta/porta per utenze particolari, da appositi containers su territorio posizionati presso utenze particolari ed altro) e conseguentemente avviati in piattaforma. Rilegno si riserva comunque la facoltà di realizzare, in collaborazione con il convenzionato, specifiche verifiche documentali e campagne di analisi merceologiche, strutturate in funzione delle specifiche modalità di raccolta dichiarate. Le parti concordano inoltre di rimandare all’allegato testo di convenzione-tipo ulteriori aspetti di natura operativa. Rilegno può altr...
ACCORDI TERRITORIALI. COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI
ACCORDI TERRITORIALI. Il Dipartimento e la Banca d’Italia si impegnano a diffondere i termini della collaborazione del presente Accordo; esso rappresenta il quadro di riferimento per eventuali analoghi accordi tra gli operatori del CODISE e le componenti territoriali del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
ACCORDI TERRITORIALI. Nel rispetto degli impegni previsti dal presente accordo quadro, le Istituzioni Scolastiche Autonome, gli Enti Locali, le ASL, le Aziende Ospedaliere stipulano fra loro accordi territoriali decentrati nell’ambito dei Distretti Sanitari di cui al D.lvo 229/99, o di altre articolazioni territoriali. In tali accordi saranno definiti i rispettivi impegni finanziari e la fornitura di servizi. Il Comune di Brescia, in quanto Comune capoluogo, stabilirà un successivo accordo integrativo con gli Enti di cui sopra, in considerazione della complessità qualitativa e quantitativa dei servizi erogati, sia a soggetti residenti che a quelli non residenti. In tale atto saranno individuate e descritte le procedure ed il metodo di convenzionamento, nel reciproco riconoscimento di ciascun Ente, secondo le diverse competenze e disposizioni di legge, anche speciali, applicabili alla fattispecie.

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  • LIMITI TERRITORIALI L’assicurazione vale per il mondo intero.

  • Ambito territoriale L'ambito territoriale, previsto dalle vigenti normative di legge in materia, entro cui è possibile stipulare i contratti di riallineamento è la provincia.

  • Competenza territoriale Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato.

  • Validità territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

  • Qualità e provenienza dei materiali Tutti i materiali che occorrono per la realizzazione delle opere devono essere: • rispondenti ai requisiti contrattuali • delle migliori qualità; • in buono stato di conservazione; • senza difetti di sorta; • lavorati a regola d'arte; • provenienti dalle migliori fabbriche, cave o fornaci; • adatti all'ambiente in cui vengono impiegati • dotati di caratteristiche idonee a resistere alle azioni meccaniche, corrosive o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. Inoltre, i materiali, devono soddisfare i requisiti prescritti dalle Leggi, dal presente Capitolato, dall'Elenco prezzi, dalla Direzione dei Lavori e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati. Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI. Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione. In merito alla scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei Paesi della CE. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana. Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere, l'Appaltatore dovrà compilare un apposito registro, da sottoporre al visto della Direzione dei Lavori, nel quale saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità. La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di non accettare i materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'opera, non sufficientemente affidabili e non rispondenti pienamente alle prescrizioni del Capitolato e dell'Elenco prezzi, quindi non accettabili. In questo caso 'Impresa, a sua cura e spese, deve sostituire i materiali non accettati con altri, che soddisfino alle condizioni prescritte. Pertanto tutti i materiali dovranno essere accettati, previa eventuale campionatura, dalla Direzione dei Lavori. Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute. I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. L'Impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Committenza in sede di collaudo. Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la consistenza e le qualità stabilite dal contratto. Qualora venga ammessa dalla Committenza - in quanto non pregiudizievole all'idoneità dell'opera - qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei Lavori può applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. Se l'Appaltatore, senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, impiegherà materiali di dimensioni, consistenza o qualità inferiori a quelle prescritte, l'opera potrà essere rifiutata e l'Appaltatore sarà tenuto a rimuovere a sua cura e spese detti materiali ed a rifare l'opera secondo le prescrizioni, restando invariati i termini di ultimazione contrattuale. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti sia prefabbricati che formati in opera. In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica di Capitolato, è riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale; in tale sede l'Appaltatore ha facoltà di richiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa. I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa, che debbano essere inviati a prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della Committenza, muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori. In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente Capitolato espressamente prescritti criteri diversi. Qualora, senza responsabilità dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi in attesa dell'esito di prove in corso, l'Appaltatore stesso, mentre non avrà diritto a reclamare alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, potrà richiedere una congrua proroga del tempo assegnatogli per il compimento dei lavori. Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Committenza, l'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovrà prestarsi a far effettuare le prove in causa presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale obbligazione, che egli si è assunto con il Contratto, di certificare la rispondenza dei materiali e delle varie parti dell'opera alle condizioni del Capitolato. Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilità dell'Appaltatore - e semprechè i lavori debbano per conseguenza essere, anche se solo parzialmente, sospesi - spirato il termine ultimativo che la Direzione dei Lavori avrà prescritto, si farà senz'altro luogo all'applicazione della penale prevista per il caso di ritardo nel compimento dei lavori.

  • Provvedimenti disciplinari La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: 1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi; 2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1); 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 123; 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: - ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; - esegua con negligenza il lavoro affidatogli; - si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione; - non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi; - non curi con scrupolo la consegna di valori ricevuti per servizio. - utilizzi per scopi impropri e/o estranei al servizio gli accessi alla rete internet o alla posta elettronica dell’azienda, indipendentemente dal carico di lavoro presente - fumi nei locali aziendale, ad eccezione delle aree previste ove queste siano disponibili. Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: - arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; - si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; - commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo; - utilizzi senza specifica autorizzazione dell’azienda connessione alla rete e/o telefoniche a tariffazione speciale. Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: - assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; - recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; - grave violazione degli obblighi di cui all'art. 134; - infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal Decreto Legislativo 626/94; - l'abuso di fiducia, la concorrenza sleale; - l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro; - la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell'anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo; - l’utilizzo per fini diversi da quelli d’ufficio e comunque senza specifica autorizzazione scritta del datore di lavoro, degli archivi sui dati sensibili dei clienti raccolti ai sensi della vigente normativa sulla privacy e connessi con l’attività dell’Azienda - fumare in locali o aree a rischio di incendio o esplosione, purchè correttamente segnalate ai sensi della normativa vigente. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

  • Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

  • Richiamo alle norme legislative e regolamentari Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. n. 50/2016.