Identificativi unici inesatti Clausole campione

Identificativi unici inesatti. 1. Se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all’Identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il conto indicato dall’Identificativo unico. 2. Se l’Identificativo unico fornito dall’utilizzatore di servizi di pagamento è inesatto, il Prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi del precedente art. 18, della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di pagamento. La Banca che agisce per conto del Cliente Xxxxxxxx compirà in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i Fondi oggetto dell’Operazione di pagamento addebitando al Cliente le spese sostenute per il recupero dei Fondi. 3. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’Operazione di pagamento in conformità con l’Identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest’ultimo abbia fornito alla Banca le informazioni ulteriori rispetto all’Identificativo unico stesso.
Identificativi unici inesatti. 1. Se un Ordine di pagamento è eseguito conforme- mente all’Identificativo unico attribuito al Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il Conto indicato dall’I- dentificativo unico. 2. Se l’Identificativo unico fornito dall’Utente di Servizi di pagamento è inesatto, il Prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi del prece- dente art. 18, della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di pagamento. La Banca che agisce per conto del Cliente Xxxxxxxx compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i Fondi oggetto dell’Operazione di pagamento, addebitando al Cliente le spese sostenute per il recupero dei Fondi. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbliga- zione della Banca di attivarsi per recuperare i Fondi è da ritenersi un’obbligazione di mezzi e non di ri- sultato. 3. Ai fini del tentativo di recupero dei Fondi di cui al comma 2, Il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è tenuto a collaborare, anche comu- nicando al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei Fondi, il Prestatore di servizi di paga mento del Pagatore, su richiesta scritta del Paga- tore stesso, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un’azione di tutela. 4. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’O- perazione di pagamento in conformità con l’Iden- tificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest’ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all’Identificativo unico stesso.
Identificativi unici inesatti. Se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all’Identificativo unico attribuito al Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il conto indicato dall’Identificativo unico.
Identificativi unici inesatti. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico. Se l'identificativo unico fornito dal Cliente è inesatto, la Banca non è responsabile, ai sensi del precedente articolo, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La Banca del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul proprio conto corrente le spese sostenute per il recupero dei fondi come previste nel Documento di Sintesi. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'ordinante anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla sua Banca informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.
Identificativi unici inesatti. L’esecuzione dell’ordine in conformità con l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore fa scattare la presunzione di esecuzione corretta dell’ordine medesimo da parte del prestatore di servizi di pagamento ed esclude la sua responsabilità in caso di mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento. La presunzione di corretta esecuzione e l’esclusione della responsabilità operano anche qualora l’utilizzatore abbia fornito al proprio prestatore di servizi di pagamento informazioni aggiuntive rispetto all’identificativo unico: quest’ultimo assume quindi importanza prioritaria, 25 “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” disponibili sul sito internet della Banca d’Italia (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx). condizionando il buon fine delle operazioni di pagamento e la possibilità per l’utilizzatore di far valere le responsabilità del prestatore di servizi di cui si avvale. Nel caso in cui l’utilizzatore abbia fornito un codice identificativo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano per il recupero dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento sulla base degli obblighi di diligenza professionale che loro competono. All’utilizzatore potranno essere applicate spese per il recupero dei fondi, secondo i principi elencati nella Sezione III del presente Provvedimento. Sulla base dei citati obblighi di diligenza professionale, i prestatori di servizi di pagamento – limitatamente ai casi in cui, anche senza porre necessariamente in essere verifiche specifiche, siano comunque consapevoli dell’inesattezza dell’identificativo unico fornito dal proprio cliente – devono adoperarsi affinché l’operazione di pagamento venga eseguita correttamente: il prestatore che esegua l’operazione di pagamento malgrado sia consapevole dell’inesattezza dell’identificativo unico pone infatti in essere una condotta volutamente pregiudizievole degli interessi del proprio cliente. Pertanto, al fine di favorire la corretta esecuzione dell’operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento consapevole dell’inesattezza dell’identificativo unico utilizzato dal proprio cliente lo contatterà prima di avviare l’esecuzione dell’operazione di pagamento. Il prestatore di servizi del beneficiario consapevole contatterà invece il prestatore di servizi dell’ordinante prima di decidere se respingere il pagamento - nel caso di codice identificativo inesistente presso di ...

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  • INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): 1. la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente; 2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale o informatizzata; 3. il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura; 4. i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso; 5. i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 6. il titolare dei dati è l’ASL Cagliari; 7. il Responsabile dei dati è il Responsabile unico del procedimento per la fase antecedente la stipula del contratto.

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

  • INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, “QUIXA” o la “Compagnia”), nella propria qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, rispetta tutti i soggetti con cui entra in contatto. Per tale motivo, tratta con cura i Dati Personali a riferibili a ciascun interessato1 (di seguito, alternativamente, “Dati Comuni”, quali – ad esempio – Dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti direttamente dai soggetti inte- ressati, reperiti da Terze Parti, ovvero acquisiti consultando apposite Banche Dati, Elenchi e Registri legittimamente accessibili. A conferma di tale impegno, nonché per dare esecuzione alle norme che tutelano il Trattamento dei Dati Personali, la Compagnia provvede a fornire – con la presente apposita Informativa – le necessarie informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia2. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione Dati Personali, nonché nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati)3, in relazione ai Dati Personali che riguardano una persona fisica identificata o identificabile4 e che forme- ranno oggetto di Trattamento, informiamo che, per fornire al soggetto interessato i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la Compagnia deve poter disporre di Dati Personali che riguardano il soggetto di riferimento, raccolti direttamente presso lo stesso, ovvero presso altri soggetti quali – ad esempio – operatori assicurativi, gestori di banche Dati legittima- mente utilizzabili ed organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo.

  • Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Riservatezza e trattamento dei dati personali Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

  • NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

  • Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 1. Ai sensi degli articoli 3 del D.P.R. n. 34 del 2000, e in conformità alla tabella «A» del predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG11 «Impianti Tecnologici» . 2. Ai sensi degli articoli 72,73,74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, saranno indicati nella tabella A di seguito riportata, redatta in fase di presentazione dell’offerta. 3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un'associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un'impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. 4. I lavori appartenenti a categoria generale serie «OG1 e speciale OS6» diversa dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere rea- lizzati da un’impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indica- re in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, saran- no individuati nella tabella «A» del presente capitolato speciale. A titolo esemplificativo si allega schema della Tabella «A» da compilare in sede di presentazione dell’offerta. TABELLA <<A>> n. Lavori di Categorie ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000 euro Incidenza % manodopera Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato,i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura del 30% 1 Impianti tecnologici Prevalente OG11 €. 2 Edifici civili ed industriali Scorporabile OG1 Ai sensi dell’art. 4, commi 4 del capitolato i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000: - Appartengono a categori…. General… divers… da quella prevalente (comma 4); - Costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 72, comma 4, regolamento generale, di importo NON superiore al 15% dell’importo totale dei lavori; possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un’impresa subappalta- trice; in ogni caso l’esecutore (impresa singola, mandate o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.