Compenso Incentivante la Produttività Clausole campione

Compenso Incentivante la Produttività. 1. Il Compenso Incentivante la Produttività è finalizzato alla promozione di significativi miglioramenti della qualità dei servizi erogati, anche attraverso l’incentivazione dell’impegno individuale e la valorizzazione delle professionalità. Esso si articola nei diversi istituti del Premio Aziendale di Risultato e del Premio Individuale. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è destinata al Premio Aziendale di Risultato, per ciascun anno, una somma pari al 14,32% della retribuzione media fissa aziendale pro- capite in atto al 31 dicembre 2005 (stipendio tabellare, RIA, assegni ad personam riassorbibili e non riassorbibili) moltiplicata per il numero medio dei dipendenti dell’anno di riferimento. Nel caso di cessazione anticipata del rapporto avvenuta a qualsiasi titolo durante l’anno si terrà conto, in ogni caso, del periodo di lavoro effettivamente prestato. 3. E’ destinata ai Premi Individuali, per ciascun anno e con il limite massimo individuale di una mensilità, una somma pari al 2,06% della retribuzione media fissa aziendale pro- capite in atto al 31 dicembre 2005 (stipendio tabellare, RIA, assegni ad personam riassorbibili e non riassorbibili) moltiplicata per il numero medio dei dipendenti dell’anno di riferimento. Nel caso di cessazione anticipata del rapporto avvenuta a qualsiasi titolo durante l’anno si terrà conto, in ogni caso, del periodo di lavoro effettivamente prestato. 4. La rideterminazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sarà individuata nell’ambito della contrattazione integrativa di cui all’art. 10, comma 2, in presenza di attivazione di nuovi servizi o di significativi processi di riorganizzazione che siano finalizzati ad un ampliamento delle competenze ovvero in presenza di incrementi del personale in servizio. 5. Le risorse di cui ai commi 2 e 3, così come definitivamente stabilite in forza del comma 4, essendo finalizzate a promuovere significativi miglioramenti nei livelli di efficacia e di efficienza, vanno integralmente utilizzate nell’esercizio per le quali sono previste. 6. Avuto riguardo all’estensione del perimetro di applicazione del presente CCNL anche alle Federazioni Sportive Nazionali, le Parti convengono di sviluppare un’apposita sessione di contrattazione integrativa di cui all’art. 10, comma 2, al fine di rendere compatibili le previgenti disposizioni dei commi 5, 6 e 7 dell’art. 61 del CCNL 2002/2005 con le previsioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Compenso Incentivante la Produttività. 1. Il Compenso Incentivante la Produttività è finalizzato alla promozione di significativi miglioramenti della qualità dei servizi erogati, anche attraverso l’incentivazione dell’impegno individuale e la valorizzazione delle professionalità. Esso si articola negli istituti di cui agli articoli successivi.
Compenso Incentivante la Produttività. Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera p) del decreto leg.vo 446/97, è istituito in questo Comune un fondo speciale, finalizzato al potenziamento dell’ufficio tributario. Il fondo di cui al primo comma è alimentato con l’accantonamento del 2% delle maggiori somme riscosse per accertamento e/o liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili, ivi compresi le sanzioni e gli interessi.
Compenso Incentivante la Produttività. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Compenso Incentivante la Produttività. Il comma 2 è così modificato

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  • RICORSO TERZI DA INCENDIO danni involontariamente cagionati a terzi in caso di incendio del veicolo che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00 per ogni sinistro.

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  • Danni da incendio A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per i danni di cose da terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l’esclusione dei danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l’Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura. La garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza con il limite del 20% del massimale stesso.