Clausole elastiche. (1) Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le parti stipulanti il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche previste nella legislazione vigente nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. (2) Ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole elastiche, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi. (3) L’accordo del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto scritto. (4) Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole elastiche è di almeno due giorni. (5) Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare sia clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, sia clausole di variazione della durata in aumento della prestazione; queste ultime entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. (6) Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di una variazione della collocazione temporale della prestazione verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione. (7) Per quanto concerne le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di variazione in aumento della durata della prestazione verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 30% + 1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Clausole elastiche. (1) Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le parti Parti stipulanti il presente CCNL C.C.N.L. potranno concordare concordare, con specifico patto scritto, le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche previste nella legislazione vigente in applicazione di quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 81/2015 e nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.
(2) Ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole elastiche, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
(3) L’accordo del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto scritto.
(43) Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole elastiche è di almeno due giorni.
(54) Le parti del contratto rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare sia clausole elastiche relative alla variazione in aumento della collocazione temporale durata della prestazione, sia clausole di variazione della durata in aumento della prestazione; queste ultime entro il limite massimo del 3025% della prestazione lavorativa annua concordata.
(6) . Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con un'indennità annuale pari ad un massimo di una variazione 120 euro non cumulabili, liquidabili entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
5) L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l'adozione di provvedimenti disciplinari.
6) Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 8, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica, con un preavviso di almeno un mese.
7) A seguito dell’esercizio del diritto di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione verranno retribuitelavorativa inizialmente concordata, per le sole ore ovvero il suo incremento in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzioneapplicazione delle clausole elastiche.
(7) Per quanto concerne le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di variazione in aumento della durata della prestazione verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 30% + 1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
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Samples: Collective Labor Agreement
Clausole elastiche. (1) Nell’ambito della contrattazione L’azienda e il lavoratore possono pattuire per iscritto, nel rispetto di secondo livelloquanto previsto dai contratti collettivi, territoriale e aziendale, le parti stipulanti il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche previste nella legislazione vigente nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.
(2) Ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole elastiche, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
(3) L’accordo del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto scritto.
(4) Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole elastiche è di almeno due giorni.
(5) Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare sia clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, sia clausole di prestazione lavorativa ovvero alla variazione della durata in aumento della prestazione; queste ultime entro sua durata. In questa ipotesi, il limite massimo lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve intese differenti tra le parti, nonché a specifiche compensazioni, come previsto dai contratti collettivi. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato dall’azienda non disciplini le clausole elastiche, le parti possono pattuirle per iscritto avanti le commissioni di certificazione, con facoltà del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.
(6) Le ore lavoratore di lavoro ordinariefarsi assistere da un rappresentante sindacale o da un avvocato o da un consulente del lavoro. In questo caso le clausole prevedono, richieste a seguito pena di una variazione della nullità: • le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione verranno retribuite, per le sole ore e aumentarne la durata; • la percentuale massima di aumento di durata che non può in cui ogni caso eccedere il 25 % della normale prestazione annua a tempo parziale. Il lavoratore al quale viene aumentata la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
(7) Per quanto concerne le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di variazione in aumento della durata della prestazione verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola lavorativa ha diritto ad una maggiorazione del 3015% + 1,5% da calcolare sulla quota della retribuzione oraria della retribuzione.globale di fatto. Si segnala, infine, che il prestatore di lavoro ha diritto a revocare il consenso prestato per la clausola elastica e che il suo rifiuto a concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento96. 96 Art. 6, Dlgs 81/2015
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Samples: Contratti Di Lavoro Subordinato
Clausole elastiche. (1) Nell’ambito della contrattazione In applicazione di secondo livelloquanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 15 giugno 2015, territoriale e aziendalen. 81, le parti stipulanti il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche previste nella legislazione vigente nel rispetto dei principi generali qui contratto individuale di seguito indicati.
(2) Ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazionelavoro, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole elastiche, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
(3) L’accordo del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto scritto.
(4) Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole elastiche è di almeno due giorni.
(5) Le parti del con specifico patto scritto - anche contestuale al contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare sia - e con espressa indicazione della data, potranno prevedere clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, sia clausole di prestazione ovvero relative alla variazione della durata in aumento della prestazione; queste ultime entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.
(6) sua durata. Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all'applicazione delle clausole elastiche. Il termine di preavviso è di almeno due giorni, fatte salve diverse intese tra le parti. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di una variazione della collocazione temporale della prestazione verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
(7) Per quanto concerne le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di variazione variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa non potranno eccedere i limiti fissati in materia di lavoro straordinario. Le ore di lavoro rientranti nell'ambito del normale orario di lavoro ai sensi del presente c.c.n.l. prestate a seguito dell'applicazione di clausole elastiche verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 30% + 1,52% da calcolare sulla quota retribuzione oraria derivante dall'applicazione delle paghe base nazionali di cui al presente c.c.n.l. Le ore di lavoro a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento definitivo della retribuzionequantità della prestazione perché non compensate, in tutto o in parte, da equivalente riposo compensativo, verranno retribuite con una maggiorazione alternativamente del 10%, 15%, 20%, della retribuzione oraria, calcolata sulle paghe base nazionali di cui al presente c.c.n.l.: - 10% se prestato con preavviso di 8 giorni; - 15% se prestato con preavviso di 5 giorni; - 20% se prestato con preavviso di 2 giorni. Le maggiorazioni previste non rientrano nella retribuzione di fatto e le parti escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole elastiche su ogni altro istituto. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8, commi da 3 a 5 del D.Lgs. n. 81/2015, ovvero dell'art. 10, 1° comma della L. n. 300/1970, hanno la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Clausole elastiche. (1) Nell’ambito della contrattazione L’azienda e il lavoratore possono pattuire per iscritto, nel rispetto di secondo livelloquanto previsto dai contratti collettivi, territoriale e aziendale, le parti stipulanti il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche previste nella legislazione vigente nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.
(2) Ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole elastiche, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
(3) L’accordo del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto scritto.
(4) Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole elastiche è di almeno due giorni.
(5) Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare sia clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, sia clausole di prestazione lavorativa ovvero alla variazione della durata in aumento della prestazione; queste ultime entro sua durata. In questa ipotesi, il limite massimo lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve intese differenti tra le parti, nonché a specifiche compensazioni, come previsto dai contratti collettivi. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato dall’azienda non disciplini le clausole elastiche, le parti possono pattuirle per iscritto avanti le commissioni di certificazione, con facoltà del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.
(6) Le ore lavoratore di lavoro ordinariefarsi assistere da un rappresentante sindacale o da un avvocato o da un consulente del lavoro. In questo caso le clausole prevedono, richieste a seguito pena di una variazione della nullità: • le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione verranno retribuite, per le sole ore e aumentarne la durata; • la percentuale massima di aumento di durata che non può in cui ogni caso eccedere il 25 % della normale prestazione annua a tempo parziale. Il lavoratore al quale viene aumentata la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
(7) Per quanto concerne le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di variazione in aumento della durata della prestazione verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola lavorativa ha diritto ad una maggiorazione del 3015% + 1,5% da calcolare sulla quota della retribuzione oraria della retribuzioneglobale di fatto. Si segnala, infine, che il prestatore di lavoro ha diritto a revocare il consenso prestato per la clausola elastica e che il suo rifiuto a concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento111.
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Samples: Contratti Di Lavoro Subordinato