COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ANDAMENTO E AL RISULTATO DELL’OFFERTA Clausole campione

COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ANDAMENTO E AL RISULTATO DELL’OFFERTA. Durante il Periodo di Adesione, EQUITA comunicherà su base giornaliera a Borsa Italiana, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. d), del Regolamento Emittenti, i dati relativi alle adesioni pervenute giornalmente e alle Azioni complessivamente portate in adesione all’Offerta, nonché la percentuale che tali quantitativi rappresentano rispetto alle Azioni Oggetto dell’Offerta. Borsa Italiana provvederà, entro il giorno successivo a tale comunicazione, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposito avviso. Inoltre, qualora entro la Data di Pagamento, l’Offerente e/o FRI-EL acquistino, direttamente e/o indirettamente, ulteriori Azioni al di fuori dell’Offerta, l’Offerente ne darà comunicazione entro la giornata a Consob ed al mercato ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti. L’Offerente darà notizia dell’avveramento, del mancato avveramento delle Condizioni di Efficacia dell’Offerta nonché, in caso di mancato avveramento, della rinuncia alle stesse, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento Emittenti, entro i seguenti termini: ▪ con riferimento alla Condizione sul Livello Minimo di Adesioni, contestualmente alla pubblicazione del Comunicato sui Risultati Provvisori dell’Offerta, ossia entro la sera dell’ultimo giorno del Periodo di Adesione o, comunque, entro le ore 7.59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (ossia, entro le 7.59 del 14 novembre 2016, salvo proroghe); ▪ con riferimento alla Condizione MAC, contestualmente alla pubblicazione del Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta, ossia entro le ore 7:59 del Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Pagamento (ossia, entro le 7.59 del 17 novembre 2016, salvo proroghe). Qualora l’Offerente decida di esercitare la facoltà di modificare i termini dell’Offerta ai sensi dell’art. 43, comma 1, del Regolamento Emittenti, ne darà comunicazione nelle forme previste dall’art. 36 del Regolamento Emittenti. Entro la sera dell’ultimo giorno del Periodo di Adesione o, comunque, entro le ore 7.59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, l’Offerente diffonderà il Comunicato sui Risultati Provvisori dell’Offerta nel quale sarà altresì indicato l’eventuale Coefficiente di Riparto provvisorio, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento Emittenti. I risultati definitivi dell’Offerta e il Coefficiente di Riparto saranno pubblicati a cura dell’Offerente nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta entro le 7...
COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ANDAMENTO E AL RISULTATO DELL’OFFERTA. Per tutta la durata dell’Offerta, il Coordinatore della Raccolta delle Adesioni comunichera` giornalmente a Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento CONSOB, i dati relativi alle adesioni pervenute. Borsa Italiana S.p.A. provvedera` entro il giorno successivo alle comunicazioni di cui sopra, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposito avviso. I risultati definitivi dell’Offerta saranno pubblicati a cura dell’Offerente, ai sensi dell’articolo 41, comma 5 del Regolamento CONSOB, mediante pubblicazione di un avviso sui quotidiani indicati al successivo paragrafo M entro il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla Data di Chiusura e, comunque, prima della Data di Pagamento, come definita al successivo paragrafo F.1, salvo proroghe consentite dalle disposizioni vigenti. Tale avviso, inoltre, riportera` tutte le informazioni inerenti al verificarsi delle condizioni di efficacia dell’Offerta che, di volta in volta, sono state peraltro gia` rese note al mercato dall’Offerente.
COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ANDAMENTO E AL RISULTATO DELL’OFFERTA. Per l’intera durata dell’Offerta, l’Offerente diffonderà almeno settimanalmente, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. d), del Regolamento Emittenti – i dati relativi alle adesioni pervenute e i dati relativi alle Azioni Oggetto di Offerta complessivamente depositate, nonché la percentuale che tali quantitativi rappresentano rispetto alle Azioni Oggetto di Offerta. I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti dall’Offerente ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, prima della Data di Pagamento, mediante pubblicazione del Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta. In occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta, l’Offerente renderà noto il verificarsi delle condizioni previste dalla legge per della necessità di ripristinare il flottante ovvero dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, richiamato dall’articolo 12 dello Statuto. Al riguardo, si ricorda che la presente Offerta non è finalizzata al delisting. Cionondimeno, a seconda del numero di Azioni Oggetto di Offerta portate in adesione all’Offerta, nel caso in cui l’Offerente venga a detenere – per effetto delle adesioni all’Offerta – una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente ha dichiarato che intende procedere alla ricostituzione del flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie Softec sull’AIM Italia. Qualora, infine, l’Offerente decida di esercitare la facoltà di modificare i termini dell’Offerta ai sensi dell’art. 43, comma 1, del Regolamento Emittenti, ne darà comunicazione nelle forme previste dall’art. 36 del Regolamento Emittenti.
COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ANDAMENTO E AL RISULTATO DELL’OFFERTA. OJM comunicherà a mezzo di comunicati stampa, con periodicità settimanale e, dunque entro il venerdì di ogni settimana, l’andamento delle Adesioni. I risultati provvisori relativi all’Offerta, con indicazione dell’eventuale Coefficiente di Riparto provvisorio applicato, saranno pubblicati, a cura di OJM, mediante pubblicazione di apposito comunicato il giorno di chiusura del Periodo di Adesione. Entro il 6 dicembre 2022 e salvo eventuale proroga dell’Offerta, OJM renderà noti i risultati definitivi dell’Offerta attraverso la pubblicazione di un apposito comunicato stampa con indicazione dei risultati definitivi dell’Offerta ad esito del Periodo di Adesione e l’eventuale Coefficiente di Riparto applicato. OJM si riserva altresì la facoltà di estendere il Periodo di Adesione, e dunque di prorogare il termine ultimo di Adesione all’Offerta, dandone apposita comunicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. I predetti comunicati stampa saranno resi disponibili sul sito internet di OJM xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx, sezione lnvestor Relations.
COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ANDAMENTO E AL RISULTATO DELL’OFFERTA. Durante il Periodo di Adesione, il Soggetto Incaricato comunicherà su base settimanale a Borsa Italiana i dati relativi alle adesioni giornaliere pervenute e alle Azioni complessivamente portate in adesione all’Offerta, nonché la percentuale che tali quantitativi rappresentano rispetto alle Azioni oggetto dell’Offerta. Borsa Italiana provvederà, entro il giorno successivo a tale comunicazione, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposito avviso. I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti dall’Offerente prima della Data di Pagamento.

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  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

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  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.