CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DIFFIDA AD ADEMPIERE Clausole campione

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DIFFIDA AD ADEMPIERE. 18.1 WINDTRE potrà risolvere il presente Contratto, tramite l’invio di apposita comunicazione al Cliente, nei seguenti casi: • mancato pagamento delle fatture (disposizioni di cui all’art. 11); • uso improprio dei Servizi in violazione di leggi, regolamenti e Condizioni di Contratto (art. 4); • sussistenza di una delle situazioni previste all’art. 2.1. 18.2 Inoltre, in caso di inadempimento del Cliente ai sensi del presente Contratto, WINDTRE potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., decorsi inutilmente 15 giorni dalla relativa diffida ad adempiere da inviarsi al Cliente a mezzo lettera raccomandata A.R., salvi eventuali ulteriori rimedi di legge.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DIFFIDA AD ADEMPIERE. 12.1 Fatto salvo ogni altro diritto di risoluzione del Contratto prevista dalla legge o dal Contratto ovvero dalle presenti Condizioni Generali, GO avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. mediante comunicazione scritta al Cliente nei seguenti casi: - uso del Servizio fornito ai sensi di un Contratto Casa per attività di produzione e scambio di beni e servizi svolta dall'utente in modo continuativo e professionale, ancorché non esclusivo; - mancato invio della Proposta riprodotta in formato cartaceo debitamente sottoscritta ai sensi dell’art. 2.5 ovvero omessa produzione dei documenti identificativi; - violazione di una o più obbligazioni di cui all’art. 15 e/o 21; ovvero - sospensione dell’erogazione del Servizio, determinatasi per qualsivoglia motivo, protrattasi per oltre 30 giorni. 12.2 In caso di inadempimento del Cliente ai sensi del presente Contratto, diverso dagli inadempimenti al verificarsi dei quali GO dispone del diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., GO potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1454 cod. civ. decorsi inutilmente 15 giorni dalla relativa diffida ad adempiere da inviarsi al Cliente mediante comunicazione scritta, salvi eventuali ulteriori rimedi di legge. 12.3 In tutti i casi di risoluzione del Contratto, troveranno applicazione, mutatis mutandis, le previsioni di cui agli articoli 8.2 (a) e (b) e 8.3, fatto salvo il diritto di GO al risarcimento del maggior danno.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DIFFIDA AD ADEMPIERE. 1. Oltre che nei casi di mancato pagamento delle fatture e di uso improprio del Servizio come previsto dagli articoli 7 e 11 che precedono, Wimore potrà risolvere il presente contratto nei casi previsti negli articoli 1 punto 1, 2 punti 4 e 7, 3, 5 e 23 punto7, mentre il cliente potrà risolvere il contratto in caso di inadempimento a quanto previsto negli articoli 12 e 15 del presente Contratto, dandone comunicazione scritta all’altra parte a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi indicati nell’articolo 6 “Servizio Clienti”. 2. WiMORE potrà considerare il Contratto automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1353 codice civile, nel caso in cui il Cliente sia sottoposto a procedure esecutive o procedure di fallimento ovvero divenga in ogni caso insolvente o ceda i beni ai creditori, o venga messo in liquidazione, o venga elevato protesto a carico dello stesso. 3. Inoltre, in caso di inadempimento del Cliente ai sensi del presente Contratto, WiMORE potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1454 codice civile decorsi inutilmente 15 (quindici) giorni dalla notifica di ricezione della relativa diffida ad adempiere, fatti salvi eventuali ulteriori rimedi di legge.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DIFFIDA AD ADEMPIERE. 16.1 Il presente Contratto sarà risolto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, con conseguente interruzione dei Servizi, nei casi di inadempimento degli obblighi previsti a carico del CLIENTE dagli articoli 6.1, 8.8, 8.9. lett. b) e all'articolo 23. In tali casi la risoluzione avrà efficacia dalla data di spedizione della comunicazione (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax) inviata da FIRST POINT SRL al CLIENTE, senza necessità di preavviso. 16.2 Escluse le ipotesi si cui al precedente comma, negli ulteriori casi di inadempimento agli obblighi previsti a carico del CLIENTE dalle presenti Condizioni, FIRST POINT SRL potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1454 Codice Civile, decorsi inutilmente 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa diffida ad adempiere da inviarsi al CLIENTE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatti sempre salvi eventuali ulteriori rimedi di Legge. 16.3 Resta, in ogni caso, impregiudicata la facoltà di FIRST POINT SRL di addebitare al CLIENTE ogni eventuale ulteriore onere di carattere economico che la stessa abbia dovuto sopportare per l'inadempimento del CLIENTE, oltre al diritto di percepire il corrispettivo dei Servizi fruiti e del canone (se previsto) relativo agli ultimi 30 (trenta) giorni di utilizzo dei Servizi, o comunque relativo al periodo necessario all'espletamento della cessazione, e non ancora pagati, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DIFFIDA AD ADEMPIERE. 13.1 Oltre che nei casi di mancato pagamento delle fatture e di uso improprio del Servizio come previsto dagli articoli 7 e 10 che precedono, ciascuna parte potrà risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile anche nel caso in cui quest'ultima sia inadempiente a quanto previsto negli articoli 2, 3, 5, 12, e 15 del presente Contratto, dandone comunicazione scritta all'altra parte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 13.2 GlobalNet Italia potrà considerare il Contratto automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1353 codice civile, nel caso in cui il Cliente sia sottoposto a procedure esecutive o procedure di fallimento ovvero divenga in ogni caso insolvente o ceda i beni ai creditori, o venga messo in liquidazione, o venga elevato protesto a carico dello stesso. 13.3 Inoltre, in caso di inadempimento del Cliente ai sensi del presente Contratto, GlobalNet Italia potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1454 codice civile decorsi inutilmente 15 (quindici) giorni dalla relativa diffida ad adempiere da inviarsi al Cliente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatti salvi eventuali ulteriori rimedi di legge.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DIFFIDA AD ADEMPIERE. 12.1 GO potrà risolvere il presente Contratto, tramite l’invio di apposita comunicazione al Cliente, nei seguenti casi: - Uso del servizio Consumer per attività di produzione e scambio di beni e servizi svolta dall'utente in modo continuativo e professionale, ancorché non esclusivo; - Mancato invio della Proposta di Contratto riprodotta in formato cartaceo od omessa sottoscrizione della medesima e/o omessa produzione dei documenti identificativi (art. 2.2.5); - Uso improprio dei Servizi (art. 15.1 e 15.2); - Sussistenza di una delle situazioni previste agli artt. 2.4 e 4.2. 12.2 Inoltre, in caso di inadempimento del Cliente ai sensi del presente Contratto, diverso dalla morosità regolata all'art. 6.9, GO potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., decorsi inutilmente 15 giorni dalla relativa diffida ad adempiere da inviarsi al Cliente a mezzo lettera raccomandata A.R., salvi eventuali ulteriori rimedi di legge.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DIFFIDA AD ADEMPIERE. 12.1. GO potrà risolvere il presente Contratto, tramite l’invio di apposita comunicazione al Cliente, nei seguenti casi:uso del Servizio di cui al Contratto Consumer per attività di produzione e scambio di beni e servizi svolta dall’utente in modo continuativo e professionale, ancorché non esclusivo;
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DIFFIDA AD ADEMPIERE. 17.1 Il presente Contratto sarà risolto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, con conseguente interruzione dei Servizi, nei casi di inadempimento degli obblighi previsti a carico del CLIENTE dagli articoli 7.1, 9.8, 9.9 lett. b) e all’articolo
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DIFFIDA AD ADEMPIERE. 7.1 Infostrada potrà risolvere il presente contratto, tramite l’invio di apposita comunicazione al Cliente, nei seguenti casi: • Mancato pagamento delle fatture (art 4.7) • Uso improprio dei Servizi Infostrada (art. 10 e art. 8 delle condizioni per l’erogazione dei servizi). • Sussistenza di una delle situazioni previste all’art. 2.2. 7.2 Inoltre, in caso di inadempimento del Cliente ai sensi del presente Contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 8, comma 3, Wind potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., decorsi inutilmente 15 giorni dalla relativa diffida ad adempiere da inviarsi Cliente a mezzo lettera raccomandata A.R., salvi eventuali ulteriori rimedi di legge.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DIFFIDA AD ADEMPIERE. Le Parti espressamente convengono che il presente contratto d'affitto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi, in aggiunta agli altri casi specificamente previsti nel presente contratto: a) mancato pagamento, totale o parziale, anche di una sola rata, da parte dell'AFFITTUARIA, del Corrispettivo Annuo e/o del Canone Minimo Garantito e/o della quota-parte delle spese per gli Oneri Comuni e Diretti e per le attività promozionali e pubblicitarie nei termini e con le modalità indicate nel presente contratto, decorsi infruttuosamente 15 (quindici) giorni dal ricevimento da parte dell’AFFITTUARIA dell’invito ad adempiere; b) mancata consegna della fideiussione di cui all’art. 26 delle presenti Condizioni Generali, decorsi infruttuosamente 15 (quindici) giorni dal ricevimento da parte dell’AFFITTUARIA dell’invito ad adempiere; c) mancata consegna della attestazione della copertura assicurativa di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali, decorsi infruttuosamente 15 (quindici) giorni dal ricevimento da parte dell’AFFITTUARIA dell’invito ad adempiere; d) inosservanza del divieto di concorrenza previsto all'art. 22 delle presenti Condizioni Generali; e) cessazione di fatto dell'attività da parte dell'AFFITTUARIA; f) scioglimento o estinzione dell'impresa dell'AFFITTUARIA. L'AFFITTUARIA riconosce, sin d'ora, espressamente che è interesse essenziale per la CONCEDENTE l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste a suo carico dal presente contratto. La CONCEDENTE, in caso di inadempimento dell’AFFITTUARIA delle suddette obbligazioni, provvederà ad inviare all’AFFITTUARIA diffida ad adempiere nel termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, mediante lettera raccomandata a.r.. Decorso inutilmente il termine fissato dalla CONCEDENTE per l'adempimento, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c.