INCONTRO DI MEDIAZIONE Clausole campione

INCONTRO DI MEDIAZIONE. 1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM. La sede del procedimento è derogabile con il consenso delle parti, del mediatore e del Presidente dell'ODM.
INCONTRO DI MEDIAZIONE. L’ODM fissa il primo incontro tra le parti e il mediatore a norma dell’art. 8, 1 comma D.lgs. 28/2010. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità e in mancanza di nomina di mediatore ausiliario, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ai sensi dell’art 8 comma 4 D.lgs. 28/10. La nomina dell’esperto é subordinata all'adesione di almeno una parte all'impegno, dalla stessa sottoscritto, a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall’ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali
INCONTRO DI MEDIAZIONE a. Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell’ora comunicati dalla Segreteria accedendo all’apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni tecniche fornite dall’ODM.
INCONTRO DI MEDIAZIONE. 13.1. La Sezione competente, o in sua assenza la Delegazione Italiana, trasmette al mediatore la domanda e la presa di posizione delle parti nonché i documenti che siano stati da queste prodotti appena questi avrà accettato l'incarico e rilasciato la dichiarazione di imparzialità.
INCONTRO DI MEDIAZIONE. Ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 28/10 all’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. ABC Mediazione comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento e sempre con mezzi idonei ad assicurarne la ricezione. Il procedimento di mediazione si svolge presso le sedi di ABC Mediazione. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 180/2010 la sede di svolgimento del procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo. E necessario che la parte che aderisce al tentativo di mediazione sottoscriva, prima che l’incontro abbia luogo, una dichiarazione di accettazione del Regolamento e delle Tariffe dell’ODM. Le parti partecipano all'incontro personalmente o tramite un rappresentante, che comunica al Mediatore se ha il potere di definire la controversia. Le parti si possono far accompagnare all’incontro da persone di fiducia ( ad. es. avvocati, consulenti, associazioni di consumatori), ma devono comunicare alla Segreteria i nominativi dei partecipanti entro 3 giorni prima della data fissata per I'incontro. Le parti partecipano all'incontro con reciproco rispetto e con l'impegno di mantenere riservato il contenuto della riunione. Esse partecipano, inoltre su base volontaria e sono sempre libere di abbandonare la procedura, comunicandolo al Mediatore. Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità e può sentire le parti congiuntamente o, qualora, lo ritenga opportuno, separatamente. Solo in casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può provvedere all'individuazione, anche per il tramite della Segreteria, di un esperto, iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, a condizione che tutte le parti lo abbiano espressamente richiesto. La nomina é subordinata all'adesione delle parti e all’impegno, dalle stesse sottoscritto, a sostenere gli oneri in eguale misura e in via solidale, secondo i compensi previsti dall'ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All’esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza. La procedura, improntata alla rapidità, di norma si e...
INCONTRO DI MEDIAZIONE. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'OdC o presso un diverso luogo individuato dall'OdC. Il luogo é derogabile anche per singoli atti, su intesa delle parti e previo rimborso, da parte di queste ultime, delle spese del mediatore che si rendessero necessarie. E' facoltà delle parti, depositare, nel termine di 3 giorni anteriori alla data dell'incontro, presso la Segreteria dell'OdC una memoria scritta, documenti e/o informazioni ritenuti utili ai fini del procedimento. Il primo incontro tra le parti, le quali dovranno farsi assistere esclusivamente da un avvocato, ed il mediatore si dovrà svolgere entro 30 giorni dal deposito della domanda di mediazione, salvo diverso accordo tra le parti o specifiche circostanze del procedimento (compresa l'eventuale indisponibilità delle parti) o esigenze organizzative dell'OdC. E' necessario che la parte che aderisce al tentativo di mediazione sottoscriva, prima che l'incontro abbia luogo, una dichiarazione di accettazione del Regolamento e delle tariffe dell'OdC. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, D.lgs.28/2010, al primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e le invita preliminarmente a dichiarare espressamente se intendono dare inizio al tentativo di mediazione e, in caso positivo, procede con lo svolgimento. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/10, quando le parti non raggiungono un accordo amichevole e ne facciano concorde richiesta, il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione. Prima di formulare la proposta, il mediatore deve informare le parti che qualora il provvedimento di definizione del giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice potrà escludere la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente per lo stesso periodo, e al versamento di un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto, ciò anche con riguardo alle indennità di mediazione e al compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato. Il mediatore deve informare altresì le parti che laddove il provvedimento che definisce il...
INCONTRO DI MEDIAZIONE. Il Responsabile di Equa Libra, o altro soggetto delegato con apposito provvedimento, provvede a fissare la data del primo incontro tra le parti ed il Mediatore entro 30 giorni dal deposito della domanda, dandone immediatamente comunicazione alle parti con ogni mezzo idoneo.
INCONTRO DI MEDIAZIONE a) L’incontro di mediazione si svolge presso la sede della CAM o un diverso luogo scelto di comune accordo dalle parti con il consenso del mediatore e della Segreteria. La mediazione può essere condotta anche utilizzando mezzi di comunicazione a distanza.
INCONTRO DI MEDIAZIONE. L’ODM fissa il primo incontro tra le parti ed i loro avvocati con un mediatore che fornirà l’informativa sul procedimento di mediazione e comunicherà i costi di ciascun incontro. Qualora le parti accettino di proseguire nel percorso di mediazione, condivideranno con il mediatore oggetti ed agenda della loro attività e verranno fissati successivi incontri per la trattazione di tutti gli argomenti. A i successivi incontri non parteciperanno gli avvocati che avranno comunque la possibilità di richiedere la fissazione di incontro, a cui partecipare quando necessario. La partecipazione degli avvocati può essere richiesta anche dal mediatore quando opportuno. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM. I mediatori conducono l'incontro senza formalità di procedura.
INCONTRO DI MEDIAZIONE. L’ Organismo fissa il primo incontro tra le parti con un mediatore che fornisce l’informativa sul procedimento di mediazione che si svolge sempre presso la sede dell' Organismo. I mediatori conducono l'incontro senza formalità di procedura, secondo le modalità che verranno condivise al primo incontro.