Clausola risolutiva. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste nell’art. 108 del Codice, si conviene che le Aziende contraenti potranno considerare risolto di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., e ritenere definitivamente la cauzione prestata dall’aggiudicatario, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento e previa dichiarazione scritta con la quale comunicherà al fornitore l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi: • subappalto non autorizzato; • qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal Disciplinare Tecnico e sia riscontrata un’ulteriore inadempienza; • qualora l’applicazione delle penali previste dal presente capitolato abbia comportato un addebito complessivamente superiore al 10 % del valore netto del contratto stipulato; • in caso di gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio e, dunque, giustificare l’immediata risoluzione del contratto; • in caso di cessione a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge; • per l’accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e norme igienico-sanitarie, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi; • nel caso di cessione della Ditta, di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; • qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della normativa vigente; • qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; • mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; • liquidazione coatta e atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione.
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Samples: Disciplinare Di Gara E Capitolato Speciale d'Appalto, Appalto
Clausola risolutiva. Ferme restando L’ARCS si riserva la facoltà, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, di revocare l’aggiudicazione e conseguentemente risolvere il contratto qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le ipotesi condizioni di mercato (commercializzazione in esclusiva) rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, quali: ⮚ decadenza del brevetto; ⮚ immissione in commercio di farmaci generici o biosimilari; ⮚ registrazione della stessa molecola da parte di altra impresa; ⮚ immissione in commercio di nuovo prodotto medicinale che vanifichi la situazione di esclusività ed inoltre di procedere all’anticipata risoluzione del contratto previste nell’artdella fornitura senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere, se durante la stessa verrà: ▪ attivata convenzione da parte di MEPA-CONSIP oppure ▪ aggiudicazione della gara per lo stesso oggetto di fornitura da parte della Centrale Unica di Committenza regionale; e la ditta aggiudicataria rifiutasse di conformarsi agli eventuali migliori prezzi ivi ottenuti. 108 del Codice, si conviene che le Aziende contraenti potranno considerare risolto L’ARCS potrà procedere di diritto il contratto, (ipso iure) ex art. 1456 c.c.. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, e ritenere definitivamente a spese della ditta inadempiente, la cauzione prestata dall’aggiudicatariocontinuità della prestazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento e previa dichiarazione scritta con la quale comunicherà al fornitore l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, altresì nei seguenti casi: • subappalto :
a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta della fornitura/servizio;
c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura/servizio, stabiliti o concordati con l’Amministrazione;
d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura/servizio;
e) cessione totale o parziale del contratto;
f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA;
g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
i) nei casi di cui all’art. 108, c. 2 del D.Lgs. 50/2016. Ove le inadempienze siano ritenute non autorizzato; • qualoragravi, nel corso dell’esecuzione cioè tali da non compromettere la regolarità della prestazione, le stesse saranno formalmente contestate dall’ARCS. L’ARCS anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto. L’ARCS si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal Disciplinare Tecnico e sia riscontrata un’ulteriore inadempienza; • qualora l’applicazione delle penali previste dal presente capitolato abbia comportato un addebito complessivamente superiore al 10 % del valore netto del contratto stipulato; • in verrà comunicato alla ditta inadempiente. Nel caso di gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto tali minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da compromettere ogni responsabilità in cui la regolarità del servizio e, dunque, giustificare l’immediata risoluzione del contratto; • in caso di cessione stessa possa incorrere a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge; • per l’accertata inosservanza delle disposizioni norma di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e norme igienico-sanitarie, compresa per i fatti che hanno motivato la mancata applicazione dei contratti collettivi; • risoluzione. Analoga procedura verrà seguita nel caso di cessione disdetta anticipata del contratto da parte della Dittaditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di cessazione dell’attività oppure risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio ad altra ditta. L’ARCS si riserva di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip SpA o altre centrali di concordato preventivo, committenza regionali rendano disponibili convenzioni di fallimento, amministrazione controllata beni o irrogazione servizi equivalenti a quelli del presente contratto a condizioni migliorative in termini di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; • qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della normativa vigente; • qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; • mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; • liquidazione coatta e atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazioneparametri quali-quantitativi.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura
Clausola risolutiva. Ferme restando le ipotesi Senza pregiudizio di risoluzione del contratto previste nell’art. 108 del Codiceogni maggiore ragione, si conviene azione o diritto che le Aziende contraenti potranno considerare risolto possa competere alla locatrice, anche a titolo di diritto il contrattorisarcimento danni, ex artla scrivente Azienda applicherà nei confronti della ditta affittuaria la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c.del C. C., anche per una sola delle seguenti cause: - fallimento della ditta affittuaria e ritenere definitivamente /o dei suoi aventi causa; - applicazione tariffe difformi da quelle convenute; - violazione debitamente accertata delle norme di pubblica sicurezza; - violazione da parte dell’affittuaria dell’obbligo di prestare le garanzie e le polizze assicurative previste nell’avviso di gara e nel disciplinare di gara; - omesso o ritardato pagamento di una o più rate del canone di affitto; - chiusura totale o parziale anche temporanea delle aree parcheggio senza giustificato motivo o senza averne dato comunicazione tempestiva alla scrivente Azienda; - violazione del divieto di utilizzare anche solo temporaneamente, in tutto o in parte, le aree parcheggio per usi o finalità diverse di quelle di cui al presente capitolato se non espressamente autorizzato dalla scrivente Azienda; - grave violazione delle norme contenute nel disciplinare di gara e nel contratto di affitto; - mancata destinazione al servizio d´azienda da parte dell´affittuario dei mezzi necessari per la cauzione prestata dall’aggiudicatario, senza bisogno sua normale gestione; - mutamento da parte dell´affittuaria della destinazione economica dell’azienda e/o nocumento ai beni aziendali in dotazione; - alienazione dell´impresa concorrente a terzi che non posseggano i requisiti indicati nell’avviso di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento e previa dichiarazione scritta con la quale comunicherà al fornitore l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi: • subappalto non autorizzato; • qualoragara, nel corso dell’esecuzione del contrattodisciplinare di gara e nel contratto di affitto di azienda; - altre ipotesi espressamente indicate dal disciplinare di gara. Il contratto di affitto d’azienda potrà inoltre essere revocato dall’Azienda di soggiorno e di Turismo di Bolzano per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse. Oltre ai controlli sui documenti contabili è in diritto della locatrice effettuare in qualsiasi momento anche attraverso terzi all’uopo indicati, siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal Disciplinare Tecnico e sia riscontrata un’ulteriore inadempienza; • qualora l’applicazione delle penali previste verifiche sul corretto adempimento degli obblighi discendenti dal presente capitolato abbia comportato un addebito complessivamente superiore al 10 % del valore netto del contratto stipulato; • in caso sull’efficacia dei controlli predisposti per evitare evasioni e danni agli impianti, come pure sulla correttezza dei rapporti svolti con gli utilizzatori della sosta tariffata. La locatrice potrà condurre, quindi, anche tramite terzi le attività di gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio e, dunque, giustificare l’immediata risoluzione del contratto; • in caso di cessione a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge; • per l’accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario in materia di lavoro monitoraggio e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e norme igienico-sanitarie, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi; • nel caso di cessione della Ditta, di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; • qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della normativa vigente; • qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; • mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; • liquidazione coatta e atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazionecontrollo.
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Samples: Contratto d'Affitto d'Azienda
Clausola risolutiva. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste nell’art. 108 del Codice, si conviene che le Le Aziende contraenti potranno considerare risolto di diritto il contratto, contratto ex art. 1456 c.c., . e ritenere definitivamente la cauzione prestata dall’aggiudicatariocauzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento e previa dichiarazione scritta con la quale comunicherà al fornitore l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi: • subappalto non autorizzato; • qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal Disciplinare Tecnico e sia riscontrata un’ulteriore inadempienza; • qualora l’applicazione delle penali previste dal presente capitolato abbia comportato un addebito complessivamente superiore al 10 % del valore netto del contratto stipulato; • in caso di gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio servizio, compresa la parte informatica e, dunque, giustificare l’immediata risoluzione del contratto; • in caso di cessione a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge; • per l’accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e norme igienico-sanitarie, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi; • nel caso di cessione della Ditta, di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; • qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della normativa vigente; • qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; • mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; • liquidazione coatta e atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Valvole Cardiache Aortiche Transcatetere (Tavi)
Clausola risolutiva. Ferme restando Il contratto si risolverà di diritto senza necessità di costituzione in mora, salve le ipotesi penali maturate ed il risarcimento del danno, in caso di: - ritardo superiore a sessanta giorni nell’allestimento ed automazione dell’impianto dalla data di immissione in possesso ed in conformità con gli accordi di co- branding; -mancato rispetto dell’obbligo di documentazione dei certificati di provenienza di tutti i prodotti petroliferi esitati dagli impianti; - ritardo di oltre trenta giorni nel versamento, in tutto o in parte, del canone; - controlli e verbalizzazioni da parte degli organi di Xxxxxxx o dell’Agenzia delle Dogane che rilevino inadempienze o comportamenti fiscali scorretti da parte dell’Affittuaria o dei suoi gestori degli impianti; - applicazione reiterata e contestata di politiche ed azioni commerciali scorrette; - applicazione di prezzi fuori mercato del cluster locale , anche per un solo impianto, che comportino una ingiustificata e rilevante riduzione dei volumi di vendita tale da non trovare giustificazione in una ragionevole e corretta gestione di impresa; - applicazione di prezzi fuori mercato, anche di un solo impianto, laddove risulti che di tale circostanza si avvantaggi un impianto situato nelle vicinanze di proprietà o in gestione alla stessa Affittuaria o a soggetto in qualche modo ad essa riconducibile; - mancata volturazione delle autorizzazioni e delle utenze entro sessanta giorni dall’immissione in possesso; - violazione dell’obbligo di rendicontazione periodica per due volte consecutive; - violazione degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale; - violazione degli obblighi relativi alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - violazione delle norme di tutela ambientale, sicurezza e pubblica incolumità; - rifiuto di manlevare la Concedente da pretese di terzi riconducibili a responsabilità della sola Affittuaria; - ogni altra violazione grave agli obblighi stabiliti dal presente contratto e dalle disposizioni di legge e regolamentari. In caso di risoluzione del contratto previste nell’artla Concedente escuterà l’intero importo della garanzia di cui all’Art. 108 21) a titolo di penale, salvo il risarcimento del Codice, si conviene che le Aziende contraenti potranno considerare risolto di diritto il contratto, ex art. 1456 c.cdanno., e ritenere definitivamente la cauzione prestata dall’aggiudicatario, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento e previa dichiarazione scritta con la quale comunicherà al fornitore l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi: • subappalto non autorizzato; • qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal Disciplinare Tecnico e sia riscontrata un’ulteriore inadempienza; • qualora l’applicazione delle penali previste dal presente capitolato abbia comportato un addebito complessivamente superiore al 10 % del valore netto del contratto stipulato; • in caso di gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio e, dunque, giustificare l’immediata risoluzione del contratto; • in caso di cessione a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge; • per l’accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e norme igienico-sanitarie, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi; • nel caso di cessione della Ditta, di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; • qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della normativa vigente; • qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; • mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; • liquidazione coatta e atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione.
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Samples: Contratto Di Affitto Di Ramo d'Azienda E Co Branding
Clausola risolutiva. Ferme restando le ipotesi 1. Il presente Accordo contrattuale si risolve di risoluzione del contratto previste nell’art. 108 del Codice, si conviene che le Aziende contraenti potranno considerare risolto di diritto il contrattodiritto, ex art. 1456 c.c.del codice civile , salvo il risarcimento degli eventuali danni e ad ogni rimedio di legge, nei seguent i casi, esemplificativi e non esaustivi, e ritenere definitivamente fatti salvi i rapporti pregressi: - qualora la cauzione prestata dall’aggiudicatario, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento e previa dichiarazione scritta con la quale comunicherà al fornitore l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi: • subappalto Società non autorizzato; • qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità risulti più in regola con le modalità previste dal Disciplinare Tecnico procedure o con i requisit i previsti per l'autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie e sia riscontrata un’ulteriore inadempienzaper l'accreditament o istituzionale e in caso di decadenza degli stessi; • qualora l’applicazione delle penali previste dal presente capitolato abbia comportato un addebito complessivamente superiore al 10 % del valore netto del contratto stipulato; • 46 - in caso di gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la regolarità buona riuscita del servizio eservizio; - l’accertato utilizzo di personale incompatibile per la produzione delle attività convenzionate, dunque, giustificare l’immediata risoluzione del contrattoin violazione delle norme previste in materia dalla legislazione vigente e richiamate dal presente Accordo; • - in caso di cessione a terzi dell’attività riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del soggetto aggiudicatario secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni servizio (con obbligo della Società di leggegarantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti; • per l’accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario - in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e norme igienico-sanitarie, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi; • nel caso di cessione grave e reiterata mancanza nell’ottemperanza al debito informativo; - la reiterata inosservanza da parte della DittaSocietà, più volte comunicata dall’Azienda, dell’obbligo di cessazione dell’attività oppure programmare l’attività in modo da consentirne l’omogenea erogazione in dodicesimi durante l'intero arco dell’anno, nel caso rispetto della programmazione annuale e dei complessivi tetti di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazionespesa stabiliti; • qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di - l’accertato mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi operazioni; - l’accertata violazione da parte della normativa vigenteSocietà, delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali; • qualora fosse accertata - la non sussistenza mancata messa a disposizione dell’Azienda della polizza o altra forma idonea di garanzia nel corso del rapporto contrattuale o la mancata stipula della stessa alle condizioni indicate dal presente Accordo ovvero il venir meno della polizza stessa per tutta la durata del rapporto.
2. In attesa del pieno accertamento di alcuni ciascuno dei requisiti minimi richiesti casi sopra indicati, l’Azienda è autorizzata a sospendere i pagamenti degli importi dovuti alla Società per la partecipazione alla gara nonché per la stipula le 47 prestazioni erogate in virtù del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; • mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; • liquidazione coatta e atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazionepresente Accordo.
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Samples: Contratto Di Acquisto Prestazioni Di Riabilitazione
Clausola risolutiva. Ferme restando le ipotesi Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D. Lgs. 50/2016, l’ASL può risolvere il contratto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: • il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di risoluzione appalto ai sensi dell'articolo 106 del contratto previste nell’artD. Lgs. 108 50/2016; • l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione; • l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice, presente codice. L’ASL si conviene che le Aziende contraenti potranno considerare risolto riserva la facoltà di diritto risolvere il contratto, ex artanche parzialmente, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva come penale, nelle seguenti fattispecie: • interruzione non giustificata della fornitura; • subappalto e cessione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1456 105 del D.Lgs. 50/2016e dall’art.106 comma 1, lett d) del D. Lgs. 50/2016. • gravi e reiterate negligenze nell’espletamento della fornitura; • ulteriori inadempienze dell’Impresa dopo la comminazione di tre penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno; • comminazione di tre penali per ritardata consegna; • qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione. • qualora, l’A.I.C. 3 pervenisse ad aggiudicazione della attivata procedura di gara, prima della scadenza del termine contrattuale. L’ASL è tenuta a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: • nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; • nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. Il contratto si risolverà altresì di diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c., e ritenere definitivamente la cauzione prestata dall’aggiudicatario, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento e previa dichiarazione scritta con la quale comunicherà al fornitore l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi: • subappalto non autorizzato; • qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal Disciplinare Tecnico e sia riscontrata un’ulteriore inadempienza; • qualora l’applicazione delle penali previste dal presente capitolato abbia comportato un addebito complessivamente superiore al 10 % del valore netto del contratto stipulato; • in caso di gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio e, dunque, giustificare l’immediata risoluzione del contratto; • in caso di cessione a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge; • per l’accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e norme igienico-sanitarie, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi; • nel caso di cessione della Ditta, di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; • qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di bonifico bancario banche o postale ovvero con altri strumenti idonei della Società Poste Italiane S.p.A. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere a consentire carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare l’appalto ad altra impresa. Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la piena tracciabilità buona riuscita delle operazioni ai sensi della normativa vigente; • qualora fosse accertata prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti inferiore a quindici giorni per la partecipazione alla gara nonché per la stipula presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del contratto procedimento. Acquisite e per lo svolgimento delle attività ivi previste; • mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; • liquidazione coatta fuori di quanto previsto al comma 3 dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazioneredatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento.
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Samples: Determinazione a Contrarre
Clausola risolutiva. Ferme restando Il contratto si risolverà di diritto senza necessità di costituzione in mora, salve le ipotesi penali maturate ed il risarcimento del danno, in caso di: - ritardo superiore a sessanta giorni nell’allestimento ed automazione dell’impianto dalla data di immissione in possesso; -mancato rispetto dell’obbligo di documentazione dei certificati di provenienza di tutti i prodotti petroliferi esitati dagli impianti; - ritardo di oltre trenta giorni nel versamento, in tutto o in parte, del canone; - controlli e verbalizzazioni da parte degli organi di Xxxxxxx o dell’Agenzia delle Dogane che rilevino inadempienze o comportamenti fiscali scorretti da parte dell’Affittuaria o dei suoi gestori degli impianti; - applicazione reiterata e contestata di politiche ed azioni commerciali scorrette; - applicazione di prezzi fuori mercato del cluster locale , anche per un solo impianto, che comportino una ingiustificata e rilevante riduzione dei volumi di vendita tale da non trovare giustificazione in una ragionevole e corretta gestione di impresa; - applicazione di prezzi fuori mercato, anche di un solo impianto, laddove risulti che di tale circostanza si avvantaggi un impianto situato nelle vicinanze di proprietà o in gestione alla stessa Affittuaria o a soggetto in qualche modo ad essa riconducibile; - mancata volturazione delle autorizzazioni e delle utenze entro sessanta giorni dall’immissione in possesso; - violazione dell’obbligo di rendicontazione periodica per due volte consecutive; - violazione degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale; - violazione degli obblighi relativi alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - violazione delle norme di tutela ambientale, sicurezza e pubblica incolumità; - rifiuto di manlevare la Concedente da pretese di terzi riconducibili a responsabilità della sola Affittuaria; - ogni altra violazione grave agli obblighi stabiliti dal presente contratto e dalle disposizioni di legge e regolamentari. In caso di risoluzione del contratto previste nell’artla Concedente escuterà l’intero importo della garanzia di cui all’Art. 108 21) a titolo di penale, salvo il risarcimento del Codice, si conviene che le Aziende contraenti potranno considerare risolto di diritto il contratto, ex art. 1456 c.cdanno., e ritenere definitivamente la cauzione prestata dall’aggiudicatario, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento e previa dichiarazione scritta con la quale comunicherà al fornitore l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi: • subappalto non autorizzato; • qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal Disciplinare Tecnico e sia riscontrata un’ulteriore inadempienza; • qualora l’applicazione delle penali previste dal presente capitolato abbia comportato un addebito complessivamente superiore al 10 % del valore netto del contratto stipulato; • in caso di gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio e, dunque, giustificare l’immediata risoluzione del contratto; • in caso di cessione a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge; • per l’accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e norme igienico-sanitarie, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi; • nel caso di cessione della Ditta, di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; • qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della normativa vigente; • qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; • mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; • liquidazione coatta e atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione.
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Clausola risolutiva. Ferme restando le ipotesi La FEM avrà facoltà di risoluzione risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1662 c.c. mediante semplice lettera raccomandata previa messa in mora con concessione del contratto previste nell’art. 108 del Codice, si conviene che le Aziende contraenti potranno considerare risolto termine di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., e ritenere definitivamente la cauzione prestata dall’aggiudicatario30 giorni, senza bisogno necessità di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento e previa dichiarazione scritta con la quale comunicherà al fornitore l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressaulteriori adempimenti, nei seguenti casi: • :
a) grave negligenza o frode nell'esecuzione del servizio. In particolare l’Impresa sarà considerata negligente qualora cumulasse, in un anno gestionale, penali per un importo pari o superiore al 10% dell’importo annuo contrattuale;
b) inadempimento alle disposizioni della FEM riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto D.lgs. 81/2008;
e) accertata carenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice dei contratti;
f) sospensione del servizio e mancata ripresa degli stessi da parte dell’Impresa senza giustificato motivo;
g) indisponibilità di attrezzature idonee;
h) mancanza di personale qualificato;
i) contabilità non rispondenti alle prescrizioni del CSA o mancanza di elaborati contabili sugli interventi eseguiti;
j) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione complessiva degli stessi nei termini previsti dal contratto;
k) cessione del contratto o parte di esso a terzi, subappalto di attività in violazione del CSA, subappalto di opere o lavori senza preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
l) l’Impresa perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche di cui al bando e la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento del Servizio oggetto del contratto;
m) mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. In tali eventualità la FEM si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al Concorrente che segue nella graduatoria di gara alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non autorizzato; • qualoraaccettasse di eseguire il servizio alle condizioni economiche da lui proposte, la FEM si riserva la facoltà d’interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria. Quanto sopra nel corso dell’esecuzione rispetto di quanto prescritto dall’articolo 40 del Codice dei contratti. In caso di risoluzione del contratto, siano state applicate tre penalità con fermo restando l’obbligo dell’Impresa di corrispondere le penali eventualmente maturate, si applicheranno le seguenti previsioni:
a) l’Impresa dovrà garantire lo svolgimento dei servizi fino al subentro del nuovo gestore secondo i tempi e le modalità previste dal Disciplinare Tecnico comunicate dalla FEM;
b) l’Impresa dovrà provvedere all’immediata restituzione alla FEM di tutte le attrezzature, macchinari, gli elaborati, i grafici e sia riscontrata un’ulteriore inadempienza; • qualora l’applicazione delle penali previste dal presente capitolato abbia comportato un addebito complessivamente superiore di quanto altro di proprietà o di pertinenza della FEM a disposizione dell’Impresa in quel momento (rinunciando espressamente sin d’ora a qualsiasi diritto di ritenzione o privilegio che l’Impresa possa vantare, a termini contrattuali o di legge). Nei casi di risoluzione di cui sopra, l’Impresa sarà tenuta a risarcire la FEM dei maggiori costi (e di ogni altra conseguenza pregiudizievole) che, a seguito dell’inadempimento occorso, quest’ultimo dovesse sopportare ai fini di provvedere al 10 % del valore netto del contratto stipulato; • in caso di gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità completamento del servizio e, dunque, giustificare l’immediata risoluzione oggetto del contratto; • , e di ogni ulteriore o maggior danno comunque sofferto dalla FEM in caso conseguenza dell’inadempimento di cessione cui l’Impresa si sia resa responsabile. La FEM potrà a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge; • per l’accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e norme igienico-sanitarie, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi; • nel caso di cessione della Ditta, di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; • qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della normativa vigente; • qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; • mancata reintegrazione tal fine anche avvalersi della cauzione eventualmente escussa entro il termine e della garanzia assicurativa. Il mancato adempimento dell’obbligo risarcitorio da parte dell’Impresa nei termini sopra citati sarà fonte di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; • liquidazione coatta e atti di sequestro o pignoramento ulteriori responsabilità a carico dell’aggiudicatario; • cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazionesuo carico.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Clausola risolutiva. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste nell’artnegli articoli 135 e ss. 108 del CodiceD.Lgs. n. 163/2006, si conviene che le Aziende contraenti committenti potranno considerare risolto risolti di diritto il contratto, i contratti ex art. 1456 c.c., . e ritenere definitivamente la cauzione prestata dall’aggiudicatariole cauzioni, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento e previa dichiarazione scritta con la quale comunicherà comunicheranno al fornitore fornitori l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi: • ▪ subappalto non autorizzato; • ▪ qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate tre due penalità con le modalità previste dal presente Disciplinare Tecnico e sia riscontrata un’ulteriore inadempienza; • qualora l’applicazione delle penali previste dal presente capitolato abbia comportato un addebito complessivamente superiore al 10 % del valore netto del contratto stipulato; • ▪ in caso di gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio della fornitura e, dunque, giustificare l’immediata risoluzione del contratto; • ▪ in caso di cessione a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di leggedall’art.116, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006; • ▪ per l’accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e norme igienico-sanitarie, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi; • ▪ nel caso di cessione della Ditta, di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; • ▪ qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della normativa vigente; • ▪ qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; • ▪ mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; • ▪ cessazione di attività, fallimento, liquidazione coatta e atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • ▪ cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto