Prosecuzione Clausole campione

Prosecuzione. Il rapporto di lavoro a termine, con il consenso della lavoratrice o del lavoratore, può essere continuato oltre il termine inizialmente fissato. La prosecuzione avrà la durata di - 50 giorni, per i contratti di durata iniziale pari o superiore a 6 mesi; - 30 giorni, per i contratti di durata inferiore. Alla lavoratrice o al lavoratore competerà una maggiorazione retributiva pari al 20% per ogni giorno successivo alla scadenza fino al decimo, ed al 40% per ciascun ulteriore giorno successivo. Se il rapporto di lavoro continuerà oltre i suddetti termini, si considererà a tempo indeterminato dalla scadenza degli stessi termini. Il datore di lavoro ha l’onere di comunicare al Centro per l’impiego territorialmente competente , entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione.
Prosecuzione. 1. Xxxxx i limiti di durata massima, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.
Prosecuzione. La legge n. 99/2013 ammette la possibilità che il contratto a termine (anche acausale) possa proseguire oltre il termine pattuito, per 30 giorni (se la durata del contratto è massimo 6 mesi) o per 50 giorni (se la durata del contratto è superiore a 6 mesi). Superati tali termini il contratto si trasforma in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il datore di lavoro, tuttavia, ha l’obbligo di corrispondere una retribuzione maggiorata del 20% per i primi dieci giorni aggiuntivi e del 40% per i giorni successivi fino al trentesimo o cinquantesimo. È eliminato – con effetto su tutti i contratti a tempo determinato – l’obbligo di comunicare al Centro per l’Impiego la decisione di voler far proseguire il rapporto oltre il termine pattuito. È salvo, viceversa, l’obbligo di comunicazione, entro 5 giorni, della proroga del termine iniziale fissato o della trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, da effettuare esclusivamente in via telematica.
Prosecuzione. (art. 5, commi 1, 2) Se il rapporto di lavoro (instaurato anche in ipotesi di acausalità) continua: a) oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi b) oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza di tali termini. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine: a) entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi b) entro un periodo di venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Prosecuzione. In caso di collocamento in quiescenza del dipendente mutuatario, è ammessa la prosecuzione del mutuo alle condizioni originariamente pattuite. In tal caso le indennità pensionistiche e/o eventuali altri redditi devono transitare necessariamente sul relativo conto corrente intrattenuto presso la Bcc. In caso di decesso del dipendente mutuatario è ammessa a favore del coniuge o del cointestatario o degli eredi fino al secondo grado di parentela la prosecuzione del mutuo alle condizioni originariamente pattuite. In tal caso le indennità pensionistiche e/o eventuali altri redditi devono transitare necessariamente sul relativo conto corrente intrattenuto presso la Bcc che verrà intestato a nome degli eredi percettori dell’indennità pensionistica e/o di eventuali altri redditi. L’Azienda si farà carico di stipulare una polizza assicurativa che, in caso di decesso del lavoratore, estingua il debito residuo.
Prosecuzione. L’aderente, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può prorogare il termine della fase di accumulo fino a quando non provvederà a richiedere l’erogazione della prestazione all’agenzia presso la quale è appoggiato il contratto. La prestazione assicurata è ricalcolata sulla base del nuovo termine della fase di accumulo. La parte espressa in euro della prestazione assicurata sarà rivalutata come previsto all’art. 23. La relativa prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia è determinata moltiplicando l’importo così ottenuto per il corrispondente coefficiente di conversione in rendita relativo al nuovo termine della fase di accumulo.
Prosecuzione. Il rapporto di lavoro a termine, con il consenso del lavoratore, può essere continuato oltre il termine inizialmente fissato. La prosecuzione avrà la durata di: • 50 giorni, per i contratti di durata iniziale pari o superiore a 6 mesi; • 30 giorni, per i contratti di durata inferiore. Al lavoratore competerà una maggiorazione retributiva pari al 20% per ogni giorno successivo alla scadenza fino al decimo, ed al 40% per ciascun ulteriore giorno successivo. Se il rapporto di lavoro continuerà oltre i suddetti termini, si considererà a tempo indeterminato dalla scadenza degli stessi termini. Il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione.
Prosecuzione. Se il rapporto di lavoro continua oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, nonché decorso il periodo complessivo di 36 mesi, ovvero oltre il 50°giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Il datore di lavoro ha l’onere di comunicare al Centro per l’impiego, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione.
Prosecuzione. 8.1 Gli associati hanno facoltà di proseguire il loro rapporto associativo con Società Mutua Piemonte anche dopo i 70 anni di età. In questo caso potranno aderire alle forme di assistenze previste per i soci “individuali” denominate “Soluzione Plus” e “Assistenza Ospedaliera” che sono sottoposte a limiti di età all’entrata, con le opzioni previste per l’età in cui il socio è entrato in Società Mutua Piemonte acquisendo la forma di assistenza di cui al presente Regolamento e mantenendo i diritti acquisiti dall’anzianità associativa.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: