Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione permanente per le pari opportunità di cui all'art. 11, sono assegnati i seguenti compiti: 1) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro; 2) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro; 3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento; 4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000; 5) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai fondi comunitari preposti; 6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro; 7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali; 8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche; 9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
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Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità (Vedi accordo di realizzare, rinnovo in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione permanente per le pari opportunità di cui all'art. 11, sono assegnati i seguenti compiti:nota)
1) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti. N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
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Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-uomo- donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione permanente per le pari opportunità di cui all'art. 11, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione permanente Permanente per le pari opportunità Pari Opportunità di cui all'artall’art. 11, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività l’attività dopo un'interruzione dell'attività un’interruzione dell’attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo l’utilizzo dello strumento del contratto d'inserimentod’inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di azioni positive Xxxxxx Positive finalizzati a favorire l'occupazione l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai fondi Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionaleContratto Nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione l’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionaledall’Osservatorio Nazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità all’unanimità per l'attuazione l’attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità sull’opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione permanente Permanente per le pari opportunità Pari Opportunità di cui all'artall’art. 11, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività l’attività dopo un'interruzione dell'attività un’interruzione dell’attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo l’utilizzo dello strumento del contratto d'inserimentod’inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000dell’8/3/2000;
5) predisporre progetti di azioni positive Xxxxxx Positive finalizzati a favorire l'occupazione l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 10/4/1991 e dai fondi Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 dell’8/3/2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionaleContratto Nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione l’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionaledall’Osservatorio Nazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità all’unanimità per l'attuazione l’attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni disposizio- ni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-uomo donna, interventi che favoriscano fa- voriscano parità di opportunità uomo-uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratricila- voratrici. Alla Commissione permanente Permanente per le pari opportunità Pari Opportunità di cui all'artall’art. 11, sono assegnati asse- gnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività l’attività dopo un'interruzione dell'attività un’inter- ruzione dell’attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo l’utilizzo dello strumento del contratto d'inserimentod’inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di azioni positive Xxxxxx Positive finalizzati a favorire l'occupazione l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai fondi Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici organismi pa- ritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale professio- nale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionaleContratto Nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione l’appli- cazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionaledall’Osservatorio Nazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle partipar- ti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità all’unanimità per l'attuazione l’attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo com- pleto di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative legi- slative europee e nazionali in tema di parità uomo-uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca ricer- ca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione permanente Permanente per le pari opportunità Pari Opportunità di cui all'artall’art. 11, sono assegnati assegna- ti i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale profes- sionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività l’attività dopo un'interruzione dell'attività un’interruzione dell’at- tività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo l’utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/d’inseri- mento / reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di azioni positive Azioni Positive finalizzati a favorire l'occupazione l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai fondi Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione forma- zione professionale. L'eventuale L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionaleContratto Nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione l’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionaleforni- ti dall’Osservatorio Nazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità all’unanimità per l'attuazione l’attua- zione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni organiz- zazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità l’unanimi- tà di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-uomo - donna, interventi che favoriscano favo- riscano parità di opportunità uomo-uomo - donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratricila- voratrici. Alla Commissione permanente Permanente per le pari opportunità Pari Opportunità di cui all'artall’art. 1114, sono assegnati asse- gnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività l’attività dopo un'interruzione dell'attività un’inter- ruzione dell’attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge Legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000;; Sezione prima - Sistemi di relazioni sindacali
5) predisporre progetti di azioni positive Azioni Positive finalizzati a favorire l'occupazione l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge dal D.Lgs. n. 125 del 10 aprile 1991 198/2006 e dai fondi Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici organismi pa- ritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'artall’art. 9 della legge Legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale professio- nale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionaleContratto Nazionale, di cui le parti Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione l’ap- plicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionaledall’Osservatorio Nazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle partiPar- ti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità all’unanimità per l'attuazione l’attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo com- pleto di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità raggiun- ta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni dispo- sizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-uomo donna, interventi interven- ti che favoriscano parità di opportunità uomo-uomo donna nel lavoro anche attraverso attra- verso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione permanente Permanente per le pari opportunità Pari Opportunità di cui all'artall’art. 11, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile dell’occupazione femmini- le nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento inquadra- mento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività l’attività dopo un'interruzione dell'attività un’interruzione dell’attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo l’utilizzo dello strumento del contratto d'inserimentod’inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di azioni positive Xxxxxx Positive finalizzati a favorire l'occupazione l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai fondi Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione discrimina- zione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale pro- fessionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionaleContratto Nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione l’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionaledall’Osservatorio Nazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità all’unanimità per l'attuazione l’attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà presen- terà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione permanente Permanente per le pari opportunità Pari Opportunità di cui all'art. 11, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge Legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di azioni positive Xxxxxx Positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge Legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai fondi Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge Legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionaleContratto Nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionaleNazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
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Samples: CCNL 18.7.2008, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-uomo - donna, interventi che favoriscano favorisca- no parità di opportunità uomo-uomo - donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali contrat- tuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione permanente Permanente per le pari opportunità Pari Opportunità di cui all'artall’art. 1114, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione dell’occupazione femminile nel settoreset- tore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale professiona- le e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività l’attività dopo un'interruzione dell'attività un’interruzione del- l’attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge Legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di azioni positive Azioni Positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile l’occupazione femmi- nile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge dal D.Lgs. n. 125 del 10 aprile 1991 198/2006 e dai fondi Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" mobbing nel sistema siste- ma delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici organismi pariteti- ci relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'artall’art. 9 della legge Legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione forma- zione professionale. L'eventuale L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionaleContratto Nazionale, di cui le parti Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione l’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionalefor- niti dall’Osservatorio Nazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle partiParti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità all’unanimità per l'attuazione l’attua- zione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali mate- riali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-uomo- donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione permanente per le pari opportunità di cui all'art. 1114, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge dal D.Lgs. n. 125 del 10 aprile 1991 198/2006 e dai fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
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Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione permanente Permanente per le pari opportunità Pari Opportunità di cui all'artall’art. 11, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività l’attività dopo un'interruzione dell'attività un’interruzione dell’attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo l’utilizzo dello strumento del contratto d'inserimentod’inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 L. 8 marzo 2000, n. 53;
5) predisporre progetti di azioni positive Azioni Positive finalizzati a favorire l'occupazione l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge L. 10 aprile 1991, n. 125 del 10 aprile 1991 e dai fondi Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'artall’art. 9 della legge L. 8 marzo 2000, n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionaleContratto Nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione l’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionaledall’Osservatorio Nazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità all’unanimità per l'attuazione l’attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
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Samples: Copyright Agreement
Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione permanente per le pari opportunità di cui all'art. 11, sono assegnati i seguenti compiti:.
1) studiare l'evoluzione l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo l’utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/d’inserimento / reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di azioni positive Xxxxxx Positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionaleprofessionale , utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai fondi Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità all’unanimità per l'attuazione l’attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti convengono sulla sul a opportunità di realizzare, in attuazione delle del e disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla al a promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli livel i contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle del e lavoratrici. Alla Al a Commissione permanente per le pari opportunità di cui all'artal 'art. 11, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione del 'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello livel o di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli quel i elaborati dall'Osservatorio dal 'Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione della del a legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività del 'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello del o strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla dal a legge n. 53 dell'8 del '8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla of erte dal a legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci ef icaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle del e relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle al e procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'artal 'art. 9 della del a legge n. 53 dell'8 del '8 marzo 2000 e diffondendo dif ondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella quel a salariale e di accesso alla al a formazione professionale. L'eventuale adesione delle del e aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle dal e Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle dal e disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio dal 'Osservatorio nazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle del e parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità al 'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla sul a propria attività alle al e Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle sul e quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della del a Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle del e componenti.
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Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-uomo - donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-uomo - donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione permanente Permanente per le pari opportunità Pari Opportunità di cui all'artall’art. 1114, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività l’attività dopo un'interruzione dell'attività un’interruzione dell’attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge Legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di azioni positive Azioni Positive finalizzati a favorire l'occupazione l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge dal D.Lgs. n. 125 del 10 aprile 1991 198/2006 e dai fondi Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'artall’art. 9 della legge Legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionaleContratto Nazionale, di cui le parti Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione l’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionaledall’Osservatorio Nazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle partiParti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità all’unanimità per l'attuazione l’attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
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Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione permanente per le pari opportunità di cui all'art. 11, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai fondi Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
Appears in 1 contract
Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-uomo - donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-uomo - donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione permanente Permanente per le pari opportunità Pari Opportunità di cui all'art. 1114, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge Legge n. 53 dell'8 marzo 2000dell'8.3.2000;
5) predisporre progetti di azioni positive Azioni Positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge dal D.Lgs. n. 125 del 10 aprile 1991 198/2006 e dai fondi Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge Legge n. 53 dell'8 marzo 2000 dell'8.3.2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionaleContratto Nazionale, di cui le parti Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionaleNazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle partiParti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
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Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione permanente Permanente per le pari opportunità Pari Opportunità di cui all'artall’art. 11, sono assegnati i seguenti compiti:
1) : studiare l'evoluzione l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) ; seguire l'evoluzione l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) ; promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo l’utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/d’inserimento / reinserimento;
4) ; individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000;
5) ; predisporre progetti di azioni positive Azioni Positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai fondi Fondi comunitari preposti;
6) ; favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) ; analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) ; raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) ; individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionaleContratto Nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionaledall’Osservatorio Nazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità all’unanimità per l'attuazione l’attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
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Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione permanente Permanente per le pari opportunità Pari Opportunità di cui all'artall’art. 11, sono assegnati i seguenti compiti:
: 1) studiare l'evoluzione l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
; 2) seguire l'evoluzione l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
; 3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività l’attività dopo un'interruzione dell'attività un’interruzione dell’attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo l’utilizzo dello strumento del contratto d'inserimentod’inserimento/reinserimento;
; 4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000;
; 5) predisporre progetti di azioni positive Azioni Positive finalizzati a favorire l'occupazione l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai fondi Fondi comunitari preposti;
; 6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
; 7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
; 8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
; 9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionaleContratto Nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione l’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionaledall’Osservatorio Nazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità all’unanimità per l'attuazione l’attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.sulla
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Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione permanente Permanente per le pari opportunità Pari Opportunità di cui all'art. 11, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge Legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di azioni positive Xxxxxx Positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge Legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai fondi Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge Legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionaleContratto Nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionaleNazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
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Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-uomo - donna, interventi che favoriscano favo- riscano parità di opportunità uomo-uomo - donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratricila- voratrici. Alla Commissione permanente Permanente per le pari opportunità Pari Opportunità di cui all'artall’art. 1114, sono assegnati asse- gnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività l’attività dopo un'interruzione dell'attività un’inter- ruzione dell’attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge Legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di azioni positive Azioni Positive finalizzati a favorire l'occupazione l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge dal D.Lgs. n. 125 del 10 aprile 1991 198/2006 e dai fondi Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici organismi pa- ritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'artall’art. 9 della legge Legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale professio- nale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionaleContratto Nazionale, di cui le parti Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione l’ap- plicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionalefornitidall’Osservatorio Nazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle partiPar- ti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità all’unanimità per l'attuazione l’attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo com- pleto di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità raggiun- ta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
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Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità [uomo-donna] di genere, interventi che favoriscano parità di opportunità [uomo-donna donna] nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione permanente Permanente per le pari opportunità Pari Opportunità di cui all'artall’art. 1114, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività l’attività dopo un'interruzione dell'attività un’interruzione dell’attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge L. n. 53 dell'8 marzo 2000dell’8.3.2000;
5) predisporre progetti di azioni positive Xxxxxx Positive finalizzati a favorire l'occupazione l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge dal D.Lgs. n. 125 del 10 aprile 1991 198/2006 e dai fondi Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'artall’art. 9 della legge L. n. 53 dell'8 marzo 2000 dell’8.3.2000 e ss.mm.ii. e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
10) dare piena attuazione alla normativa vigente in materia di pari opportunità, rendendosi parte attiva per la diffusione e la promozione di iniziative volte a ridurre l’eventuale divario di genere quali ad esempio la certificazione di parità. L'eventuale L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionaleContratto Nazionale, di cui le parti Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione l’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionaledall’Osservatorio Nazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle partiParti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità all’unanimità per l'attuazione l’attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti. Le Parti convengono, altresì, sull’opportunità di sostenere percorsi di protezione delle vittime di violenza di genere anche attraverso misure previste dalla contrattazione di secondo livello (es. istituzione della figura del Garante di Parità). Con l’espressione violenza di genere si intendono tutte le forme di violenza (verbale, psicologica, fisica, ecc.) riguardanti persone discriminate in base al sesso e all’orientamento sessuale. Per l’eliminazione della violenza di genere nei luoghi di lavoro, le Parti intendono affidare alla Commissione permanente di cui al presente articolo il sostegno di percorsi che garantiscano buone pratiche e/o iniziative concrete capaci di:
1. diffondere informazioni e aumentare la visibilità di tutte le forme di violenza contro le donne anche attraverso la partecipazione concreta a campagne ed attività;
2. sensibilizzare ed educare su tutte le forme esistenti di violenza e molestia, compresa la violenza di genere, la violenza domestica e la violenza di terzi;
3. formare e informare lavoratori e lavoratrici sui diversi strumenti e meccanismi disponibili per prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro;
4. affrontare il tema della violenza e delle molestie all'interno e all'esterno del mondo del lavoro attraverso la formazione, l'istruzione, la sensibilizzazione e la contrattazione collettiva, in particolare in relazione alla prevenzione e all’eliminazione di tutte le forme di violenza di genere;
5. impegnarsi a combattere tutte le forme di regressione sociale che hanno un forte impatto sulle donne e mettono in discussione la loro acquisita o futura indipendenza economica;
6. denunciare ogni forma di violenza inflitta alle donne in nome di pratiche tradizionali e culturali.
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Samples: CCNL Commercio Accordo Di Rinnovo
Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione permanente Permanente per le pari opportunità Pari Opportunità di cui all'artall’art. 11, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo l’utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/d’inserimento / reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di azioni positive Azioni Positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai fondi Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionaleContratto Nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionaledall’Osservatorio Nazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità all’unanimità per l'attuazione l’attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
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Commissione permanente per le pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione permanente per le pari opportunità di cui all'artall’art. 1114, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività l’attività dopo un'interruzione dell'attività un’interruzione dell’attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge dal D.Lgs. n. 125 del 10 aprile 1991 198/2006 e dai fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53 dell'8 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione l’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio dall’Osservatorio nazionale. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità all’unanimità per l'attuazione l’attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
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