Interruzione dei servizi. 1. Il PEF riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti, pertanto le eventuali variazioni non programmate– determinate da cause di forza maggiore, quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, nonché da cause imputabili a Trenitalia o al Gestore dell’Infrastruttura – genereranno effetti economico-finanziari, come minori costi sostenuti in sede di CER e, quindi, in sede di consuntivazione annuale fra quest’ultimo e il PEF, come previsto al precedente art.8.
2. Qualora le variazioni di produzione rispetto al programma di esercizio siano imputabili a Trenitalia, le stesse sono valutate ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 8.
3. In caso di sciopero, Trenitalia garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Trenitalia garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela.
4. Trenitalia, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia la Regione.
5. In caso di alterazioni del servizio determinate da cause di carattere eccezionale, anche ulteriori e diverse da quelle classificate come forza maggiore dal Gestore dell’Infrastruttura, le Parti tengono conto – anche ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 8– del programma di esercizio straordinario messo a punto da Trenitalia.
Interruzione dei servizi. 1. L’esecuzione dei servizi non può essere interrotta né sospesa né ridotta per nessun motivo da ATAC salvo il verificarsi di cause esogene.
2. ATAC non potrà invocare nessun eventuale inadempimento da parte della Regione Lazio fatto salvo quanto indicato nel precedente art.6, comma 4, quale causa di sospensione delle proprie prestazioni.
3. In caso di interruzione temporanea dei servizi, comprese quelle imputabili a cause esogene di cui all’art.6, è compito di ATAC disporre adeguati servizi sostitutivi, dandone opportuna informativa alla Regione Lazio e all’utenza. In caso di servizio sostitutivo effettuato con autobus, la Regione Lazio riconosce al gestore un corrispettivo pari a 3,50 euro/chilometro.
Interruzione dei servizi. Se sono necessarie interruzioni programmate dei servizi, il committente ne sarà informato con 30 giorni di anti- cipo. Se possibile, si terrà conto dei suoi interessi. Il committente non potrà richiedere alcun rimborso in caso di interruzioni programmate.
Interruzione dei servizi. Xxxxxxxx può sospendere l’utilizzo dei Servizi da parte dell’Utente qualora abbia ragionevoli dubbi circa la sicurezza del Conto o sospetti che i Servizi siano stati utilizzati in modo fraudolento, immorale o non autorizzato o che l’Utente abbia violato i propri obblighi contrattuali, nonché quando l’Utente abbia utilizzato termini offensivi, osceni, volgari, blasfemi o diffamatori relativamente a Satispay e ai propri dipendenti e/o rappresentati. In tali ipotesi l’Utente non può utilizzare l’App per eseguire alcuna Operazione. L’Utente verrà informato di tale sospensione e delle ragioni ad essa sottese non appena possibile, salvo che ciò possa ragionevolmente compromettere le misure di sicurezza o risulti contrario alla legge. Xxxxxxxx può revocare tale sospensione e, se del caso, rilasciare, gratuitamente e non appena possibile, nuovi codici di sicurezza, qualora siano cessate le ragioni che hanno portato all’interruzione dei Servizi.
Interruzione dei servizi. 1. I Servizi sono da considerarsi a tutti gli effetti “servizi di pubblico interesse” e per nessuna ragione possono essere sospesi, o abbandonati, nemmeno durante eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra Concedente e Concessionario in esecuzione del Contratto.
2. Sono consentite le interruzioni dei Servizi esclusivamente qualora le stesse siano da imputarsi alla chiusura ‐ totale, o parziale ‐ della Struttura in ragione dell’adozione di un’ordinanza da parte delle competenti autorità per motivi di igiene, salute, sicurezza pubblica (es. per gravi calamità naturali).
3. Le vertenze sindacali riguardanti il Concessionario devono rispettare pienamente la legge n. 146/1990 e ss.mm.ii.: a tal fine, il Concessionario concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi essenziali.
4. Il Concessionario si impegna a garantire la continuità dei Servizi, provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.
Interruzione dei servizi. Telematica Italia ha la facoltà di interrompere momentaneamente l’erogazione dei servizi senza preavviso in presenza di ritardato pagamento da parte del Cliente degli importi pattuiti. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo il ripristino del servizio oggetto del contratto sarà subordinato all'effettivo incasso da parte di Telematica Italia dei corrispettivi scaduti oltre che delle spese sostenute per il recupero del pagamento. L’eventuale interruzione dell'erogazione del servizio non comporterà comunque alcuna proroga della scadenza del contratto, né alcuna responsabilità sorgerà a carico di Telematica Italia per eventuali disagi e danni che dovessero derivare al Cliente a seguito dell'interruzione del servizio.
Interruzione dei servizi. La ditta è tenuta a dare immediata comunicazione all’Agenzia per eventuali interruzioni del servizio che si dovessero verificare.
Interruzione dei servizi. Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, servizio pubblico e per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato, salvo per scioperi o per altri casi di forza maggiore. In caso di sciopero l'affidatario è tenuto a dare comunicazione dell’avvenuta proclamazione dello sciopero all’ente interessato, con preavviso non inferiore a 5 giorni, precisando, in particolare, la durata della sospensione del servizio. In ogni caso l'affidatario deve assicurare i servizi minimi essenziali definiti dalla normativa in essere. .All'affidatario potrà altresì essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente capitolato per limitati periodi preventivamente convenuti con l'Amministrazione, esclusivamente nei seguenti casi:
1. nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile degli impianti;
2. per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili e impongano la sospensione delle attività.
Interruzione dei servizi. Qualora il Cliente venisse meno a una o più delle dichiarazioni, promesse o impegni sanciti dalle presenti Condizioni Generali di Utilizzo, ivi compreso il mancato pagamento delle somme dovute in base all’Offerta o comunque alla collaborazione stessa nel suo complesso, oltre a eventuali altri rimedi previsti dalla legge, Desall avrà diritto, a sua sola ed esclusiva discrezione, di interrompere immediatamente l'esecuzione dei Servizi.
Interruzione dei servizi. Il locatore e' esonerato da ogni responsabilita' in caso di interruzioni dei servizi per cause indipendenti dalla sua volonta' e non dovra' corrispondere compensi, indennizzi, risarcimenti alcuno al conduttore, il quale sin d'ora vi rinuncia.