CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE Clausole campione

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE. Qualsiasi controversia nascente tra le parti in ragione della presente proposta potrà essere sottoposta a conciliazione secondo le previsione del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte qui richiamato integralmente.Resta salva la facoltà per le parti di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie.
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE. Qualunque controversia nascente dall’interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente contratto verrà sottoposta a un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, secondo quanto previsto dall’art.10 della legge n.192 del 18 giugno 1998. In caso di nessun esito del tentativo di conciliazione le parti si impegnano a sottoporre all’arbitrato rituale di un Collegio Arbitrale da costituirsi e svolgersi secondo le norme della Camera Arbitrale della Provincia di Modena, che ciascuna parte dichiara di integralmente accettare.
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE. In caso di controversie insorte a seguito di questo contratto le parti si impegnano a rivolgersi allo sportello di conciliazione della Camera di Commercio di Biella, al fine di comporre stragiudizialemente la controversia, restando impregiudicata la possibilità di adire l’autorità giudiziaria, con l’individuazione del foro di competenza del consumatore.
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE. Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto potranno essere sottoposte al tentativo di conciliazione, presso la Camera di Commercio della provincia di Lucca secondo la procedura stabilita dal regolamento di conciliazione da questa adottato. Ciascuna parte contraente con la firma del presente contratto si impegna a partecipare al tentativo di conciliazione che dovesse essere promosso nei suoi confronti secondo quanto previsto dal presente comma.
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE. 1. Le parti si impegnano a sottoporre qualsiasi controversia
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE. Eventuali controversie insorte a seguito della stipulazione del contratto sono demandate allo sportello di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Cuneo, fatta salva comunque la possibilità di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro di residenza o domicilio del consumatore. il fornitore del servizio il committente Si dichiara a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare specificatamente le condizioni di cui agli artt. 2 (modalità di pagamento e di consegna) e 3 (recesso) del contratto. data, il committente Ai sensi dell’art. 98 della legge n. 633 del 22.aprile 1941, ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28.giugno 1980, i negativi e gli originali prodotti (masters) si intendono di proprietà dell’autore, che si impegna a custodirli con diligenza, a non cederli o renderli disponibili a terzi, e ad eseguire le ristampe richieste, ai normali prezzi di listino. Il video/cineoperatore può acconsentire, in seguito a richiesta del committente, alla cessione dell’originale (master) al cliente, a fronte di un prezzo aggiuntivo da concordarsi. il fornitore del servizio il committente
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE. In ogni caso, prima di agire in giudizio, le parti si impegnano a tentare la conciliazione presso un Organismo di Mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione dal Ministero della Giustizia, secondo la procedura stabilita dal Regolamento di conciliazione adottato.
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE. Eventuali controversie insorte a seguito della stipulazione del contratto sono demandate allo sportello di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Cuneo, fatta salva comunque la possibilità di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro di residenza o domicilio del consumatore. il fornitore del servizio il committente Si dichiara a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare specificatamente le condizioni di cui agli artt. 2 (modalità di pagamento e di consegna) e 3 (recesso) del contratto. data,
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE. 1. Eventuali controversie insorte a seguito della stipulazione del contratto tra l’Agenzia ed il venditore saranno demandate allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio competente per territorio nella circoscrizione del quale si è concluso il contratto di mediazione, fatta salva comunque la possibilità per ciascuno di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie.
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE. Eventuali controversie insorte a seguito della stipulazione del contratto tra l’Agenzia ed il locatore potranno essere demandate allo sportello di conciliazione della Camera di Commercio di ………………………….., fatta salva comunque la possibilità per ciascuno di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie.