Collegio di conciliazione. 1. Ferma restando in ogni caso la possibilità di ricorso al giudice competente avverso gli atti applicativi dell’art. 36, commi 1 e 2, il dirigente può attivare le procedure di conciliazione disciplinate nel presente articolo ed istituite ai sensi dell’art. 59, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993. 2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall’azienda o ente o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere al Collegio previsto dal comma 4. 3. Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del recesso dell’azienda o ente. 4. Il Collegio di conciliazione è composto da tre membri. Il dirigente ricorrente e l’azienda o ente designano un componente ciascuno ed i due componenti così designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazione, il terzo componente, con funzioni di Presidente. 5. Il dirigente interessato provvede alla designazione del proprio componente nell’atto di ricorso. L’azienda o ente comunica per iscritto al ricorrente la designazione del proprio componente entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso. 6. In caso di mancato accordo o, comunque, di non rispetto dei termini previsti nei commi 3 e 4 per la designazione dei componenti, essi vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l’azienda o l’ente. 7. Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, i loro rappresentanti, deve esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso. 8. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l’azienda o l’ente si obblighino a riassumere il dirigente, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità. In caso contrario, il Collegio, sentite le parti in causa, emette la propria decisione, alla quale l’azienda o ente sono tenuti a conformarsi anche nel caso di cui al comma 15. 9. La procedura per la conciliazione e per l’emissione della decisione deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione del Collegio. 10. Ove il Collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell’azienda o ente una indennità supplementare, determinata in relazione alle valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell’importo equivalente a due mensilità ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilità. 11. L’indennità supplementare di cui al comma 10 è automaticamente aumentata, ove l’età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: • 7 mensilità in corrispondenza del 51^ anno compiuto; • 6 mensilità in corrispondenza del 50^ e 52^ anno compiuto; • 5 mensilità in corrispondenza del 49^ e 53^ anno compiuto; • 4 mensilità in corrispondenza del 48^ e 54^ anno compiuto; • 3 mensilità in corrispondenza del 47^ e 55^ anno compiuto; • 2 mensilità in corrispondenza del 46^ e 56^ anno compiuto. 12. Nelle mensilità di cui ai commi 10 e 11 è ricompresa anche la retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4. 13. In caso di accoglimento del ricorso, l’azienda o ente non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute dal Collegio, ai sensi dei commi 10 e 11. 14. Le spese relative alla partecipazione del Presidente al Collegio sono a carico della parte soccombente. 15. In fase di prima applicazione del presente contratto e, comunque, non oltre il 15 dicembre 1997, il Collegio dispone la reintegrazione del dirigente nel posto di lavoro, senza la tutela risarcitoria di cui ai commi 10 e 11, nei seguenti casi: a) qualora accerti che il recesso è dovuto alle cause di nullità di cui all’art. 38, comma 1, lett. a); b) qualora accerti che il recesso è ingiustificato. 16. Nel caso di recesso ritenuto ingiustificato da parte del Collegio di conciliazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell’indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del Collegio, il dirigente può avvalersi della disciplina di cui all’art. 39 comma 10, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra Azienda od Ente, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato. 17. La procedura del presente articolo sarà sostituita da quella prevista dall’art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 1993 dal momento della devoluzione al giudice ordinario delle controversie individuali di lavoro.
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Collegio di conciliazione. 1. Ferma restando in ogni caso la possibilità di ricorso al giudice competente avverso gli atti applicativi dell’art. 36, commi 1 e 2, il dirigente può attivare le procedure di conciliazione disciplinate nel presente articolo ed istituite ai sensi dell’art. 59, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall’azienda o ente o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione posta a base del recesso, recesso dell'amministrazione può ricorrere al Collegio di conciliazione previsto dal comma 43.
32. Il ricorso di cui al comma precedente deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del recesso dell’azienda o entedell’amministrazione.
43. Il Collegio di conciliazione è composto da di tre membri. Il dirigente ricorrente e l’azienda o ente l’amministrazione designano ciascuno un componente ciascuno ed componente, e i due componenti così designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazione, il terzo componente, con funzioni di Presidentepresidente.
54. Il dirigente interessato provvede alla designazione del proprio componente che lo rappresenta nell’atto di ricorso. L’azienda o ente L’amministrazione comunica per iscritto al ricorrente la designazione del proprio componente di sua pertinenza entro cinque giorni dal ricevimento dalla ricezione del ricorso.
65. In caso di mancato accordo osulla nomina del Presidente, comunque, o comunque di non mancato rispetto dei termini previsti nei commi 3 e 4 per la designazione dei componenti, essi questi vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l’azienda o l’entel’amministrazione.
76. Il Collegio, presenti le parti in causa causa, o, eventualmente, i loro rappresentanti, deve esperire preliminarmente esperisce un tentativo preliminare di conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso.
87. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l’azienda o l’ente l’Amministrazione si obblighino obblighi a riassumere il dirigente, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità. In ; in caso contrario, il Collegio, sentite le parti in causa, emette la propria decisioneil proprio lodo, alla al quale l’azienda o ente sono tenuti l’Amministrazione è tenuta a conformarsi anche nel caso di cui al comma 15.
98. La procedura per la conciliazione e per l’emissione della decisione del lodo deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione del Collegio.
109. Ove il Collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell’azienda o ente dell'amministrazione una indennità supplementare. Questa, determinata in relazione alle valutazioni alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, viene determinata in misura ricompresa tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell’importo equivalente a due mensilità ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilità.
1110. L’indennità L'indennità supplementare di cui al comma 10 precedente è automaticamente aumentata, ove l’età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: • 7 mensilità in corrispondenza del 51^ anno compiuto; • 6 mensilità in corrispondenza del 50^ e 52^ anno compiuto; • 5 mensilità in corrispondenza del 49^ e 53^ anno compiuto; • 4 mensilità in corrispondenza del 48^ e 54^ anno compiuto; • 3 mensilità in corrispondenza del 47^ e 55^ anno compiuto; • 2 mensilità in corrispondenza del 46^ e 56^ anno compiuto.
12. Nelle mensilità di cui ai commi 10 e 11 è ricompresa anche la retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4.
13. In caso di accoglimento del ricorso, l’azienda o ente non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute dal Collegio, ai sensi dei commi 10 e 11.
14. Le spese relative alla partecipazione del Presidente al Collegio sono a carico della parte soccombente.
15. In fase di prima applicazione del presente contratto e, comunque, non oltre il 15 dicembre 1997, il Collegio dispone la reintegrazione del dirigente nel posto di lavoro, senza la tutela risarcitoria di cui ai commi 10 e 11, nei seguenti casi:
a) qualora accerti che il recesso è dovuto alle cause di nullità di cui all’art. 38, comma 1, lett. a);
b) qualora accerti che il recesso è ingiustificato.
16. Nel caso di recesso ritenuto ingiustificato da parte del Collegio di conciliazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell’indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del Collegio, il dirigente può avvalersi della disciplina di cui all’art. 39 comma 10, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra Azienda od Ente, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
17. La procedura del presente articolo sarà sostituita da quella prevista dall’art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 1993 dal momento della devoluzione al giudice ordinario delle controversie individuali di lavoro.
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Collegio di conciliazione. 1. Ferma restando in ogni caso la possibilità di ricorso al giudice competente avverso gli atti applicativi dell’art. 36, commi 1 e 2, il dirigente può attivare le procedure di conciliazione disciplinate nel presente articolo ed istituite ai sensi dell’art. 59, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall’azienda o ente o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione posta a base del recesso, recesso dell'amministrazione può ricorrere al Collegio di conciliazione previsto dal comma 43.
32. Il ricorso di cui al comma precedente deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del recesso dell’azienda o entedell’amministrazione.
43. Il Collegio di conciliazione è composto da di tre membri. Il dirigente ricorrente e l’azienda o ente l’amministrazione designano ciascuno un componente ciascuno ed componente, e i due componenti così designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazione, il terzo componente, con funzioni di Presidentepresidente.
54. Il dirigente interessato provvede alla designazione del proprio componente che lo rappresenta nell’atto di ricorso. L’azienda o ente L’amministrazione comunica per iscritto al ricorrente la designazione del proprio componente di sua pertinenza entro cinque giorni dal ricevimento dalla ricezione del ricorso.
65. In caso di mancato accordo osulla nomina del Presidente, comunque, o comunque di non mancato rispetto dei termini previsti nei commi 3 e 4 per la designazione dei componenti, essi questi vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l’azienda o l’entel’amministrazione.
76. Il Collegio, presenti le parti in causa causa, o, eventualmente, i loro rappresentanti, deve esperire preliminarmente esperisce un tentativo preliminare di conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso.
87. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l’azienda o l’ente l’Amministrazione si obblighino obblighi a riassumere il dirigente, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità. In ; in caso contrario, il Collegio, sentite le parti in causa, emette la propria decisioneil proprio lodo, alla al quale l’azienda o ente sono tenuti l’Amministrazione è tenuta a conformarsi anche nel caso di cui al comma 15.
98. La procedura per la conciliazione e per l’emissione della decisione del lodo deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione del Collegio.
109. Ove il Collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell’azienda o ente dell'amministrazione una indennità supplementare. Questa, determinata in relazione alle valutazioni alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, viene determinata in misura ricompresa tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato, maturato maggiorato dell’importo dell'importo equivalente a due mensilità mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilità.
1110. L’indennità L'indennità supplementare di cui al comma 10 precedente è automaticamente aumentata, ove l’età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: • 7 mensilità in corrispondenza del 51^ anno compiuto; • 6 mensilità in corrispondenza del 50^ e 52^ anno compiuto; • 5 mensilità in corrispondenza del 49^ e 53^ anno compiuto; • 4 mensilità in corrispondenza del 48^ e 54^ anno compiuto; • 3 mensilità in corrispondenza del 47^ e 55^ anno compiuto; • 2 mensilità in corrispondenza del 46^ e 56^ anno compiuto.
12. Nelle mensilità di cui ai commi 10 e 11 è ricompresa anche la retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4.
13. In caso di accoglimento del ricorso, l’azienda o ente non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute dal Collegio, ai sensi dei commi 10 e 11.
14. Le spese relative alla partecipazione del Presidente al Collegio sono a carico della parte soccombente.
15. In fase di prima applicazione del presente contratto e, comunque, non oltre il 15 dicembre 1997, il Collegio dispone la reintegrazione del dirigente nel posto di lavoro, senza la tutela risarcitoria di cui ai commi 10 e 11, nei seguenti casi:
a) qualora accerti che il recesso è dovuto alle cause di nullità di cui all’art. 38, comma 1, lett. a);
b) qualora accerti che il recesso è ingiustificato.
16. Nel caso di recesso ritenuto ingiustificato da parte del Collegio di conciliazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell’indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del Collegio, il dirigente può avvalersi della disciplina di cui all’art. 39 comma 10, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra Azienda od Ente, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
17. La procedura del presente articolo sarà sostituita da quella prevista dall’art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 1993 dal momento della devoluzione al giudice ordinario delle controversie individuali di lavoro.
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Collegio di conciliazione. 1. Ferma restando restando, in ogni caso caso, la possibilità di ricorso al giudice competente avverso gli atti applicativi dell’art. 36competente, commi 1 e 2, in alternativa il dirigente può attivare le procedure di conciliazione disciplinate nel presente articolo ed istituite ai sensi dell’art. 59, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
2. Il dirigente, ove non ritenga riten- ga giustificata la motivazione fornita dall’azienda o ente o dall’ente ovvero nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente contestual- mente alla comunicazione del recesso, può ricorrere al Collegio previsto dal comma 4.
3di conciliazione. Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del rispetto ri- spetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del recesso dell’azienda o ente.
4dell’ente. Il Collegio di conciliazione è composto da tre membri. Il dirigente ricorrente e l’azienda o ente l’ente designano un componente ciascuno cia- scuno ed i due componenti così designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazione, il terzo componente, con funzioni di Presidente.
5presidente. Il dirigente interessato provvede alla designazione del proprio componente nell’atto di ricorso. L’azienda o ente L’ente comunica per iscritto al ricorrente la designazione del proprio componente entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
6. In caso di mancato accordo o, comunque, di non rispetto dei termini previsti nei commi 3 4 e 4 5 per la designazione dei componenti, essi vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente presidente della direzione provinciale del Tribunale nella cui circoscrizione lavoro ove ha sede legale l’azienda o l’ente.
7. Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, i loro rappresentanti, deve esperire preliminarmente un tentativo tenta- tivo di conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso.
8. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l’azienda o l’ente si obblighino obblighi a riassumere il dirigente, il rapporto di lavoro prosegue pro- segue senza soluzione di continuità. In caso contrario, il Collegio, sentite le parti in causa, emette la propria decisione, decisione (che non può comunque prevedere la reintegra del dirigente) alla quale l’azienda o ente sono tenuti l’ente è tenuta a conformarsi anche nel caso di cui al comma 15.
9conformarsi. La procedura per la conciliazione e per l’emissione della decisione del lodo deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione costituzio- ne del Collegio.
10. Ove il Collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell’azienda o ente dell’ente una indennità supplementare, determinata in relazione alle valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso pre- avviso maturato, maggiorato dell’importo equivalente a due mensilità ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilità.
11mensili- tà. L’indennità supplementare di cui al comma 10 precedente è automaticamente aumentata, ove l’età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: • 7 mensilità in corrispondenza del 51^ 51° anno compiuto; • 6 mensilità in corrispondenza del 50^ 50° e 52^ 52° anno compiuto; • 5 mensilità in corrispondenza del 49^ 49° e 53^ 53° anno compiuto; • 4 mensilità in corrispondenza del 48^ 48° e 54^ 54° anno compiuto; • 3 mensilità in corrispondenza del 47^ 47° e 55^ 55° anno compiuto; • 2 mensilità in corrispondenza del 46^ 46° e 56^ 56° anno compiuto.
12. Nelle mensilità di cui ai commi 10 e 11 è ricompresa anche la retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4.
13. In caso di accoglimento del ricorso, l’azienda o ente non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute dal Collegio, ai sensi dei commi 10 e 11.
14. Le spese relative alla partecipazione del Presidente presidente al Collegio sono a carico della parte soccombente.
15. In fase di prima applicazione del presente contratto e, comunque, non oltre il 15 dicembre 1997, il Collegio dispone la reintegrazione del dirigente nel posto di lavoro, senza la tutela risarcitoria di cui ai commi 10 e 11, nei seguenti casi:
a) qualora accerti che il recesso è dovuto alle cause di nullità di cui all’art. 38, comma 1, lett. a);
b) qualora accerti che il recesso è ingiustificato.
16. Nel caso di recesso ritenuto ingiustificato da parte del dal Collegio di conciliazione, conciliazione per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell’indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del Collegio, il dirigente può avvalersi della vigente disciplina di cui all’art. 39 comma 10per il trasferimento ad altro ente che vi abbia dato formale assenso, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra Azienda azienda od Ente, ente il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.. Il recesso è nullo in tutti i casi in cui lo prevedano il codice civile e le vigenti disposizioni di legge e, in particolare:
17. La procedura del presente articolo sarà sostituita da quella prevista a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, di sesso, di razza o di lingua;
b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall’art. 69 2110 del D.Lgsc.c., salvo quanto pre- visto in materia di comporto. n. 29 In tutti i casi di recesso discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lett. a) del 1993 dal momento comma 1 si applica l’art. 18 della devoluzione al giudice ordinario delle controversie individuali di lavoroL. 300/70.
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Samples: Accordo Quadro
Collegio di conciliazione. 1. Ferma restando restando, in ogni caso caso, la possibilità di ricorso al giudice competente avverso gli atti applicativi dell’art. 36, 35 commi 1 e 2, il dirigente Dirigente può attivare le procedure di conciliazione disciplinate disci- plinate nel presente articolo e previste ed istituite attuate ai sensi dell’art. 59, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
2. Il dirigenteDirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall’azienda o ente o ovvero nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere al Collegio previsto dal comma 4.
3. Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce co- stituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comunicazio- ne scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del recesso dell’azienda o ente.
4. Il Collegio di conciliazione è composto da tre membri. Il dirigente Dirigente ricorrente e l’azienda o ente en- te designano un componente ciascuno ed i due componenti così designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazionedesigna- zione, il terzo componente, con funzioni di PresidentePre- sidente.
5. Il dirigente Dirigente interessato provvede alla designazione designa- zione del proprio componente nell’atto di ricorsoricor- so. L’azienda o ente comunica per iscritto al ricorrente ri- corrente la designazione del proprio componente entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
6. In caso di mancato accordo o, comunque, di non rispetto dei termini previsti nei commi 3 e 4 per la designazione dei componenti, essi vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l’azienda o l’ente.e
7. Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmentee- ventualmente, i loro rappresentanti, deve esperire e- sperire preliminarmente un tentativo di conciliazione conci- liazione per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso.delle
8. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l’azienda o l’ente si obblighino a riassumere riassume- re il dirigenteDirigente, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità. In caso contrario, il Collegio, sentite le parti in causa, emette la propria decisione, alla quale l’azienda o ente sono so- no tenuti a conformarsi anche nel caso di cui al comma 15.
9. La procedura per la conciliazione e per l’emissione della decisione del lodo deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione del CollegioColle- gio.
10. Ove il Collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell’azienda o ente una indennità supplementaresupplemen- tare, determinata in relazione alle valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimomi- nimo, pari al corrispettivo del preavviso maturatomatu- rato, maggiorato dell’importo equivalente a due mensilità ed un massimo pari al corrispettivo corrispet- tivo di 22 mensilità.
11. L’indennità supplementare di cui al comma com- ma 10 è automaticamente aumentata, ove l’età del dirigente Dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: • 7 mensilità in corrispondenza del 51^ anno compiuto; • 6 mensilità in corrispondenza del 50^ e 52^ anno compiuto; • 5 mensilità in corrispondenza del 49^ e 53^ anno compiuto; • 4 mensilità in corrispondenza del 48^ e 54^ anno compiuto; • 3 mensilità in corrispondenza del 47^ e 55^ anno compiuto; • 2 mensilità in corrispondenza del 46^ e 56^ anno compiuto.:
12. Nelle mensilità di cui ai commi 10 e 11 è ricompresa anche la retribuzione di cui alla tabella da prendere a base è quella previ- sta dalla nelle tabelle allegato n. 43.
13. In caso di accoglimento del ricorso, l’azienda o ente non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute dal Collegio, ai sensi dei commi 10 e 11.Diri-
14. Le spese relative alla partecipazione del Presidente al Collegio sono a carico della parte par- te soccombente.
15. In fase di prima applicazione del presente contratto e, comunque, non oltre il 15 dicembre dicem- bre 1997, il Collegio dispone la reintegrazione del dirigente Dirigente nel posto di lavoro, senza la tutela tu- tela risarcitoria di cui ai commi 10 e 11, nei seguenti casi:
a) qualora accerti che il recesso è dovuto alle cause di nullità di cui all’art. 38all’art.37, comma 1, lett. a);
b) qualora accerti che il recesso è ingiustificatoingiustifi- cato.
16. Nel caso di recesso ritenuto ingiustificato da parte del dal Collegio di conciliazione, conciliazione per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell’indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del Collegio, il dirigente Dirigente può avvalersi della disciplina di cui all’art. 39 all’art.38, comma 10, senza obbligo di preavviso. Qualora Qualo- ra si realizzi il trasferimento ad altra Azienda azienda od Ente, ente il dirigente Dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
17. La procedura del presente articolo sarà sostituita sosti- tuita da quella prevista dall’art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 1993 dal momento della devoluzione al giudice ordinario delle controversie individuali di lavoro.
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Collegio di conciliazione. 1. Ferma restando in ogni caso la possibilità di ricorso al giudice competente avverso gli atti applicativi dell’art. 36, commi 1 e 2, il dirigente può attivare le procedure di conciliazione disciplinate nel presente articolo ed istituite ai sensi dell’art. 59, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall’azienda o ente o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere al Collegio previsto dal comma 4.
3. Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del recesso dell’azienda o ente.
4. Il Collegio di conciliazione è composto da tre membri. Il dirigente ricorrente e l’azienda o ente designano un componente ciascuno ed i due componenti così designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazione, il terzo componente, con funzioni di Presidente.
5. Il dirigente interessato provvede alla designazione del proprio componente nell’atto di ricorso. L’azienda o ente comunica per iscritto al ricorrente la designazione del proprio componente entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
6. In caso di mancato accordo o, comunque, di non rispetto dei termini previsti nei commi 3 e 4 per la designazione dei componenti, essi vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l’azienda o l’ente.
7. Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, i loro rappresentanti, deve esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso.
8. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l’azienda o l’ente si obblighino a riassumere il dirigente, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità. In caso contrario, il Collegio, sentite le parti in causa, emette la propria decisione, alla quale l’azienda o ente sono tenuti a conformarsi anche nel caso di cui al comma 15.
9. La procedura per la conciliazione e per l’emissione della decisione deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione del Collegio.
10. Ove il Collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell’azienda o ente una indennità supplementare, determinata in relazione alle valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell’importo equivalente a due mensilità ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilità.
11. L’indennità supplementare di cui al comma 10 è automaticamente aumentata, ove l’età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: • 7 mensilità in corrispondenza del 51^ anno compiuto; • 6 mensilità in corrispondenza del 50^ e 52^ anno compiuto; • 5 mensilità in corrispondenza del 49^ e 53^ anno compiuto; • 4 mensilità in corrispondenza del 48^ e 54^ anno compiuto; • 3 mensilità in corrispondenza del 47^ e 55^ anno compiuto; • 2 mensilità in corrispondenza del 46^ e 56^ anno compiuto.
12. Nelle mensilità di cui ai commi 10 e 11 è ricompresa anche la retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4.
13. In caso di accoglimento del ricorso, l’azienda o ente non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute dal Collegio, ai sensi dei commi 10 e 11.
14. Le spese relative alla partecipazione del Presidente al Collegio sono a carico della parte soccombente.
15. In fase di prima applicazione del presente contratto e, comunque, non oltre il 15 dicembre 1997, il Collegio dispone la reintegrazione del dirigente nel posto di lavoro, senza la tutela risarcitoria di cui ai commi 10 e 11, nei seguenti casi:
a) qualora accerti che il recesso è dovuto alle cause di nullità di cui all’art. 38, comma 1, lett. a);
b) qualora accerti che il recesso è ingiustificato.
16. Nel caso di recesso ritenuto ingiustificato da parte del Collegio di conciliazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell’indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del Collegio, il dirigente può avvalersi della disciplina di cui all’art. 39 comma 10, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra Azienda od Ente, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
17. La procedura del presente articolo sarà sostituita da quella prevista dall’art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 1993 dal momento della devoluzione al giudice ordinario delle controversie individuali di lavoro.
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Collegio di conciliazione. 1. Ferma restando in ogni caso la possibilità di ricorso al giudice competente avverso gli atti applicativi dell’art. 36, commi 1 e 2, il dirigente può attivare le procedure di conciliazione disciplinate nel presente articolo ed istituite ai sensi dell’art. 59, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall’azienda o ente o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione posta a base del recesso, recesso dell'amministrazione può ricorrere al Collegio di conciliazione previsto dal comma 43.
32. Il ricorso di cui al comma precedente deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del recesso dell’azienda o entedell’amministrazione.
43. Il Collegio di conciliazione è composto da di tre membri. Il dirigente ricorrente e l’azienda o ente l’amministrazione designano ciascuno un componente ciascuno ed componente, e i due componenti così designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazione, il terzo componente, con funzioni di Presidentepresidente.
54. Il dirigente interessato provvede alla designazione del proprio componente che lo rappresenta nell’atto di ricorso. L’azienda o ente L’amministrazione comunica per iscritto al ricorrente la designazione del proprio componente di sua pertinenza entro cinque giorni dal ricevimento dalla ricezione del ricorso.
65. In caso di mancato accordo osulla nomina del Presidente, comunque, o comunque di non mancato rispetto dei termini previsti nei commi 3 e 4 per la designazione dei componenti, essi questi vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l’azienda o l’entel’amministrazione.
76. Il Collegio, presenti le parti in causa causa, o, eventualmente, i loro rappresentanti, deve esperire preliminarmente esperisce un tentativo preliminare di conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso.
87. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l’azienda o l’ente l’Amministrazione si obblighino obblighi a riassumere il dirigente, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità. In ; in caso contrario, il Collegio, sentite le parti in causa, emette la propria decisioneil proprio lodo, alla al quale l’azienda o ente sono tenuti l’Amministrazione è tenuta a conformarsi anche nel caso di cui al comma 15.
98. La procedura per la conciliazione e per l’emissione della decisione del lodo deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione del Collegio.
109. Ove il Collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell’azienda o ente dell'am- ministrazione una indennità supplementare. Questa, determinata in relazione alle valutazioni alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, viene determinata in misura ricompresa tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell’importo equivalente a due mensilità ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilità.al
1110. L’indennità L'indennità supplementare di cui al comma 10 precedente è automaticamente aumentata, ove l’età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: • 7 mensilità in corrispondenza del 51^ anno compiuto; • 6 mensilità in corrispondenza del 50^ e 52^ anno compiuto; • 5 mensilità in corrispondenza del 49^ e 53^ anno compiuto; • 4 mensilità in corrispondenza del 48^ e 54^ anno compiuto; • 3 mensilità in corrispondenza del 47^ e 55^ anno compiuto; • 2 mensilità in corrispondenza del 46^ e 56^ anno compiuto.
12. Nelle mensilità di cui ai commi 10 e 11 è ricompresa anche la retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4.
13. In caso di accoglimento del ricorso, l’azienda o ente non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute dal Collegio, ai sensi dei commi 10 e 11.
14. Le spese relative alla partecipazione del Presidente al Collegio sono a carico della parte soccombente.
15. In fase di prima applicazione del presente contratto e, comunque, non oltre il 15 dicembre 1997, il Collegio dispone la reintegrazione del dirigente nel posto di lavoro, senza la tutela risarcitoria di cui ai commi 10 e 11, nei seguenti casi:
a) qualora accerti che il recesso è dovuto alle cause di nullità di cui all’art. 38, comma 1, lett. a);
b) qualora accerti che il recesso è ingiustificato.
16. Nel caso di recesso ritenuto ingiustificato da parte del Collegio di conciliazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell’indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del Collegio, il dirigente può avvalersi della disciplina di cui all’art. 39 comma 10, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra Azienda od Ente, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
17. La procedura del presente articolo sarà sostituita da quella prevista dall’art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 1993 dal momento della devoluzione al giudice ordinario delle controversie individuali di lavoro.
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