Durata del contratto di collaborazione Clausole campione

Durata del contratto di collaborazioneLa durata del contratto di collaborazione è di norma riferita all'anno scolastico, salvo diversa pattuizione tra le parti, eventualmente rinnovabile, e sarà correlata alle modalità di adempimento concordate tra le parti all'atto del rinnovo e nel rispetto del presente accordo.
Durata del contratto di collaborazioneLa durata del contratto di collaborazione è di norma riferita all’anno scola- stico, salvo diversa pattuizione tra le parti, eventualmente rinnovabile, e sa- rà correlata alle modalità di adempimento concordate tra le parti all’atto del rinnovo e nel rispetto del presente accordo.
Durata del contratto di collaborazioneLa durata del contratto di collaborazione è correlata al progetto e pertanto il rapporto si estinguerà al momento della realizzazione dello stesso, senza alcuna formalità. Sono fatte salve eventuali proroghe che dovessero intervenire su accordo specifico tra le parti, o per i casi stabiliti dalla legge, o qualora dovesse rendersi strettamente necessario dare continuità alle prestazioni per sopravvenute esigenze connesse al raggiungimento del risultato per il quale il contratto è stato stipulato. In tali ipotesi, la proroga dovrà avvenire sempre in forma scritta.
Durata del contratto di collaborazione. 1. La durata del contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere definita e sarà correlata alle prestazioni ed all'esecuzione dell'attività concordata fra le parti all'atto della stipula. 2. È ammissibile una proroga del contratto esclusivamente, per il tempo necessario per il completamento delle attività avviate. Non è configurabile, in ogni caso, il rinnovo dell’incarico, dovendo un nuovo incarico, far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione.
Durata del contratto di collaborazione. 1. La durata del contratto è correlata alla durata dell’obiettivo e/o del progetto specifico e determinato. 2. Nel caso in cui siano avviati nuovi progetti o programmi di lavoro che prevedano professionalità assimilabili a quelle possedute dai collaboratori coinvolti in progetti o programmi di lavoro precedenti, conclusi negli ultimi sei mesi, l’Università valuterà la possibilità che le nuove collaborazioni siano proposte ai collaboratori stessi, salvo che il precedente rapporto non si sia concluso prima della scadenza contrattualmente prevista per effetto di recesso per giusta causa ovvero di recesso con preavviso, secondo le previsioni dell'art. 6. 3. La proposta di collaborazione di cui al comma precedente sarà comunicata al collaboratore con un preavviso di almeno 15 giorni.
Durata del contratto di collaborazione. 1. La durata del contratto di collaborazione è di norma stabilita in dodici mesi, fino ad un massimo di ventiquattro mesi, eventualmente rinnovabili, e sarà correlata ai progetti definiti dalle scuole e alle modalità di adempimento concordate tra le parti all’atto del rinnovo . 2. Le norme indicate nella presente intesa sono riferite a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionate per contratti di collaborazione di durata inferiore o superiore.
Durata del contratto di collaborazioneLa durata del contratto di collaborazione coordinata e continuativa sarà correlata alle prestazioni ed all’esecuzione dell’attività concordata fra le parti all’atto della stipula, con la possibilità di proroga del termine sulla base delle necessità del Comune.
Durata del contratto di collaborazione. 1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono riferite a contratti di collaborazione di durata di dodici mesi e, quindi, vengono adeguate e riproporzionate per rapporti di durata inferiore o superiore. 2. I progetti o i programmi di cui all’art. 3, comma 1, che sono il presupposto della collaborazione coordinata e continuativa, non possono, di norma, superare i ventiquattro mesi. 3. Il limite di cui al precedente comma può essere superato quando sussistano condizioni oggettive esterne indipendenti dalla volontà delle parti. In particolare, qualora per cause eccezionali e imprevedibili il progetto o il programma o una fase di esso non si esaurisca nel tempo preventivato, il contratto potrà essere prorogato fino al raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto stesso, salvo che non debba essere rispettata una scadenza fissata da terzi per la realizzazione del progetto o del programma. In questo caso, il corrispettivo dovrà essere proporzionalmente ridotto, tenendo conto della percentuale di realizzazione dell’opera richiesta. 4. Al termine del progetto, nel caso in cui il medesimo committente intenda avviare un nuovo progetto, di natura analoga ai precedenti, che richieda professionalità assimilabili a quelle possedute dal collaboratore coinvolto in precedenti progetti conclusi negli ultimi nove mesi, il nuovo incarico sarà prioritariamente proposto allo stesso collaboratore, purché la precedente collaborazione non si sia conclusa con una valutazione negativa. 5. Nel caso in cui dalla realizzazione del progetto si manifesti una nuova esigenza lavorativa, l’Università valuterà la possibilità di attivare le procedure necessarie per costituire rapporti di lavoro congrui con la diversa qualificazione rilevata.

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia L’ISMEA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice. L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’ISMEA, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata dall’ISMEA.

  • Durata del contratto 12.1. La durata di efficacia del Contratto è fissata in anni 18 (diciotto) decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione prevista dal presente contratto e dalla normativa vigente. E’ espressamente escluso il tacito rinnovo della concessione alla sua scadenza. 12.2. Allo scadere del termine di efficacia del Contratto, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo. 12.3. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti concordano che fino all’assunzione del Servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto. 12.4. Al termine del Contratto, anche per risoluzione, il Comune avrà la facoltà: a) di acquistare o far acquistare, e il Concessionario sarà obbligato a vendere, quanto segue: 1. i beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l’esercizio della farmacia, previo inventario, ad un corrispettivo da concordare tra le parti; 2. le scorte dei prodotti per la vendita che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino al valore determinato, previo inventario, secondo il metodo F.I.F.O. (First in - First Out); b) di subentrare o far subentrare nei contratti di fornitura e di locazione in corso di esecuzione sottoscritti dal Concessionario. Comunque i crediti che non siano relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, resteranno sulla titolarità del concessionario. Similmente i debiti non relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, graveranno su di esso.

  • Procedura di scelta del contraente (Procedura di scelta del contraente) Affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte (Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) Aggiudicatario (Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) Ditta Raso Moto - Sciacca ,part. Iva 02484620840 Importo di aggiudicazione (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) € 125,83 Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura (Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture) Det. Dir. n.34 del 26.01.2012 incarico Det. Dir. n. 69 del 29.02.2012 liquidazione Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA) € 125,83 Dato Descrizione CIG (Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità) Z790381834 Struttura proponente (Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente) 83001070842 Comune di Caltabellotta (AG) Oggetto del bando (Oggetto del lotto identificato dal CIG) Riparazione automezzi addetti alla viabilità.

  • Decorrenza e durata del contratto Il presente Contratto ha effetto a decorrere dalle ore zero del (gg/mm/aaaa) con scadenza alle ore zero del

  • Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

  • Prova del contratto Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

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  • Risoluzione anticipata del contratto In caso di vendita del veicolo che comporti cessione del contratto di assicurazione, il Contraente e il nuovo proprietario sono tenuti a darne immediata comunicazione all’Impresa, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dell’appendice di cessione. Il Contraente resta tenuto al pagamento delle eventuali rate di premio successive, fino al momento di detta comunicazione. Non verranno accettate richieste di variazione sui contratti ceduti, salvo i casi di reimmatricolazione e di ulteriore cessione. I contratti ceduti non possono in nessun caso essere sospesi. In caso di vendita (o consegna in conto vendita), di demolizione o di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo, il Contraente ha altresì diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta all’Impresa tramite Internet (xxx.xxxxxxxx.xx, inserendo i propri codici personali) o telefonicamente (800-20.20.20 o 040-67.68.666) e inviando i documenti necessari: - in caso di vendita (o consegna in conto vendita): atto di vendita (o attestazione di consegna in conto vendita), nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde; - in caso di demolizione del veicolo: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde; - in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde. Alla ricezione dei documenti l’Impresa metterà a disposizione dell’Assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi. In caso di furto del veicolo il contratto può essere risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’Autorità competente, e il Contraente deve comunicarlo all’Impresa fornendo copia di tale documento. L’Impresa, limitatamente alla garanzia RCA, restituisce il premio non usufruito, escluse imposte e contributo al S.S.N.