Common use of Cointestazione Clause in Contracts

Cointestazione. 1. Il Contratto può essere intestato a più persone fisiche. 2. Quando il Contratto è intestato a più persone fisiche con facoltà per le medesime di compiere operazioni congiuntamente, le disposizioni dovranno essere impartite da tutti gli intestatari del Contratto stesso. 3. Quando il Contratto è intestato a più persone fisiche con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, le disposizioni potranno essere impartite da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione di Poste Italiane anche nei confronti degli altri cointestatari. Le informazioni fornite e le avvertenze formulate da Poste Italiane hanno pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari anche se rese nei confronti di un singolo cointestatario. Qualora anche uno solo dei cointestatari – ovvero, in caso di sopravvenuta incapacità di agire di un cointestatario, il legale rappresentante dell’interdetto o dell’inabilitato – comunicasse la sua eventuale opposizione all’esercizio della facoltà di disposizione disgiunta da parte degli altri cointestatari o revoca del consenso all’esercizio di detta facoltà, tale comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A/R, avrà effetto nei confronti di Poste Italiane soltanto dopo che siano trascorsi 14 (quattordici) giorni lavorativi bancari dal suo ricevimento. In tal caso Poste Italiane eseguirà soltanto le istruzioni impartite congiuntamente da parte di tutti i cointestatari e, nell’ipotesi di interdizione o inabilitazione di uno dei cointestatari, da parte del legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato congiuntamente con gli altri cointestatari. 4. Fermo restando quanto previsto al comma 9 del presente articolo con riferimento al caso di decesso di uno dei cointestatari di quote di OICR o di altri strumenti e prodotti finanziari non immessi in un Deposito, il decesso di uno dei cointestatari del Contratto con facoltà dei medesimi di compiere operazioni disgiuntamente comunicato a Poste Italiane comporta l’estinzione del Contratto stesso. 5. Al fine di tenere adeguata evidenza della riferibilità dei titoli nominativi eventualmente immessi in Depositi cointestati, Poste Italiane provvede ad inserire i titoli medesimi nel sottodeposito intestato al cointestatario che ha impartito l’ordine. Per quanto concerne tali titoli i cointestatari con facoltà di disposizione disgiunta si conferiscono vicendevole e reciproco mandato ad operare sul Deposito. Resta inteso, pertanto, che per i depositi cointestati a firma disgiunta, ciascun intestatario, anche separatamente, potrà disporre dei titoli suddetti, ancorché non riferibili a lui stesso, con piena liberazione di Poste Italiane anche nei confronti di tutti gli altri cointestatari. 6. I cointestatari sono tutti responsabili in solido di eventuali debiti sorti verso Poste Italiane in dipendenza del rapporto, anche per atto o fatto di uno solo dei cointestatari. 7. Nel caso di Contratto cointestato, la sottoscrizione e le operazioni di switch e disinvestimento di quote di OICR possono essere effettuate solo se il Contratto prevede la facoltà di compiere operazioni disgiuntamente. 8. I Prodotti Finanziari Assicurativi possono essere richiesti anche se il Contratto è cointestato. 9. Nel caso di decesso di uno dei cointestatari di quote di OICR o di altri strumenti e prodotti finanziari non immessi in un Deposito, anche per quanto attiene all’eventuale opposizione all’esercizio della facoltà di disposizione disgiunta o alla revoca di detta facoltà, si fa rinvio a quanto previsto nei Prospetti e nella relativa documentazione contrattuale.

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Cointestazione. 1. Il Contratto può essere intestato a più persone fisicheClienti Persone Fisiche (“Con- tratto Cointestato”). 2. Quando il In caso di Contratto è intestato a più persone fisiche Cointestato con facoltà per le medesime i Cointestatari di compiere operazioni congiuntamente, le disposizioni dovranno essere impartite da tutti gli intestatari del Contratto stesso. 3. Quando il In caso di Contratto è intestato a più persone fisiche Cointestato con facoltà per le medesime i cointestatari di compiere operazioni disgiuntamente, le disposizioni potranno essere impartite da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione di Poste Italiane anche nei confronti degli altri cointestatariCointestatari. Le informazioni infor- mazioni fornite e le avvertenze formulate da Poste Italiane hanno pieno pie- no effetto nei confronti di tutti i cointestatari Cointestatari anche se rese nei confronti di un singolo cointestatarioCointestatario. Qualora anche uno solo dei cointestatari – ovvero, in caso di sopravvenuta incapacità di agire di un cointestatario, il legale rappresentante dell’interdetto o dell’inabilitato – comunicasse la sua eventuale opposizione all’esercizio della facoltà di disposizione disgiunta da parte degli altri cointestatari o revoca del consenso all’esercizio di detta facoltà, tale comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A/R, avrà effetto nei confronti di Poste Italiane soltanto dopo che siano trascorsi 14 (quattordici) giorni lavorativi bancari dal suo ricevimento. In tal caso Poste Italiane eseguirà soltanto le istruzioni impartite congiuntamente da parte di tutti i cointestatari e, nell’ipotesi di interdizione o inabilitazione di uno dei cointestatari, da parte del legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato congiuntamente con gli altri cointestatari.Cointestatari 4. Fermo restando quanto previsto al comma 9 del presente articolo con riferimento al caso di decesso di uno dei cointestatari Cointestatari di quote di OICR o di altri strumenti e prodotti finanziari non immessi in un DepositoDepo- sito, il decesso di uno dei cointestatari Cointestatari del Contratto con facoltà dei medesimi di compiere operazioni disgiuntamente comunicato a Poste Italiane comporta l’estinzione del Contratto stesso.Poste 5. Al fine di tenere adeguata evidenza della riferibilità degli strumenti e dei titoli prodotti finanziari nominativi eventualmente immessi in Depositi cointestatiCointestati, Poste Italiane provvede ad inserire i titoli medesimi nel sottodeposito sottode- posito intestato al cointestatario Cointestatario che ha impartito l’ordine. Per quanto concerne tali titoli strumenti e prodotti finanziari, i cointestatari Cointestatari con facoltà di disposizione disgiunta si conferiscono vicendevole e reciproco mandato man- dato ad operare sul Deposito. Resta inteso, pertanto, che per i depositi Depositi cointestati a firma disgiunta, ciascun intestatario, anche separatamenteseparatamen- te, potrà disporre dei titoli degli strumenti e prodotti finanziari suddetti, ancorché ancor- ché non riferibili a lui stesso, con piena liberazione di Poste Italiane anche nei confronti di tutti gli altri cointestatariCointestatari. 6. I cointestatari Cointestatari sono tutti responsabili in solido di eventuali debiti sorti verso Poste Italiane in dipendenza del rapporto, anche per atto o fatto di uno solo dei cointestatariCointestatari. 7. Nel caso di Contratto cointestatoCointestato, la sottoscrizione e le operazioni di switch e disinvestimento di quote di OICR nonché di gestione di porta- fogli di terzi possono essere effettuate solo se il Contratto prevede la facoltà di compiere operazioni disgiuntamente. 8. I Prodotti Finanziari di Investimento Assicurativi possono essere richiesti anche se il Contratto è cointestatoCointestato. 9. Nel caso di decesso di uno dei cointestatari Cointestatari di quote di OICR o di altri al- tri strumenti e prodotti finanziari non immessi in un Deposito, anche per quanto attiene all’eventuale opposizione all’esercizio della facoltà di disposizione disgiunta o alla revoca di detta facoltà, si fa rinvio a quanto quan- to previsto nei Prospetti e nella relativa documentazione contrattuale.

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Cointestazione. 1. Il Contratto può essere intestato a più Clienti che siano persone fisichefisiche (“Clienti Persone Fisiche”). 2. Quando il Contratto è intestato a più persone fisiche Clienti Persone Xxxxxxx con facoltà per le medesime i medesimi di compiere operazioni congiuntamente, le disposizioni dovranno essere impartite da tutti gli intestatari del Contratto stesso. 3. Quando il Contratto è intestato a più persone fisiche Clienti Persone Xxxxxxx con facoltà per le medesime i medesimi di compiere operazioni disgiuntamente, le disposizioni potranno essere impartite da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione di Poste Italiane anche nei confronti degli altri cointestatari. Le informazioni fornite e le avvertenze formulate da Poste Italiane hanno pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari anche se rese nei confronti di un singolo cointestatario. Qualora anche uno solo dei cointestatari – ovverooppure, in caso di sopravvenuta incapacità di agire di un cointestatario, il legale rappresentante dell’interdetto o dell’inabilitato – comunicasse la sua eventuale opposizione all’esercizio della facoltà di disposizione disgiunta da parte degli altri cointestatari o revoca del consenso all’esercizio di detta facoltà, tale comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A/R, avrà effetto nei confronti di Poste Italiane soltanto dopo che siano trascorsi 14 (quattordici) giorni lavorativi bancari dal suo ricevimento. In tal caso Poste Italiane eseguirà soltanto le istruzioni impartite congiuntamente da parte di tutti i cointestatari e, nell’ipotesi di interdizione o inabilitazione di uno dei cointestatari, da parte del legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato congiuntamente con gli altri cointestatari.o 4. Fermo restando quanto previsto al comma 9 del presente articolo con riferimento al caso di decesso di uno dei cointestatari di quote di OICR o di altri strumenti e prodotti finanziari non immessi in un Deposito, il decesso di uno dei cointestatari del Contratto con facoltà dei medesimi di compiere operazioni disgiuntamente comunicato a Poste Italiane comporta l’estinzione del Contratto stesso. 5. Al fine di tenere adeguata evidenza della riferibilità degli strumenti e dei titoli prodotti finanziari nominativi eventualmente immessi in Depositi cointestati, Poste Italiane provvede ad inserire i titoli medesimi nel sottodeposito intestato al cointestatario che ha impartito l’ordine. Per quanto concerne tali titoli strumenti e prodotti finanziari, i cointestatari con facoltà di disposizione disgiunta si conferiscono vicendevole e reciproco mandato ad operare sul Deposito. Resta inteso, pertanto, che per i depositi Depositi cointestati a firma disgiunta, ciascun intestatario, anche separatamente, potrà disporre dei titoli degli strumenti e prodotti finanziari suddetti, ancorché non riferibili a lui stesso, con piena liberazione di Poste Italiane anche nei confronti di tutti gli altri cointestatari. 6. I cointestatari sono tutti responsabili in solido di eventuali debiti sorti verso Poste Italiane in dipendenza del rapporto, anche per atto o fatto di uno solo dei cointestatari. 7. Nel caso di Contratto cointestato, la sottoscrizione e le operazioni di switch e disinvestimento di quote di OICR nonché di gestione di portafogli di terzi possono essere effettuate solo se il Contratto prevede la facoltà di compiere operazioni disgiuntamente. 8. I Prodotti Finanziari di Investimento Assicurativi possono essere richiesti anche se il Contratto è cointestato.se 9. Nel caso di decesso di uno dei cointestatari di quote di OICR o di altri strumenti e prodotti finanziari non immessi in un Deposito, anche per quanto attiene all’eventuale opposizione all’esercizio della facoltà di disposizione disgiunta o alla revoca di detta facoltà, si fa rinvio a quanto previsto nei Prospetti e nella relativa documentazione contrattuale.

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Cointestazione. 1. Il Contratto può essere intestato a più persone Clienti Persone fisiche. 2. Quando il Contratto è intestato a più persone Clienti Persone fisiche con facoltà facol- tà per le medesime i medesimi di compiere operazioni congiuntamente, le disposizioni disposizio- ni dovranno essere impartite da tutti gli intestatari del Contratto stesso. 3. Quando il Contratto è intestato a più persone Clienti Persone fisiche con facoltà fa- coltà per le medesime i medesimi di compiere operazioni disgiuntamente, le disposizioni disposi- zioni potranno essere impartite da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione di Poste Italiane anche nei confronti degli altri cointestatari. Le informazioni fornite e le avvertenze formulate da Poste Italiane hanno pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari anche se rese nei confronti di un singolo cointestatario. Qualora anche uno solo dei cointestatari – ovvero, in caso di sopravvenuta incapacità di agire di un cointestatario, il legale rappresentante dell’interdetto o dell’inabilitato – comunicasse la sua eventuale opposizione all’esercizio della facoltà di disposizione disgiunta da parte degli altri cointestatari o revoca del consenso all’esercizio di detta facoltà, tale comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A/R, avrà effetto nei confronti di Poste Italiane soltanto dopo che siano trascorsi 14 (quattordici) giorni lavorativi bancari dal suo ricevimento. In tal caso Poste Italiane eseguirà soltanto le istruzioni impartite congiuntamente da parte di tutti i cointestatari e, nell’ipotesi di interdizione o inabilitazione di uno dei cointestatari, da parte del legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato congiuntamente con gli altri cointestatari.solo 4. Fermo restando quanto previsto al comma 9 del presente articolo con riferimento al caso di decesso di uno dei cointestatari di quote di OICR o di altri strumenti e prodotti finanziari non immessi in un DepositoDepo- sito, il decesso di uno dei cointestatari del Contratto con facoltà dei medesimi di compiere operazioni disgiuntamente comunicato a Poste Italiane comporta l’estinzione del Contratto stesso. 5. Al fine di tenere adeguata evidenza della riferibilità degli strumenti e dei titoli prodotti finanziari nominativi eventualmente immessi in Depositi cointestati, Poste Italiane provvede ad inserire i titoli medesimi nel sottodeposito sottode- posito intestato al cointestatario che ha impartito l’ordine. Per quanto concerne tali titoli strumenti e prodotti finanziari, i cointestatari con facoltà di disposizione disgiunta si conferiscono vicendevole e reciproco mandato manda- to ad operare sul Deposito. Resta inteso, pertanto, che per i depositi Depositi cointestati a firma disgiunta, ciascun intestatario, anche separatamenteseparatamen- te, potrà disporre dei titoli degli strumenti e prodotti finanziari suddetti, ancorché non riferibili a lui stesso, con piena liberazione di Poste Italiane anche nei confronti di tutti gli altri cointestatari. 6. I cointestatari sono tutti responsabili in solido di eventuali debiti sorti verso Poste Italiane in dipendenza del rapporto, anche per atto o fatto di uno solo dei cointestatari. 7. Nel caso di Contratto cointestato, la sottoscrizione e le operazioni di switch e disinvestimento di quote di OICR possono essere effettuate solo se il Contratto prevede la facoltà di compiere operazioni disgiuntamentedisgiun- tamente. 8. I Prodotti Finanziari di Investimento Assicurativi possono essere richiesti anche se il Contratto è cointestato.anche 9. Nel caso di decesso di uno dei cointestatari di quote di OICR o di altri strumenti e prodotti finanziari non immessi in un Deposito, anche per quanto attiene all’eventuale opposizione all’esercizio della facoltà di disposizione disgiunta o alla revoca di detta facoltà, si fa rinvio a quanto previsto nei Prospetti e nella relativa documentazione contrattuale.

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Cointestazione. 1. Il Contratto può essere intestato a più persone Clienti fisiche. 2. Quando il Contratto è intestato a più persone Clienti Persone fisiche con facoltà facol- tà per le medesime i medesimi di compiere operazioni congiuntamente, le disposizioni disposizio- ni dovranno essere impartite da tutti gli intestatari del Contratto stesso. 3. Quando il Contratto è intestato a più persone Clienti Persone fisiche con facoltà per le medesime i medesimi di compiere operazioni disgiuntamente, le disposizioni di- sposizioni potranno essere impartite da ciascun intestatario separatamenteseparata- mente, con piena liberazione di Poste Italiane anche nei confronti degli altri cointestatari. Le informazioni fornite e le avvertenze formulate da Poste Italiane hanno pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari anche se rese nei confronti di un singolo cointestatario. Qualora anche uno solo dei cointestatari – ovverooppure, in caso di sopravvenuta incapacità di agire di un cointestatario, il legale rappresentante dell’interdetto o dell’inabilitato – comunicasse la sua eventuale opposizione all’esercizio all’eser- cizio della facoltà di disposizione disgiunta da parte degli altri cointestatari cointe- statari o revoca del consenso all’esercizio di detta facoltà, tale comunicazione comu- nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A/R, avrà effetto nei confronti di Poste Italiane soltanto dopo che siano trascorsi 14 (quattordiciquat- tordici) giorni lavorativi bancari dal suo ricevimento. In tal caso Poste Italiane eseguirà soltanto le istruzioni impartite congiuntamente da parte par- te di tutti i cointestatari e, nell’ipotesi di interdizione o inabilitazione di uno dei cointestatari, da parte del legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato congiuntamente con gli altri cointestatari. 4. Fermo restando quanto previsto al comma 9 del presente articolo con riferimento al caso di decesso di uno dei cointestatari di quote di OICR o di altri strumenti e prodotti finanziari non immessi in un DepositoDepo- sito, il decesso di uno dei cointestatari del Contratto con facoltà dei medesimi di compiere operazioni disgiuntamente comunicato a Poste Italiane comporta l’estinzione del Contratto stesso. 5. Al fine di tenere adeguata evidenza della riferibilità degli strumenti e dei titoli prodotti finanziari nominativi eventualmente immessi in Depositi cointestati, Poste Italiane provvede ad inserire i titoli medesimi nel sottodeposito sottode- posito intestato al cointestatario che ha impartito l’ordine. Per quanto concerne tali titoli strumenti e prodotti finanziari, i cointestatari con facoltà di disposizione disgiunta si conferiscono vicendevole e reciproco mandato man- dato ad operare sul Deposito. Resta inteso, pertanto, che per i depositi Depositi cointestati a firma disgiunta, ciascun intestatario, anche separatamenteseparatamen- te, potrà disporre dei titoli degli strumenti e prodotti finanziari suddetti, ancorché ancor- ché non riferibili a lui stesso, con piena liberazione di Poste Italiane anche nei confronti di tutti gli altri cointestatari. 6. I cointestatari sono tutti responsabili in solido di eventuali debiti sorti verso Poste Italiane in dipendenza del rapporto, anche per atto o fatto di uno solo dei cointestatari. 7. Nel caso di Contratto cointestato, la sottoscrizione e le operazioni di switch e disinvestimento di quote di OICR possono essere effettuate solo se il Contratto prevede la facoltà di compiere operazioni disgiuntamentedisgiun- tamente. 8. I Prodotti Finanziari di Investimento Assicurativi possono essere richiesti anche se il Contratto è cointestato.anche 9. Nel caso di decesso di uno dei cointestatari di quote di OICR o di altri al- tri strumenti e prodotti finanziari non immessi in un Deposito, anche per quanto attiene all’eventuale opposizione all’esercizio della facoltà di disposizione disgiunta o alla revoca di detta facoltà, si fa rinvio a quanto quan- to previsto nei Prospetti e nella relativa documentazione contrattuale.

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Cointestazione. 1. Il Contratto può essere intestato a più persone Clienti Persone fisiche. 2. Quando il Contratto è intestato a più persone Clienti Persone fisiche con facoltà facol- tà per le medesime i medesimi di compiere operazioni congiuntamente, le disposizioni disposizio- ni dovranno essere impartite da tutti gli intestatari del Contratto stesso. 3. Quando il Contratto è intestato a più persone Clienti Persone fisiche con facoltà fa- coltà per le medesime i medesimi di compiere operazioni disgiuntamente, le disposizioni disposi- zioni potranno essere impartite da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione di Poste Italiane anche nei confronti degli altri cointestatari. Le informazioni fornite e le avvertenze formulate da Poste Italiane hanno pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari anche se rese nei confronti di un singolo cointestatario. Qualora anche uno solo dei cointestatari – ovvero, in caso di sopravvenuta incapacità di agire di un cointestatario, il legale rappresentante dell’interdetto o dell’inabilitato – comunicasse la sua eventuale opposizione all’esercizio della facoltà di disposizione disgiunta da parte degli altri cointestatari o revoca del consenso all’esercizio di detta facoltà, tale comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A/R, avrà effetto nei confronti di Poste Italiane soltanto dopo che siano trascorsi 14 (quattordici) giorni lavorativi bancari dal suo ricevimento. In tal caso Poste Italiane eseguirà soltanto le istruzioni impartite congiuntamente da parte di tutti i cointestatari e, nell’ipotesi di interdizione o inabilitazione di uno dei cointestatari, da parte del legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato congiuntamente con gli altri cointestatari.dell’inabilitato 4. Fermo restando quanto previsto al comma 9 del presente articolo con riferimento al caso di decesso di uno dei cointestatari di quote di OICR o di altri strumenti e prodotti finanziari non immessi in un DepositoDepo- sito, il decesso di uno dei cointestatari del Contratto con facoltà dei medesimi di compiere operazioni disgiuntamente comunicato a Poste Italiane comporta l’estinzione del Contratto stesso. 5. Al fine di tenere adeguata evidenza della riferibilità degli strumenti e dei titoli prodotti finanziari nominativi eventualmente immessi in Depositi cointestati, Poste Italiane provvede ad inserire i titoli medesimi nel sottodeposito sottode- posito intestato al cointestatario che ha impartito l’ordine. Per quanto concerne tali titoli strumenti e prodotti finanziari, i cointestatari con facoltà di disposizione disgiunta si conferiscono vicendevole e reciproco mandato manda- to ad operare sul Deposito. Resta inteso, pertanto, che per i depositi Depositi cointestati a firma disgiunta, ciascun intestatario, anche separatamenteseparatamen- te, potrà disporre dei titoli degli strumenti e prodotti finanziari suddetti, ancorché non riferibili a lui stesso, con piena liberazione di Poste Italiane anche nei confronti di tutti gli altri cointestatari. 6. I cointestatari sono tutti responsabili in solido di eventuali debiti sorti verso Poste Italiane in dipendenza del rapporto, anche per atto o fatto di uno solo dei cointestatari. 7. Nel caso di Contratto cointestato, la sottoscrizione e le operazioni di switch e disinvestimento di quote di OICR possono essere effettuate solo se il Contratto prevede la facoltà di compiere operazioni disgiuntamentedisgiun- tamente. 8. I Prodotti Finanziari Assicurativi possono essere richiesti anche se il Contratto è cointestato.il 9. Nel caso di decesso di uno dei cointestatari di quote di OICR o di altri strumenti e prodotti finanziari non immessi in un Deposito, anche per quanto attiene all’eventuale opposizione all’esercizio della facoltà di disposizione disgiunta o alla revoca di detta facoltà, si fa rinvio a quanto previsto nei Prospetti e nella relativa documentazione contrattuale.

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