Commissione di gara. 1. Il dirigente, qualora lo ritenga opportuno per la gestione della procedura di scelta del contraente, nomina una commissione di gara costituita da un numero dispari di componenti. La commissione di gara è obbligatoria quando l'aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 2. La commissione di gara è presieduta da un dirigente mentre i membri sono normalmente scelti tra i dipendenti dell'amministrazione o di altre amministrazioni. Il dirigente può, quando le circostanze lo richiedano, nominare componenti esterni particolarmente qualificati, prefissandone anche l'eventuale relativo compenso. 3. I commissari devono astenersi dalla partecipazione alla commissione, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando a) si trovino in conflitto di interessi con l'amministrazione b) siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado con alcuno dei concorrenti c) non possano garantire imparzialità nei confronti dei concorrenti. 4. Compete alla commissione di gara: a) accertare che ciascun concorrente soddisfi le condizioni di ammissibilità alla procedura b) individuare i soggetti da invitare a presentare un'offerta c) verificare l'ammissibilità delle offerte d) valutare le offerte e) verificare l'eventuale anomalia delle offerte f) predisporre la graduatoria dei concorrenti g) proporre all'amministrazione l'aggiudicazione. 5. La commissione documenta la propria attività redigendo apposito verbale. Le decisioni della commissione sono assunte all'unanimità o a maggioranza assoluta dei voti.
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Commissione di gara. 1. Il dirigente, qualora lo ritenga opportuno Qualsiasi esperimento di gara per la gestione della procedura di scelta del contraente, nomina asta pubblica o licitazione privata è gestito da una commissione composta dal dirigente di settore fra le cui competenze rientra o inerisce l'oggetto della gara, che la presiede, e da altri due dirigenti dotati di specifica competenza in materia di pubblici appalti individuati di volta in volta dal segretario generale. Funge da segretario della commissione e redige il verbale di gara costituita da un numero dispari dipendente inquadrato almeno alla 6^q.f. designato dal segretario generale. Qualora intervengano giustificati motivi, il dirigente di componenti. La commissione settore delega per iscritto un dirigente di gara è obbligatoria quando l'aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosaservizio della propria struttura amministrativa.
2. La Tutte le funzioni che per legge sono attribuite all' "autorità che presiede la gara" sono di competenza del presidente della commissione con l'obbligo di consultazione degli altri componenti. Nel caso di divergenze, la gara è presieduta da un dirigente mentre i membri sono normalmente scelti tra i dipendenti dell'amministrazione o di altre amministrazioni. Il dirigente può, quando le circostanze lo richiedano, nominare componenti esterni particolarmente qualificati, prefissandone anche l'eventuale relativo compensopuò essere brevemente sospesa e la commissione si ritira a deliberare.
3. I commissari devono astenersi dalla partecipazione alla commissionecomponenti delle commissioni possono richiedere l'inserimento a verbale delle loro valutazioni di non regolarità. In mancanza, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando
a) si trovino in conflitto di interessi con l'amministrazione
b) siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado con alcuno dei concorrenti
c) non possano garantire imparzialità nei confronti dei concorrenticonsiderano assenzienti.
4. Compete alla I componenti della commissione ed il segretario della stessa sottoscrivono il verbale di gara:
a) accertare che ciascun concorrente soddisfi le condizioni di ammissibilità alla procedura
b) individuare i soggetti da invitare a presentare un'offerta
c) verificare l'ammissibilità delle offerte
d) valutare le offerte
e) verificare l'eventuale anomalia delle offerte
f) predisporre la graduatoria dei concorrenti
g) proporre all'amministrazione l'aggiudicazione.
5. La commissione documenta la propria attività redigendo apposito verbaleaggiudica provvisoriamente.
6. Le decisioni della commissione sono assunte all'unanimità o a maggioranza assoluta dei votiSpetta alla Giunta decidere in ordine alla aggiudicazione definitiva sulla scorta del verbale di gara.
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Commissione di gara. 1. Il dirigenteresponsabile del procedimento, qualora lo ritenga opportuno per la gestione della procedura di scelta del contraente, propone alla direzione aziendale la nomina di una commissione di gara gara, costituita da un numero dispari di componenti. La commissione di gara è obbligatoria quando l'aggiudicazione l’aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La commissione di gara è presieduta da un dirigente dal responsabile unico del procedimento mentre i membri sono normalmente scelti tra i dipendenti dell'amministrazione della società o, in casi particolari, della società controllante o di altre pubbliche amministrazioni. Il dirigente puòsoggetto che nomina la commissione può altresì, quando le circostanze lo richiedano, nominare componenti esterni particolarmente qualificati, prefissandone anche l'eventuale il relativo compenso.
3. I commissari devono astenersi dalla partecipazione alla commissione, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando:
a) si trovino o possano trovarsi in conflitto di interessi con l'amministrazionela società;
b) siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado con alcuno dei concorrenti;
c) non possano garantire imparzialità nei confronti dei concorrenti.
4. Compete alla commissione di gara:
a) accertare che ciascun concorrente soddisfi le condizioni di ammissibilità alla procedura;
b) individuare i soggetti da invitare a presentare un'offertaun’offerta;
c) verificare l'ammissibilità l’ammissibilità delle offerte;
d) valutare le offerte;
e) verificare l'eventuale l’eventuale anomalia delle offerte;
f) predisporre la graduatoria dei concorrenti;
g) proporre all'amministrazione l'aggiudicazionealla società l’aggiudicazione.
5. La commissione documenta la propria attività redigendo apposito verbale. Le decisioni della commissione sono assunte all'unanimità all’unanimità o a maggioranza assoluta dei voti.
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Samples: Regolamento Aziendale Per La Disciplina Dei Contratti
Commissione di gara. 1. Il dirigenteL’ufficio Gare Contratti e Patrimonio, previa consultazione con il responsabile del procedimento, qualora lo ritenga opportuno per la gestione della procedura di scelta del contraente, propone alla direzione aziendale la nomina di una Ufficio Gare Contratti e Patrimonio SGQ Registrazione N° 206834 commissione di gara gara, costituita da un numero dispari di componenti. La commissione di gara è obbligatoria quando l'aggiudicazione l’aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La commissione di gara è presieduta da un dirigente dal responsabile unico del procedimento mentre i membri sono normalmente scelti tra i dipendenti dell'amministrazione o della società o, in casi particolari, di altre pubbliche amministrazioni. Il dirigente puòsoggetto che nomina la commissione può altresì, quando le circostanze lo richiedano, nominare componenti esterni particolarmente qualificati, prefissandone anche l'eventuale il relativo compenso.
3. I commissari devono astenersi dalla partecipazione alla commissione, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando:
a) si trovino o possano trovarsi in conflitto di interessi con l'amministrazionela società;
b) siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado con alcuno dei concorrenti;
c) non possano garantire imparzialità nei confronti dei concorrenti.
4. Compete alla commissione di gara:
a) accertare che ciascun concorrente soddisfi le condizioni di ammissibilità alla procedura;
b) individuare i soggetti da invitare a presentare un'offertaun’offerta;
c) verificare l'ammissibilità l’ammissibilità delle offerte;
d) valutare le offerte;
e) verificare l'eventuale l’eventuale anomalia delle offerte;
f) predisporre la graduatoria dei concorrenti;
g) proporre all'amministrazione l'aggiudicazionealla società l’aggiudicazione.
5. La commissione documenta la propria attività redigendo apposito verbale. Le decisioni della commissione sono assunte all'unanimità all’unanimità o a maggioranza assoluta dei voti.
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