Conditions Clausole campione

Conditions. This Policy is issued subject to the following conditions compliance with which by the Insured shall SO far as the nature of the conditions permits be deemed to be a condition precedent to the liability of the Company and so that nothing in these conditions shall in any way prejudice or diminish any rights of the Company implied by operation of law: 1. Any fraud or concealment of or failure to disclose or misstatement of a material fact in the making of a claim hereunder shall render this Policy null and void all right to make a claim thereunder shall be forfeited. 2. Notwithstanding anything to -the contrary contained in this Policy no liability shall attach to the Company to the extent to which the Insured is also entitled to benefit under any other policy of Insurance insuring the Insured against any of the risks hereby insured (other than any personal accident insurance) unless written notice of the existence of that other policy shall have been given to the Company and the Company‘s acquiescence has been noted by endorsement hereon. 3. The Insured shall advise the Company of the Type and Number of all additional licenses ob- tained and of all changes in the Type or Number of the licenses stated in the Schedule. 4. The Insured shall in all respects observe and comply with the Claims Procedure hereinafter prescribed. 5. This Policy shall in all respects be construed according to Law of England and no liability shall attach to the Company under any judgement or decree of any Court save an English Court.
Conditions. Con il termine conditions vengono, come detto, definite le pattuizioni che costituiscono il “cuore” del rapporto contrattuale, e che contemplano obbligazioni che vanno eseguite con estrema tempestività e diligenza, poiché il loro mancato rispetto pregiudica la sopravvivenza stessa del contratto. In linea generale può dirsi che danno vita a conditions le pattuizioni che prevedono termini entro i quali vanno adempiute le obbligazioni poste a carico delle parti (quali ad esempio il termine previsto per la consegna della merce, per la nomina della nave, per l’apertura della lettera di credito). Si tratta di un principio ormai consolidato, che trova costanti applicazioni nella giurisprudenza d’oltremanica. Così, ad esempio, un lieve ritardo nella consegna degli shipping documents, che la venditrice era tenuta a presentare “promptly” all’arrivo della nave al porto di sbarco, è stato ritenuto integrare la violazione di una condition; 9 analogo rigore è rinvenibile in un caso 10 di vendita in filiera, nel quale uno degli intermediate sellers aveva omesso di trasmettere la declaration of shipment “as soon as possibile”, così come previsto in contratto; ancora (in una casistica peraltro ricchissima) è stata ravvisata la violazione di una condition in un caso nel quale parte venditrice aveva omesso di emettere la lettera di credito entro il termine previsto di sette giorni, o in un contenzioso11 nascente da un contratto di vendita FOB che poneva a carico di parte acquirente la nomina del porto di caricazione da specificarsi “at latest Monday 14.11.83”, in cui la nomina era avvenuta solo il giorno successivo. Ancora, un esempio di condition è stato ravvisato in un caso12 in cui gli arbitri hanno analizzato la portata della previsione contenuta alla clausola 14 delle Rules della Refined Sugar Association di Londra del seguente tenore: “the seller shall have the sugar ready to be delivered to the buyer at any time within the contract period”, ritenendo che la frase “ready to be delivered” implicava che il venditore fosse obbligato a disporre dell’intero ammontare della merce pronta per la consegna all’inizio della caricazione, escludendo dunque la possibilità per il venditore di fare affluire al porto (o di approvvigionarsi della merce) nel corso delle operazioni di caricazione. Nella categoria delle conditions rientra poi la condition precedent, che ricorre laddove una parte sia tenuta necessariamente ad adempiere prima che l’altra possa eseguire le obbligazioni poste ...
Conditions. 10.1Any amendment to the General Sales Conditions must be made in writing and signed by both parties. 10.2In the event of the general conditions applied by the Buyer conflicting with the General Sales Conditions, the latter shall prevail, unless otherwise agreed by the parties in writing.
Conditions. XXX consente al Partner la rivendita del Servizio secondo quanto regolamentato nell’Accordo e nei suoi Allegati ed in particolare alle seguenti condizioni: MIX allows the Partner to resell the Service in accordance with the rules set forth in the Agreement and its Annexes and in particular with the following conditions:
Conditions. MIX consente la connessione al Milan Internet Exchange ad un Operatore che ne abbia fatto richiesta, secondo quanto regolamen- tato nell’Accordo e nei suoi Allegati ed in particolare alle seguenti condizioni: 1. che l’Operatore soddisfi i prerequisiti necessari per il collegamen- to alla LAN di peering del MIX come descritti all’articolo 6 “Requi- siti per connettersi al MIX” che precede; 2. ottemperanza di tutti gli obblighi che l’Operatore si assume con la sottoscrizione dell’Accordo; 3. siano salve le garanzie di solvibilità dell’Operatore previste dalle pratiche commerciali generalmente applicate; 4. e comunque soggetta ad insindacabile approvazione del Consi- glio di Amministrazione di MIX. MIX allows to an Operator the connection to the Milan Internet Exchange in accordance with the rules set forth in the Agreement and its Annexes and in particular with the following conditions: 1. that the Operator meets the necessary requirements for connec- tion to the MIX peering XXX as described in the article 6 above (“Requirements to connect to MIX”); 2. compliance with all the obligations that the Member undertakes when signing the Agreement; 3. that the Member’s solvency guarantees required by generally applied business practices are still valid; 4. and subject to approval at the discretion of MIX’s Board of Direc- tors.

Related to Conditions

  • Final Provisions For anything not provided in this call, please consult the provisions of the "Regulations for granting of temporary research fellowships for research activities on internally funded programmes" indicated in the premises and available at the following link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx, as well as applicable laws.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Risorse umane 1. Il Servizio Unico è composto da personale in servizio presso l’Azienda Capofila e da quello messo a disposizione dagli enti convenzionati con le modalità previste dai contratti e dalle norme di legge anche regionali, secondo il criterio della adibizione prevalente presso l’Ente di afferenza alla funzione oggetto di convenzione. 2. Si conviene di disciplinare distintamente la titolarità del rapporto di lavoro e del suo svolgimento, rimanendo il primo in capo all’Ente datore di lavoro, mentre il secondo è in capo all’Azienda Capofila, con assegnazione del personale ai sensi dell’articolo 22 ter co. 4 della legge regionale 43/01, come modificata dalla L.R. 20 dicembre 2013 n. 26. 3. Il rapporto di lavoro del personale in assegnazione temporanea è regolato sulla base della normativa e degli accordi vigenti nell’Azienda Capofila per quanto attiene l’articolazione dell’orario di lavoro, l’istituto della trasferta, l’accesso al servizio mensa, l’attività di formazione e, in generale, per ciò che concerne l’esecuzione della prestazione lavorativa. Con riguardo agli istituti di carattere economico, la cui applicazione è condizionata alla disponibilità dei relativi fondi presso ciascuna azienda, gli enti convenzionati si impegnano a definire progressivamente trattamenti omogenei. 4. Considerato che il presente Accordo quadro, per lo svolgimento delle funzioni unificate dei servizi amministrativi, tecnici e professionali, è teso anche ad ottimizzare ed efficientare l’utilizzo delle risorse umane, le unità di personale che in base al progetto dovessero progressivamente non essere impegnate nella gestione delle funzioni unificate, sono ricollocate secondo le vigenti procedure riservate “ai perdenti posto” nelle aziende interessate dal presente accordo quadro. 5. L’individuazione del personale che afferirà ai servizi unici, è effettuata in base ai criteri della prevalenza rispetto alla funzione da trasferire, dell’adibizione dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo e/o delle esigenze organizzative delle Aziende convenzionate. 6. Le Aziende aderenti si impegnano a perseguire politiche di perequazione ed omogeneizzazione nella disciplina del rapporto di lavoro del proprio personale, al fine di garantire condizioni generali di uniformità di trattamento. 7. Le Aziende si impegnano a formulare i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale tenendo conto delle esigenze dei Servizi Unici.

  • Force Majeure IZSVe shall not be liable for failure of or delay in performing obligations set forth in this Agreement, or for having incorrectly performed them, and shall not be deemed in breach of its obligations, if such failure, delay or incorrect performance is due to natural disasters or any causes beyond its reasonable control including, without limitation, any act of God, any civil commotion or strike. In the event of such force majeure, the Party affected thereby shall promptly notify the other Party in writing. If the force majeure lasts more than 90 days, the Party shall have the right to terminate the Agreement; the notice of termination shall be made according to the following art. 13.

  • Eventi atmosferici uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d’aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non. I danni di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati sono compresi solo se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti. - subiti da “lastre esterne”, serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; tende esterne, verande e coperture in genere di poggioli, di balconi o di terrazze, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, pannelli solari, insegne, antenne e consimili installazioni esterne; capannoni pressostatici e simili come pure le baracche in legno o plastica ed i fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti nonché enti posti sotto gli stessi o all’aperto; - subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine; - causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell’acqua piovana. - con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00 - sino alla concorrenza dell’80% della somma assicurata per ciascuna partita. - per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000,00. Se in polizza, alla voce “codici di clausole speciali”, viene indicato anche il codice G306, la Società, a parziale deroga di quanto sopra previsto, risponde fino ad un massimale di euro 12.500,00 per singolo sinistro, dei danni causati: - dagli eventi atmosferici ai pannelli solari - dalla grandine: - ai serramenti, vetrate e lucernari in genere; - alle lastre di fibrocemento (escluse quelle in cemento-amianto) e ai manufatti di materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

  • Eventi assicurati Gli eventi assicurati sono: - incendio, sia totale che parziale; - azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio; - furto, anche se solo tentato, del veicolo o di sue parti, comprese le targhe; - rapina del veicolo, anche se soltanto tentata. Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.

  • Definitions For the purposes of these Terms and Conditions, the following general definitions will apply:

  • Previdenza complementare 1. Le Parti stipulanti concordano sull’opportunità di favorire una forma di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti, a tale scopo hanno proceduto ad individuare nell’ambito dei fondi pensione complementari attivi nel settore dei trasporti, il fondo pensione EUROFER senza fini di lucro e con lo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari ai sensi del D.lgs. n. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Possono aderire al Fondo i lavoratori con almeno tre mesi, anche non continuativi di servizio, assunti a tempo indeterminato o con contratti part-time a tempo indeterminato; a tempo determinato anche part-time (questa tipologia conserva la qualifica di associato anche in assenza di contribuzione), nonché il personale dipendente dalle XX.XX. firmatarie del presente CCNL. Possono rimanere associati al fondo pensione, previo accordo sindacale, i lavoratori che, in seguito a processi di trasformazione, scorporo o fusione, abbiano perso i requisiti di cui al precedente capoverso e sempre che per l’ente concessionario o trasformato non operi analogo Fondo pensione complementare, con l’effetto del conseguimento o della conservazione della qualità di associato anche per l’ente concessionario o trasformato. 3. L’adesione del lavoratore al Fondo deve avvenire in modo volontario. 4. Le contribuzioni al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a. 1,0%, a carico della Società, calcolato sugli elementi utili all’accantonamento del TFR; b. 1,0%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi utili all’accantonamento del TFR; c. l’intero TFR maturato nel corso dell’anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993. 5. Il lavoratore potrà optare per il versamento di un’ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico nella misura e con le modalità determinate dal Fondo. 6. Le contribuzioni decorrono a far data dall’adesione del singolo lavoratore al Fondo 7. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo ivi comprese le quote di TFR. 8. Per i periodi in sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione, ovvero in caso di retribuzione ridotta, ovvero per i periodi di tempo non lavorato tra il termine di un rapporto a tempo determinato e l'attivazione di quello successivo, è consentita la contribuzione volontaria, ad esclusivo carico del lavoratore, calcolata sulla retribuzione percepita nell'ultimo mese precedente l'evento. 9. La contribuzione a carico della Società e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita in tutto o in parte la retribuzione, infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità. In tali casi la contribuzione, con esclusione delle quote di TFR sarà calcolata sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. E' facoltà del lavoratore richiedere la sospensione della contribuzione a proprio carico dandone formale comunicazione alla Società e al Fondo. Contestualmente sarà sospesa la corrispondente contribuzione a carico della Società, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. 10. La quota associativa annuale è fissata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e segue le stesse regole previste per i lavoratori la cui iscrizione avviene in modo volontario. 11. La Società, a decorrere dal 1 Febbraio 2017, si fa carico di versare al Fondo il contributo di iscrizione per tutti i lavoratori non iscritti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti e per tutti i lavoratori a tempo determinato che abbiano la durata del contratto di almeno 12 mesi. Inoltre la Società verserà al Fondo un contributo mensile pari al 0,5% calcolato sugli elementi utili all’accantonamento del TFR. Tale versamento al Fondo EUROFER non comporta ulteriori obblighi contributivi a carico dei lavoratori o a carico dell’Azienda e verrà destinato al “Comparto Garantito” del Fondo stesso. 12. Per i lavoratori già iscritti al Fondo EUROFER, tale contributo a carico della Società è da ritenersi aggiuntivo a quanto attualmente previsto dal comma 5 del presente articolo.

  • Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

  • LIMITI TERRITORIALI L’assicurazione vale per il mondo intero.