Classificazione dei lavoratori. I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7 categorie professionali ed 8 livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle allegate. I livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese (173 ore) e sono uguali per tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza di età. L’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, le esemplificazioni dei profili professionali e le relative esemplificazioni indicate al successivo punto A). La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto la attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come, ad esempio, il trattamento di fine rapporto, gli aumenti periodici, gli adempimenti assicurativi, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che continuano ad essere previsti per i quadri, gli impiegati, le categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di Accordo interconfederale e di Contratto collettivo e che si intendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente Contratto. Le parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica. Pertanto eventuali azioni giudiziarie promosse da lavoratori comunque aderenti alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto, e intese ad ottenere l’estensione di trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra indicati, avranno come conseguenza l’automatico e corrispettivo scioglimento della Federmeccanica - e con essa delle aziende metalmeccaniche rappresentate - e dell’Assistal - per i suoi associati - dalle obbligazioni in tale presupposto assunte. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si obbligano ad intervenire perché non siano proposte le azioni di cui sopra. L’iniziativa di dichiarare lo scioglimento dalle obbligazioni di cui sopra è di competenza esclusiva sia della Federmeccanica sia dell’Assistal, a livello nazionale, previo esame con le Organizzazioni sindacali stipulanti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Classificazione dei lavoratori. L’art 6 ex CIP 29 gennaio 1998 viene sostituito dal seguente testo: I lavoratori sono inquadrati assunti al 1° livello hanno diritto ad un rapido processo di qualificazione e/o di specializzazione, anche attraverso la rotazione e la polivalenza delle mansioni che consenta l’acquisizione di professionalità per il passaggio al 2° livello entro 15 mesi dall’assunzione. Ai fini dell’anzianità di servizio saranno considerati anche gli eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato svolti presso la stessa Cooperativa. Trascorso tale periodo, qualora il lavoratore abbia palesemente dimostrato di non avere maturato la professionalità necessaria per il passaggio al 2° livello, l'azienda fornirà argomentata motivazione alle XX.XX. e all'interessato in una classificazione unica articolata su 7 categorie professionali ed 8 livelli retributiviforma scritta. L’orientamento adottato dall’impresa cooperativa sulla base dei contenuti della lettera sarà oggetto di confronto tra la direzione aziendale, ai quali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle allegate. I livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese (173 ore) e sono uguali per tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza di età. L’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, le esemplificazioni dei profili professionali la RSU e le relative esemplificazioni indicate XX.XX. Ai lavoratori che svolgono un ruolo produttivo in cantiere, inquadrati al successivo punto A4° livello operai (par. 136,5) che, per un periodo superiore a 10 giorni lavorativi, coordinano gruppi di operai nell'esecuzione di fasi lavorative e l'attività produttiva in un cantiere di limitata complessità, prendendo anche parte all'esecuzione stessa del lavoro, verrà assegnata, in considerazione della responsabilità assunta, una indennità di funzione pari a € 102,00 mensili onnicomprensiva, frazionabili ad ora (:173). La classificazione unica Detta indennità sarà attribuita a seguito di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto la attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come, ad esempio, il trattamento di fine rapporto, gli aumenti periodici, gli adempimenti assicurativi, i trattamenti per sospensione un incarico specifico e riduzione di lavoro, ecc.) che continuano ad essere previsti per i quadri, gli impiegati, le categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di Accordo interconfederale e di Contratto collettivo e che si intendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate cesserà con il presente Contratto. Le parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica. Pertanto eventuali azioni giudiziarie promosse da lavoratori comunque aderenti alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto, e intese ad ottenere l’estensione di trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra indicati, avranno come conseguenza l’automatico e corrispettivo scioglimento della Federmeccanica - e con essa delle aziende metalmeccaniche rappresentate - e dell’Assistal - per i suoi associati - dalle obbligazioni in tale presupposto assunte. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si obbligano ad intervenire perché non siano proposte le azioni di cui sopra. L’iniziativa di dichiarare lo scioglimento dalle obbligazioni di cui sopra è di competenza esclusiva sia della Federmeccanica sia dell’Assistal, scadere dello stesso e/o col passaggio a livello nazionalesuperiore. Con l'entrata in vigore di detta norma, previo esame con le Organizzazioni sindacali stipulantivengono assorbite, fino a concorrenza, analoghe indennità corrisposte a tale titolo a livello aziendale.
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Samples: Contratto Integrativo Provinciale
Classificazione dei lavoratori. Le Parti, nel comune intento di rendere il sistema classificatorio del contratto collettivo più aderente alla realtà operativa delle aziende, hanno proceduto alla revisione del precedente sistema di classificazione dei lavoratori, anche attraverso l’introduzione di una “tabella quadro” (tabella 1) contenente per ogni livello la corrispondente qualifica e le relative “parole chiave”. I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata inquadrati, come da tabella 1, sulla base di un unico sistema di classificazione, articolato su 7 categorie sei (6) gruppi professionali ed 8 e su otto (8) livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle allegatesi aggiungono i quadri. I livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese (173 ore) e sono uguali per tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza di età. L’inquadramento dei lavoratori La classificazione è effettuato secondo le basata su declaratorie generali, con le quali vengono definiti i criteri per l’inquadramento dei lavoratori, suddiviso per livelli retributivi, e su esemplificazioni dei profili professionali rientranti nelle suddette declaratorie generali. Per le prestazioni lavorative che non trovano riscontro nelle esemplificazioni, l’inquadramento sarà effettuato sulla base delle declaratorie generali e le relative esemplificazioni indicate al successivo punto A)delle qualifiche/parole chiave di cui alla tabella 1. La L’applicazione del sistema di classificazione unica previsto dal contratto collettivo potrà essere verificata in sede aziendale mediante esame congiunto tra le Parti interessate, in modo da consentire ai lavoratori, nei limiti degli obiettivi aziendali, il conseguimento della professionalità e una maggiore valorizzazione delle proprie capacità professionali anche attraverso l’intercambiabilità delle mansioni e funzioni ed opportune forme di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto la attribuzione mobilità in rapporto alla organizzazione del lavoro. Ai fini dell’attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come, ad esempio, il trattamento di fine rapporto, gli aumenti periodici, gli adempimenti assicurativi, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che continuano ad essere specifici previsti per i quadri, gli impiegati, le categorie speciali e gli impiegati ed operai dalle da disposizioni di legge, di Accordo accordo interconfederale e di Contratto collettivo e che contratto collettivo, si intendono qui riconfermatefa riferimento, in quanto non esplicitamente modificate con il presente Contrattorelazione alle caratteristiche dell’attività svolta ed alla posizione dei singoli nell’organizzazione aziendale, ai criteri di appartenenza alle singole categorie legali o contrattuali. Le parti si danno reciprocamente atto che eventuali controversie derivanti da quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per formeranno oggetto di esame tra la stipulazione direzione aziendale e le RSU. In caso di mancato accordo o di mancanza delle norme RSU, la controversia sarà esaminata a livello delle Parti stipulanti. La nuova classificazione entra in vigore dal 1 settembre 2004 ed è contestualmente abrogata la preesistente normativa in materia di classificazione unicainquadramento. Pertanto eventuali azioni giudiziarie promosse da Xxxxx restando quanto espressamente contenuto nell’art. 29, i lavoratori comunque aderenti alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto, e intese ad ottenere l’estensione di trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra indicati, avranno come conseguenza l’automatico e corrispettivo scioglimento della Federmeccanica - e con essa delle aziende metalmeccaniche rappresentate - e dell’Assistal - per i suoi associati - dalle obbligazioni in tale presupposto assunte. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si obbligano ad intervenire perché non siano proposte le azioni forza alla data di cui sopra. L’iniziativa , inquadrati secondo il pregresso sistema di dichiarare lo scioglimento dalle obbligazioni classificazione di cui sopra è al CCL 28 giugno 1998, sono automaticamente inquadrati nei corrispondenti livelli e nelle relative figure professionali, ove esistenti, del nuovo sistema di competenza esclusiva sia classificazione, anche attraverso l’utilizzo della Federmeccanica sia dell’Assistaltabella 1. Qualora l’applicazione del nuovo sistema classificatorio determini passaggi al livello superiore, le variazioni retributive conseguenti possono essere realizzate utilizzando i superminimi individuali nel limite del 50% del loro importo. L’inquadramento del personale, per qualsiasi comparto cui si applichi il presente Contratto Collettivo, risponde ai requisiti riassunti nella sotto riportata tabella quadro. Q Quadro Definizione ex legge n.190/1985. AS Impiegato direttivo superiore Specifica capacità professionale, specifica preparazione, ampia esperienza. Autonomia, discrezionalità, poteri di iniziativa. Realizzazione di risultati/obiettivi complessi e responsabilità dei risultati. Coordinamento di aree fondamentali articolate in più unità operative; attività, anche singole, di primaria importanza a livello nazionalecarattere progettuale e innovativo. A Impiegato direttivo Capacità professionale, previo esame con le Organizzazioni sindacali stipulantipreparazione, esperienza. Autonomia, discrezionalità e poteri nell’ambito di direttive generali. Responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi assegnati. Coordinamento di professionalità di livelli inferiori.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Classificazione dei lavoratori. I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7 categorie professionali ed e 8 livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle allegate. I livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese (173 ore) e sono uguali per tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza di etàd'età. L’inquadramento L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, le esemplificazioni dei profili professionali e le relative esemplificazioni indicate al successivo punto A). La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto la attribuzione l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come, ad esempio, il trattamento di fine rapportoTFR, gli aumenti periodici, gli adempimenti assicurativi, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che continuano ad essere previsti per i quadri, gli impiegati, le categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di Accordo accordo interconfederale e di Contratto contratto collettivo e che si intendono s'intendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente Contrattocontratto. Le parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica. Pertanto eventuali azioni giudiziarie promosse da lavoratori comunque aderenti alle Organizzazioni sindacali XX.XX. stipulanti il presente Contrattocontratto, e intese ad ottenere l’estensione l'estensione di trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra indicati, avranno come conseguenza l’automatico l'automatico e corrispettivo scioglimento della Federmeccanica di FEDERMECCANICA - e con essa delle aziende metalmeccaniche rappresentate - e dell’Assistal di ASSISTAL - per i suoi associati - dalle obbligazioni in tale presupposto assunte. Le Organizzazioni sindacali XX.XX. dei lavoratori stipulanti si obbligano ad intervenire perché non siano proposte le azioni di cui sopra. L’iniziativa L'iniziativa di dichiarare lo scioglimento dalle obbligazioni di cui sopra è di competenza esclusiva sia della Federmeccanica di FEDERMECCANICA sia dell’Assistaldi ASSISTAL, a livello nazionale, previo esame con le Organizzazioni sindacali XX.XX. stipulanti.
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