Comunicazione volontaria Clausole campione

Comunicazione volontaria. 1. Se l’agente pagatore svizzero ha ricevuto dalla persona interessata l’autorizza- zione scritta di procedere alla comunicazione secondo il paragrafo 1 dell’articolo 7, l’agente pagatore svizzero trasmette mensilmente, la prima volta un mese dopo il giorno di riferimento 3 e per l’ultima volta sei mesi dopo il giorno di riferimento 3, all’autorità competente svizzera le informazioni seguenti: a) identità (cognome, nome e data di nascita) e indirizzo della persona interes- sata; b) se noto, il numero d’identificazione fiscale nel Regno Unito; c) nome e indirizzo dell’agente pagatore svizzero; d) numero di cliente del titolare del conto o del deposito (numero di cliente, di conto o di deposito, codice IBAN); e) stato annuale del conto al 31 dicembre per il periodo compreso tra il giorno di riferimento 1 e l’entrata in vigore della presente Convenzione. 2. L’autorità competente svizzera trasmette mensilmente i dati di cui al paragrafo 1 all’autorità competente britannica. La prima trasmissione avviene due mesi dopo il giorno di riferimento 3. L’ultima trasmissione avviene sette mesi dopo il giorno di riferimento 3. In caso di circostanze eccezionali, ad esempio una procedura giudizia- ria, l’agente pagatore svizzero trasmette senza indugio le comunicazioni successive all’autorità competente svizzera, che a sua volta li trasferisce senza indugio all’au- torità competente britannica. 3. Gli agenti pagatori svizzeri rilasciano alla persona interessata un certificato secondo la forma prestabilita. 4. Se non è in grado di identificare la persona interessata in base alle informazioni trasmesse, la competente autorità del Regno Unito può richiedere precisazioni o informazioni supplementari alla competente autorità svizzera.
Comunicazione volontaria. 1. Se la persona interessata che non è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito autorizza esplicitamente un agente pagatore svizzero a comunicare i redditi e gli utili da capitale di un conto o deposito all’autorità competente britannica, l’agen- te pagatore svizzero effettua la comunicazione dei redditi e degli utili da capitale in luogo della riscossione dell’imposta. 2. Se la persona interessata che è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito autorizza esplicitamente un agente pagatore svizzero a comunicare all’autorità competente britannica i redditi e gli utili da capitale di un conto o deposito la cui fonte si trova nel Regno Unito e il ritorno («remittance») di valori patrimoniali in un conto o deposito nel Regno Unito, l’agente pagatore svizzero effettua la comunica- zione dei redditi e degli utili da capitale e dei ritorni («remittances») in luogo della riscossione dell’imposta. 3. La comunicazione contiene le informazioni seguenti: a) identità (cognome, nome e data di nascita) e indirizzo della persona interes- sata; b) se noto, il numero d’identificazione fiscale nel Regno Unito; c) nome e indirizzo dell’agente pagatore svizzero; d) numero di cliente del titolare del conto o del deposito (numero di cliente, di conto o di deposito, codice IBAN); e) anno fiscale interessato; Se la persona interessata non è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito: f) importo totale dei redditi di cui al paragrafo 1 dell’articolo 19; g) importo totale degli utili e perdite da capitale realizzati e calcolati secondo gli articoli 24 e 28; Se la persona interessata è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito: h) importo totale dei redditi e degli utili da capitale di cui al paragrafo 2 let- tera a dell’articolo 19; i) importo totale dei ritorni («remittance») di cui al paragrafo 2 lettera b dell’articolo 19.
Comunicazione volontaria. 1. San Marino stabilisce una procedura che permetta al be- neficiario effettivo, così come definito all’articolo 2, di evitare la ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7, autorizzando espressa- mente il proprio agente pagatore stabilito a San Marino a co- municare i pagamenti di interessi all’autorità competente di detto Stato. Tale autorizzazione contempla tutti i pagamenti di interessi versati o attribuiti direttamente al beneficiario effet- tivo da parte di quell’agente pagatore. 2. Le informazioni minime che l’agente pagatore è tenuto a comunicare in caso di espressa autorizzazione del beneficiario effettivo sono costituite da: a) identità e residenza del beneficiario effettivo determinate a norma dell’articolo 3 del presente accordo, integrate, laddove disponibile, dal numero fiscale identificativo assegnato dallo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo; b) denominazione e indirizzo dell’agente pagatore; c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi, e d) importo del pagamento di interessi come definito nell’arti- colo 6 del presente accordo. 3. L’autorità competente di San Marino comunica le infor- mazioni di cui al paragrafo 2 all’autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. Tali comunica- zioni sono automatiche ed hanno luogo almeno una volta al- l’anno, entro 6 mesi dalla fine dell’anno fiscale a San Marino, per tutti i pagamenti di interessi effettuati durante detto anno fiscale.
Comunicazione volontaria. 1. Se la persona interessata autorizza esplicitamente un agente pagatore svizzero a comunicare i redditi di un conto o deposito all’autorità competente austriaca, l’agente pagatore effettua la comunicazione dei redditi secondo il paragrafo 1 dell’articolo 17 in luogo della riscossione dell’imposta sui redditi. 2. La comunicazione contiene le informazioni seguenti: a) identità (nome e data di nascita) e domicilio della persona interessata; b) se noti, il numero fiscale e il numero dell’amministrazione fiscale austriaci e/o il numero dell’assicurazione sociale austriaca; c) nome e indirizzo dell’agente pagatore svizzero; d) numero di cliente della persona interessata (numero di cliente, di conto o di deposito, codice IBAN); e) anno fiscale interessato; f) importo totale dei redditi positivi e negativi ritratti nell’anno interessato e calcolati secondo l’articolo 22 o importo totale dei redditi secondo le lette- re a–d del capoverso 1 dell’articolo 17.

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  • Comunicazioni Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all’indirizzo pec indicato in sede di registrazione. Pertanto tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato in sede di registrazione a Sistema. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla pec del mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata alla pec del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

  • Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

  • Comunicazioni e reclami 19.1 Il CLIENTE ha l’obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza/ubicazione, le modifiche d’uso delle forniture e le altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, GELSIA si riserva il diritto di applicare comunque le tariffe e/o le imposte dovute in relazione alle situazioni in fatto come accertate, previa richiesta al CLIENTE di integrazione documentale. 19.2 Il CLIENTE può formulare a GELSIA richieste di informazioni e reclami scritti attraverso i seguenti canali: presso uno degli sportelli, via posta ordinaria all’indirizzo Xxx Xxxxxxxx x.00 - 00000 Xxxxxxx (XX), via fax al n. 0362/237136, via mail all’indirizzo xxxx@xxxxxx.xx, anche utilizzando il modulo pre-stampato allegato al contratto e disponibile presso gli sportelli di GELSIA. 19.3 Il CLIENTE ha la facoltà di inviare reclamo scritto senza utilizzare l’apposito modulo, utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l’identificazione del CLIENTE finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati: a) nome e cognome; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo (GAS, EE o entrambi); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di riconsegna/prelievo (PDR/POD), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice CLIENTE; f) una breve descrizione dei fatti contestati. I reclami e le richieste di informazioni potranno essere inoltrati a GELSIA ai recapiti indicati nel modulo reclami, in bolletta e/o sul sito internet xxx.xxxxxx.xx. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito xxx.xxxxx.xx. 19.4 GELSIA provvede, con la massima celerità e comunque entro i tempi prescritti dall’ARERA (30 giorni dalla ricezione della richiesta di informazioni scritte e del reclamo scritto) a fornire al CLIENTE risposta scritta motivata. I reclami relativi al servizio di distribuzione e misura sono inoltrati al Distributore da GELSIA o direttamente dal CLIENTE.

  • COMUNICAZIONE DEI DATI I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto com- piti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE (3).

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • Servizi di telecomunicazioni Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

  • Formazione e aggiornamento Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei quadri, le aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dal successivo art. 116. Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli quadri saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative. Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno - sia per l'eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.

  • Autorizzazioni 1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. 2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente. 3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.