COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE. La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire: - il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale; - l'attuazione delle nonne sancite dalla contrattazione decentrata; - la composizione delle controversie. In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue: - l'organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dall'ANINSEI; - l'organismo è convocato su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCNL ed è presieduto, a turno, da un rappresentante delle XX.XX. della scuola e dall'ANINSEI. Compiti della Commissione Paritetica Regionale: - verificare l'esatta applicazione dell'Art. 22.1 parte prima del presente CCNL e perciò delle assunzioni di personale docente a tempo determinato; - esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in particolare l'applicazione della L. 428/90 e della L. 223/91 e delle relative procedure; - verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto a seguito di riduzione di personale e/o di orario di lavoro; - monitorare l'andamento dell'occupazione con particolare riguardo all'utilizzazione dell'apprendistato professionalizzante da parte delle istituzioni scolastiche adenti all'ANINSEI ai sensi di quanto previsto dall'Art. 24 parte prima del presente CCNL. La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per contrattazione decentrata di cui all'Art. 20 parte prima del presente CCNL. La Commissione si costituisce ed opera con le modalità previste nel Regolamento allegato come parte integrante del presente CCNL. La Commissione Paritetica Regionale assume anche i compiti in materia di igiene e sicurezza.
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Samples: www.unistrada.it, www.sgtmultiservizi.it, brescia.cislscuolalombardia.it
COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE. La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantiregaran- tire: - il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionalenazio- nale; - l'attuazione delle nonne norme sancite dalla contrattazione decentrata; - la composizione delle controversie. In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue: - l'organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dall'ANINSEI; - l'organismo è convocato su richiesta di una delle parti firmatarie del presente pre- sente CCNL ed è presieduto, a turno, da un rappresentante delle XX.XX. della scuola e dall'ANINSEI. Compiti della Commissione Paritetica Regionale: - verificare l'esatta applicazione dell'Art. 22.1 parte prima del presente CCNL e perciò delle assunzioni di personale docente a tempo determinato; - esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in particolare l'applicazione partico- lare l’applicazione della L. 428/90 e della L. L.. 223/91 e delle relative procedureproce- dure; - verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto a seguito se- guito di riduzione di personale e/o di orario di lavoro; - monitorare l'andamento dell'occupazione l’andamento dell’occupazione con particolare riguardo all'utilizzazione dell'apprendistato all’utilizzazione dell’apprendistato professionalizzante da parte delle istituzioni istitu- zioni scolastiche adenti all'ANINSEI all’ANINSEI ai sensi di quanto previsto dall'Artdall’Art. 24 parte prima del presente CCNL. La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per contrattazione contratta- zione decentrata di cui all'Art. 20 parte prima del presente CCNL. La Commissione si costituisce ed opera con le modalità previste nel Regolamento Rego- lamento allegato come parte integrante del presente CCNL. La Commissione Paritetica Regionale assume anche i compiti in materia di igiene e sicurezza.
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Samples: www.cislscuolapiemonte.it, Accordo Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Collaborazione Coordinata E Continuativa Di Docenza Nelle Istituzioni Scolastiche Paritarie
COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE. La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire: - il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale; - l'attuazione l’attuazione delle nonne norme sancite dalla contrattazione decentrata; - la composizione delle controversie; - non può deliberare su materie che sono oggetto della contrattazione di livello nazionale e delle eventuali delibere della Commissione Paritetica Nazionale. In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue: - l'organismo l'Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dall'ANINSEIdalla FISM Regionale; - l'organismo l'Organismo è convocato su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCNL ed è presieduto, a turno, da un rappresentante membro delle XX.XX. e della scuola e dall'ANINSEIFISM. Compiti della Commissione Paritetica Regionale: - verificare l'esatta applicazione dell'Art. 22.1 parte prima l’applicazione del presente CCNL nelle parti di interesse e perciò delle assunzioni di personale docente a tempo determinatopertinenza del livello decentrato di contrattazione; - esaminare le controversie inerenti l'applicazione all’applicazione contrattuale ed in particolare l'applicazione della L. 428/90 l’applicazione delle leggi n. 428/1990 e della L. 223/91 n. 223/1991 e delle relative procedure; - verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto a seguito di riduzione di personale e/o di orario di lavoro; - monitorare l'andamento dell'occupazione con particolare riguardo all'utilizzazione dell'apprendistato professionalizzante da parte delle istituzioni scolastiche adenti all'ANINSEI ai sensi di quanto previsto dall'Art. 24 parte prima La Commissione Paritetica Nazionale e le Commissioni Paritetiche Regionali devono essere costituite entro tre mesi dalla firma del presente CCNL. La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per contrattazione decentrata di cui all'ArtIn mancanza del tempestivo adempimento le rappresentanze nazionali della FISM e delle XX.XX. 20 parte prima firmatarie del presente CCNL. La Commissione CCNL si costituisce ed opera con le modalità previste nel Regolamento allegato come parte integrante del presente CCNL. La Commissione Paritetica Regionale assume anche i compiti in materia di igiene e sicurezzaattiveranno nelle forme che riterranno necessarie.
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Samples: Accordo Sindacale Aziendale in Materia Di Previdenza Complementare Per Tutto Il Personale Dipendente Delle Scuole E Servizi Educativi, uilscuola.it