COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ANDAMENTO E AL RISULTATO DELL’OFFERTA Clausole campione

COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ANDAMENTO E AL RISULTATO DELL’OFFERTA. Per l’intera durata dell’Offerta, Directa SIM in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, comunicherà giornalmente a Borsa Italiana – ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. d), del Regolamento Emittenti – i dati relativi alle adesioni pervenute in ciascuna giornata e i dati relativi alle Azioni Oggetto di Offerta complessivamente depositate, nonché la percentuale che tali quantitativi rappresentano rispetto alle Azioni Oggetto di Offerta oggetto dell’Offerta. Borsa Italiana provvederà, entro il giorno successivo a tale comunicazione, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposito avviso. Non appena disponibili, e comunque entro le 7.59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione ovvero il 11 settembre 2018, l’Offerente diffonderà un comunicato sui risultati provvisori dell’Offerta. I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti dall’Offerente ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, prima della Data di Pagamento nonché, in caso di eventuale Riapertura dei Termini, prima della Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, mediante pubblicazione del Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta ovvero, se applicabile, del Comunicato sui Risultati Definitivi della Riapertura dei Termini. In occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta (ovvero, se applicabile, del Comunicato sui Risultati Definitivi della Riapertura dei Termini), l’Offerente renderà noto il verificarsi delle condizioni previste dalla legge per il sorgere della necessità di ripristinare il flottante ovvero dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF. Al riguardo, si ricorda che la presente Offerta non è finalizzata al delisting. Cionondimeno, a seconda del numero di Azioni Oggetto di Offerta portate in adesione all’Offerta, nel caso in cui l’Offerente venga a detenere – per effetto delle adesioni all’Offerta – una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente ha dichiarato che intende procedere alla ricostituzione del flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie di FullSix sul MTA, comunicandolo in tal caso a Consob e al mercato (si veda anche il Paragrafo A.9., Sezione Avvertenze, del Documento di Offerta e il successivo Paragrafo G.3, Sezione G, del Documento di Offerta). Qualora, infine, l’Offerente decida di eserci...
COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ANDAMENTO E AL RISULTATO DELL’OFFERTA. Per l’intera durata dell’Offerta, l’Offerente diffonderà almeno settimanalmente, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. d), del Regolamento Emittenti – i dati relativi alle adesioni pervenute e i dati relativi alle Azioni Oggetto di Offerta complessivamente depositate, nonché la percentuale che tali quantitativi rappresentano rispetto alle Azioni Oggetto di Offerta. I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti dall’Offerente ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, prima della Data di Pagamento, mediante pubblicazione del Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta. In occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta, l’Offerente renderà noto il verificarsi delle condizioni previste dalla legge per della necessità di ripristinare il flottante ovvero dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, richiamato dall’articolo 12 dello Statuto. Al riguardo, si ricorda che la presente Offerta non è finalizzata al delisting. Cionondimeno, a seconda del numero di Azioni Oggetto di Offerta portate in adesione all’Offerta, nel caso in cui l’Offerente venga a detenere – per effetto delle adesioni all’Offerta – una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente ha dichiarato che intende procedere alla ricostituzione del flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie Softec sull’AIM Italia. Qualora, infine, l’Offerente decida di esercitare la facoltà di modificare i termini dell’Offerta ai sensi dell’art. 43, comma 1, del Regolamento Emittenti, ne darà comunicazione nelle forme previste dall’art. 36 del Regolamento Emittenti.
COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ANDAMENTO E AL RISULTATO DELL’OFFERTA. Durante il Periodo di Adesione, il Soggetto Incaricato comunicherà su base settimanale a Borsa Italiana i dati relativi alle adesioni giornaliere pervenute e alle Azioni complessivamente portate in adesione all’Offerta, nonché la percentuale che tali quantitativi rappresentano rispetto alle Azioni oggetto dell’Offerta. Borsa Italiana provvederà, entro il giorno successivo a tale comunicazione, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposito avviso. I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti dall’Offerente prima della Data di Pagamento.
COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ANDAMENTO E AL RISULTATO DELL’OFFERTA. Per tutta la durata dell’Offerta, il Coordinatore della Raccolta delle Adesioni comunichera` giornalmente a Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento CONSOB, i dati relativi alle adesioni pervenute. Borsa Italiana S.p.A. provvedera` entro il giorno successivo alle comunicazioni di cui sopra, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposito avviso. I risultati definitivi dell’Offerta saranno pubblicati a cura dell’Offerente, ai sensi dell’articolo 41, comma 5 del Regolamento CONSOB, mediante pubblicazione di un avviso sui quotidiani indicati al successivo paragrafo M entro il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla Data di Chiusura e, comunque, prima della Data di Pagamento, come definita al successivo paragrafo F.1, salvo proroghe consentite dalle disposizioni vigenti. Tale avviso, inoltre, riportera` tutte le informazioni inerenti al verificarsi delle condizioni di efficacia dell’Offerta che, di volta in volta, sono state peraltro gia` rese note al mercato dall’Offerente.
COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ANDAMENTO E AL RISULTATO DELL’OFFERTA. OJM comunicherà a mezzo di comunicati stampa, con periodicità settimanale e, dunque entro il venerdì di ogni settimana, l’andamento delle Adesioni. I risultati provvisori relativi all’Offerta, con indicazione dell’eventuale Coefficiente di Riparto provvisorio applicato, saranno pubblicati, a cura di OJM, mediante pubblicazione di apposito comunicato il giorno di chiusura del Periodo di Adesione. Entro il 6 dicembre 2022 e salvo eventuale proroga dell’Offerta, OJM renderà noti i risultati definitivi dell’Offerta attraverso la pubblicazione di un apposito comunicato stampa con indicazione dei risultati definitivi dell’Offerta ad esito del Periodo di Adesione e l’eventuale Coefficiente di Riparto applicato. OJM si riserva altresì la facoltà di estendere il Periodo di Adesione, e dunque di prorogare il termine ultimo di Adesione all’Offerta, dandone apposita comunicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. I predetti comunicati stampa saranno resi disponibili sul sito internet di OJM xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx, sezione lnvestor Relations.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.