Common use of Commissione Paritetica Nazionale Clause in Contracts

Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione Paritetica è l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l’aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per: - esaminare l’andamento dell’occupazione nel settore dei servizi socio educativi per l’infanzia, con particolare riferimento a quella giovani- le, anche in rapporto all’utilizzo dei Contratti di apprendistato pro- fessionalizzante; - esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti contrattuali e /o delle singole clausole; - individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall’at- tuale classificazione; - discutere qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato; - concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora inter- venissero modifiche strutturali dell’Ente e/o disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro; - approvare il protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle leggi 12.6.1990 n. 146 e 11.4.2000 n. 83. A tal fine le Parti, entro 180 giorni dalla firma del presente contratto, si in- contreranno per definire il relativo protocollo di intesa. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso la FISM Na- zionale. La FISM provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle delibera- zioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza, anche se- parata, delle parti firmatarie del presente CCNL. La data della convocazione è fissata, d’accordo fra le parti, entro 15 gior- ni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in contro- versia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia dell’argomento. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in co- pia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi. In pendenza di procedure presso la Commissione, le parti interessate non potranno prendere alcun’altra iniziativa sindacale né legale.

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Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione Paritetica è l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l’aggiornamento del Contratto in materia paritetica nazionale costituisce lo strumento per l’esame di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per: - esaminare l’andamento dell’occupazione nel settore dei servizi socio educativi per l’infanzia, con particolare riferimento a quella giovani- le, anche in rapporto all’utilizzo dei Contratti di apprendistato pro- fessionalizzante; - esaminare tutte le controversie di interpretazione per la corretta e di autentica applicazione degli istituti contrattuali e /o delle singole clausole; - individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall’at- tuale classificazione; - discutere qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato; - concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora inter- venissero modifiche strutturali dell’Ente e/o disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro; - approvare il protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle leggi 12.6.1990 n. 146 e 11.4.2000 n. 83. A tal fine le Parti, entro 180 giorni dalla firma del presente contratto, si in- contreranno per definire il relativo protocollo di intesa. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso la FISM Na- zionale. La FISM provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle delibera- zioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza, anche se- parata, delle parti firmatarie del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate: 1. La alla commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, le Organizzazioni locali ad esse facenti capo nonché, singoli datori di lavoro o lavoratori. 2. all’atto della presentazione dell’istanza, la parte richiedente deve presentare tutti gli elementi utili all’esame della controversia. In pendenza di procedure presso la commissione paritetica, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successivi; 3. la data di convocazione, per l’esame della convocazione è controversia sarà fissata, d’accordo fra le partitra i componenti la commissione paritetica, entro 15 gior- ni (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi. 4. La Commissione, la commissione paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in contro- versia controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia dell’argomentostessa. 5. Le la commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunoni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della commissione paritetica stessa; 6. le deliberazioni della Commissione Paritetica commissione paritetica sono trasmesse in co- pia copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisiconformarvisi. In pendenza La commissione sarà composta da tre rappresentanti designati dall’UNAI e da tre rappresentanti di procedure Xxxxxxx, Fisascat e Uiltucs. La sede della Commissione Paritetica sarà presso la CommissioneSede dell’UNAI sita in Xxx Xxxxxxxxxxxx 00, le parti interessate non potranno prendere alcun’altra iniziativa sindacale né legale00000 Xxxx.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione Paritetica è l’organo preposto E’ composta da quattro a garantire otto membri, anche non investiti di rappresentanza negoziale, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto e dal COSIS delle ACLI in pari numero. Tale organo dovrà incontrarsi almeno quattro volte l’anno. Tale organo garantisce il rispetto delle intese intercorse e l’aggiornamento del Contratto in materia formula proposte di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie modifica ed aggiornamento del presente CCNL per: - esaminare l’andamento dell’occupazione nel settore dei servizi socio educativi per l’infanzia, con particolare riferimento a quella giovani- le, anche in rapporto all’utilizzo dei Contratti contratto o di apprendistato pro- fessionalizzante; - esaminare accordi ad esso comunque correlati. A tal fine: a) esamina tutte le controversie problematiche di interpretazione e di applicazione degli di interi istituti contrattuali o di singole clausole negoziali, xxx comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e /o delle singole clausole; - individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall’at- tuale classificazione; - discutere qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato; - concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora inter- venissero modifiche strutturali dell’Ente e/o disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro; - approvare il protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle leggi 12.6.1990 n. 146 e 11.4.2000 n. 83. A tal fine le Parti, entro 180 giorni dalla firma temi menzionati nella prima parte del presente contratto, si in- contreranno emanando un responso scritto; b) individua figure professionali e percorsi di professionalizzazione non previsti nella vigente classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica e/o organizzativa di particolare rilevanza, e le fa oggetto di motivate proposte; c) effettua un monitoraggio costante delle dinamiche di applicazione del presente contratto anche con riferimento alle singole esperienze territoriali con ogni più ampia prerogativa per definire il relativo protocollo la diretta acquisizione di intesadati e documenti; d) elabora linee guida e strumenti di regolazione per una omogenea e coerente attuazione degli istituti previsti dal presente contratto anche avvalendosi di eventuali forme di consulenza o valorizzando idonee modalità di consultazione; e) decide, quale Collegio arbitrale, sulle controversie, ivi incluse quelle in materia disciplinare, insorte tra le parti di contratti di lavoro individuali assoggettati alla disciplina economica e normativa del presente contratto. Xxxxxx, altresì, in veste di Collegio di Conciliazione, le controversie insorte come sopra, emanando in ogni caso alle parti litiganti una proposta conciliativa redatta per iscritto anche se non contenuta in un verbale di conciliazione. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso la FISM Na- zionale. La FISM provvede disciplina delle suddette funzioni sarà oggetto di specifici regolamenti emanati dalla stessa Commissione. f) Promuove attività atte alla verbalizzazione delle riunioni e delle delibera- zioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza, anche se- parata, delle parti firmatarie conoscenza ed alla adesione del presente CCNLcontratto, fornisce assistenza alle realtà locali per il superamento di problematiche relative alla contrattazione. La data della convocazione è fissata, d’accordo fra le parti, Le parti si impegnano a perfezionare la nomina dei rispettivi membri componenti la Commissione paritetica nazionale entro 15 gior- ni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in contro- versia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia dell’argomento. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in co- pia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisidalla stipula del presente contratto. In pendenza occasione dell’insediamento la Commissione provvederà a dotarsi di procedure presso la Commissione, le parti interessate non potranno prendere alcun’altra iniziativa sindacale né legaleprogramma di attività e di un regolamento per il suo funzionamento.

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Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione Paritetica è l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l’aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per: - esaminare l’andamento dell’occupazione nel settore dei servizi socio educativi per l’infanzia, con particolare riferimento a quella giovani- le, anche in rapporto all’utilizzo dei Contratti di apprendistato pro- fessionalizzante; - esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti contrattuali e /o delle singole clausole; - individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall’at- tuale classificazione; - discutere qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato; - concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora inter- venissero modifiche strutturali dell’Ente e/o disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro; - approvare il protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione Procedure‌ Per l'espletamento di quanto previsto dalle leggi 12.6.1990 n. 146 dall'art. 15, lett. a) e 11.4.2000 n. 83. A tal fine le Parti, entro 180 giorni dalla firma del presente contrattob), si in- contreranno per definire il relativo protocollo applicano le procedure di intesaseguito indicate. La Segreteria segreteria della Commissione Paritetica paritetica nazionale ha sede presso la FISM Na- zionale. La FISM Confesercenti e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle delibera- zioni deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione Paritetica Nazionale paritetica nazionale si riunisce su istanzaistanza presentata, anche se- parataa mezzo di lettera raccomandata a.r., delle parti firmatarie del dalle Organizzazioni stipulanti il presente CCNLcontratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confesercenti tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confesercenti. La data della convocazione è fissata, d’accordo fra sarà fissata d'accordo tra le parti, parti entro 15 gior- ni giorni dalla presentazione dell’istanza dell'istanza di cui al precedente 4° comma e l’intera l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in contro- versia controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame all'esame della controversia dell’argomentostessa. Le deliberazioni della Commissione Paritetica paritetica sono trasmesse in co- pia copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo l'obbligo di uniformarvisiuniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° comma, e 412 cod. proc. civ. e 2113, 4° comma, cod. civ., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. In pendenza di procedure procedura presso la CommissioneCommissione paritetica nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcun’altra alcuna altra iniziativa sindacale legale.. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni. Titolo IV‌

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Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione Paritetica è l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l’aggiornamento del Contratto in materia paritetica nazionale costituisce lo strumento per l’esame di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per: - esaminare l’andamento dell’occupazione nel settore dei servizi socio educativi per l’infanzia, con particolare riferimento a quella giovani- le, anche in rapporto all’utilizzo dei Contratti di apprendistato pro- fessionalizzante; - esaminare tutte le controversie di interpretazione per la corretta e di autentica applicazione degli istituti contrattuali e /o delle singole clausole; - individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall’at- tuale classificazione; - discutere qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato; - concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora inter- venissero modifiche strutturali dell’Ente e/o disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro; - approvare il protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle leggi 12.6.1990 n. 146 e 11.4.2000 n. 83. A tal fine le Parti, entro 180 giorni dalla firma del presente contratto, si in- contreranno per definire il relativo protocollo di intesa. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso la FISM Na- zionale. La FISM provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle delibera- zioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza, anche se- parata, delle parti firmatarie del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate: 1. La alla commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, le Organizzazioni locali ad esse facenti capo nonché, singoli datori di lavoro o lavoratori. 2. all’atto della presentazione dell’istanza, la parte richiedente deve presentare tutti gli elementi utili all’esame della controversia. In pendenza di procedure presso la commissione paritetica, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successivi; 3. la data di convocazione, per l’esame della convocazione è controversia sarà fissata, d’accordo fra le partitra i componenti la commissione paritetica, entro 15 gior- ni (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi. 4. La Commissione, la commissione paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in contro- versia controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia dell’argomentostessa. 5. Le la commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della commissione paritetica stessa; 6. le deliberazioni della Commissione Paritetica commissione paritetica sono trasmesse in co- pia copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisiconformarvisi. In pendenza La commissione sarà composta da tre rappresentanti delle associazioni datoriali che sottoscrivono il presente contratto: il primo anno due designati dall’ANACI e uno dall’UNAI, il secondo anno uno designato dall’ANACI e due dall’UNAI, dal terzo anno e fino alla scadenza del contratto la ripartizione dei componenti come risulterà dagli accordi stipulati dalle predette associazioni; e da tre rappresentanti di procedure Filcams, Fisascat e Uiltucs. La sede della Commissione Paritetica sarà presso la CommissioneSede dell’UNAI sita in Xxx Xxxxxxxxxxxx 00, le parti interessate non potranno prendere alcun’altra iniziativa sindacale né legale00000 Xxxx.

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Commissione Paritetica Nazionale. La 1. E' istituita a Roma, presso la sede della A.N.C.C., la Commissione Paritetica è l’organo preposto a garantire Nazionale. Tale Commissione opererà al fine di assicurare il rispetto delle intese intercorse e l’aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per: - esaminare l’andamento dell’occupazione nel settore dei servizi socio educativi per l’infanzia, con particolare riferimento a quella giovani- le, anche in rapporto all’utilizzo dei Contratti di apprendistato pro- fessionalizzante; - esaminare esaminando tutte le controversie di interpretazione e di applicazione degli di interi istituti contrattuali e /o di singole clausole del contratto, con esclusione della materia delle singole clausole; - individuaresanzioni disciplinari. Della Commissione Paritetica Nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto. 2. A detta Commissione dovranno rivolgersi, se necessariea mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, figure professionali non previste dall’at- tuale classificazione; - discutere qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato; - concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora inter- venissero modifiche strutturali dell’Ente le Organizzazioni Sindacali locali facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti detto contratto e/o disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro; - approvare il protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione le cooperative aderenti alle rispettive Associazioni tramite le Associazioni territoriali di quanto previsto dalle leggi 12.6.1990 n. 146 e 11.4.2000 n. 83. A tal fine le Parti, entro 180 giorni dalla firma del presente contratto, si in- contreranno per definire il relativo protocollo di intesa. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso la FISM Na- zionale. La FISM provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle delibera- zioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza, anche se- parata, delle parti firmatarie del presente CCNLcompetenza. La data della convocazione è fissata, d’accordo fra sarà fissata d'accordo tra le parti, parti entro 15 gior- ni dalla presentazione dell’istanza giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente e l’intera l'intera procedura deve dovrà esaurirsi entro i 30 130 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in contro- versia controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame all'esame della controversia dell’argomentostessa. Le deliberazioni della Commissione Paritetica paritetica sono trasmesse in co- pia copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo l'obbligo di uniformarvisiuniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, comma 3, 412 C.P.C. e 2113, comma 4 C.C., come modificati dalla legge 11.8.73 n. 533. 3. In pendenza di procedure procedura presso la CommissioneCommissione Nazionale, cioè per 45 giorni dalla sua attivazione, le parti interessate non potranno prendere alcun’altra alcuna iniziativa sia sindacale che legale. 4. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali la parte, il cui diritto di Organizzazione Sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso - sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri - potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni), di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. 5. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni.

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Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione Paritetica è l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l’aggiornamento del Contratto in materia paritetica nazionale costituisce lo strumento per l’esame di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per: - esaminare l’andamento dell’occupazione nel settore dei servizi socio educativi per l’infanzia, con particolare riferimento a quella giovani- le, anche in rapporto all’utilizzo dei Contratti di apprendistato pro- fessionalizzante; - esaminare tutte le controversie di interpretazione per la corretta e di autentica applicazione degli istituti contrattuali e /o delle singole clausole; - individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall’at- tuale classificazione; - discutere qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato; - concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora inter- venissero modifiche strutturali dell’Ente e/o disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro; - approvare il protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle leggi 12.6.1990 n. 146 e 11.4.2000 n. 83. A tal fine le Parti, entro 180 giorni dalla firma del presente contrattoC.C.N.L., si in- contreranno per definire con le procedure e le modalità sottoelencate: 1. alla commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni nazionali stipulanti il relativo protocollo presente contratto ovvero, le Organizzazioni locali ad esse facenti capo nonché, singoli datori di intesalavoro o lavoratori. 2. La Segreteria all’atto della Commissione Paritetica ha sede presentazione dell’istanza, la parte richiedente deve presentare tutti gli elementi utili all’esame della controversia. In pendenza di procedure presso la FISM Na- zionalecommissione paritetica, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successivi; 3. La FISM provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle delibera- zioni assuntela data di convocazione, che dovranno essere sottoscritte dai componenti per l’esame della Commissione stessa. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza, anche se- parata, delle parti firmatarie del presente CCNL. La data della convocazione è controversia sarà fissata, d’accordo fra le partitra i componenti la commissione paritetica, entro 15 gior- ni (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi. 4. La Commissione, la commissione paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in contro- versia controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia dell’argomentostessa. 5. Le la commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della commissione paritetica stessa; 6. le deliberazioni della Commissione Paritetica commissione paritetica sono trasmesse in co- pia copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisiconformarvisi. In pendenza La commissione sarà composta da tre rappresentanti della FIAIP e da tre rappresentanti di procedure Xxxxxxx, Fisascat e Uiltucs. La sede della Commissione Paritetica sarà presso la Commissione, le parti interessate non potranno prendere alcun’altra iniziativa sindacale né legaleSede della FIAIP Nazionale in Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0 Xxxx.

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Commissione Paritetica Nazionale. La 1. È istituita a Roma, presso la sede della A.N.C.C., la Commissione Paritetica è l’organo preposto a garantire Na- zionale. Tale Commissione opererà al fine di assicurare il rispetto delle intese intercorse e l’aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per: - esaminare l’andamento dell’occupazione nel settore dei servizi socio educativi per l’infanzia, con particolare riferimento a quella giovani- le, anche in rapporto all’utilizzo dei Contratti di apprendistato pro- fessionalizzante; - esaminare inter- corse esaminando tutte le controversie di interpretazione e di applicazione degli di interi istituti contrattuali e /o di singole clausole del contratto, con esclusione della materia delle singole clausole; - individuaresanzioni disciplinari. Della Commissione Paritetica Nazionale fanno parte di diritto le parti sti- pulanti il presente contratto. 2. A detta Commissione dovranno rivolgersi, se necessariea mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, figure professionali non previste dall’at- tuale classificazione; - discutere qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato; - concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora inter- venissero modifiche strutturali dell’Ente le Organizzazioni Sindacali locali facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti detto contratto e/o disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro; - approvare il protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione le cooperative aderenti alle rispettive Associazioni tra- mite le Associazioni territoriali di quanto previsto dalle leggi 12.6.1990 n. 146 e 11.4.2000 n. 83. A tal fine le Parti, entro 180 giorni dalla firma del presente contratto, si in- contreranno per definire il relativo protocollo di intesa. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso la FISM Na- zionale. La FISM provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle delibera- zioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza, anche se- parata, delle parti firmatarie del presente CCNLcompetenza. La data della convocazione è fissata, sarà fis- sata d’accordo fra tra le parti, parti entro 15 gior- ni dalla presentazione dell’istanza giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma presente e l’intera procedura deve dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in contro- versia controversia per acquisire ac- quisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia dell’argomentostessa. Le deliberazioni della Commissione Paritetica paritetica sono trasmesse in co- pia copia alle parti interessatein- teressate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisiuniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estre- mi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, 412 Codice di Procedura Civile e 2113, quarto comma Codice Civile, come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533. 3. In pendenza di procedure procedura presso la CommissioneCommissione Nazionale, cioè per 45 giorni dalla sua attivazione, le parti interessate non potranno prendere alcun’altra alcuna iniziativa sia sindacale che legale. 4. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali la parte, il cui diritto di Organizzazione Sindacale al ri- spetto di quanto in materia previsto risulti leso – sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di og- gettivi riscontri – potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni), di non ottemperare a sua volta alle procedu- re e modalità previste al riguardo. 5. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Naziona- le potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (c.c.n.l.)

Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione Paritetica è l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l’aggiornamento del Contratto in materia paritetica nazionale costituisce lo strumento per l’esame di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per: - esaminare l’andamento dell’occupazione nel settore dei servizi socio educativi per l’infanzia, con particolare riferimento a quella giovani- le, anche in rapporto all’utilizzo dei Contratti di apprendistato pro- fessionalizzante; - esaminare tutte le controversie di interpretazione per la corretta e di autentica applicazione degli istituti contrattuali e /o delle singole clausole; - individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall’at- tuale classificazione; - discutere qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato; - concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora inter- venissero modifiche strutturali dell’Ente e/o disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro; - approvare il protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle leggi 12.6.1990 n. 146 e 11.4.2000 n. 83. A tal fine le Parti, entro 180 giorni dalla firma del presente contratto, si in- contreranno per definire il relativo protocollo di intesa. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso la FISM Na- zionale. La FISM provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle delibera- zioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza, anche se- parata, delle parti firmatarie del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate: 1. La alla commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, le Organizzazioni locali ad esse facenti capo nonché, singoli datori di lavoro o lavoratori. 2. all’atto della presentazione dell’istanza, la parte richiedente deve presentare tutti gli elementi utili all’esame della controversia. In pendenza di procedure presso la commissione paritetica, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successivi; 3. la data di convocazione, per l’esame della convocazione è controversia sarà fissata, d’accordo fra le partitra i componenti la commissione paritetica, entro 15 gior- ni (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi. 4. La Commissione, la commissione paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in contro- versia controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia dell’argomentostessa. 5. Le la commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunoni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della commissione paritetica stessa; 6. le deliberazioni della Commissione Paritetica commissione paritetica sono trasmesse in co- pia copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisiconformarvisi. In pendenza La commissione sarà composta da tre rappresentanti delle associazioni datoriali che sottoscrivono il presente contratto: il primo anno due designati dall’ANACI e uno dall’UNAI, il secondo anno uno designato dall’ANACI e due dall’UNAI, dal terzo anno e fino alla scadenza del contratto la ripartizione dei componenti come risulterà dagli accordi stipulati dalle predette associazioni; e da tre rappresentanti di procedure Filcams, Fisascat e Uiltucs. La sede della Commissione Paritetica sarà presso la CommissioneSede dell’UNAI sita in Xxx Xxxxxxxxxxxx 00, le parti interessate non potranno prendere alcun’altra iniziativa sindacale né legale00000 Xxxx.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Commissione Paritetica Nazionale. La Presso la sede della Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia è costituita una Commissione Paritetica è l’organo preposto Nazionale composta da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, che hanno stipulato il presente contratto e da egual numero di rappresentanti della Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti: a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all’applicazione del presente C.C.N.L. e per il funzionamento delle Commissioni Paritetiche territoriali; b) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali; c) nominare sottocommissioni tecniche, composte da rappresentanti delle XX.XX. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, indicate al I° comma, e da rappresentanti della Confedilizia, con il compito di studiare i seguenti argomenti, elaborando documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo quadriennale: 1) possibilità di definizione di una nuova classificazione parametrata dei lavoratori ed eventuali diverse regolamentazioni degli orari di lavoro, collegate anche a garantire nuove forme di organizzazione del lavoro; 2) stesura di un nuovo testo contrattuale, ferma restando la sostanza dell'attuale normativa. Le stesse sottocommissioni provvederanno a: I) valutare l'opportunità di definire una disciplina relativa a forme di previdenza integrativa, che potrà entrare in vigore anche in costanza di validità del presente CCNL; II) elaborare ipotesi di armonizzazione della vigente disciplina contrattuale con il rispetto delle intese intercorse e l’aggiornamento nuovo quadro normativo conseguente all'entrata in vigore del Contratto D. Lgs. n. 626/94 in materia di classificazione sicurezza sul lavoro; III) esaminare la fattibilità tecnica e l'opportunità di forme di accantonamento del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per: - esaminare l’andamento dell’occupazione nel settore dei servizi socio educativi T.F.R. presso la Cassa Portieri. d) esperire il tentativo di conciliazione per l’infanzia, con particolare riferimento a quella giovani- le, anche in rapporto all’utilizzo dei Contratti di apprendistato pro- fessionalizzante; - esaminare tutte le controversie di interpretazione insorte tra le Organizzazioni territoriali della Proprietà Edilizia e di applicazione degli istituti contrattuali e /o delle singole clausole; - individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall’at- tuale classificazione; - discutere qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato; - concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora inter- venissero modifiche strutturali dell’Ente e/o disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro; - approvare le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo alle Organizzazioni Sindacali nazionali che hanno stipulato il protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle leggi 12.6.1990 n. 146 e 11.4.2000 n. 83. A tal fine le Parti, entro 180 giorni dalla firma del presente contratto, si in- contreranno per definire il relativo protocollo di intesa. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso la FISM Na- zionale. La FISM provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle delibera- zioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessaindicate al I° comma. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza, anche se- parata, sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti firmatarie del presente CCNL. La data della convocazione è fissata, d’accordo fra le parti, entro 15 gior- ni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in contro- versia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia dell’argomento. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in co- pia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi. In pendenza di procedure presso la Commissione, le parti interessate non potranno prendere alcun’altra iniziativa sindacale né legalecontraenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro