Commento. Ammontare del pagamento continuato del salario L’assicurazione d’indennità per malattia, che copre l’80% del salario lordo, può essere stipulata con un periodo di sospensione massimo di 60 giorni. Il periodo di sospensione viene applicato una volta l’anno (anno lavorativo o anno civile) e non per ogni singola malattia. In caso di inca- pacità lavorativa ininterrotta oltre il cambio d’anno, il periodo di attesa deve essere subito una volta sola. Durante il periodo di sospensione, il datore di lavoro deve fornire le stesse prestazioni dell’assicurazione. Visto che le indennità assicurative sono esenti da oneri sociali, per contro esse sono dovuti sulle prestazioni del datore di lavoro nel periodo di sospensione, durante que- sto periodo come base di terrà in considerazione un salario dell’88%. Durante il periodo di as- senza l’assicurato riceve, partendo da una base di calcolo dell’88%, dal datore di lavoro ed in seguito dall’assicurazione le medesime prestazioni.
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Commento. Ammontare Il diritto all’indennità in caso di maternità è retto dalla legge sulle indennità di perdita di guada- gno (LIPG). Tale diritto inizia di principio il giorno del pagamento continuato del salario L’assicurazione d’indennità per malattiaparto e si estingue 14 settimane, che copre l’80risp. 98 giorni dopo. L’indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera e ammonta all’80 % del salario lordoreddito medio conseguito prima del parto, può essere stipulata con un periodo di sospensione ma al massimo di 60 giorniall’importo previsto dalla LIPG. Il periodo di sospensione viene applicato una volta l’anno (anno lavorativo o anno civile) e non per ogni singola malattia. In caso di inca- pacità lavorativa ininterrotta oltre il cambio d’anno, il periodo di attesa deve essere subito una volta sola. Durante il periodo di sospensione, il singolo datore di lavoro deve fornire le stesse è libero di concedere prestazioni dell’assicurazionepiù estese. Visto che le Contrariamente alle indennità assicurative sono esenti da oneri socialigiornaliere versate dall’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia secondo l’art. 23 CCNL, per contro esse sulle prestazioni dell’assicurazione maternità previste dalla legge sulle indennità di perdita di guadagno sono dovuti sulle prestazioni del datore di lavoro nel periodo di sospensione, durante que- sto periodo come base di terrà in considerazione un salario dell’88%i contributi alle assicurazioni sociali (art. Durante il periodo di as- senza l’assicurato riceve, partendo da una base di calcolo dell’88%, dal datore di lavoro ed in seguito dall’assicurazione le medesime prestazioni19a LIPG).
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