Colloquio motivazionale Clausole campione

Colloquio motivazionale. I colloqui motivazionali si terranno il 30 marzo 2022 alle ore 15.30 in modalità telematica a distanza. Il link di invito alla riunione virtuale sarà inviato dalla commissione di selezione all'indirizzo di posta elettronica indicato dai candidati nel modulo di candidatura. I candidati sono invitati ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica istituzionale a loro assegnato in qualità di studenti dell’Università degli Studi di Ferrara. Il candidato dovrà presentarsi alla riunione virtuale – pena l’esclusione – munito di documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità, passaporto, patente di guida). La presente comunicazione funge da convocazione. Nessun altro avviso verrà inviato. I candidati che non si presenteranno al colloquio saranno considerati automaticamente rinunciatari. Al termine delle procedure di selezione verrà redatta una graduatoria espressa in centesimi. La Commissione nominata provvederà alla stesura della graduatoria in accordo con i criteri riportati sopra. Il punteggio inerente i criteri b) e c) verrà calcolato in base agli esami superati e regolarmente registrati online entro la scadenza del presente Bando. Non saranno inoltre conteggiati gli esami sovrannumerari. Nel caso in cui due o più candidati ottengano lo stesso punteggio precede il candidato più giovane di età. In caso di rinuncia o di decadenza di un beneficiario, il soggiorno di studio sarà assegnato al candidato che segue nella lista degli idonei, se in tempo utile per la partecipazione al programma. ECAM Strasbourg Europe (Francia) Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (LM-33) Prospetto informativo: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxx-x-x-xxxxxx-xxxxxx/xxxxxx-x- doppio-titolo Candidatura online: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx-xxxxxx/xx-xxxxxxxxx Scadenza delle candidature: 25 marzo 2022, ore 12.00 Colloqui selettivi online: 30 marzo 2022, ore 15.30 Graduatoria: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxx-x-xxxxxx-xxxxxx/xxxxx- e-procedure Mobilità: 11 mesi Secondo titolo conferito: Ingénieur “Arts et Métiers” ECAM Strasbourg Europe
Colloquio motivazionale. I colloqui motivazionali si terranno l’11 aprile 2022 alle ore 10.00 in modalità telematica a distanza. Il link di invito alla riunione virtuale sarà inviato dalla commissione di selezione all'indirizzo di posta elettronica indicato dai candidati nel modulo di candidatura. I candidati già iscritti all’Università degli Studi di Ferrara sono invitati ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica istituzionale a loro assegnato in qualità di studenti dell’Ateneo. Il candidato dovrà presentarsi alla riunione virtuale – pena l’esclusione – munito di documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità, passaporto, patente di guida). La presente comunicazione funge da convocazione. Nessun altro avviso verrà inviato. I candidati che non si presenteranno al colloquio saranno considerati automaticamente rinunciatari. Al termine delle procedure di selezione verrà redatta una graduatoria espressa in centesimi. Nel caso in cui due o più candidati ottengano lo stesso punteggio avrà la priorità chi abbia il punteggio di lingua francese più alto; nel caso di ulteriore parità verrà scelto il candidato più giovane di età. In caso di rinuncia o di decadenza di un beneficiario, il soggiorno di studio sarà assegnato al candidato che segue nella lista degli idonei, se in tempo utile per la partecipazione al programma.
Colloquio motivazionale. Tutti i candidati, compresi coloro che non sono tenuti allo svolgimento delle prove di accertamento delle abilità linguistiche, devono sostenere un colloquio motivazionale. Il calendario delle prove linguistiche e la sede verranno comunicate dal KIRO tramite email. A tali prove verranno ammessi esclusivamente gli studenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando. In caso di mancata partecipazione alle prove o di esito insoddisfacente dell’accertamento linguistico, lo studente non sarà ammesso alla mobilità Xxxxxxx per l'anno accademico 2022/2023. Comma 17.1 I dottorandi candidati dovranno sostenere un colloquio nella lingua indicata nella domanda di ammissione (lingua veicolare del programma Ph.D. ospitante). Il colloquio verterà su aspetti motivazionali e sulle tematiche di ricerca del candidato. La valutazione in trentesimi si baserà sulle competenze linguistiche e motivazionali del candidato.
Colloquio motivazionale. I colloqui motivazionali si terranno il 31 marzo 2022 alle ore 9.00 in modalità telematica da remoto. Il link di invito alla riunione virtuale sarà inviato dalla commissione di selezione all'indirizzo di posta elettronica indicato dai candidati nel modulo di candidatura. I candidati già iscritti all’Università degli Studi di Ferrara sono invitati ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica istituzionale a loro assegnato in qualità di studenti dell’Ateneo. Il candidato dovrà presentarsi alla riunione virtuale – pena l’esclusione – munito di documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità, passaporto, patente di guida).
Colloquio motivazionale. Tutti i candidati, compresi coloro che non sono tenuti allo svolgimento delle prove di accertamento delle abilità linguistiche, devono sostenere un colloquio motivazionale. Il calendario dettagliato dei colloqui e il relativo elenco degli studenti ammessi saranno resi noti entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando tramite pubblicazione sul sito internet dell’Università xxxxxxx.xx nella sezione del KIRO e tramite convocazione via email. In caso di mancata partecipazione al colloquio, lo studente non può portare a compimento il procedimento di valutazione della sua candidatura ed è pertanto automaticamente escluso dal programma di mobilità “Erasmus” per l'anno accademico 2023/2024. Non sono previsti colloqui online. Comma 1 I dottorandi candidati dovranno sostenere un colloquio nella lingua indicata nella domanda di ammissione (lingua veicolare del programma Ph.D. ospitante). Il colloquio verterà su aspetti motivazionali e sull’impatto previsto dal periodo di mobilità. La valutazione in trentesimi si baserà sulle competenze linguistiche e motivazionali del candidato.

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  • Livello nazionale (1) Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro. (2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali. (3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della legge quadro. (4) In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione. (5) Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale. (6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente Contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • Rendicontazione I soggetti beneficiari dovranno rendicontare entro 90 giorni dalla conclusione dei progetti/interventi secondo le procedure previste dal Disciplinare per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti allegato alla Convenzione operativa che dovrà essere sottoscritta per ogni progetto/intervento ammesso a finanziamento. Dopo l’assegnazione del contributo, i beneficiari saranno invitati a partecipare ad un incontro di formazione sulle procedure di rendicontazione, che sarà organizzato dal CNR e Regione Lombardia. Le risorse finanziarie previste nel piano finanziario della Convenzione operativa verranno erogate agli Istituti del CNR, per il tramite dell’Amministrazione Centrale del CNR, con le modalità e secondo i termini definiti nella Convenzione operativa medesima. Si precisa che la rendicontazione finanziaria dovrà indicare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività.Tutte le spese effettivamente sostenute e rendicontate dovranno risultare pertinenti e connesse alle attività oggetto del sostegno finanziario. Tutte le fatture e gli altri documenti contabili dovranno essere emessi a carico esclusivamente dei soggetti beneficiari del contributo. Le spese generali addizionali direttamente imputabili all’attività di ricerca, riconosciute fino a un massimo forfettizzato del 15% delle spese di personale, e le spese di formazione per i ricercatori che utilizzano la nuova strumentazione, riconosciute fino a un massimo forfettizzato del 5% delle spese di personale, a differenza delle altri voci di spesa, non dovranno essere supportate da giustificativi di spese. Ai fini della rendicontazione, per le eventuali quote intermedie di erogazione, le spese si intendono sostenute in presenza di regolare fattura d’acquisto o documento contabile aventi forza probatoria equivalente, anche se non quietanzate. Ai fini dell’erogazione finale, per “spese effettivamente sostenute” si intendono i pagamenti effettuati e liquidati dagli Istituti del CNR comprovati da fatture quietanziate, oppure da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che indichino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento. In tutti i casi le fatture dovranno presentare la dicitura “Spesa sostenuta a valere sull’Accordo Quadro Regione Lombardia e CNR del 1 ottobre 2015”, unitamente al codice CUP del progetto e nome del progetto. Le spese dovranno essere effettivamente sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del progetto di ricerca ed in ogni caso prima della trasmissione della rendicon- tazione finale. Ai fini dell’erogazione del contributo, le spese ammissibili rendicontate, effettivamente sostenute e quietanziate per ciascuna attività dovranno essere di importo almeno pari all’investimento originario previsto o eventualmente rimodulato; nel caso in cui le spese riconosciute in seguito a verifica risultino inferiori, il contributo verrà conseguentemente rideterminato, purché le spese complessive ammissibili sostenute risultino superiori all’investimento minimo previsto per i progetti. Eventuali variazioni in aumento del costo com- plessivo dell’investimento non determinano in alcun caso incrementi dell’ammontare del contributo regionale concesso.

  • Aggiornamento tecnologico Nel caso in cui, durante il corso della fornitura vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione di Xx.Xx.Xx., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali. Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (la Ditta offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o vere e proprie sostituzioni. Ai fini dell’autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrà far prevenire a Xx.Xx.Xx. una relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione/affiancamento in relazione a: ✓ dimensioni del device, ✓ caratteristiche tecnologiche, ✓ vantaggi tecnici, di gestione, economici, di metodiche d’uso/impianto rispetto a trattamenti alternativi esistenti (allegare documentazione); ✓ dati di efficacia e sicurezza per il paziente e l'operatore (allegare documentazione); ✓ caratteristiche dei materiali che consentano una maggiore durata e sicurezza d’uso (allegare documentazione) ✓ risultati di studi clinici controllati riportati nella letteratura nazionale e internazionale (allegare gli studi citati) Le Informazioni generali sul dispositivo da fornire sono le seguenti: • inquadramento del prodotto in termini di descrizione e funzionamento • Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici – CND • Classe di rischio • Certificazioni (marchio CE, approvazione FDA,...) • Indicazioni e controindicazioni all’uso - da scheda tecnica • Prezzo e condizione di vendita Xx.Xx.Xx. provvederà all’autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica sottoponendo la relazione ad una commissione tecnica per la valutazione dei DM, che si riunirà semestralmente e sarà composta da: - due medici specialisti ed esperti del DM in valutazione, - un componente tecnico della Direzione Centrale di Committenza Sanità che svolge le funzioni di presidente. In seguito ad adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria e alle aziende sanitarie contraenti, si procederà o meno all’autorizzazione dell’aggiornamento tecnologico.

  • LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - la Legge 07.12.2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell’autonomia e favorendone l’apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale; - la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, con la Legge Regionale 09.12.2002 n. 34, riconosce il ruolo dell’associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l’autonomia delle organizzazioni di promozione sociale; - è volontà dell’Amministrazione Comunale promuovere la crescita e lo sviluppo delle libere associazioni che siano rappresentative di valori appartenenti alla comunità locale, anche attraverso la stipulazione di convenzioni per la gestione di attività di promozione sociale, ai sensi dell’art. 12 della succitata Legge Regionale n. 34/2002; Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 24.01.2012, esecutiva, avente oggetto: “Convenzione tra il Comune di Anzola dell’Xxxxxx e l’Associazione Centro Sociale ricreativo culturale “Cà Rossa” per la gestione di attività di interesse pubblico e del Centro Sociale”; Considerato che l’Associazione “Cà Rossa”: - persegue obiettivi che sono di particolare rilevanza per la comunità; - ha maturato una significativa esperienza nell’ambito della attività oggetto della convenzione; - è operativa da anni nel territorio; - garantisce un buon livello qualitativo delle attività svolte; - opera in rete con l’Amministrazione Comunale e nel rispetto di quanto stabilito nella convenzione; Dato atto che, attraverso l’operato di questi ultimi anni, si sono raggiunti i seguenti obiettivi: - l’anziano ha avuto un ruolo attivo nella Comunità locale, anche nei confronti di azioni volte all’integrazione tra le diverse generazioni; - completo utilizzo di tutti gli spazi culturali, solidaristici e ricreativi pensati per una popolazione adulta; - collaborazione per la realizzazione di servizi sociali di assistenza alla popolazione anziana ed ai disabili; Considerato inoltre che l’Associazione in questione è iscritta: - all’Albo delle Libere Forme Associative di questo Ente dall’11.11.1993; - all’attuale Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale; Ritenuto di definire con l’Associazione un nuovo rapporto convenzionale che disciplini gli impegni reciproci alle condizioni meglio specificate nella convenzione allegata al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale; Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 143 DEL 16/12/2014