Competenza. La C.F.A.S. è competente a: a) definire il programma di esame della prova speciale e dei corsi di aggiornamento; b) organizzare l’esame per rilasciare il certificato di iscrizione dell’Agente Sportivo nel Registro Federale; c) predisporre il bando per esame speciale, contenente la data e la sede di svolgimento, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame, e ne cura la pubblicazione; d) escludere dalla prova speciale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti; e) provvedere alla iscrizione dell’Agente al Registro Federale ed alla sua cancellazione; f) provvedere all’iscrizione nella sezione speciale del Registro Federale dei cittadini dell’Unione Europea abilitati all’esercizio dell’attività di Agente Sportivo in altro Stato membro e alla loro cancellazione; g) deliberare, su richiesta dell’interessato, la reiscrizione nel Registro Federale, dandone immediata comunicazione alla Commissione CONI degli Agenti sportivi; h) comunicare alla Commissione CONI degli Agenti sportivi la lista degli Agenti Sportivi iscritti nel Registro Federale ed alla sua Sezione speciale; i) segnalare alla Commissione CONI degli Agenti sportivi, ogni comportamento posto in essere da un Agente abilitato ad operare in ambito federale, che possa integrare una violazione della normativa del CONI e/o della F.I.G.C.; l) istituire e tenere, sul delega del CONI, il registro dei contratti previsto dall’art. 21, comma 9 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi; m) proporre al Consiglio Federale, il Codice di condotta di cui all’art. 5, comma 6 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi; n) pubblicare sul sito della F.I.G.C.: i) i risultati della prova speciale per ottenere l’iscrizione nel Registro Federale dell’Agente Sportivo; ii) il Registro Federale; iii) la lista delle persone giuridiche, autorizzate dal CONI, a mezzo delle quali gli Agenti Sportivi possono svolgere la loro attività; In caso di particolare urgenza, il Presidente della Commissione può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
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Samples: Regolamento Agenti Sportivi, Regolamento Agenti Sportivi
Competenza. La C.F.A.S. è competente a1. Gli atti di gestione inerenti alle procedure di assunzione, per i quali non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati, sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale, dal Dirigente del Personale, il quale assume la responsabilità del procedimento sino alla consegna degli atti concorsuali al Presidente della Commissione esaminatrice e dal ricevimento degli stessi a compimento dei lavori della Commissione, ovvero, in caso di assenza, incompatibilità o impedimento del suddetto Dirigente, dal Segretario Generale.
2. Il Dirigente competente, in particolare, provvede:
a) definire ad approvare il programma bando di esame della prova speciale selezione e dei corsi di aggiornamentoad indire la procedura selettiva;
b) organizzare l’esame per rilasciare il certificato di iscrizione dell’Agente Sportivo nel Registro Federalea nominare la Commissione esaminatrice, sulla base dei criteri indicati nell’art. 18;
c) predisporre alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati circa il bando per esame specialepossesso dei requisiti e dell’osservanza delle condizioni prescritte dalla legge, contenente la data dal presente regolamento e la sede dall’avviso, nonché all’eventuale perfezionamento/regolarizzazione delle domande di svolgimento, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame, e ne cura la pubblicazioneammissione;
d) escludere ad approvare la graduatoria provvisoria di merito così come rassegnata dalla prova speciale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescrittiCommissione esaminatrice, rendendola definitiva;
e) provvedere alla iscrizione dell’Agente ogni altro adempimento a lui demandato in base al Registro Federale ed alla sua cancellazione;presente Regolamento.
f) provvedere all’iscrizione nella sezione speciale 3. Nel caso in cui il Dirigente del Registro Federale dei cittadini dell’Unione Europea abilitati all’esercizio dell’attività Settore di Agente Sportivo in altro Stato membro e alla loro cancellazione;
g) deliberare, su richiesta dell’interessatoassegnazione coincida con il Dirigente del Personale, la reiscrizione nel Registro Federalenomina della Commissione esaminatrice è disposta dal Segretario Generale, dandone immediata comunicazione alla cui compete altresì l’adozione di provvedimenti di approvazione delle risultanze di concorsi/selezioni qualora la presidenza della Commissione CONI degli Agenti sportivi;
h) comunicare alla Commissione CONI degli Agenti sportivi coincida con il Dirigente del Personale. Nel caso in cui la lista degli Agenti Sportivi iscritti nel Registro Federale ed alla sua Sezione speciale;
i) segnalare alla Commissione CONI degli Agenti sportivi, ogni comportamento posto in essere da un Agente abilitato dirigenza “ad operare in ambito federale, che possa integrare una violazione della normativa interim” del CONI Settore di assegnazione e/o della F.I.G.C.;
l) istituire e teneredel Servizio Personale sia attribuita al Segretario Generale, sul delega del CONI, il registro dei contratti previsto dall’art. 21, comma 9 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi;
m) proporre al Consiglio Federale, il Codice di condotta di cui all’art. 5, comma 6 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi;
n) pubblicare sul sito della F.I.G.C.:
i) i risultati della prova speciale per ottenere l’iscrizione nel Registro Federale dell’Agente Sportivo;
ii) il Registro Federale;
iii) la lista delle persone giuridiche, autorizzate dal CONI, a mezzo delle quali gli Agenti Sportivi possono svolgere la loro attività; In caso di particolare urgenza, il Presidente della Commissione può adottare gli atti o i provvedimenti di sua competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utileprevisti dal presente comma sono adottati dalla Posizione Organizzativa del Servizio Personale.
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Samples: Regolamento
Competenza. La C.F.A.S. è competente a1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.
2. In particolare compete all'Assemblea:
a) definire il programma di esame della prova speciale e dei corsi di aggiornamentola nomina del Presidente dell'Assemblea;
b) organizzare l’esame per rilasciare il certificato la nomina del Consiglio di iscrizione dell’Agente Sportivo nel Registro FederaleAmministrazione;
c) predisporre la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il bando Consiglio di Amministrazione, nei casi e con le procedure disposte per esame specialele ipotesi di incandidabilità, contenente la data ineleggibilità, incompatibilità previsti nel capo II del titolo III, parte I del decreto legislativo n. 267/2000 e la sede di svolgimento, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esamesuccessive modifiche ed integrazioni, e ne cura la pubblicazionenegli altri casi previsti dal presente Statuto;
d) escludere dalla prova speciale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescrittila determinazione delle indennità previste dall’art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000;
e) provvedere alla iscrizione dell’Agente al Registro Federale ed alla sua cancellazionel'approvazione dei programmi, dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e dei conti consuntivi;
f) provvedere all’iscrizione nella sezione speciale del Registro Federale dei cittadini dell’Unione Europea abilitati all’esercizio dell’attività di Agente Sportivo in altro Stato membro l'autorizzazione a contrarre mutui e alla loro cancellazioneprestiti obbligazionari;
g) deliberarel'approvazione delle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, su richiesta dell’interessato, la reiscrizione nel Registro Federale, dandone immediata comunicazione escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla Commissione CONI degli Agenti sportivisomministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
h) comunicare alla Commissione CONI l'approvazione degli Agenti sportivi la lista degli Agenti Sportivi iscritti nel Registro Federale ed alla sua Sezione specialeatti a contenuto normativo destinati ad operare nell'ordinamento interno;
i) segnalare alla Commissione CONI degli Agenti sportivi, ogni comportamento posto in essere da un Agente abilitato ad operare in ambito federale, che possa integrare una violazione della normativa la partecipazione a società di capitali per la gestione di alcuni specifici servizi connessi agli scopi di cui all'articolo 2) del CONI e/o della F.I.G.C.presente statuto;
l) istituire l'istituzione e tenerel'ordinamento dei canoni, sul delega del CONI, il registro e delle tariffe per la fruizione dei contratti previsto dall’art. 21, comma 9 del Regolamento CONI degli Agenti sportivibeni e dei servizi;
m) proporre l'espressione di parere in ordine all'accettazione di nuove adesioni al Consiglio FederaleConsorzio e di eventuali recessi, il Codice nonché la formulazione di condotta proposte ai Comuni associati di cui all’artmodifiche allo statuto, così pure nel caso di formulazione di proposte di modifiche statutarie avanzate dall'Assemblea, dal singolo Comune, alle quali si applicherà l'iter del precedente art. 3 comma 5, comma 6 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi;
n) pubblicare sul sito della F.I.G.C.:
i) i risultati della prova speciale per ottenere l’iscrizione nel Registro Federale dell’Agente Sportivola nomina del Revisore dei Conti;
ii) il Registro Federale;
iiio) la lista competenza ad esercitare, altresì, nei confronti degli altri organi del Consorzio tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti delle persone giuridiche, autorizzate dal CONI, a mezzo delle quali gli Agenti Sportivi possono svolgere la loro attività; In caso di particolare urgenza, il Presidente della Commissione può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utileaziende speciali.
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Samples: Statute