Common use of Comitato dei garanti Clause in Contracts

Comitato dei garanti. Contro le decisioni della Commissione Elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei Garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale. Il Comitato dei Garanti è composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso e da uno nominato dall’Amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato. Infatti, l’art. 4 del DPCM 23.2.2016 ha trasferito le competenze della Direzione provinciale del lavoro al predetto Ispettorato territoriale del lavoro. Il Comitato dei Garanti si insedia, quindi, presso il suddetto ufficio. In dettaglio, con riguardo al componente sindacale va precisato che la dizione “organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso” non deve essere letta come “tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici di ricorso” nella elezione della RSU di cui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei Garanti di seguito evidenziata e con la dizione letterale della clausola, laddove il componente o i componenti sindacali devono rispettare due condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al ricorso non genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti nella controversia (ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi l’attribuzione di un seggio assegnato ad un’altra lista, il Comitato dei Garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni interessate). Ovviamente nel caso in cui il ricorso alla Commissione Elettorale interessi tutte le organizzazioni presentatrici di lista (ad es. nel caso in cui riguardi la non ammissione di una o più liste presentate), la componente sindacale interessata al ricorso nel Comitato dei Garanti è composta da tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali nella elezione della RSU di cui trattasi. Per quanto attiene, invece, alla componente datoriale, si ricorda che le Amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della Commissione Elettorale, il funzionario componente il Comitato dei Garanti. Il ricorso al Comitato dei Garanti contro la Commissione Elettorale può, infatti, instaurarsi fin dalla sua attivazione. Si sottolinea, inoltre, che il disposto dell'art. 19, comma 2, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 esclude chiaramente che al Comitato dei Garanti partecipi un rappresentante dell'A.Ra.N.. Circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei Garanti, si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o, comunque, di componimento consensuale delle controversie. Nel suo lavoro il Comitato dei Garanti farà riferimento, oltre che all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni caso si ritiene che il Comitato dei Garanti non possa essere considerato un collegio perfetto. Si precisa che l'A.Ra.N. non può sostituirsi al Comitato dei Garanti né incidere sulle sue deliberazioni. Pertanto, il Comitato dei Garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'A.Ra.N.. Qualora il Comitato dei Garanti non rinvenga le soluzioni nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale. Contro le deliberazioni del Comitato dei Garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale. Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo decisione cautelare, le elezioni possono ugualmente avere luogo.

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Samples: www.icgiovannipaolosecondo.edu.it, www.santannapisa.it, arcs.sanita.fvg.it

Comitato dei garanti. Contro le decisioni della Commissione Elettorale si può ricorrere, elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni, all'apposito gg. ad apposito Comitato dei Garanti previsto dall'artgaranti. 19 del regolamento elettorale. Il Tale Comitato dei Garanti è composto composto, a livello provinciale, da un componente in rappresentanza membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali Organizzazioni sindacali, presentatrici di liste liste, interessate al ricorso e ricorso, da uno nominato dall’Amministrazione in cui si è svolta la votazioneun rappresentante della Associazione cooperativa locale di appartenenza, ed è presieduto dal direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato. InfattiIl Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni. La nomina, l’arta seguito di elezione o designazione, dei componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale Organizzazione cooperativa d'appartenenza a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti. 4 del DPCM 23.2.2016 ha trasferito le competenze La Direzione aziendale metterà a disposizione della Direzione provinciale del lavoro Commissione elettorale l'elenco dei lavoratori aventi diritto al predetto Ispettorato territoriale del lavorovoto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. Il Comitato dei Garanti si insediapresente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, quindi, presso previo preavviso di quattro mesi. Visto il suddetto ufficio. In dettagliodocumento d'intenti sottoscritto in data 29 ottobre 1996, con riguardo il quale si impegnano a realizzare un sistema di previdenza complementare, idoneo al componente sindacale va precisato che la dizione “organizzazioni sindacali presentatrici Movimento cooperativo, le Parti sociali concordano di liste interessate al ricorso” non deve essere letta come “tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici di ricorso” nella elezione della RSU di cui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei Garanti di seguito evidenziata e con la dizione letterale della clausola, laddove il componente o i componenti sindacali devono rispettare due condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al ricorso non genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti nella controversia (ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi l’attribuzione di un seggio assegnato ad un’altra lista, il Comitato dei Garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni interessate). Ovviamente nel caso in cui il ricorso alla Commissione Elettorale interessi tutte le organizzazioni presentatrici di lista (ad es. nel caso in cui riguardi la non ammissione di una o più liste presentate), la componente sindacale interessata al ricorso nel Comitato dei Garanti è composta da tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali nella elezione della RSU di cui trattasi. Per quanto attiene, invecepromuovere, alla componente datoriale, si ricorda che le Amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della Commissione Elettorale, il funzionario componente il Comitato dei Garantiluce di quanto previsto dall'art. Il ricorso al Comitato dei Garanti contro la Commissione Elettorale può, infatti, instaurarsi fin dalla sua attivazione. Si sottolinea, inoltre, che il disposto dell'art. 193, comma 21, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 esclude chiaramente che al Comitato dei Garanti partecipi un rappresentante dell'A.Ra.N.. Circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei Garanti, si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o, comunque, di componimento consensuale delle controversieD.Lgs. Nel suo lavoro il Comitato dei Garanti farà riferimento, oltre che all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni caso si ritiene che il Comitato dei Garanti non possa essere considerato un collegio perfetto. Si precisa che l'A.Ra.N. non può sostituirsi al Comitato dei Garanti né incidere sulle sue deliberazioni. Pertanto, il Comitato dei Garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'A.Ra.N.. Qualora il Comitato dei Garanti non rinvenga le soluzioni nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 n. 124/1993 e nel regolamento elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale. Contro le deliberazioni del Comitato dei Garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale. Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo decisione cautelaresuccessive integrazioni e modificazioni, le elezioni possono ugualmente avere luogoseguenti iniziative volte a configurare un sistema di fondi complementari per il Movimento cooperativo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Comitato dei garanti. Contro le decisioni della Commissione Elettorale elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei Garanti garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale. Il Comitato dei Garanti garanti è composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso e da uno nominato dall’Amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore dell’Ispettorato territoriale della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato. Infatti, l’art. 4 del DPCM 23.2.2016 ha trasferito le competenze della Direzione provinciale del lavoro al predetto Ispettorato territoriale del lavoro. Il Comitato dei Garanti garanti si insedia, quindiinfatti, a livello provinciale presso il suddetto ufficio. In dettaglio, con riguardo ordine al componente sindacale va precisato che la dizione “organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso” non deve essere letta come “tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici di ricorso” nella elezione della RSU di cui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei Garanti garanti di seguito evidenziata e con la dizione letterale della clausola, laddove il componente o i componenti sindacali devono rispettare due condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al ricorso non genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti nella controversia (ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi l’attribuzione di un seggio assegnato ad un’altra una altra lista, il Comitato dei Garanti garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni interessate). Ovviamente nel caso in cui il ricorso alla Commissione Elettorale elettorale interessi tutte le organizzazioni presentatrici di lista (ad es. nel caso in cui riguardi la non ammissione di una o più liste presentate), la componente sindacale interessata al ricorso nel Comitato dei Garanti garanti è composta da tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali nella elezione della RSU di cui trattasi. Per quanto attiene, invece, alla componente datorialeNel merito della composizione del Comitato dei garanti, si ricorda che le Amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della Commissione Elettorale, il funzionario componente il Comitato dei Garanti. Il ricorso al Comitato dei Garanti contro la Commissione Elettorale può, infatti, instaurarsi fin dalla sua attivazione. Si sottolinea, inoltre, sottolinea che il disposto dell'art. 19, comma 2, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 esclude chiaramente che al Comitato dei Garanti garanti partecipi un rappresentante dell'A.Ra.N.. dell'Aran. A tal fine le Scuole devono designare, sin dall'insediamento della Commissione elettorale, il funzionario componente il Comitato dei garanti. Il ricorso al Comitato dei garanti contro la Commissione elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione. Circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei Garanti, garanti si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o, comunque, o comunque di componimento consensuale delle controversie. Nel suo lavoro il Comitato dei Garanti garanti farà riferimento, oltre che all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni caso si ritiene che il Comitato dei Garanti garanti non possa essere considerato un collegio perfetto. Si precisa che l'A.Ra.N. L'Aran non può sostituirsi al Comitato dei Garanti garanti né incidere sulle sue deliberazioni. Pertanto, il Il Comitato dei Garanti garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'A.Ra.N.. all'Aran. Qualora il Comitato dei Garanti garanti non rinvenga le soluzioni nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale. Contro le deliberazioni del Comitato dei Garanti garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale. Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo decisione cautelare, le elezioni possono ugualmente avere luogo.

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Samples: www.flcgilcuneo.it

Comitato dei garanti. Contro le decisioni della Commissione Elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei Garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale. Il Comitato dei Garanti è composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso e da uno nominato dall’Amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato. Infatti, l’art. 4 del DPCM 23.2.2016 ha trasferito le competenze della Direzione provinciale del lavoro al predetto Ispettorato territoriale del lavoro. Il Comitato dei Garanti si insedia, quindi, presso il suddetto ufficio. In dettaglio, con riguardo al componente sindacale va precisato che la dizione “organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso” non deve essere letta come “tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici di ricorso” nella elezione della RSU di cui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei Garanti di seguito evidenziata e con la dizione letterale della clausola, laddove il componente o i componenti sindacali devono rispettare due condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al ricorso non genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti nella controversia (ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi l’attribuzione di un seggio assegnato ad un’altra lista, il Comitato dei Garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni interessate). Ovviamente nel caso in cui il ricorso alla Commissione Elettorale interessi tutte le organizzazioni presentatrici di lista (ad es. nel caso in cui riguardi la non ammissione di una o più liste presentate), la componente sindacale interessata al ricorso nel Comitato dei Garanti è composta da tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali nella elezione della RSU di cui trattasi. Per quanto attiene, invece, alla componente datoriale, si ricorda che le Amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della Commissione Elettorale, il funzionario componente il Comitato dei Garanti. Il ricorso al Comitato dei Garanti contro la Commissione Elettorale può, infatti, instaurarsi fin dalla sua attivazione. Si sottolinea, inoltre, che il disposto dell'art. 19, comma 2, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 esclude chiaramente che al Comitato dei Garanti partecipi un rappresentante dell'A.Ra.N.. Circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei Garanti, si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o, comunque, di componimento consensuale delle controversie. Nel suo lavoro il Comitato dei Garanti farà riferimento, oltre che all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni caso si ritiene che il Comitato dei Garanti non possa essere considerato un collegio perfetto. Si precisa che l'A.Ra.N. non può sostituirsi al Comitato dei Garanti né incidere sulle sue deliberazioni. Pertanto, il Comitato dei Garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'A.Ra.N.. Qualora il Comitato dei Garanti non rinvenga le soluzioni nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale. Contro le deliberazioni del Comitato dei Garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale. Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo decisione cautelare, le elezioni possono ugualmente avere luogo.

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Samples: erdis.etrasparenza.it

Comitato dei garanti. Contro le decisioni della Commissione Elettorale elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei Garanti garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale. Il Comitato dei Garanti garanti è composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso e ricorso, da uno nominato dall’Amministrazione dall'Amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore dell’Ispettorato territoriale della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato. Infatti, l’art. 4 del DPCM 23.2.2016 ha trasferito le competenze della Direzione provinciale del lavoro al predetto Ispettorato territoriale del lavoro. Il Comitato dei Garanti garanti si insedia, quindiinfatti, a livello provinciale presso il suddetto ufficio. In dettaglio, con riguardo ordine al componente sindacale va precisato che la dizione "organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso" non deve essere letta come "tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici di ricorso" nella elezione della RSU di cui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei Garanti garanti di seguito evidenziata e con la dizione letterale della clausola, laddove il componente o i componenti sindacali devono rispettare due condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al ricorso non genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti nella controversia (ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi l’attribuzione l'attribuzione di un seggio assegnato ad un’altra una altra lista, il Comitato dei Garanti garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni interessate). Ovviamente nel caso in cui il ricorso alla Commissione Elettorale interessi tutte le organizzazioni presentatrici di lista (ad es. nel caso in cui riguardi la non ammissione di una o più liste presentate), la componente sindacale interessata al ricorso nel Nel merito della composizione del Comitato dei Garanti è composta da tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali nella elezione della RSU di cui trattasi. Per quanto attiene, invece, alla componente datorialegaranti, si ricorda che le Amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della Commissione Elettorale, il funzionario componente il Comitato dei Garanti. Il ricorso al Comitato dei Garanti contro la Commissione Elettorale può, infatti, instaurarsi fin dalla sua attivazione. Si sottolinea, inoltre, sottolinea che il disposto dell'art. 19, comma 2, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 esclude chiaramente che al Comitato dei Garanti garanti partecipi un rappresentante dell'A.Ra.N.. dell'Aran. A tal fine le Amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della Commissione elettorale, il funzionario componente il Comitato dei garanti. Il ricorso al Comitato dei garanti contro la Commissione elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione. Circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei Garanti, garanti si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o, comunque, o comunque di componimento consensuale delle controversie. Nel suo lavoro il Comitato dei Garanti garanti farà riferimento, oltre che all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni caso si ritiene che il Comitato dei Garanti garanti non possa essere considerato un collegio perfetto. Si precisa che l'A.Ra.N. L'Aran non può sostituirsi al Comitato dei Garanti garanti né incidere sulle sue deliberazioni. Pertanto, il Il Comitato dei Garanti garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'A.Ra.N.. all'Aran. Qualora il Comitato dei Garanti garanti non rinvenga le soluzioni nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale. Contro le deliberazioni del Comitato dei Garanti garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale. Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo decisione cautelarecautelare sospensiva, le elezioni possono ugualmente avere luogo.

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Samples: inps.usb.it