INCONTRO DI MEDIAZIONE. 1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM. La sede del procedimento è derogabile con il consenso delle parti, del mediatore e del Presidente dell'ODM.
2. La data del primo incontro tra le parti ed il mediatore deve essere fissata entro 30 giorni dal deposito della domanda di mediazione.
3. E' preferibile che le parti partecipino personalmente all'incontro ove è comunque necessaria l’assistenza di un avvocato iscritto all’Albo. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare a mezzo di un rappresentante munito dei necessari poteri. E' opportuno che ogni parte comunichi alla Segreteria il prima possibile chi sarà presente all'incontro ed i relativi poteri.
4. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed invita le parti e gli avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo, procedere con lo svolgimento degli incontri successivi, nella stessa giornata o in altra data. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti prima congiuntamente e poi separatamente. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.
5. Solo in casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o un co-mediatore, il mediatore può individuare un consulente tecnico iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, a condizione che entrambe le parti prestino il loro consenso impegnandosi a sostenerne gli oneri. Il compenso di detti tecnici ausiliari verrà liquidato dal Consiglio Direttivo, su proposta del mediatore, e comunque in misura non superiore al 50% delle tabelle giudiziali riferite alle medesime attività. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.
6. Qualora l'accordo non sia raggiunto il mediatore formula una proposta di conciliazione solo se richiesto concordemente da tutte le parti o per previsione di legge, e sempre che disponga degli elementi necessari.
7. In caso di mancata adesione di una parte al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta, tranne nell'ipotesi prevista dall'art. 6 del presente regolamento.
8. Il mediatore nella formulazione della sua proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative e la proposta è sempre subordinata all'a...
INCONTRO DI MEDIAZIONE. L’ODM fissa il primo incontro tra le parti e il mediatore a norma dell’art. 8, 1 comma D.lgs. 28/2010. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità e in mancanza di nomina di mediatore ausiliario, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ai sensi dell’art 8 comma 4 D.lgs. 28/10. La nomina dell’esperto é subordinata all'adesione di almeno una parte all'impegno, dalla stessa sottoscritto, a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall’ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali
INCONTRO DI MEDIAZIONE a. Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell’ora comunicati dalla Segreteria accedendo all’apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni tecniche fornite dall’ODM.
b. La piattaforma on-line utilizzata dall’Organismo è GMEET o in caso di necessità tecnica Teams
c. La piattaforma on-line è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.
d. La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in appositi server allocati in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificate da enti riconosciuti a livello internazionale.
e. L’accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato) che consente la crittografia di tutto il traffico internet, ed è riservato alle sole parti interessate dallo specifico procedimento di mediazione, nonché al mediatore designato, e può avvenire, allo stato, con la seguente modalità: da link diretto e personalizzato, generato dall’applicazione e trasmesso via e-mail alle parti interessate (utenti e avvocati che le assistono) e al mediatore dalla Segreteria Amministrativa dell’Organismo.
f. Con la richiesta di avvio della mediazione on line, ovvero con l’adesione alla stessa, la parte conferma l’adesione al presente Regolamento di mediazione telematica, pubblicato anche nel sito internet dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Asti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
g. Preliminarmente all’incontro di mediazione, è possibile eseguire un test finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, test consigliabile per garantire durante l’incontro di mediazione la presenza delle sole parti accreditate (parti, avvocati, rappresentanti e mediatore).
h. E’ garantita l’assoluta riservatezza delle informazioni anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee.
INCONTRO DI MEDIAZIONE a) L’incontro di mediazione si svolge presso la sede della CAM o un diverso luogo scelto di comune accordo dalle parti con il consenso del mediatore e della Segreteria. La mediazione può essere condotta anche utilizzando mezzi di comunicazione a distanza.
b) XXX può gestire la procedura di mediazione congiuntamente con altri centri di mediazione con i quali abbia accordi di collaborazione.
c) Le parti partecipano personalmente e possono farsi assistere da legali, esperti, consulenti di fiducia. Possono altresì nominare rappresentanti informati sui fatti e dotati dei necessari poteri per negoziare ed eventualmente sottoscrivere l’accordo.
d) Le parti devono comunicare anticipatamente alla Segreteria le generalità dei partecipanti all’incontro di mediazione.
e) La Segreteria, in accordo con il mediatore e le parti, può nominare un consulente tecnico purché le relative spese vengano solidalmente sopportate dalle parti stesse.
f) Non è consentita alcuna verbalizzazione o trascrizione delle dichiarazioni rese e delle informazioni scambiate tra i partecipanti in mediazione, così come del rifiuto o accettazione di eventuali proposte di accordo espresse dal mediatore o dai partecipanti.
g) Il mediatore conduce l’incontro senza formalità sentendo le parti congiuntamente o anche separatamente. Il mediatore, dopo aver accettato la nomina, può contattare le parti prima dell’incontro e anche tra un incontro e l’altro, nel caso dovesse ritenerlo opportuno.
INCONTRO DI MEDIAZIONE. L’ Organismo fissa il primo incontro tra le parti con un mediatore che fornisce l’informativa sul procedimento di mediazione che si svolge sempre presso la sede dell' Organismo. I mediatori conducono l'incontro senza formalità di procedura, secondo le modalità che verranno condivise al primo incontro.
INCONTRO DI MEDIAZIONE. 13.1. La Sezione competente, o in sua assenza la Delegazione Italiana, trasmette al mediatore la domanda e la presa di posizione delle parti nonché i documenti che siano stati da queste prodotti appena questi avrà accettato l'incarico e rilasciato la dichiarazione di imparzialità.
13.2. La segreteria convocherà le parti ad una prima riunione informativa.
13.3. Alla prima riunione informativa il mediatore espliciterà le finalità, le modalità e i vantaggi dell’istituto della mediazione, al termine della quale inviterà le parti a esprimere le loro aspettative dalla mediazione.
13.4. Salvo casi eccezionali, la prima riunione deve essere fissata dal mediatore non appena ultimato lo scambio delle prese di posizione delle parti e comunque non oltre giorni 30 dal deposito della domanda di mediazione.
13.5. In caso di mancata partecipazione della parte invitata o di adesione, ne verrà preso atto.
13.6. In caso di adesione, il mediatore – previa verifica dell’avvenuto pagamento degli importi dovuti per la mediazione come liquidati dalla Delegazione Italiana – potrà fissare il primo incontro in continuazione alla riunione informativa o a data successiva.
13.7. In occasione del primo incontro il mediatore farà parlare le parti personalmente, chiedendo loro qualsiasi chiarimento necessario, facendo rispondere ciascuna agli argomenti dell'altra parte, e ascolterà brevemente qualsiasi persona che gli appaia utile su questioni rilevanti. Ove le parti non siano persone fisiche saranno preferibilmente presenti i loro dirigenti al massimo livello, debitamente muniti dei poteri sostanziali per transigere, che l’altra parte o il mediatore potrà richiedere.
13.8. Dopo la prima riunione congiunta il mediatore incontrerà le parti, se necessario con il loro consenso, separatamente anche più volte e, ove del caso, le incontrerà ancora congiuntamente, e poi ancora separatamente, e così via. Le informazioni e documenti forniti in riunioni separate non saranno scambiati né portati dal mediatore a conoscenza dell’altra parte salvo autorizzazione scritta.
13.9. Il mediatore potrà fissare nuovi incontri a seconda delle necessità e opportunità. Le parti si obbligano a collaborare per lo svolgimento efficace del procedimento
INCONTRO DI MEDIAZIONE. 4 Fase conclusiva: valutazione e invio dell’esito all’autorità giudiziaria
INCONTRO DI MEDIAZIONE. L’incontro di mediazione avverrà alla presenza di due mediatori, uno dei quali, dopo una breve accoglienza, introdurrà le parti alla mediazione ricordandone gli aspetti essenziali (gratuità, confidenzialità e consensualità), e le fondamentali regole di svolgimento dell'incontro. L’Ufficio di Brescia nella conduzione dell’attività di mediazione s’ispira al modello umanistico e orienta la propria azione secondo i principi contenuti nelle Linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile, del 30 aprile 2008, Prot. n. 14095 del Dipartimento per la Giustizia Minorile, fatta salva la scelta operata nel presente Protocollo di riservare unicamente all’Autorità Giudiziaria la legittimazione all’attivazione dell’Ufficio.
INCONTRO DI MEDIAZIONE. Ai sensi dell‟art. 8 del D. Lgs. 28/10 all‟atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell‟organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.
INCONTRO DI MEDIAZIONE. L’ODM fissa il primo incontro tra le parti ed i loro avvocati con un mediatore che fornirà l’informativa sul procedimento di mediazione e comunicherà i costi di ciascun incontro. Qualora le parti accettino di proseguire nel percorso di mediazione, condivideranno con il mediatore oggetti ed agenda della loro attività e verranno fissati successivi incontri per la trattazione di tutti gli argomenti. A i successivi incontri non parteciperanno gli avvocati che avranno comunque la possibilità di richiedere la fissazione di incontro, a cui partecipare quando necessario. La partecipazione degli avvocati può essere richiesta anche dal mediatore quando opportuno. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM. I mediatori conducono l'incontro senza formalità di procedura.