Clausola risolutiva espressa per reati ex Dlgs 231/01 Clausole campione

Clausola risolutiva espressa per reati ex Dlgs 231/01. 21.4.1 Con riferimento alle “GENERALITÀ” e ai principi ivi espressi e ai relativi obblighi assunti dal Fornitore contro la corruzione, qualora fosse accertato, con sentenza passata in giudicato, che il Fornitore 2 abbia commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal Dlgs n. 231/2001, ENEL sarà legittimata a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1456 cod.civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a qualunque Società del Gruppo quali, ad esempio, quelli derivanti dall’applicazione di sanzioni, previsti dal citato Decreto
Clausola risolutiva espressa per reati ex Dlgs 231/01. Qualora fosse accertato, con sentenza passata in giudicato, che l’Appaltatore10 abbia commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal D. lgs. n. 231/2001, ENEL sarà legittimata a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1456 cc, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a qualunque Società del Gruppo quali, ad esempio, quelli derivanti dall’applicazione di sanzioni, previsti dal citato Decreto.
Clausola risolutiva espressa per reati ex Dlgs 231/01. 12.4.1. Con riferimento all’art. 11.1 “GENERALITÀ” delle Condizioni GeneraliParte Generale e ai principi ivi espressi e ai relativi obblighi assunti dall’Appaltatore contro la corruzione, qualora fosse accertato, con sentenza passata in giudicato, che l’Appaltatore5 abbia commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal Dlgs 231/2001, Enel sarà legittimata a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1456 cod.civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a qualunque Società del Gruppo quali, ad esempio, quelli derivanti dall’applicazione di sanzioni, previsti dal citato Decreto.
Clausola risolutiva espressa per reati ex Dlgs 231/01. 15.3.1 Qualora fosse accertato, con sentenza passata in giudicato, che il Fornitore2 abbia commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal D. lgs. n. 231/2001, Xxxx sarà legittimata a risolvere il Contratto con effetto immediato, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a qualunque Società del Gruppo quali, ad esempio, quelli derivanti dall’applicazione di sanzioni, previsti dal citato Decreto.
Clausola risolutiva espressa per reati ex Dlgs 231/01. Con riferimento all’art. 29 “Cotice Etico” delle Condizioni GeneraliParte Generale e ai principi ivi espressi e ai relativi obblighi assunti dall’Appaltatore contro la corruzione, qualora fosse accertato, con sentenza passata in giudicato, che l’Appaltatore3 abbia commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal Dlgs n. 231/2001, ENEL sarà legittimata a risolvere il Contratto con
Clausola risolutiva espressa per reati ex Dlgs 231/01. Qualora fosse accertato, con sentenza passata in giudicato, che l’Appaltatore9 abbia commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal D. lgs. n. 231/2001, ENEL sarà legittimata a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1456 cc, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a qualunque Società del Gruppo quali, ad esempio, quelli derivanti dall’applicazione di sanzioni, previsti dal citato Decreto. In ENEL, nessun lavoro può essere svolto a scapito della salute e sicurezza e/o dell'ambiente. Per questo motivo, come stabilito nella Stop Work Policy, qualsiasi situazione di rischio o comportamento non sicuro determinerà la sospensione del lavoro e il ripristino delle condizioni di salute, sicurezza e/o ambientali. ENEL è fortemente e costantemente impegnata nella promozione e nel consolidamento di una cultura della salute, della sicurezza e della tutela dell'ambiente. Tale impegno è ulteriormente dettagliato nei documenti “Dichiarazione di Impegno per la Salute e Sicurezza”, “Politica Stop Work” e “Politica Ambiente” consultabili ai seguenti indirizzi: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx , nella sezione “Altri documenti utili” xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx-x-xxxxxxxxx xxxxx://xxxxxxxxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxx . L'Appaltatore prende atto dell'impegno di ENEL nel promuovere e consolidare una cultura della salute, della sicurezza e della tutela dell'ambiente, e si impegna a rispettare gli stessi principi e le disposizioni degli HSE Terms, ove applicabili, nonché garantisce
Clausola risolutiva espressa per reati ex Dlgs 231/01. Qualora fosse accertato, con sentenza passata in giudicato, che l’Appaltatore9 abbia commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal D. lgs. n. 231/2001, ENEL sarà legittimata a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1456 cc, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a qualunque Società del Gruppo quali, ad esempio, quelli derivanti dall’applicazione di sanzioni, previsti dal citato Decreto. xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx , nella sezione “Altri documenti utili” xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx-x-xxxxxxxxx xxxxx://xxxxxxxxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxx .

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  • Clausola risolutiva espressa Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie: a) sottoposizione del concessionario a procedure concorsuali; b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa c) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata; d) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio; e) inosservanza del divieto di cui all'articolo 10 del contratto; f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al concessionario; g) ricorso all'abusivismo professionale; h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l’autorizzazione al commercio; i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti; j) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 12 mesi dalla firma del contratto; k) ritardo dell’avvio dell’attività oltre i 60 giorni rispetto la scadenza di cui al precedente articolo 5, comma due, del presente contratto; l) mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 5.6 del presente contratto; m) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall’escussione della stessa; n) mancata esecuzione entro 30 giorni dalla diffida delle prestazioni promesse in sede di gara: sedute, dimensioni funzionali e informatizzazioni; o) gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio. p) sopravenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del Servizio. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.