Commissione di selezione Clausole campione

Commissione di selezione. La Commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, una adeguata rappresentanza di genere, da tre professori di I e di II fascia, o equivalenti se stranieri, secondo quanto disposto dal DM del 01.09.2016, n. 662, del settore concorsuale oggetto del bando, designati dal Consiglio del Dipartimento interessato. La Commissione è composta da una maggioranza di professori di I e di II fascia, o equivalenti, afferenti ad altri Atenei anche stranieri. La nomina è disposta con decreto del Rettore ed è resa pubblica mediante esposizione all'albo ufficiale e la pubblicazione sul sito internet d'Ateneo. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro quattro mesi dall'emanazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga di tre mesi. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito internet d'Ateneo del decreto di nomina della commissione. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta purché anteriore alla data dell'insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come successiva causa di ricusazione.
Commissione di selezione. 1. Le richieste di finanziamento saranno valutate da una Commissione di selezione interna nominata dal Magnifico Rettore. 2. La Commissione formulerà, per ciascuna delle due categorie di visite eleggibili, una graduatoria delle proposte meritevoli di finanziamento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili in bilancio. 3. Nel caso di rinuncia o impossibilità ad effettuare la visita da parte dei professori visitatori inseriti nella graduatoria delle proposte meritevoli di finanziamento, si provvederà alla loro sostituzione seguendo l’ordine di graduatoria.
Commissione di selezione. 5.1 La verifica circa il possesso dei requisiti di partecipazione e la valutazione delle candidature è effettuata da una apposita Commissione, nominata con determina dall’Amministratore Unico della 5.2 La Commissione procede alla valutazione dei candidati attraverso le seguenti fasi: A. ammissione dei concorrenti e verifica dei requisiti di partecipazione. La Commissione, appurato che le domande di partecipazione siano pervenute entro i termini perentori previsti nel presente avviso e con le modalità prescritte, procederà a: 1) esaminare il contenuto delle domande di partecipazione; 2) ammettere alla fase successiva di valutazione i/le candidati/e in possesso dei requisiti di partecipazione. B. valutazione dei requisiti validi ai fini dell’attribuzione del punteggio (titoli, esperienza lavorativa e corsi professioanli/attestati). È prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 30 punti, secondo il seguente schema: Punteggio Totale 30 C. colloquio individuale teso a valutare le competenze professionali richieste per il profilo professionale e l’attitudine del/la candidato/a in relazione all’oggetto. È prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 30 punti. Conseguentemente, il punteggio massimo complessivo attribuibile (fase B + C) è pari a 60 punti. 5.3 Relativamente alla fase B di cui al precedente punto 5.2, la Commissione procede nella valutazione e redige una graduatoria di merito che sarà pubblicata sul sito della Unirelab S.r.l (xxx.xxxxxxxx.xx) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 5.4 Secondo l’ordine della graduatoria di merito, saranno invitati al colloquio della fase C di cui al precedente punto 5.2 un numero di candidati pari 3 (al triplo della posizione richiesta); tale limite può essere superato nel caso di candidati che abbiano conseguito parità di punteggio. Si procede comunque al colloquio anche in presenza di un numero di candidati inferiore al triplo della posizione richiesta. 5.5 I candidati ammessi a colloquio saranno convocati tramite comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione. I colloqui individuali si svolgeranno esclusivamente in maniera telematica. L’elenco dei candidati invitati a colloquio sarà pubblicato sul sito della Unirelab S.r.l. (xxx.xxxxxxxx.xx). 5.6 Al termine della fase C di cui al precedente punto 5.2, la Commissione stila la graduatoria finale, sommando i punteggi delle fasi B e C. 5.7 L’Amministratore Unico della Unirelab S.r.l., ver...
Commissione di selezione. La Commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, una adeguata rappresentanza di genere, da tre professori di I e di II fascia, o equivalenti se stranieri, secondo quanto disposto dal DM del 01.09.2016, n. 662, del settore concorsuale oggetto del bando, designati dal Consiglio del Dipartimento interessato. La Commissione è composta da una maggioranza di professori di I e di II fascia, o equivalenti, afferenti ad altri Atenei anche stranieri. La nomina è disposta con decreto del Rettore ed è resa pubblica mediante esposizione all’albo ufficiale e la pubblicazione sul sito internet d’Ateneo. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro quattro mesi dall’emanazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga di tre mesi. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile, devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione all’ Albo Ufficiale e sul sito internet d’ Ateneo del decreto di nomina della commissione. Decorso tale termine e comunque dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta purché anteriore alla data dell’insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto dell’istanza di ricusazione non può essere dedotto come successiva causa di ricusazione.
Commissione di selezione. 5.1 La verifica circa il possesso dei requisiti di partecipazione e la valutazione delle candidature è effettuata da una apposita Commissione, nominata con determina dall’Amministratore Unico della Unirelab S.r.l., composta da tre membri, un Presidente e due Commissari, coadiuvati da un Segretario e da un eventuale supplente, scelti tra i dipendenti/collaboratori interni della Unirelab
Commissione di selezione. La Commissione di selezione sarà composta .
Commissione di selezione. La Commissione di selezione sarà nominata dal Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona. La Commissione, in ogni caso, sarà composta esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie proprie della posizione oggetto di selezione. I componenti della Commissione saranno scelti tra il personale interno o estranei alla Fondazione e non potranno essere selezionati fra soggetti che ricoprono cariche politiche e/o siano rappresentanti sindacali e/o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali e/o dalle associazioni professionali.
Commissione di selezione. 1. La selezione, nonché l’eventuale preselezione, è effettuata dagli uffici della Direzione Generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione, previa nomina di una commissione. 2. La Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio, formalizzandoli nel verbale della prima seduta di insediamento.

Related to Commissione di selezione

  • Commissione di conciliazione La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

  • Attestazione di regolare esecuzione Per il presente Accordo Quadro, compreso tra i contratti esclusi di cui all’allegato IX del D.lgs. 50/2016, si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C., confermata dal responsabile unico del procedimento.

  • COMMISSIONE GIUDICATRICE La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

  • Comunicazione e diffusione dei dati I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: • soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati; • soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia; • altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio; • soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo. • società controllanti e/o collegate alla Compagnia; • Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Commissione Paritetica Nazionale La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. A tal fine: a) con le modalità e le procedure previste dall'art. 16, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Parte prima del contratto; b) in apposita sottocommissione: 1) individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale. La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi. Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente c.c.n.l.; 2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento. Annualmente, di xxxxx nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti. Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo; 3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.