Uso improprio dei Servizi Clausole campione

Uso improprio dei Servizi. 6.1 L’accesso ai Servizi forniti da Optima è consentito per uso esclusivo del Cliente presso l’indirizzo di fornitura comunicato nel Contratto. Il Cliente si impegna a non utilizzare il modem per la connessione a Internet fornito da Optima in luoghi diversi da quello di fornitura e ad impedire l’uso, a qualsiasi titolo, da parte di terzi non autorizzati e adotterà ogni cautela affinché i Servizi non siano in ogni caso utilizzati per effettuare comunicazioni e/o attività che cagionino danni o turbative al funzionamento di sistemi informatici o telematici, ad operatori di telecomunicazioni, ad altri utenti in genere, ovvero per diffondere materiale diffamatorio, osceno o che, comunque, violi le leggi ed i regolamenti vigenti o diritti di terzi o sia, comunque, contrario al decoro e al buon costume. Nell’eventualità in cui soggetti terzi, utilizzino il Servizio senza l’autorizzazione del Cliente, quest’ultimo, con la sottoscrizione del Contratto, assume comunque ogni responsabilità per tutte le conseguenze pregiudizievoli arrecabili, mantenendo indenne Optima da ogni danno che possa derivarne. Il Cliente riconosce che l’uso dei servizi Internet non garantisce la protezione da tentativi di accesso non autorizzati da parte di terzi, senza che nessuna responsabilità possa ascriversi a Optima per danni cagionati da tali accessi abusivi. 6.2 Il Cliente garantisce che qualunque materiale e/o messaggio eventualmente immesso sulla rete Internet o sulla rete pubblica di telecomunicazioni riconducibile allo stesso è di propria titolarità e/o nella propria disponibilità giuridica, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Optima da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dipendente dalle informazioni o dai contenuti diffusi ed esonerandola da ogni onere di accertamento o controllo. Il Cliente garantisce, inoltre, che l’immissione di tale materiale avviene sotto la sua esclusiva responsabilità e non viola alcun diritto di autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto derivante da leggi, regolamenti, contratti e usi. Il Cliente prende atto del fatto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di utilizzare il Servizio in violazione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume o con lo scopo di recare molestia alla quiete pubblica o privata, di recare offesa o danno, direttamente o indirettamente, a terzi e di tentare di violare comunque il segreto delle comunicazioni private. Più in particolare e a titolo esemplificativo, è fatto espresso divi...
Uso improprio dei Servizi. 12.1 L'accesso al Servizio, fornito dal Gestore è per l'uso esclusivo del Cliente, che viene identificato con User ID (Nome utente) e un codice di accesso (password). II Cliente si impegna a : a) custodire con diligenza la propria User ID e password, ed impedirne l'uso a qualsiasi titolo da parte di terzi non autorizzati; b) ad informare tempestivamente il Gestore. di qualsiasi fatto che renda tali dati conoscibili a terzi e di qualsiasi uso non autorizzato degli stessi facendosi carico di ogni responsabilità per le conseguenze e/o i danni causati dall'utilizzo del Servizio da parte di terzi tramite i codici d'accesso forniti da al Cliente. Il Cliente adotterà, ogni cautela affinché i Servizi Internet non siano in ogni caso utilizzati per effettuare comunicazioni o attività che cagionino danni o turbative al funzionamento di sistemi informatici o telematici, ad operatori di telecomunicazioni, ad altri utenti in genere, ovvero per diffondere materiale diffamatorio, osceno o che, comunque, violi le leggi ed i regolamenti vigenti o diritti di terzi o sia, comunque, contrario al decoro. Nell'eventualità in cui soggetti terzi, senza l'autorizzazione del Cliente, utilizzino il Servizio, il Cliente esplicitamente si assume ogni responsabilità per tutte le conseguenze mantenendo indenne il Gestore da ogni pregiudizio che possa derivarne. Il Cliente riconosce che l'uso dei servizi Internet non garantisce la protezione da tentativi di accesso non autorizzati da parte di terzi, senza che nessuna responsabilità possa ascriversi al Gestore per danni cagionati da tali accessi abusivi.
Uso improprio dei Servizi. 10.1. Nell’eventualità in cui soggetti terzi, senza l’autorizzazione del Cliente, utilizzino i Servizi, il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, esplicitamente si assume la responsabilità per ogni relativa conseguenza.
Uso improprio dei Servizi. 11.1 L’accesso al Servizio, fornito da Tecnotel Servizi Tecnologici s.r.l. per l’uso esclusivo del Clien- te, può richiedere un codice di identificazione (User ID) e un codice di accesso (Password). Il Cliente si impegna a custodire con diligenza la propria User ID e Password, ad impedirne l’uso a qualsiasi titolo da parte di terzi non autorizzati, ad informare tempestivamente Tecnotel Servizi Tecnologici s.r.l. di qualsiasi fatto che renda 11.2 Al Cliente è fatto espresso divieto di condividere la propria connessione con altri utenti, anche a mezzo reti wireless. Qualora venga effettuata una simile attività, il Cliente sarà chiamato a rispondere ai sensi di legge di qualsiasi comportamento vietato dalle leggi civili e penali atteso che in ipotesi di condivisione della connessione ogni attività illecità risulterà allo stesso imputabile in quanto titolare della connessione stessa. 11.3 Il Cliente garantisce che qualunque materiale o messaggio eventualmente immesso sulla rete Internet o in aree pubbliche delle reti di telecomunicazioni riconducibile allo stesso è di propria titolarità e/o nella
Uso improprio dei Servizi. 10.1 L’accesso al Servizio, fornito da Tecno Adsl Lazio s.r.l. per l’uso esclusivo del Cliente, può richiedere un codice di identificazione (User ID) e un codice di accesso (Password). Il Cliente si impegna a custodire con diligenza la propria User ID e Password, ad impedirne l’uso a qualsiasi titolo da parte di terzi non autorizzati, ad informare tempestivamente Tecno Adsl Lazio s.r.l. di qualsiasi fatto che renda tali dati conoscibili a terzi e di qualsiasi uso non autorizzato degli stessi facendosi carico di ogni responsabilità per le conseguenze e/o i danni causati dall’utilizzo del Servizio da parte di terzi tramite i codici di accesso forniti da Tecno Adsl Lazio s.r.l. al Cliente. Il Cliente dotterà, inoltre, ogni cautela affinché i Servizi internet non siano in ogni caso utilizzati per effettuare comunicazioni o attività che cagionino danni o turbative al funzionamento di sistemi informatici o telematici, ad operatori di telecomunicazioni, ad altri utenti in genere, ovvero per diffondere materiale diffamatorio, osceno o che, comunque, violi le leggi e i regolamenti vigenti o diritti di terzi o sia, comunque, contrario al decoro. Nell’eventualità in cui soggetti terzi, senza l’autorizzazione del Cliente, utilizzino il Servizio, il Cliente esplicitamente assume ogni responsabilità per tutte le conseguenze mantenendo Tecno Adsl Lazio s.r.l. indenne da ogni pregiudizio che possa derivarne. Il Cliente riconosce che l’uso dei servizi Internet non garantisce la protezione da tentativi di accesso non autorizzati da parte di terzi, senza che nessuna responsabilità possa ascriversi a Tecno Adsl Lazio s.r.l. per danni cagionati da tali accessi abusivi.
Uso improprio dei Servizi. 11.1 L’accesso ai Servizi è accordato al Cliente per un uso personale, nei limiti della capacità della Rete e dei requisiti di qualità stabiliti nella Carta dei Servizi. 11.2 L’uso personale dei Servizi è definito secondo un profilo standard di traffico che rispetta almeno due dei seguenti parametri: (a) traffico giornaliero uscente sviluppato per Carta SIM/USIM Tiscali non superiore a 160 minuti e/o 200 SMS; (b) traffico mensile uscente sviluppato per Carta SIM/USIM Tiscali non superiore a 1250 minuti e/o 2000 SMS; (c) traffico giornaliero in uscita verso la Rete non superiore all’80% del traffico giornaliero uscente complessivo; (d) rapporto tra traffico voce e SMS giornaliero uscente complessivo e traffico voce e SMS giornaliero entrante complessivo non superiore a 4. Il superamento di almeno tre dei parametri sopra indicati è incompatibile con un uso personale dei Servizi e deve pertanto considerarsi traffico anomalo, suscettibile di legittimare Tiscali alla risoluzione del contratto ex art. 1456, ai sensi del successivo art. 14. 11.3 È vietato, pertanto, a pena di risoluzione del contratto ex art. 1456, ai sensi del successivo art. 14, un utilizzo dei Servizi che ne alteri le caratteristiche e/o il relativo profilo tariffario tramite qualsiasi apparecchiatura diversa rispetto al Terminale (quali apparati GSM-box), che abbia lo scopo di agevolare la attività, diretta o indiretta, di trasformazione o di rivendita del traffico e/o di conseguire o far conseguire, mediante comportamenti fraudolenti, vantaggi diversi da quelli connessi alla normale fruizione della Carta SIM/USIM Tiscali o qualsiasi altra modalità di utilizzo che possa alterare o pregiudicare la integrità della Rete. 11.4 Il Cliente è tenuto a non utilizzare i Servizi e/o il Terminale per scopi contrari alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume o con il fine di recare molestia, offesa, danno diretto o indiretto a terzi e/o di tentare di violare comunque il segreto delle comunicazioni private, esonerando espressamente Tiscali da ogni onere di accertamento o controllo e dovendo comunque tenere indenne Tiscali da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dipendente dal contenuto di messaggi, documenti o di qualsiasi dato trasmesso, fruito o diffuso attraverso la Rete dal Cliente o da clienti di altri operatori. 11.5 Qualora venga riscontrato un uso improprio dei Servizi da parte del Cliente, anche a seguito di denuncia da parte della Pubblica Autorità o di privati, oppure un...
Uso improprio dei Servizi. 10.1. Il Cliente non utilizzerà, e adotterà ogni cautela affinché i terzi non utilizzino, i Servizi per effettuare comunicazioni che arrechino danni o turbative ad operatori di telecomunicazioni, ad altri utenti in genere, ovvero che comunque violino le leggi ed i regolamenti vigenti. 10.2. Il Cliente garantisce che qualunque immissione di materiale o messaggio in aree pubbliche delle reti di telecomunicazioni riconducibile al Cliente stesso avviene sotto la sua responsabilità, obbligandosi il Cliente a manlevare e tenere indenne Tiscali da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole. 10.3. Nell’eventualità in cui soggetti terzi, senza l’autorizzazione del Cliente, utilizzino i Servizi, il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, esplicitamente si assume la responsabilità per ogni relativa conseguenza. 10.4. Il Cliente accetta di assumere ogni responsabilità per le conseguenze e/o i danni causati per il tramite dell’utilizzo dei Servizi internet mediante la UserID e password fornitagli da Tiscali, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. Il Cliente si assume del pari ogni obbligo relativo alla custodia e segretezza della propria User ID e password. 10.5. Il Cliente si obbliga a rispettare nelle attività internet la cosiddetta netiquette, ossia le regole di condotta proprie della rete internet, già pubblicate o che lo saranno in seguito, regole alle quali le parti attribuiscono pattiziamente tra le stesse valore di legge. Tiscali tuttavia, in accordo con la disciplina comunitaria vigente e con il Codice di Autoregolamentazione, non assume alcuno specifico dovere di controllo delle attività del Cliente nella rete internet.
Uso improprio dei Servizi. L’invio manuale di una chiamata d’emergenza o di assistenza è ammesso solo in presenza di una Situazione d’Emergenza o d’Assistenza, come definite all’articolo 1 che precede. Qualora l’uso dei Servizi da parte del Cliente, di un utilizzatore o di un occupante del Veicolo esuli dai casi citati in precedenza, e in particolare in caso di chiamate ripetute, che non corrispondano ad alcuna Situazione d’Emergenza o d’Assistenza, il Cliente dovrà farsi integralmente carico della responsabilità di tale uso improprio. In particolare, il Cliente dovrà pagare ad AUTOMOBILES CITROËN, a titolo di penale, l’importo di duecento euro (200 €), impregiudicati: - qualunque altro diritto e azione di AUTOMOBILES CITROËN (quali, ad esempio, il rimborso dei costi fatturati dai servizi pubblici di soccorso in caso di chiamata impropria e/o la sospensione dei Servizi); - qualunque altro diritto e azione dei servizi pubblici di soccorso.

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  • Anticipazione del pagamento di taluni materiali 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell’amministrazione committente. 2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 3. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma dell’articolo 36 del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10. 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al successivo articolo 61.

  • Carta dei servizi L’Istituto adotta ed attua una propria Carta dei Servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della “Carta dei Servizi Pubblici Sanitari” emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995. Detta carta dei servizi è a disposizione per informazione degli utenti presso i locali dell’Istituto ovvero pubblicata sul sito web del medesimo.

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualora gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Sospensione dei Servizi 10.1 Fatta salva l'applicazione del successivo art. 11, SMEUP ICS, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa esserle contestato come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere i Servizi o un singolo Servizio, anche senza alcun preavviso nel caso in cui: a) il Cliente si renda inadempiente alle sue obbligazioni di pagamento, o violi anche una soltanto delle disposizioni contenute nel Contratto, che possano avere, ad insindacabile giudizio di SMEUP ICS, impatto sulla sicurezza dei servizi assicurati o gestiti da SMEUP ICS, anche a favore di terzi; b) il Cliente ometta di riscontrare nei tempi dovuti, in tutto o in parte, le richieste di SMEUP ICS o comunque il suo comportamento sia tale da ingenerare il fondato e ragionevole timore che egli si renda inadempiente al Contratto; c) vi siano fondate ragioni per ritenere che i Servizi siano utilizzati da terzi non autorizzati; d) si verifichino casi di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio di SMEUP ICS, impongano di eseguire interventi di emergenza o relativi alla risoluzione di problemi di sicurezza, pericolo per l'intera rete e/o per persone o cose; in tal caso, i Servizi saranno ripristinati quando SMEUP ICS, a sua discrezione, abbia valutato che siano state effettivamente rimosse o eliminate le cause che avevano determinato la sospensione/interruzione; e) il Cliente si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi controversia giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi natura, nel caso in cui detta controversia abbia ad oggetto atti e comportamenti posti in essere attraverso i Servizi e/o l'Infrastruttura Virtuale o altri servizi erogati da SMEUP ICS; f) la sospensione dei Servizi sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria, o altre Autorità titolate a tali richieste; g) il Cliente utilizzi apparecchiature e/o software difettosi o non omologati, o che presentino delle disfunzioni che possano arrecare problemi di sicurezza e/o vulnerabilità dei Servizi, possano danneggiare l'integrità della rete e/o disturbare i Servizi e/o creare rischi per l'incolumità fisica delle persone e delle cose. 10.2 Durante la sospensione dei Servizi, il Cliente potrebbe non avere accesso a dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati nell'Infrastruttura Virtuale. 10.3 In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile al Cliente, resta impregiudicata l'eventuale azione di SMEUP ICS per il risarcimento dell’eventuale danno subito o costi sopportati.

  • Piano operativo di sicurezza 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4. 3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43. 4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

  • Gestione da parte di altre imprese non prevista.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.