Commissione di selezione Clausole campione

Commissione di selezione. La Commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, una adeguata rappresentanza di genere, da tre professori di I e di II fascia, o equivalenti se stranieri, secondo quanto disposto dal DM del 01.09.2016, n. 662, del settore concorsuale oggetto del bando, designati dal Consiglio del Dipartimento interessato. La Commissione è composta da una maggioranza di professori di I e di II fascia, o equivalenti, afferenti ad altri Atenei anche stranieri. La nomina è disposta con decreto del Rettore ed è resa pubblica mediante esposizione all'albo ufficiale e la pubblicazione sul sito internet d'Ateneo. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro quattro mesi dall'emanazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga di tre mesi. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito internet d'Ateneo del decreto di nomina della commissione. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta purché anteriore alla data dell'insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come successiva causa di ricusazione.
Commissione di selezione. 1. Le richieste di finanziamento saranno valutate da una Commissione di selezione interna nominata con apposito Decreto Rettorale. 2. La Commissione formulerà, suddividendole per Facoltà di afferenza e per ciascuna delle due categorie di visite eleggibili, una graduatoria delle proposte meritevoli di finanziamento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili in bilancio. 3. Nel caso di rinuncia o impossibilità ad effettuare la visita da parte dei Professori visitatori inseriti nella graduatoria delle proposte meritevoli di finanziamento, si provvederà alla loro sostituzione seguendo l’ordine di graduatoria e tenendo conto della facoltà di appartenenza.
Commissione di selezione. La selezione sarà effettuata da apposita Commissione, nominata con Decreto del Direttore del Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising, la cui composizione verrà resa pubblica sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxx.xx - “Bandi e Concorsi”. La Commissione sarà composta da tre membri esperti nel settore. Le funzioni di segretario saranno svolte dal componente più giovane in ruolo dipendente dell’Università del Salento. La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza delle professionalità possedute con il profilo professionale richiesto, integrata da colloquio. La Commissione, le cui riunioni potrebbero svolgersi anche con modalità telematiche, adotterà preliminarmente i criteri ed i parametri di valutazione ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle attività da svolgere. La Commissione avrà a disposizione 30 punti per la valutazione dei titoli e 70 punti per il colloquio. Per l’ammissione al colloquio il candidato dovrà conseguire, nella valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a 18/30. Argomenti del colloquio:  criteri della comunicazione istituzionale e della promozione delle politiche pubbliche;  ricerca e sistematizzazione delle fonti bibliografiche;  conoscenze metodologiche e capacità di gestione dei gruppi nello svolgimento di attività formative Il colloquio si svolgerà il 25 maggio 2022 a partire dalle ore 9:00. Entro la data del 23 maggio 2022 sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx sezione bandi e concorsi verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio e verrà data conferma del luogo, della data e dell’orario di svolgimento del colloquio. La mancata presentazione dei candidati al colloquio nell’ora e nel giorno stabilito sarà considerata rinuncia alla procedura comparativa, quale ne sia la causa. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena d’esclusione, un documento di riconoscimento in corso di validità. La Commissione avrà a disposizione 70 punti per il colloquio, che si intenderà superato dai candidati che avranno raggiunto almeno 42/70. Al termine dei lavori, la Commissione redigerà apposito verbale nel quale riporterà i criteri di valutazione adottati, l’elenco dei candidati secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva attribuita a ciascun candidato. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, i...
Commissione di selezione. La Commissione di selezione sarà nominata dal Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona. La Commissione, in ogni caso, sarà composta esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie proprie della posizione oggetto di selezione. I componenti della Commissione saranno scelti tra il personale interno o estranei alla Fondazione e non potranno essere selezionati fra soggetti che ricoprono cariche politiche e/o siano rappresentanti sindacali e/o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali e/o dalle associazioni professionali.
Commissione di selezione. La Commissione di selezione sarà composta .
Commissione di selezione. La Commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, una adeguata rappresentanza di genere, da tre professori di I e di II fascia, o equivalenti se stranieri, secondo quanto disposto dal DM del 01.09.2016, n. 662, del settore concorsuale oggetto del bando, designati dal Consiglio del Dipartimento interessato. La Commissione è composta da una maggioranza di professori di I e di II fascia, o equivalenti, afferenti ad altri Atenei anche stranieri. La nomina è disposta con decreto del Rettore ed è resa pubblica mediante esposizione all’albo ufficiale e la pubblicazione sul sito internet d’Ateneo. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro quattro mesi dall’emanazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga di tre mesi. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile, devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione all’ Albo Ufficiale e sul sito internet d’ Ateneo del decreto di nomina della commissione. Decorso tale termine e comunque dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta purché anteriore alla data dell’insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto dell’istanza di ricusazione non può essere dedotto come successiva causa di ricusazione.
Commissione di selezione. >Ğ ĚŽŵĂŶĚĞ͕ ĐŽŶĨŽƌŵŝ3 deĂl p reƋseƵnteĂbŶanƚdoŽ, s onƉo vƌalĞutaǀteŝdaƐi ƚŽ Ăůů͛ Dipartimenti che certificano la qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti dai/dalle candidati/e͕ ŽǀǀĞƌŽ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ Dipartimenti ĚĞůů͛ ƚĞŶĞŽ ƋƵĞůůŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĂůůĂ ǀ Ăůů͛ĂĨĨĞƌĞŶnjĂ ĚĞů ŵĂŐŐŝŽƌ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ KƌĚŝŶ ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞͬ^ĞƚƚŽƌĞ ŽŶĐŽƌƐƵĂůĞ ƉĞƌ ĐƵŝ ğ La graduatoria di merito, proposta dal Dipartimento, viene approvata, congiuntamente agli atti relativi alla procedura di selezione dal Presidente del Consiglio di Facoltà e pubblicata sul sito di Ateneo e di Facoltà. Eventuale richiesta di revisione sui lavori della Commissione potrà essere presentata al Presidente del Consiglio di Facoltà entro il termine perentorio di 5 gg. dalla data di pubblicazione sul sito.
Commissione di selezione. 5.1 La verifica circa il possesso dei requisiti di partecipazione e la valutazione delle candidature è effettuata da una apposita Commissione, nominata con determina dall’Amministratore Unico della Unirelab S.r.l., composta da tre membri, un Presidente e due Commissari, coadiuvati da un Segretario e da un eventuale supplente, scelti tra i dipendenti/collaboratori interni della Unirelab
Commissione di selezione. 1. La selezione, nonché l’eventuale preselezione, è effettuata dagli uffici della Direzione Generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione, previa nomina di una commissione. 2. La Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio, formalizzandoli nel verbale della prima seduta di insediamento.

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  • Commissione di conciliazione La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

  • Attestazione di regolare esecuzione Per il presente Accordo Quadro, compreso tra i contratti esclusi di cui all’allegato IX del D.lgs. 50/2016, si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C., confermata dal responsabile unico del procedimento.

  • Contrattazione di secondo livello Le parti, con il presente rinnovo contrattuale, hanno condiviso un modello di contrattazione di secondo livello finalizzato a far crescere il settore anche nell'ambito del confronto e delle relazioni sindacali. La titolarità della contrattazione di secondo livello viene esercitata dalle strutture territoriali delle XX.XX. nazionali stipulanti il c.c.n.l. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni territorialmente competenti delle Organizzazioni datoriali stipulanti cui sono iscritte o conferiscono mandato. La contrattazione di secondo livello ha la funzione di negoziare erogazioni economiche variabili correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti. Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico della singola impresa. Il premio di risultato deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente c.c.n.l., come tassativamente indicate nel presente comma o dalla legge; deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del "ne bis in idem", salvo quanto espressamente previsto nel presente c.c.n.l.: - azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/1984 e della legge n. 125/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale; - azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000; - accordi in materia di sviluppo della bilateralità, in coerenza ed entro il quadro convenuto in materia a livello nazionale; - differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art. 12 del presente c.c.n.l.; - monitoraggio del ricorso alle ore supplementari in coerenza con quanto previsto all'art. 33 del presente c.c.n.l.; - accordi specifici in materia di articolazione turni/orari anche per specifiche tipologie di appalto presenti sul territorio, nell'ottica di una migliore organizzazione del lavoro; - modalità esplicative di applicazione di regimi di flessibilità già previsti dal presente c.c.n.l. e/o definizione di nuovi meccanismi per tipologie particolari di appalto presenti nel territorio; - individuazione di soluzioni finalizzate ad un maggiore utilizzo della mobilità aziendale, anche al di fuori dell'ambito comunale; - individuazione di misure atte a migliorare le condizioni di lavoro anche al fine di contrastare eventuali forme anomale di assenteismo. Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale.

  • COMMISSIONE GIUDICATRICE La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

  • Comunicazione e diffusione dei dati I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: • soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati; • soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia; • altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio; • soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo. • società controllanti e/o collegate alla Compagnia; • Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Commissione Paritetica Nazionale La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. A tal fine: a) con le modalità e le procedure previste dall'art. 16, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Parte prima del contratto; b) in apposita sottocommissione: 1) individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale. La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi. Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente c.c.n.l.; 2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento. Annualmente, di xxxxx nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti. Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo; 3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.