Concimi Clausole campione

Concimi. Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l’elemento o gli elementi chimici della fertilità a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo. I concimi dovranno essere di marca nota sul mercato nazionale, forniti nei loro involucri originale di fabbrica con sopraindicate tutte le caratteristiche di legge. I materiali impiegati dovranno rispettare le caratteristiche prescritte dalla legge del 19 ottobre 1984, n.748 “Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti”. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di modificare le dosi di concime e/o la loro qualità, sia durante le fasi di impianto che durante il periodo di manutenzione, se previsto. I concimi saranno misurati a peso di materiale, effettivamente sparso sul terreno, espresso in chilogrammi.
Concimi. Tutti i concimi organici da impiegarsi dovranno provenire soltanto da siti e fornitori preventivamente autorizzati dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Tutti i concimi chimici da impiegarsi dovranno essere di marca nota sul mercato ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica portante titolo dichiarato e le istruzioni d'uso di sicurezza. Il titolo, o percentuale in peso, sarà riferito alle seguenti forme chimiche dell'elemento fertilizzante apportato:
Concimi. Non saranno di norma sottoposti ad analisi i concimi chimici, in quanto la loro fornitura viene richiesta esclusivamente entro gli involucri originali di fabbrica. Per i concimi organici, il campione rappresentativo di ogni sito di provenienza sarà analizzato in ordine alla seguente determinazione: titolo degli elementi fertilizzanti riferito alle forme chimiche N per l'azoto, P2O5 per il fosforo, K2O per il potassio, CaO per il calcio.
Concimi. Dovranno essere di nota fabbrica, conservati negli involucri originali, con titolo dichiarato.
Concimi. I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell’involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza. La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di volta in volta alla base delle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante la messa a dimora e il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovrà essere usato. Il concime da utilizzare dovrà avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere fornito nell’involucro originale della fabbrica. Esso deve essere caratterizzato da un rapporto pari a 2.1.2 più microelementi ed in cui l’azoto viene ceduto in maniera controllata. Tale concime verrà utilizzato come concimazione di fondo per il piantamento di arbusti; lo stesso tipo di concimazione dovrà essere utilizzata per il tappeto erboso ma utilizzando un concime ternario dal titolo 8-24-24 nella dose di 50 g/mq.
Concimi. Il concime impiegato sarà di natura organica, fornito maturo previa comunicazione della provenienza alla Direzione Lavori. I materiali impiegati dovranno rispettare le caratteristiche prescritte dalla legge del 19 ottobre 1984, n.748 “Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti” e smi. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di modificare le dosi di concime e/o la loro qualità, sia durante le fasi di impianto che durante il periodo di manutenzione, se previsto.
Concimi. I concimi minerali semplici o complessi usati per le concimazioni dovranno essere di marca nota sul mercato nazionale; avere titolo dichiarato ed essere conservati negli involucri originali della fabbrica.
Concimi. 22 ARTICOLO 40. ACQUA 22
Concimi. 31.04 CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW)
Concimi. I concimi minerali semplici o complessi, a pronto effetto o a lento rilascio di azoto, usati per la concimazione di fondo od in copertura dovranno essere di marca nota sul mercato nazionale; avere titolo dichiarato ed essere conservati negli involucri originali della fabbrica. Dovranno essere espressamente dotati, inoltre, dei microelementi necessari.