Classi di merito Clausole campione

Classi di merito. La forma Bonus/Malus con Franchigia si articola in 30 classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 19 alla classe 48, secondo la tabella seguente: Classe di merito Coefficiente di determinazione del premio franchigia 500,00 euro % di sconto tra classi di merito Coefficiente di determinazione del premio franchigia 1.000,00 euro % di sconto tra classi di merito Coefficiente di determinazione del premio franchigia 1.500,00 euro % di sconto tra classi di merito 19 0,36243 0,00% 0,39638 0,00 0,4125 0,00 20 0,37341 -2,94% 0,40839 2,94 0,4250 -2,94% 21 0,38472 -2,94% 0,42077 2,94 0,4379 -2,94% 22 0,39638 -2,94% 0,43352 2,94 0,4467 -1,97% 23 0,40034 -0,99% 0,43352 0,00 0,4511 -0,99% 24 0,41248 -2,94% 0,44665 2,94 0,4556 -0,99% 25 0,43352 -4,85% 0,46944 4,85 0,4789 -4,85% 26 0,44665 -2,94% 0,48366 2,94 0,4934 -2,94% 27 0,45112 -0,99% 0,48850 0,99 0,4983 -0,99% 28 0,46479 -2,94% 0,49338 0,99 0,5033 -0,99% 29 0,48366 -3,90% 0,51341 3,90 0,5237 -3,90% 30 0,49831 -2,94% 0,52897 2,94 0,5396 -2,94% 31 0,51855 -3,90% 0,53426 0,99 0,5450 -0,99% 32 0,52373 -0,99% 0,53960 0,99 0,5504 -0,99% 33 0,55595 -5,80% 0,55595 2,94 0,5560 -0,99% 34 0,59016 -5,80% 0,59016 5,80 0,5902 -5,80% 35 0,62026 -4,85% 0,62026 4,85 0,6203 -4,85% 36 0,65842 -5,80% 0,65842 5,80 0,6584 -5,80% 37 0,69892 -5,80% 0,69892 5,80 0,6989 -5,80% 38 0,74192 -5,80% 0,74192 5,80 0,7419 -5,80% 39 0,77977 -4,85% 0,77977 4,85 0,7798 -4,85% 40 0,81954 -4,85% 0,81954 4,85 0,8195 -4,85% 41 0,87866 -6,73% 0,87866 6,73 0,8787 -6,73% 42 0,94205 -6,73% 0,94205 6,73 0,9420 -6,73% 43 1,00000 -5,80% 1,00000 5,80 1,0000 -5,80% classe ingresso 44 1,14947 -13,00% 1,14947 13,00 1,1495 -13,00% 45 1,29526 -11,26% 1,29526 11,26 1,2953 -11,26% 46 1,71141 -24,32% 1,85321 30,11 1,9094 -32,16% 47 2,26127 -24,32% 2,44863 24,32 2,5228 -24,32% 48 3,20332 -29,41% 3,46874 29,41 3,5738 -29,41% Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto per il quale si è completato il periodo di osservazione, è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella: 19 19 19 20 19 20 21 20 21 22 21 22 23 22 23 24 23 24 25 24 25 26 25 26 27 26 27 28 27 28 29 28 29 30 29 30 31 30 31 32 31 32 33 32 33 34 33 34 35 34 35 36 35 36 37 36 37 38 37 38 39 38 39 40 39 40 41 40 41 42 41 42 43 42 43 44 43 44 45 44 45 46 45 46 47 46 47 48 47 48 Ai fini della suddetta evoluzione vengono presi ...
Classi di merito autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo - 44 classe d’ingresso Coefficiente determinazione Premio Franchigia 500 0,3624 0,3734 0,3847 0,3964 0,4003 0,4125 0,4335 0,4467 0,4511 0,4648 0,4837 0,4983 0,5185 0,5237 0,5560 Coefficiente determinazione Premio Franchigia 1.000 0,3964 0,4084 0,4208 0,4335 0,4335 0,4467 0,4694 0,4837 0,4885 0,4934 0,5134 0,5290 0,5343 0,5396 0,5560 Coefficiente determinazione Premio Franchigia 1.500 0,4125 0,4250 0,4379 0,4467 0,4511 0,4556 0,4789 0,4934 0,4983 0,5033 0,5237 0,5396 0,5450 0,5504 0,5560 Coefficiente determinazione Premio Franchigia 500 0,5902 0,6203 0,6584 0,6989 0,7419 0,7798 0,8195 0,8787 0,9420 1,0000 1,1495 1,2953 1,7114 2,2613 3,2033 Coefficiente determinazione Premio Franchigia 1.000 0,5902 0,6203 0,6584 0,6989 0,7419 0,7798 0,8195 0,8787 0,9420 1,0000 1,1495 1,2953 1,8532 2,4486 3,4687 Coefficiente determinazione Premio Franchigia 1.500 0,5902 0,6203 0,6584 0,6989 0,7419 0,7798 0,8195 0,8787 0,9420 1,0000 1,1495 1,2953 1,9094 2,5228 3,5738  FORMA TARIFFARIA A “TARIFFA FISSA” Forma tariffaria che non prevede la variazione del Premio in conseguenza dell’accadimento di sinistri. Valevole per i seguenti veicoli:
Classi di merito. La tariffa bonus/malus si articola secondo le classi di merito e i relativi coefficienti di Premio rappresentati nella tabella A delle appendici A.1, A.2, A.3, A.4. I co- efficienti di Premio associati alle classi di merito rap- presentano le riduzioni percentuali che l’impresa rico- nosce automaticamente ad ogni rinnovo applicandoli alla tariffa in vigore. La mancata consegna o correttezza dei documenti ri- chiesti per l’emissione della Polizza comporta l’asse- gnazione alla classe CU 18.
Classi di merito autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo – 44 classe d’ingresso Coefficiente di determinazion e del Premio 0,3380 0,3483 0,3588 0,3697 0,3771 0,3886 0,4084 0,4208 0,4292 0,4422 0,4602 0,4741 0,4934 0,5237 0,5560 Coefficiente di determinazion e del Premio 0,5902 0,6203 0,6584 0,6989 0,7419 0,7798 0,8195 0,8787 0,9420 1,0000 1,2572 1,2953 1,6283 2,1515 3,0479
Classi di merito autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo – 44 classe d’ingresso
Classi di merito. Autovetture b) Ciclomotori e motocicli

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  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Scavi di sbancamento Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati. Secondo quanto prescritto dall'art. 118 del d.lgs. 81/08 e successivo d.lgs n.106 del 03/08/2009, nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo, secondo la prescrizione dei piani operativi di sicurezza. Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno rilevate in contraddittorio dell'appaltatore all'atto della consegna. Ove le materie siano utilizzate per formazione di rilevati, il volume sarà misurato in riporto.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualora gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Diritti di proprietà intellettuale 14.1 A prescindere dalla consegna e dal passaggio di proprietà in qualsiasi Prodotto e alle condizioni di cui agli articoli 13 e 14.3, nulla nelle presenti Condizioni o in un qualsiasi Contratto avrà l’effetto di concedere o trasferire o conferire all’Acquirente alcun diritto di proprietà intellettuale per o relativamente a qualsiasi Prodotto e/o Servizio. 14.2 L’Acquirente prende atto e accetta che tutte le proprietà, i copyright e gli altri diritti di proprietà intellettuale in qualsiasi lavoro o articolo materiale che possa essere consegnato, derivante da o creato, prodotto o sviluppato dal Fornitore ai sensi o nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx (x “Lavori”), in qualunque parte del mondo sia attuabile, compresi, a titolo esemplificativo, tutti i diritti di proprietà e interessi in e per i Servizi, e tutti i documenti, dati, disegni, specifiche, articoli, schizzi, disegni, relazioni, invenzioni, migliorie, modifiche, scoperte, strumenti, scritture e altri articoli ad esso relativi dovranno immediatamente, dalla loro creazione o esecuzione, essere conferiti e dovranno essere e rimanere nella sola ed esclusiva proprietà del Fornitore e l’Acquirente non acquisirà alcun diritto, titolo o interesse nei confronti di o relativamente agli stessi, salvo quanto espressamente stabilito nelle presenti Condizioni. 14.3 Il Fornitore concede all’Acquirente una licenza non esclusiva, non trasferibile per l’uso dei Lavori che siano necessari e nella misura necessaria per l’Acquirente al fine di ottenere e utilizzare il beneficio inteso dei Servizi. 14.4 Laddove venga intrapresa una controversia contro l’Acquirente poiché i Prodotti o i Servizi violano un brevetto, copyright o altri diritti esistenti in Italia o nel Regno Unito appartenenti a qualsiasi terzo, il Fornitore indennizzerà l’Acquirente per tutte le perdite, i danni, i costi e le spese assegnate giudizialmente o sostenute dall’Acquirente in connessione con la citata controversia o corrisposte ovvero di cui si è concordato il pagamento dall’Acquirente a titolo transattivo a condizione che: (i) al Fornitore sia dato pieno controllo di qualsiasi procedimento o negoziazione in connessione con tale controversia; (ii) l’Acquirente dia al Fornitore tutta la ragionevole assistenza ai fini di tali procedimenti o negoziazioni; (iii) salvo se previsto da una sentenza definitiva, l’Acquirente non paghi o accetti tale controversia o transiga tali procedimenti senza il consenso del Fornitore; (iv) l’Acquirente non farà nulla che potrebbe o possa viziare qualsiasi polizza assicurativa o copertura che l’Acquirente possa avere in relazione a tale violazione e compierà ogni sforzo per recuperare qualsiasi somma dovuta ai sensi delle stesse e tale indennizzo non si applicherà nella misura in cui l’Acquirente recuperi qualsiasi somma ai sensi di tale polizza o copertura; (v) il Fornitore avrà diritto di ottenere, e l’Acquirente dovrà di conseguenza essere responsabile di fronte il Fornitore per, tutti i danni e i costi (laddove esistenti) aggiudicati a favore dell’Acquirente e che sono da pagare ovvero il cui pagamento è stato concordato con il consenso dell’Acquirente (tale consenso dell’Acquirente non potrà essere irragionevolmente rifiutato) a qualsiasi altra parte con riguardo di tale controversia, e (vi) senza pregiudizio per ogni altro obbligo dell’Acquirente ai sensi della common law, il Fornitore avrà il diritto di chiedere all’Acquirente di intraprendere delle misure che il Fornitore potrà ragionevolmente esigere al fine di mitigare o ridurre qualsiasi perdita, danno, costo o spesa che il Fornitore abbia la responsabilità di indennizzare all’Acquirente ai sensi del presente Articolo 14.4, tali misure potranno includere (con possibilità di scelta della parte del Fornitore ) l’accettazione dal Fornitore dei Prodotti o Servizi non contraffatti, modificati o sostituti. 14.5 Il Fornitore non avrà alcun obbligo o responsabilità ai sensi dell’Articolo 14.4 nella misura in cui la violazione derivi da: (i) qualsiasi aggiunta o modifica effettuata ai Prodotti e/o ai Servizi in questione, che non sia effettuata dal Fornitore o con il suo previo consenso scritto; (ii) qualsiasi informazione fornita dall’Acquirente al Fornitore, compresa, a titolo esemplificativo, qualsiasi specifica; (iii) l’esecuzione da parte del Fornitore di qualsiasi lavoro richiesto verso qualsiasi Prodotto o la prestazione di qualsiasi Servizio, in conformità con i requisiti o la specifica dell’Acquirente; (iv) una combinazione con o un’aggiunta all’attrezzatura non prodotta o sviluppata dal Fornitore; o (v) l’utilizzo di Prodotti oltre tale scopo previsto dal Fornitore o approvato per iscritto dal Fornitore. 14.6 Fermo restando quanto stabilito dall’Articolo 12.1, il presente Articolo 14 regola l’intera responsabilità del Fornitore e il rimedio esclusivo dell’Acquirente con riferimento a qualsiasi pretesa violazione dei diritti di proprietà intellettuale appartenenti ad un terzo derivanti da o in connessione con l’esecuzione di qualsiasi Contratto. Il presente Articolo 14 sarà soggetto ai limiti di responsabilità di cui agli Articoli 12.3, 12.4 e 12.5.

  • Tempi di esecuzione I tempi massimi di esecuzione dei Servizi di pagamento, in conformità al decreto del 29 luglio 2009, applicativo dell’articolo L. 133-13 del Codice monetario e finanziario, sono i seguenti: un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro il Xxxxxx Xxxxxxxxxx seguente se realizzata in euro a favore di un istituto di credito situato in uno Stato membro dell’Unione europea; un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro la fine del suddetto Xxxxxx Xxxxxxxxxx se realizzata in euro a favore di un altro Conto di pagamento.

  • Effetti dei nuovi stipendi 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.