Clausole di risoluzione espressa. 1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 24, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi: x. xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; b. ingiustificata sospensione del servizio; c. subappalto non autorizzato; d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 15 del presente capitolato; e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi; f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 13, comma 3, del presente capitolato; g. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto; h. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante; i. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; 2. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. 3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore di qualsivoglia natura. 4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
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Samples: Service Agreement
Clausole di risoluzione espressa. 1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 2425, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
x. xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 15 del presente capitolato;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 13, comma 3, del presente capitolato;
g. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
h. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
i. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;.
2. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
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Samples: Service Agreement
Clausole di risoluzione espressa. 1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 24all’articolo 26, la stazione appaltante Lazio Innova si riserva la facoltà di risolvere il contrattopresente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c.Codice Civile, a tutto rischio dell’appaltatoredell’Arranger, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
x. xxxxx, a qualsiasi titolo, accertata con provvedimento definitivo e inoppugnabile, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione dell’Arranger nell’ esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione violazione dei limiti e delle previsioni relative alla misura del serviziocompenso di cui all’art. 8 del presente Contratto;
c. ingiustificata sospensione delle prestazioni contrattuali;
d. subappalto non autorizzato;
d. e. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 15 del presente capitolato;
e. f. mancato rispetto rispetto, accertato con provvedimento definitivo e inoppugnabile, ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. g. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante da Lazio Innova presso l’appaltatorel’Arranger, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio delle prestazioni contrattuali svolte e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante all’ Amministrazione stessa;
h. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’articolo 31, in conformità all’art. 13, comma paragrafo 3, del presente capitolatoContratto;
g. i. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appaltodell’appalto ovvero la modifica non preventivamente autorizzata di uno o più membri del Gruppo di lavoro dell’Arranger, fatto salvo quanto previsto all’articolo 14, paragrafo 2;
h. j. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite da Lazio Innova nell’ambito di quanto previsto dai documenti della procedura e dall’offerta tecnica; utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificatiindicati nell’Offerta Tecnica, senza deroga documentata da parte della stazione appaltantedi Lazio Innova;
i. k. mancato grave rispetto ripetuto, accertato con provvedimento definitivo e inoppugnabile, degli obblighi di legge in materia di tutela della privacyambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
l. violazione grave della Normativa Privacy come definita al seguente articolo 36.
2. Il Contratto è risolutivamente condizionato all’eventuale acquisizione di informativa antimafia interdittiva, così come previsto dall’art. 92 comma 5 del d.lgs. del 06/09/2011 n. 159.
3. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore all’Arranger per iscritto dalla stazione appaltanteda Lazio Innova, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
34. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante Lazio Xxxxxx non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore dell’Arranger di qualsivoglia natura.
45. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante Lazio Innova si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore dall’Arranger il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’appaltatore all’Arranger può essere corrisposto da parte delle PMI emittenti, secondo quanto concordato nel Mandato di Arranging, il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui all’art. 8 del presente Contratto.
6. L’Arranger si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempimento da parte di Lazio Innova rispetto all’obbligo di costituzione del Cash Collateral secondo quanto previsto nell’art. 12, co. 2 che precede. La risoluzione si verificherà, senza necessità di pronuncia giudiziale, nel momento in cui Lazio Innova riceverà la medesima appaia comunicazione da parte dell’Arranger mediante lettera raccomandata A.R. e/o a mezzo PEC (Posta elettronica certificata) a mezzo della quale viene comunicata l’intenzione dell’Arranger medesimo di utilità per la stazione appaltantevolersi avvalere del relativo rimedio. Resta fermo in ogni caso il diritto dell’Arranger al ristoro dei danni sofferti, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante.
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Samples: Contratto Di Servizio
Clausole di risoluzione espressa. 1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 24, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
x. xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 15 del presente capitolato;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 13, comma 3, del presente capitolato;
g. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
h. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
i. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
2. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
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Samples: Service Agreement
Clausole di risoluzione espressa. 1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 24inadempimento, la stazione appaltante l’Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’artdell'art. 1456 del c.c.codice civile, a tutto rischio dell’appaltatoredell'affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
x. xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 15 del presente capitolato;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatorel'affidatario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 13, comma 3, del presente capitolato;
g. applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;
h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
h. utilizzo anche temporaneo professionali/abilitazioni richiesti per lo svolgimento dell’incarico e il sopraggiungere di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltantemotivi ostativi previsti dalla vigente normativa per l'espletamento dell'appalto di progettazione;
i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
k. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;.
2. Inoltre, l'operatore economico aggiudicatario, si impegna, ai sensi del "Codice di comportamento dei dipendenti" applicabile all’amministrazione aggiudicatrice, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. Inoltre, ai sensi del suddetto Codice di comportamento, trovano applicazione al presente incarico, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui al Piano provinciale anticorruzione in vigore.
4. L'incaricato dovrà rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e xx.xx., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti della Provincia che abbiano esercitato poteri autoritativi o contrattuali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di impiego con la Provincia da meno di tre anni.
5. I casi elencati nel presente articolo saranno contestati all’appaltatore all'affidatario per iscritto dalla stazione appaltantedal committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
36. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante il committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore dell'affidatario di qualsivoglia natura.
47. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante il committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e ed in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore dall'affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’appaltatore all'affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltanteal committente.
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Samples: Contratto Di Affidamento Di Incarico
Clausole di risoluzione espressa. 1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 2426, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
x. xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del serviziodella fornitura;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 15 16 del presente capitolato;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 1314, comma 3, del presente capitolato;
g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 25, comma 4, del presente capitolato;
h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
h. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della i. ripetuto e ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
i. j. mancato grave rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
5. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
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Samples: Service Agreement
Clausole di risoluzione espressa. 1. Salva la risoluzione per inadempimento La concessione è risolta di cui all’art. 24, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contrattodiritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’articolo 1456 del c.c.Codice Civile, a tutto rischio dell’appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
x. xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidatea) cessione totale o parziale del contratto o sub concessione ad altro soggetto;
b. ingiustificata sospensione b) inosservanza della vigente normativa sugli obblighi previdenziali e di sicurezza ed assicurazione antinfortunistica a favore dei propri dipendenti;
c) incapacità manifesta nella gestione del servizio;
c. subappalto non autorizzatod) danni irreparabili apportati all’impianto oggetto dell’affidamento;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 15 del presente capitolato;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e) reati commessi contro l’Amministrazione Comunale e/o rischi contro gli utenti da parte degli organi amministrativi o direttivi del Concessionario;
f) qualora, per calamità naturali si renda necessaria la disponibilità della struttura da parte del Comune o nei casi di danni economici e/eventi straordinari in cui l’uso degli impianti sportivi costituisca grave pregiudizio al patrimonio comunale, ad insindacabile giudizio dei tecnici comunali e limitatamente al persistere di tali condizioni;
g) qualora si verifichi l’indisponibilità dell’impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell’esecuzione di opere di manutenzione o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’artmodifiche strutturali dell’impianto che rendano lo stesso indisponibile per lungo periodo o per il cambio di destinazione d’uso dell’impianto.
h) chiusura ingiustificata dell’intero impianto o di sue parti rilevanti per più di quindici giorni nel corso dell’anno. 13, comma 3, del presente capitolato;
g. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
h. utilizzo anche temporaneo Fatta salva ogni pretesa di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata risarcimento o di indennità da parte della stazione appaltante;
i. mancato grave rispetto degli obblighi dell’Amministrazione Comunale, la Concessione in gestione si risolve di legge in materia di tutela della privacy;
2. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla diritto (articolo 1517 del Codice Civile) previa dichiarazione di volersi avvalere dell’Amministrazione Comunale comunicata all’Affidatario che intende xxxxxsi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolorisolutiva. In tutti i casi suddetti nulla potrà eccepire o pretendere il Concessionario.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
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Clausole di risoluzione espressa. 1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 2425, la stazione appaltante Lazio Innova si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’appaltatoredell’Arranger, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
x. xxxxx: - frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore dell’Arranger nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ; - violazione dei limiti e delle previsioni relative alla misura del compenso di cui all’articolo 11 del presente Capitolato - ingiustificata sospensione del servizio;
c. ; - subappalto non autorizzato;
d. ; - cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 15 del presente capitolato;
e. ; - mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. ; - riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante da Lazio Innova presso l’appaltatorel’Arranger, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio Servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante all’Amministrazione stessa, in conformità all’art. 1315, comma 3, del presente capitolato;
g. ; - applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 24, comma 3, del presente capitolato; - il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
h. dell’appalto ovvero lamodifica non preventivamente autorizzata di uno o più membri del Gruppo di Lavoro dell’Arranger; - ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite da Lazio Innova, - utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
i. di Lazio Innova; - mancato rispetto ripetuto degli obblighi di Legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro; - mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
2. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore all’Arranger per iscritto dalla stazione appaltanteda Lazio Innova, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
32. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante Lazio Xxxxxx non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore dell’Arranger di qualsivoglia natura.
43. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante Lazio Innova si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore dall’Arranger il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’appaltatore all’Arranger può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltanteLazio Innova.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Clausole di risoluzione espressa. 1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 248, la stazione appaltante il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’appaltatoredell’affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
x. xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 15 del presente capitolato;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, applicazione di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità penali tali da superare il limite del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 13, comma 3, del presente capitolato10 per cento dell’importo contrattuale;
g. il venire meno dei requisiti tecnici posti professionali richiesti per la partecipazione alla base dell’aggiudicazione procedura di aggiudicazione dell’appalto;
h. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
i. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltantedel committente;
i. j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
k. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
l. il non aver iniziato l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro tre giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dal committente;
m. mancata presenza in cantiere secondo quanto previsto nella propria offerta tecnica presentata;
2. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore all’affidatario per iscritto dalla stazione appaltantedal committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante il committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore dell’affidatario di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante il committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e ed in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore dall’affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’appaltatore all’affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltanteal committente.
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Samples: Capitolato d'Oneri
Clausole di risoluzione espressa. 1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 24, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
x. xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 15 14 del presente capitolato;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 1312, comma 3, del presente capitolato;
g. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
h. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
i. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;.
2. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
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