Clausola di prevalenza Clausole campione

Clausola di prevalenza. Salvo diverse indicazioni e/o accordi specificamente intervenuti tra le Parti, in caso di necessità di interpretare clausole contenute nel presente documento e nelle CG, le Parti concordano sin d’ora che le presenti CG di Acquisto saranno prevalenti su qualsiasi altra condizione.
Clausola di prevalenza. In caso di contrasto e/o difformità, anche interpretativa, tra il testo in lingua italiana ed il testo in lingua inglese delle presenti Condizioni Generali, prevarrà e si farà riferimento al testo in lingua italiana.
Clausola di prevalenza. 22.1. Le presenti condizioni generali di vendita, le CDO e le Condizioni Particolari eventualmente contenute in altro documento, se presenti, costituiscono i soli documenti regolanti la fornitura di beni della Società a favore dell’Acquirente e prevarranno su qualsiasi disposizione contenuta in qualsivoglia documento, precedente o successivo, tra le Parti, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
Clausola di prevalenza. Le clausole del presente contratto sono le uniche a disciplinare gli ordini emessi dal cliente in esecuzione dello stesso. Esse prevarranno, in caso di difformità e contrasti, su tutte le eventuali condizioni generali di acquisto/fornitura predisposte unilateralmente dal cliente, le quali non saranno valide nei rapporti tra il cliente ed Edenred Italia S.r.l. se non specificatamente accettate per iscritto da quest’ultima. Tale criterio di prevalenza riguarderà le eventuali condizioni generali di acquisto/fornitura del cliente, in qualunque momento predisposte, sia se di data anteriore al presente contratto sia se intervenute in pendenza di contratto.
Clausola di prevalenza. Per quanto riguarda il procedimento di scelta del Contraente il presente Documento prevale su ogni altra documentazione preparatoria o di natura contrattuale (tra la quale le relazioni, i capitolati e gli schemi di contratto) eventualmente difforme, predisposta dalla Stazione appaltante; per quanto invece le condizioni di natura contrattuale, attinenti alla fase esecutiva, prevalgono invece detti documenti.
Clausola di prevalenza. Con il presente documento G.E.A.L. S.p.A. intende definire le condizioni generali che s’intendono accettate dal fornitore al momento dell’acquisto di servizi da parte della società. Le clausole contenute nel presente documento avranno prevalenza su ogni altra eventuale clausola difforme contenuta in accordi precedenti o nel testo dei singoli contratti/ordini stipulati con il fornitore, ancorché successivi.
Clausola di prevalenza. Con il presente documento G.E.A.L. S.p.A. intende definire le condizioni che s’intendono accettate dal Fornitore al momento dell’acquisto di beni da parte della Società. Le clausole contenute nel presente documento avranno prevalenza su ogni altra eventuale clausola difforme contenuta in accordi precedenti o nel testo dei singoli contratti/ordini stipulati con il Fornitore, ancorché successivi.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).