Cointestazione del rapporto. Se il Contratto è intestato a più persone ogni cointestatario ha la facoltà di compiere operazioni separatamente, disponendo del rapporto con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce a ciascuno degli altri intestatari il potere di agire per suo conto in relazione al Contratto. Tutte le comunicazioni possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Il singolo cointestatario avendo piena facoltà di operare disgiuntamente, può procedere all’estinzione dei rapporti con pieno effetto nei confronti della Banca e degli altri cointestatari; resta onere del cointestatario che ha proceduto all’estinzione del rapporto di darne notizia agli altri cointestatari. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. La Banca pretende il concorso di tutti i cointestatari per disporre del rapporto quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. La Banca recepisce l’opposizione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione; ciò anche quando revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. Lo acquistano, altresì, gli eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e il legale rappresentante dell’incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. I cointestatari assumono in ogni caso gli obblighi relativi al presente Contratto in via solidale tra di loro. Nel caso di conto agevolato per coloro che dichiarano un I.S.E.E. inferiore a 11.600 Euro la cointestazione può riguardare solo soggetti ricompresi nel nucleo famigliare su cui è stato calcolato l'I.S.E.E.
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Samples: Contratto Di Conto Di Base E Dei Servizi Di Pagamento Accessori Al Conto, Conto Di Base E Servizi Di Pagamento, Contratto Di Conto Di Base E Dei Servizi Di Pagamento Accessori Al Conto
Cointestazione del rapporto. Se il 11.1 In caso di conferimento del presente incarico da parte di più soggetti, gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile anche se riferiti a disposizioni impartite soltanto da uno di essi. L’adempimento da parte della BANCA di un obbligo derivante dal presente Contratto è intestato a più persone ogni cointestatario ha la nei confronti di uno dei cointestatari si intende avvenuto nei confronti di tutti gli altri.
11.2 Nell’eventualità di cui al comma che precede, fatta salva diversa pattuizione scritta, le facoltà di compiere operazioni separatamentedisposizione potranno essere esercitate disgiuntamente e, disponendo del quindi, si presume che il rapporto sia a firma disgiunta. In tal caso, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario – che potrà anche recedere dal contratto - separatamente con piena liberazione della Banca BANCA anche nei confronti degli altri cointestatari. A tal fineTale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla BANCA da tutti i cointestatari. L’estinzione del rapporto può invece essere esercitata anche da parte di uno dei cointestatari cui compete l’onere di avvertirne tempestivamente gli altri intestatari.
11.3 Nel caso in cui, con la sottoscrizione del presente Contrattorispetto ad ordini specifici di acquisto o di vendita o di esercizio di diritti connessi agli strumenti finanziari provenienti da uno dei cointestatari, conferisce a ciascuno sia stata manifestata opposizione da parte anche di uno solo degli altri intestatari cointestatari con lettera raccomandata A.R. prima della loro esecuzione, ovvero in presenza di ordini divergenti da parte dei cointestatari, BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. li potrà eseguire solo solo in caso di esplicito assenso manifestato da tutti i cointestatari in tempo utile per la loro corretta esecuzione. L’opposizione non ha effetto nei confronti della BANCA finché questa non abbia ricevuto tale comunicazione e non sia trascorso il potere tempo ragionevolmente necessario per provvedere.
11.4 Se non è stato indicato un rappresentante comune, tutte le comunicazioni, effettuate per iscritto all’indirizzo di agire per suo conto in relazione al Contratto. Tutte le comunicazioni corrispondenza comunicato dal Cliente, possono essere fatte dalla Banca inviate da BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Il singolo cointestatario avendo piena .
11.5 Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti i cointestatari.
11.6 La revoca delle facoltà di operare disgiuntamente, può procedere all’estinzione dei rapporti con pieno effetto nei confronti della Banca e degli altri cointestatari; resta onere del cointestatario che ha proceduto all’estinzione del rapporto di darne notizia agli altri cointestatari. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. La Banca pretende il concorso di tutti i cointestatari per disporre del rapporto quando rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica del le facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla BANCA finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. La Banca recepisce l’opposizione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici , telegramma, telex o telefax ed avranno effetto decorsi 3 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione; lavorativi da quello del ricevimento, ciò anche quando dette revoche, modifiche e o rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragioneragione e salvo che si provi che la BANCA ne aveva ugualmente avuto effettiva conoscenza.
11.7 Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative ad uno solo dei cointestatari e non saranno opponibili alla BANCA finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
11.8 Gli obblighi inerenti alla definizione del profilo del Cliente in termini di conoscenza ed esperienza, situazione patrimoniale ed obiettivi di investimento, vengono assolti dalla BANCA individualmente nei confronti di tutti i cointestatari, dando vita a profili distinti.
11.9 In caso di operazioni su titoli nominativi la valutazione di appropriatezza/adeguatezza viene eseguita sul profilo del Cliente cui è intestato lo strumento finanziario. Nel In caso di operazioni su titoli al portatore, invece, la valutazione di appropriatezza/adeguatezza viene eseguita sul profilo del Cliente esecutore dell’ordine, ossia colui che materialmente lo impartisce.
11.10 In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapportoimpartire ordini. Lo acquistano, altresì, gli eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e nonché il legale rappresentante dell’incapace. La Banca BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. I .
11.11 In caso di morte dell’Investitore, ovvero di morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari assumono in ogni caso gli obblighi relativi del rapporto di cui al presente Contratto contratto, le opposizioni di cui sopra, così come gli eventuali atti di disposizione compiuti dopo il verificarsi degli eventi medesimi, non saranno opponibili alla BANCA finché a questa non sia stata comunicata, a mezzo lettera raccomandata A/R, notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari.
11.12 Il Cliente riconosce che, in via solidale tra di loro. Nel caso di conto agevolato per coloro cointestazione con facoltà di utilizzo disgiunto, i titoli nominativi acquistati o sottoscritti in esecuzione del presente contratto saranno intestati a favore dell’intestatario che dichiarano un I.S.E.E. inferiore a 11.600 Euro ha comunicato alla BANCA la cointestazione può riguardare solo soggetti ricompresi nel nucleo famigliare su cui è stato calcolato l'I.S.E.E.disposizione di acquisto o di sottoscrizione dei suddetti titoli, salvo diverse istruzioni di quest’ultimo.
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Samples: Contratto Quadro Relativo Ai Servizi Di Negoziazione
Cointestazione del rapporto. Se 11.1 Qualora il presente Contratto è sia intestato a più persone ogni cointestatario ha la lo stesso si considera a firme disgiunte, salva diversa pattuizione. Le facoltà disgiunte consentono a ciascun cointestatario, fatte comunque salve le eventuali diverse diposizioni previste nella documentazione d’offerta, di compiere operazioni anche separatamente, disponendo del rapporto di esercitare i diritti connessi agli strumenti finanziari e di impartire, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari, gli ordini di negoziazione aventi ad oggetto anche i titoli nominativi presenti nel deposito, comunque intestati. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce a ciascuno degli altri intestatari il potere di agire per suo conto in relazione al Contratto. Tutte le comunicazioni possono Il mandato potrà essere fatte dalla Banca ad revocato anche da uno solo dei cointestatari, sottoscrittori con pieno effetto anche effetti nei confronti degli altri. Il singolo cointestatario avendo piena facoltà di operare disgiuntamente, può procedere all’estinzione dei rapporti con pieno effetto nei confronti della Banca e degli altri tutti i cointestatari; resta onere del cointestatario che ha proceduto all’estinzione del rapporto di darne notizia agli altri cointestatari. .
11.2 Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. La L’adempimento da parte della Banca pretende il concorso di un obbligo derivante dal presente Contratto nei confronti di uno dei cointestatari si intende avvenuto nei confronti di tutti gli altri.
11.3 Se non è stato indicato un rappresentante comune, tutte le comunicazioni e le notifiche possono essere effettuate dalla Banca all’indirizzo indicato nel presente Contratto, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
11.4 Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per disporre iscritto da tutti i cointestatari. Non è consentito conferire deleghe, procure o incarichi relativi al presente Contratto ad amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e consulenti finanziari della Banca e di società appartenenti ai rispettivi gruppi finanziari, e domiciliare la corrispondenza presso gli stessi. Tale divieto non si applica qualora l’Investitore sia parente, coniuge o affine sino al quarto grado del rapporto quando delegato, procuratore o incaricato.
11.5 La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata per mezzo di essi le lettera raccomandata, o telegramma oppure la comunicazione medesima sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. La Banca recepisce l’opposizione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici presentata alla dipendenza presso la quale è intrattenuto il rapporto ed avranno effetto decorsi 3 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione; lavorativi da quello del ricevimento, ciò anche quando dette revoche, modifiche e o rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragioneragione e salvo che si provi che la Banca ne aveva ugualmente avuto effettiva conoscenza.
11.6 Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative ad uno solo dei cointestatari e non saranno opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
11.7 Nel caso in cui, rispetto ad ordini specifici di acquisto o di vendita o di esercizio di diritti connessi agli strumenti finanziari provenienti da uno dei cointestatari in assenza di un rappresentante comune, sia stata manifestata opposizione da parte anche di uno solo degli altri cointestatari con lettera raccomandata A.R. prima della loro esecuzione, la Banca li potrà eseguire solo se saranno approvati da parte di tutti i cointestatari in tempo utile per la loro corretta esecuzione. Nel L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto tale comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.
11.8 In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. Lo acquistano, altresì, gli eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e nonché il legale rappresentante dell’incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. I cointestatari assumono in ogni caso gli obblighi relativi al presente Contratto in via solidale tra di loro. Nel caso di conto agevolato per coloro che dichiarano un I.S.E.E. inferiore a 11.600 Euro la cointestazione può riguardare solo soggetti ricompresi nel nucleo famigliare su cui è stato calcolato l'I.S.E.E..
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Samples: Fascicolo Informativo
Cointestazione del rapporto. Se Quando il Contratto rapporto è intestato a più persone ogni cointestatario ha la facoltà di queste, salvo diversa pattuizione, possono compiere separatamente operazioni separatamente, disponendo del rapporto e dare disposizioni alla Banca con piena liberazione della Banca stessa anche nei confronti degli altri cointestatari. A tal fineAllo stesso modo, con la sottoscrizione l’estinzione del presente Contratto, conferisce a ciascuno degli altri intestatari il potere di agire per suo conto in relazione al Contratto. Tutte le comunicazioni possono rapporto può essere fatte dalla Banca ad disposta anche da uno solo dei soggetti cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altriil quale dovrà avvertirne tempestivamente gli altri soggetti cointestatari. Il singolo cointestatario avendo piena Per modificare o revocare tale facoltà di operare disgiuntamentedisposizione separata è necessario il consenso di tutti i cointestatari, può procedere all’estinzione dei rapporti con pieno effetto che dovrà risultare da un’apposita comunicazione impartita per iscritto alla Banca. Tutti i soggetti cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca e degli altri cointestatari; resta onere del cointestatario per tutte le obbligazioni che ha proceduto all’estinzione del si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di uno solo di essi, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di credito. Nel caso di rapporto di darne notizia agli altri cointestatari. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti cointestato a due coniugi, la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via solidale ed indivisibileprincipale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari, in espressa deroga a quanto disposto dall’art. La Banca pretende il concorso di tutti i cointestatari per disporre del rapporto quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. La Banca recepisce l’opposizione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione; ciò anche quando revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Nel 190 cod.civ.. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatari, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Lo acquistanoIn aggiunta, altresìhanno diritto di disporre del rapporto: gli eredi, congiuntamente tra loro, in caso di decesso del cointestatario; il legale rappresentante, in caso di interdizione o inabilitazione di uno dei cointestatari. Tuttavia, se uno dei cointestatari, gli eventuali eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e o il legale rappresentante dell’incapace. La dell’incapace notificano alla Banca deve pretendere la loro opposizione, la Banca non potrà più dare esecuzione alle disposizioni impartite, se non con il concorso consenso scritto di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal e del legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione anche solo dell’incapace. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata. I cointestatari assumono in ogni caso gli obblighi relativi al presente Contratto in via solidale tra di loro. Nel caso di conto agevolato per coloro che dichiarano un I.S.E.E. inferiore raccomandata oppure presentate a 11.600 Euro mani alla filiale presso la cointestazione può riguardare solo soggetti ricompresi nel nucleo famigliare su cui quale è stato calcolato l'I.S.E.E.intrattenuto il rapporto e sono opponibili alla Banca decorsi 2 (due) giorni lavorativi dalla relativa ricezione.
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Samples: Conto Corrente
Cointestazione del rapporto. Se 1. Quando il Contratto rapporto è intestato a più persone ogni cointestatario ha la facoltà di compiere operazioni separatamentepersone, disponendo del rapporto con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce a ciascuno degli altri intestatari il potere di agire per suo conto in relazione al Contratto. Tutte le comunicazioni possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Il singolo cointestatario avendo piena facoltà di operare disgiuntamente, può procedere all’estinzione dei rapporti con pieno effetto nei confronti della Banca e degli altri cointestatari; resta onere del cointestatario che ha proceduto all’estinzione del rapporto di darne notizia agli altri cointestatari. Gli gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed e indivisibile.
2. Tutte le comunicazioni e le notifiche sono fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’indirizzo da costoro indicato e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
3. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere nominate per iscritto da tutti. La Banca pretende il concorso revoca delle facoltà di tutti i cointestatari per disporre del rapporto quando rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso il termine di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. La Banca recepisce l’opposizione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento ricezione della relativa comunicazionestessa; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
4. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia certa.
5. Nel caso di morte o rapporto cointestato, sia con facoltà di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatarifirma congiunta che con facoltà disgiunta, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. Lo acquistano, altresì, gli eredi del cointestatario, profilo finanziario determinato dagli appositi questionari è riferito all’esecutore che saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e il legale rappresentante dell’incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. I cointestatari assumono in ogni caso gli obblighi relativi al presente Contratto in via solidale tra di loro. Nel caso di conto agevolato per coloro che dichiarano un I.S.E.E. inferiore a 11.600 Euro la cointestazione può riguardare solo soggetti ricompresi nel nucleo famigliare su cui è stato calcolato l'I.S.E.E.materialmente impartisce l’ordine.
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Samples: Banking Services Agreement
Cointestazione del rapporto. Se 1. Quando il Contratto rapporto è intestato a più persone ogni cointestatario ha la facoltà di compiere operazioni persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, disponendo del rapporto con piena liberazione della Banca banca anche nei confronti degli altri cointestatari. A tal fineIn tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, con la sottoscrizione mentre l’estinzione del presente Contratto, conferisce a ciascuno degli altri intestatari il potere rapporto può essere effettuata su richiesta anche di agire per suo conto in relazione al Contratto. Tutte le comunicazioni possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei di essi, che ha l’onere di darne comunicazione agli altri cointestatari.
2. In ogni caso, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Il singolo cointestatario avendo piena facoltà di operare disgiuntamente, può procedere all’estinzione dei rapporti con pieno effetto i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca e degli altri cointestatari; resta onere del cointestatario banca per tutte le obbligazioni che ha proceduto all’estinzione del rapporto si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di darne notizia agli altri cointestatari. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. La Banca pretende il concorso di tutti i cointestatari per disporre del rapporto quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche un solo con lettera raccomandata. La Banca recepisce l’opposizione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione; ciò anche quando revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragionecointestatario.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatarititolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Lo acquistano, altresì, Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno sono però tenuti ad esercitarlo congiuntamentetutti insieme, e ed il legale rappresentante dell’incapace.
4. La Banca Tuttavia nei casi di cui al precedente comma, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno solo di essi o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione anche solo presentata per iscritto opposizione.
5. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata. I cointestatari assumono in ogni caso gli obblighi relativi al presente Contratto in via solidale tra di loro. Nel caso di conto agevolato per coloro che dichiarano un I.S.E.E. inferiore a 11.600 Euro la cointestazione può riguardare solo soggetti ricompresi nel nucleo famigliare su cui , telegramma ovvero presentate alla succursale ove è stato calcolato l'I.S.E.E.aperto il rapporto e sono opponibili alla banca decorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione.
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Samples: Investment Services Agreement
Cointestazione del rapporto. Se 11.1 Qualora il presente Contratto è sia intestato a più persone ogni cointestatario ha la lo stesso si considera a firme disgiunte, salva diversa pattuizione. Le facoltà disgiunte consentono a ciascun cointestatario, fatte comunque salve le eventuali diverse diposizioni previste nella documentazione d’offerta, di compiere operazioni anche separatamente, disponendo del rapporto di esercitare i diritti connessi agli strumenti finanziari e di impartire, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari, gli ordini di negoziazione aventi ad oggetto anche i titoli nominativi presenti nel deposito, comunque intestati. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce a ciascuno degli altri intestatari il potere di agire per suo conto in relazione al Contratto. Tutte le comunicazioni possono Il mandato potrà essere fatte dalla Banca ad revocato anche da uno solo dei cointestatari, sottoscrittori con pieno effetto anche effetti nei confronti degli altri. Il singolo cointestatario avendo piena facoltà di operare disgiuntamente, può procedere all’estinzione dei rapporti con pieno effetto nei confronti della Banca e degli altri tutti i cointestatari; resta onere del cointestatario che ha proceduto all’estinzione del rapporto di darne notizia agli altri cointestatari. .
11.2 Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. La L’adempimento da parte della Banca pretende il concorso di un obbligo derivante dal presente Contratto nei confronti di uno dei cointestatari si intende avvenuto nei confronti di tutti gli altri.
11.3 Se non è stato indicato un rappresentante comune, tutte le comunicazioni e le notifiche possono essere effettuate dalla Banca all’indirizzo indicato nel presente Contratto, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
11.4 Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per disporre iscritto da tutti i cointestatari. Non è consentito conferire deleghe, procure o incarichi relativi al presente Contratto ad amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari della Banca e di società appartenenti ai rispettivi gruppi finanziari, e domiciliare la corrispondenza presso gli stessi. Tale divieto non si applica qualora l’Investitore sia parente, coniuge o affine sino al quarto grado del rapporto quando delegato, procuratore o incaricato.
11.5 La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata per mezzo di essi le lettera raccomandata, o telegramma oppure la comunicazione medesima sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. La Banca recepisce l’opposizione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici presentata alla dipendenza presso la quale è intrattenuto il rapporto ed avranno effetto decorsi 3 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione; lavorativi da quello del ricevimento, ciò anche quando dette revoche, modifiche e o rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragioneragione e salvo che si provi che la Banca ne aveva ugualmente avuto effettiva conoscenza.
11.6 Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative ad uno solo dei cointestatari e non saranno opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
11.7 Nel caso in cui, rispetto ad ordini specifici di acquisto o di vendita o di esercizio di diritti connessi agli strumenti finanziari provenienti da uno dei cointestatari in assenza di un rappresentante comune, sia stata manifestata opposizione da parte anche di uno solo degli altri cointestatari con lettera raccomandata A.R. prima della loro esecuzione, la Banca li potrà eseguire solo se saranno approvati da parte di tutti i cointestatari in tempo utile per la loro corretta esecuzione. Nel L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto tale comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.
11.8 In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. Lo acquistano, altresì, gli eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e nonché il legale rappresentante dell’incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. I cointestatari assumono in ogni caso gli obblighi relativi al presente Contratto in via solidale tra di loro. Nel caso di conto agevolato per coloro che dichiarano un I.S.E.E. inferiore a 11.600 Euro la cointestazione può riguardare solo soggetti ricompresi nel nucleo famigliare su cui è stato calcolato l'I.S.E.E..
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Samples: Fascicolo Informativo
Cointestazione del rapporto. Se il Contratto contratto è intestato a più persone ogni cointestatario ha la facoltà di compiere operazioni separatamente, disponendo disponen- do del rapporto (ivi compreso l’estinzione dello stesso) con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestataricoin- testatari. A tal fineSe non è stato indicato un rappresentante comune, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce a ciascuno degli altri intestatari il potere di agire per suo conto in relazione al Contratto. Tutte tutte le comunicazioni possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Il singolo cointestatario avendo piena Le persone autorizzate a rappresentare i cointe- statari dovranno essere nominate per iscritto da tutte. La revoca della facoltà di operare disgiuntamenterappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica della facoltà dovrà essere effettuata da tutti. La revoca e la modifi- ca della facoltà di rappresentanza, può procedere all’estinzione nonché la rinuncia da parte dei rapporti con pieno effetto nei confronti della rappresentanti, non saranno opponibili alla Banca e degli altri cointestatari; resta onere del cointestatario che ha proceduto all’estinzione del rapporto di darne notizia agli altri cointestatarifinché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. La Banca pretende il concorso di tutti i cointestatari per disporre del rapporto quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. La L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca recepisce l’opposizione nel più breve tempo possibile finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e comunque non oltre sia trascorso il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione; ciò anche quando revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragionenecessario per provvedere. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto dirit- to di disporre del rapporto. Lo acquistano, altresì, gli eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamentecongiunta- mente, e il legale rappresentante dell’incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. I cointestatari assumono in ogni caso gli obblighi relativi al presente Contratto in via solidale tra di loro. Nel caso di conto agevolato per coloro che dichiarano un I.S.E.E. inferiore a 11.600 Euro la cointestazione può riguardare solo soggetti ricompresi nel nucleo famigliare su cui è stato calcolato l'I.S.E.E..
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