Common use of Commissione Paritetica Nazionale Clause in Contracts

Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione e integrale applicazione del presente c.c.n.l. La Commissione paritetica è composta dalle Organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l. e consta di 12 componenti di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente. La sede di lavoro della "Commissione paritetica" sarà presso la sede dell'Organismo paritetico di settore (O.N.B.S.I.) di cui all'art. 66 del presente c.c.n.l. ed opererà con le seguenti procedure e modalità. Alla Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni territoriali ad esse facenti capo. All'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame della controversia. In pendenza di procedure presso la Commissione paritetica, le rispettive Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa. La data di convocazione, per l'esame della controversia, sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi. La Commissione paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. La Commissione paritetica, provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica, potrà provvedere la Commissione paritetica stessa, con proprie deliberazioni. I componenti della Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti stipulanti il c.c.n.l., un rapporto conclusivo del lavoro svolto. La C.P. per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso la Commissione, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge n. 125/1991, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi. La C.P. per le pari opportunità è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente. La sede operativa del gruppo di lavoro per le pari opportunità, sarà presso la sede dell'Organismo bilaterale nazionale di settore. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione, potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni. I componenti della Commissione, inoltre, di norma nel secondo trimestre di ogni anno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e comunque tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle stesse parti un rapporto conclusivo. Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:

Appears in 4 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale costituisce lo strumento per l'esame l’esame di tutte le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione e integrale applicazione del presente c.c.n.l. .. La Commissione paritetica Paritetica è composta dalle Organizzazioni organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l. e consta di 12 componenti di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni organizzazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l. .. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente. La sede Sede di lavoro della "Commissione paritetica" Paritetica” sarà presso la sede dell'Organismo Sede dell’organismo paritetico di settore (O.N.B.S.I.ONBSI) di cui all'art. all’articolo 66 del presente c.c.n.l. ed opererà con le seguenti procedure e modalità. Alla Commissione paritetica Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti il presente contratto Contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni territoriali Territoriali ad esse facenti capo. All'atto capo All’atto della presentazione dell'istanzadell’istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame della all’esame delle controversia. In pendenza di procedure presso la Commissione pariteticaParitetica, le rispettive Organizzazioni sindacali Sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa. La data di convocazione, per l'esame l’esame della controversia, sarà fissata, d'accordo d’accordo tra i componenti la Commissione pariteticaParitetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza dell’istanza e l'intera l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi. La Commissione pariteticaParitetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame all’esame della controversia stessa. La Commissione pariteticaParitetica, provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica Paritetica stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo l’obbligo di conformarvisi. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione pariteticaParitetica, potrà provvedere la Commissione paritetica Paritetica stessa, con proprie deliberazioni. deliberazioni I componenti della Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti stipulanti il c.c.n.l., un rapporto conclusivo del lavoro svolto. La C.P. per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso la Commissione, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge n. 125/1991, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi. La C.P. per le pari opportunità è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente. La sede operativa del gruppo di lavoro per le pari opportunità, sarà presso la sede dell'Organismo bilaterale nazionale di settore. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione, potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni. I componenti della Commissione, inoltre, di norma nel secondo trimestre di ogni anno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e comunque tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle stesse parti un rapporto conclusivo. Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione e integrale applicazione del presente c.c.n.l. La Commissione paritetica è composta dalle Organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l. e consta di 12 componenti di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente. La sede di lavoro della "Commissione paritetica" sarà presso la sede dell'Organismo paritetico di settore (O.N.B.S.I.) di cui all'art. 66 del presente c.c.n.l. ed opererà con le seguenti procedure e modalità. Alla Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni territoriali ad esse facenti capo. All'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame della controversia. In pendenza di procedure presso la Commissione paritetica, le rispettive Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa. La data di convocazione, per l'esame della controversia, sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi. La Commissione paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. La Commissione paritetica, provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica, potrà provvedere la Commissione paritetica stessa, con proprie deliberazioni. I componenti della Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti stipulanti il c.c.n.l., un rapporto conclusivo del lavoro svolto. La C.P. per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso la Commissione, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge n. 125/1991, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi. La C.P. per le pari opportunità è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente. La sede operativa del gruppo di lavoro per le pari opportunità, sarà presso la sede dell'Organismo bilaterale nazionale di settore. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione, potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni. I componenti della Commissione, inoltre, di norma nel secondo trimestre di ogni anno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e comunque tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle stesse parti un rapporto conclusivo. Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione e integrale applicazione del presente c.c.n.l. La Commissione paritetica è composta dalle Organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l. e consta di 12 componenti di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente. La sede di lavoro della "Commissione paritetica" sarà presso la sede dell'Organismo paritetico di settore (O.N.B.S.I.) di cui all'art. 66 del presente c.c.n.l. ed opererà con le seguenti procedure e modalità. Alla Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni territoriali ad esse facenti capo. All'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame della controversia. In pendenza di procedure presso la Commissione paritetica, le rispettive Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa. La data di convocazione, per l'esame della controversia, sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi. La Commissione paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. La Commissione paritetica, provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica, potrà provvedere la Commissione paritetica stessa, con proprie deliberazioni. I componenti della Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti stipulanti il c.c.n.l., un rapporto conclusivo del lavoro svolto. La C.P. per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso la Commissione, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge n. 125/1991, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi. La C.P. per le pari opportunità è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente. La sede operativa del gruppo di lavoro per le pari opportunità, sarà presso la sede dell'Organismo bilaterale nazionale di settore. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione, potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni. I componenti della Commissione, inoltre, di norma nel secondo trimestre di ogni anno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e comunque tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle stesse parti un rapporto conclusivo. Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Commissione Paritetica Nazionale. Procedure‌ Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 15, lett. a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria della Commissione paritetica nazionale ha sede presso la Confesercenti e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l'esame si riunisce su istanza presentata, a mezzo di tutte le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione e integrale applicazione del presente c.c.n.l. La Commissione paritetica è composta lettera raccomandata a.r., dalle Organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l. e consta contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di 12 componenti un prestatore di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratorilavoro, che saranno designati o dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente. La sede di lavoro della "Commissione paritetica" sarà presso la sede dell'Organismo paritetico di settore (O.N.B.S.I.) di cui all'art. 66 del presente c.c.n.l. ed opererà con le seguenti procedure e modalità. Alla Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, aziende aderenti alla Confesercenti tramite le stesse, le Organizzazioni territoriali ad esse facenti capoAssociazioni locali o nazionali di categoria. All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte richiedente produce interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia. In pendenza Le riunioni della Commissione paritetica nazionale avranno luogo di procedure norma presso la Commissione paritetica, le rispettive Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativasede della Confesercenti. La data di convocazione, per l'esame della controversia, convocazione sarà fissata, fissata d'accordo tra i componenti la Commissione paritetica, le parti entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 4° comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi. La Commissione pariteticaCommissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. La Commissione paritetica, provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisiuniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° comma, e 412 cod. proc. civ. e 2113, 4° comma, cod. civ., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale nè legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione pariteticaparitetica nazionale, potrà provvedere la Commissione paritetica stessa, con proprie deliberazioni. I componenti della Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti stipulanti il c.c.n.l., un rapporto conclusivo del lavoro svolto. La C.P. per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso la Commissione, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge n. 125/1991, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi. La C.P. per le pari opportunità è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente. La sede operativa del gruppo di lavoro per le pari opportunità, sarà presso la sede dell'Organismo bilaterale nazionale di settore. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione, potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni. I componenti della Commissione, inoltre, di norma nel secondo trimestre di ogni anno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e comunque tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle stesse parti un rapporto conclusivo. Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:Titolo IV‌

Appears in 1 contract

Samples: Contratto a Tempo Determinato Somministrazione Di Lavoro

Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie collettive relative alla di interpretazione per la corretta e autentica e corretta interpretazione e integrale applicazione del presente c.c.n.l. La Commissione paritetica è composta dalle Organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l. e consta di 12 componenti di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratoriCCNL, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente. La sede di lavoro della "Commissione paritetica" sarà presso la sede dell'Organismo paritetico di settore (O.N.B.S.I.) di cui all'art. 66 del presente c.c.n.l. ed opererà con le seguenti procedure e modalità. Alla le modalità sotto elencate: alla Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso ricevuta di ricevimentoritorno, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni territoriali locali ad esse facenti capocapo nonché, singoli datori di lavoro o lavoratori. All'atto all'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente produce deve presentare tutti gli elementi utili all'esame della controversia. In pendenza di procedure presso la Commissione commissione paritetica, le rispettive Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa. La iniziativa entro 30 (trenta) giorni successivi; la data di convocazione, per l'esame della controversia, controversia sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi. La la Commissione paritetica, paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. La la Commissione paritetica, paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica stessa. Le ; le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi. Per tutto quanto relativo al funzionamento La Commissione sarà composta da tre rappresentanti della Commissione paritetica, potrà provvedere la Commissione paritetica stessa, con proprie deliberazioni. I componenti della Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti stipulanti il c.c.n.l., un rapporto conclusivo del lavoro svolto. La C.P. per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito FIAIP e dai rappresentanti di formulare Fisascat e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso la Commissione, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge n. 125/1991, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi. La C.P. per le pari opportunità è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplenteUiltucs. La sede operativa del gruppo di lavoro per le pari opportunità, della Commissione Paritetica sarà presso la sede dell'Organismo bilaterale nazionale di settore. Per tutto quanto relativo al funzionamento Sede della CommissioneFIAIP Nazionale in Xxx Xxxxx, potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni. I componenti della Commissione000, inoltre, di norma nel secondo trimestre di ogni anno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e comunque tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle stesse parti un rapporto conclusivo. Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:Xxxx.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale costituisce lo strumento per l'esame l’esame di tutte le controversie con- troversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione e integrale applicazione del presente c.c.n.l. .. La Commissione paritetica Paritetica è composta dalle Organizzazioni organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l. e consta di 12 componenti di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni organizzazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive ri- spettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l. .. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente. La sede Sede di lavoro della "Commissione paritetica" Paritetica” sarà presso la sede dell'Organismo paritetico Sede dell’organismo pa- ritetico di settore (O.N.B.S.I.ONBSI) di cui all'art. all’articolo 66 del presente c.c.n.l. ed opererà con le seguenti procedure e modalità. Alla Commissione paritetica Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti il presente contratto Contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni territoriali Territoriali ad esse facenti capo. All'atto capo All’atto della presentazione dell'istanzadell’istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame della all’esame delle controversia. In pendenza di procedure presso la Commissione pariteticaParitetica, le rispettive Organizzazioni sindacali Sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa. La data di convocazione, per l'esame l’esame della controversia, sarà fissata, d'accordo d’accordo tra i componenti com- ponenti la Commissione pariteticaParitetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza dell’istanza e l'intera l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi. La Commissione pariteticaParitetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame all’esame della controversia stessa. La Commissione pariteticaParitetica, provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni delibera- zioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica Paritetica stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessateinteres- sate, alle quali incombe l'obbligo l’obbligo di conformarvisi. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione pariteticaParitetica, potrà provvedere la Commissione paritetica Paritetica stessa, con proprie deliberazioni. deliberazioni I componenti della Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno pre- senteranno alle parti stipulanti il c.c.n.l., un rapporto conclusivo del lavoro svolto. La C.P. per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso la Commissione, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge n. 125/1991, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi. La C.P. per le pari opportunità è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente. La sede operativa del gruppo di lavoro per le pari opportunità, sarà presso la sede dell'Organismo bilaterale nazionale di settore. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione, potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni. I componenti della Commissione, inoltre, di norma nel secondo trimestre di ogni anno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e comunque tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle stesse parti un rapporto conclusivo. Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento Paritetica è l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l’aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per: - esaminare l’andamento dell’occupazione nel settore dei servizi socio educativi per l'esame l’infanzia, con particolare riferimento a quella giovani- le, anche in rapporto all’utilizzo dei Contratti di apprendistato pro- fessionalizzante; - esaminare tutte le controversie collettive relative alla autentica e corretta di interpretazione e integrale di applicazione degli istituti contrattuali e /o delle singole clausole; - individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall’at- tuale classificazione; - discutere qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato; - concordare eventuali modifiche delle norme del presente c.c.n.lCCNL qualora inter- venissero modifiche strutturali dell’Ente e/o disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro; - approvare il protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle leggi 12.6.1990 n. 146 e 11.4.2000 n. 83. La Commissione paritetica è composta dalle Organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l. e consta di 12 componenti di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratoriA tal fine le Parti, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) 180 giorni dalla firma del c.c.n.l. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplentepresente contratto, si in- contreranno per definire il relativo protocollo di intesa. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede di lavoro della "Commissione paritetica" sarà presso la sede dell'Organismo paritetico di settore (O.N.B.S.I.) di cui all'artFISM Na- zionale. 66 La FISM provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle delibera- zioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza, anche se- parata, delle parti firmatarie del presente c.c.n.l. ed opererà con le seguenti procedure e modalità. Alla Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni territoriali ad esse facenti capo. All'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame della controversia. In pendenza di procedure presso la Commissione paritetica, le rispettive Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativaCCNL. La data di convocazione, per l'esame della controversia, sarà convocazione è fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione pariteticad’accordo fra le parti, entro 15 (quindici) giorni gior- ni dalla presentazione dell'istanza dell’istanza e l'intera l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi. La Commissione pariteticaCommissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia contro- versia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame all’esame della controversia stessa. La Commissione paritetica, provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica stessadell’argomento. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia co- pia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo l’obbligo di conformarvisi. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica, potrà provvedere la Commissione paritetica stessa, con proprie deliberazioni. I componenti della Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti stipulanti il c.c.n.l., un rapporto conclusivo del lavoro svolto. La C.P. per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavorouniformarvisi. In questo senso pendenza di procedure presso la Commissione, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge n. 125/1991, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi. La C.P. per le pari opportunità è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente. La sede operativa del gruppo di lavoro per le pari opportunità, sarà presso la sede dell'Organismo bilaterale nazionale di settore. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione, potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni. I componenti della Commissione, inoltre, di norma nel secondo trimestre di ogni anno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e comunque tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle stesse parti un rapporto conclusivo. Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:interessate non potranno prendere alcun’altra iniziativa sindacale né legale.

Appears in 1 contract

Samples: www.cislscuolaemiliaromagna.it

Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale costituisce lo strumento per l'esame l’esame di tutte le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione e integrale applicazione del presente c.c.n.lCCNL. La Commissione paritetica Paritetica è composta dalle Organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l. e consta di 12 componenti membri di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni Confederazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.lCCNL. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplentesupplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell’Ente Bilaterale Nazionale di Settore. La sede Sede di lavoro della "Commissione paritetica" Paritetica” sarà presso la sede dell'Organismo paritetico Sede dell’Ente Bilaterale Nazionale di settore (O.N.B.S.I.) di cui all'art. 66 del presente c.c.n.l. Settore ed opererà con le seguenti procedure e modalità. : Alla Commissione paritetica Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti il presente contratto Contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni territoriali Territoriali ad esse facenti capo. All'atto capo All’atto della presentazione dell'istanzadell’istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame della all’esame delle controversia. In pendenza di procedure presso la Commissione pariteticaParitetica, le rispettive Organizzazioni sindacali Sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa. La data di convocazione, per l'esame l’esame della controversia, sarà fissata, d'accordo d’accordo tra i componenti la Commissione pariteticaParitetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza dell’istanza e l'intera l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi. La Commissione pariteticaParitetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame all’esame della controversia stessa. La Commissione pariteticaParitetica, provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica Paritetica stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo l’obbligo di conformarvisi. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione pariteticaParitetica, potrà provvedere la Commissione paritetica Paritetica stessa, con proprie deliberazioni. deliberazioni I componenti della Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti stipulanti il c.c.n.l.CCNL, un rapporto conclusivo del lavoro svolto. La C.P. per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso la Commissione, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge n. 125/1991, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi. La C.P. per le pari opportunità è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente. La sede operativa del gruppo di lavoro per le pari opportunità, sarà presso la sede dell'Organismo bilaterale nazionale di settore. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione, potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni. I componenti della Commissione, inoltre, di norma nel secondo trimestre di ogni anno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e comunque tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle stesse parti un rapporto conclusivo. Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l'esame l’esame di tutte le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione e integrale collettive, di Interpretazione ed applicazione del presente c.c.n.l. La Commissione paritetica è composta dalle Organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l. e consta di 12 componenti di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratoriccnl, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente. La sede di lavoro della "Commissione paritetica" sarà presso la sede dell'Organismo paritetico di settore (O.N.B.S.I.) di cui all'art. 66 del presente c.c.n.l. ed opererà con le seguenti procedure e modalità. Alla Commissione paritetica potranno rivolgersile modalità sotto elencate: - con accesso diretto alla Commissione, tramite corrispondenza cartacea spedita a mezzo lettera raccomandata A.R. da par- te di chi ne ha interesse, oppure con avviso di ricevimento, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovveroposta elettronica; - con accesso indiretto, tramite le stesseorganizzazioni firmatarie, le Organizzazioni territoriali ad esse facenti capo. All'atto della presentazione dell'istanzacon successivo inoltro, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame della controversia. In a carico di queste ultime, alla Commissione entro 3 giorni dalla ricezione; - in pendenza di procedure presso la Commissione paritetica, le rispettive Organizzazioni organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa. La ; - la data di convocazione, della convocazione per l'esame l’esame della controversia, controversia sarà fissata, d'accordo d’accordo tra i componenti la Commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza dell’istanza e l'intera l’intera procedura deve dovrà esaurirsi entro i 30 (trentatren- ta) giorni successivi. La ; - la Commissione paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia controversia, per acquisire ogni informazione e informa- zione ed osservazione utile all'esame all’esame della controversia stessa. La ; - la Commissione paritetica, paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica stessa. Le ; - le deliberazioni della Commissione paritetica sono saranno trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo l’obbligo di conformarvisiadeguarsi. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica, paritetica potrà provvedere la Commissione paritetica stessa, con proprie deliberazioni. I componenti della Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti stipulanti il c.c.n.l., un rapporto conclusivo del lavoro svolto. La C.P. per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso la Commissione, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge n. 125/1991, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi. La C.P. per le pari opportunità è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente. La sede operativa del gruppo di lavoro per le pari opportunità, sarà presso la sede dell'Organismo bilaterale nazionale di settore. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione, potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni. I componenti della Commissione, inoltre, di norma nel secondo trimestre di ogni anno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e comunque tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle stesse parti un rapporto conclusivo. Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:

Appears in 1 contract

Samples: www.frgeditore.it

Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l'esame di l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 4. A tal fine la Commissione paritetica nazionale, con le modalità e le procedure previste dall'art. 6 esamina ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari tutte le controversie collettive relative alla autentica e corretta di interpretazione e integrale di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dal presente contratto. Inoltre la Commissione paritetica nazionale potrà procedere alla armonizzazione di accordi esistenti alle scadenze naturali degli stessi, con il presente c.c.n.l. secondo criteri di uniformità e di omogeneizzazione rispetto alla disciplina contenuta nel presente contratto. Le vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto nazionale di lavoro riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende ricomprese nella sfera di applicazione del presente c.c.n.lcontratto, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all'esame della Commissione nazionale per il tentativo di amichevole componimento. Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 5 si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria della Commissione paritetica nazionale ha sede presso la FIPE e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica è composta nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata R.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l. e consta di 12 componenti di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente. La sede di lavoro della "Commissione paritetica" sarà presso la sede dell'Organismo paritetico di settore (O.N.B.S.I.) di cui all'art. 66 del presente c.c.n.l. ed opererà con le seguenti procedure e modalità. Alla Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni territoriali ad esse facenti capocontratto. All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte richiedente produce interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia. In pendenza Le riunioni della Commissioni paritetica nazionale avranno luogo di procedure norma presso la Commissione paritetica, le rispettive Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativasede della FIPE. La data di convocazione, per l'esame della controversia, convocazione sarà fissata, fissata d'accordo tra i componenti la Commissione paritetica, le parti entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi. La Commissione paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. La Commissione paritetica, provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale nè legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso sulla base della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle quali incombe l'obbligo di conformarvisiprocedure e modalità previste a riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione pariteticaparitetica nazionale, potrà provvedere la Commissione paritetica stessa, con proprie deliberazionipropria deliberazione. Xxxxx restando i diritti individuali in materia di controversie di lavoro ex legge n. 533 del 11 agosto 1973, le vertenze individuali relative all'applicazione del presente contratto nazionale di lavoro potranno essere demandate, prima dell'azione giudiziaria all'esame di una Commissione composta da un rappresentante dell'Associazione della FIPE e da un rappresentante dell'Associazione dei lavoratori alla quale il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato. Il dipendente interessato alla definizione della controversia è tenuto a richiedere il tentativo di conciliazione mediante l'organizzazione sindacale alla quale sia iscritto o abbia conferito mandato, la quale deve a sua volta denunciare la controversia all'organizzazione locale della FIPE che rappresenta la controparte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente gli elementi essenziali della controversia stessa. Qualora il tentativo di conciliazione sia richiesto da un datore di lavoro, l'Associazione locale imprenditoriale ne darà comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore di lavoro invitandolo a designare, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo. Ricevuta la richiesta o la segnalazione, l'Associazione locale imprenditoriale provvederà a convocare presso la propria sede la Commissione per esperire il tentativo di amichevole componimento, che dovrà esaurirsi entro il termine di quindici giorni e comunque senza pregiudicare i termini di prescrizione previsti dal codice civile. Dall'esame di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo facendo risultare gli estremi della conciliazione o del mandato accordo. I componenti verbali di conciliazione o di mancato accordo, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni ed inviate alle Organizzazioni nazionali firmatarie il presente contratto nazionale di lavoro. I tentativi di conciliazione potranno essere, su mandato della CommissioneCommissione nazionale, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti stipulanti il c.c.n.l., un rapporto conclusivo del lavoro svolto. La C.P. per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti affrontati a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavorolivello locale. In questo senso caso la Commissione, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge n. 125/1991, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase Commissione nazionale indicherà i componenti della stessa. N.d.R.: L'accordo di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessirinnovo 18 dicembre 2000 prevede quanto segue: L'art. La C.P. per le pari opportunità è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma 7 del c.c.n.l. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente. La sede operativa del gruppo di lavoro per le pari opportunità, sarà presso la sede dell'Organismo bilaterale nazionale di settore. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione, potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni. I componenti della Commissione, inoltre, di norma nel secondo trimestre di ogni anno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e comunque tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle stesse parti un rapporto conclusivo. Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:8 giugno 1995 è sostituito dal seguente: Conciliazione delle vertenze individuali

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro