Condizioni della fornitura. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto del contratto. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dello IOV assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Istituto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecnichee di sicurezza vigenti. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Istituto Oncologico Veneto di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Contract for Supply of Pharmaceuticals
Condizioni della fornitura. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto del contratto. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dello IOV assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Istituto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecnichee di sicurezza vigenti. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Istituto Oncologico Veneto di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Condizioni della fornitura. Sono a carico del Fornitore, intendendosi e si intendono remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltrecontrattuale, tutti gli onerioneri (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri doganali, le commissioni bancarie o altre spese ed dovute inerenti al trasferimento del pagamento del corrispettivo contrattuale), i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei le spese relative alle forniture ed ai servizi oggetto del contrattoin oggetto, nonché relativi ad ogni attività che si rendesse necessaria per la loro prestazione degli stessi o, comunque, opportuna o che comunque fossero opportuni per un completo e corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad comprese eventuali spese di viaggio e trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. Il Fornitore garantisce dovrà garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto Capitolato, nell’Offerta e dagli atti nel successivo Contratto e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto del contrattosuoi Allegati. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente di fornitura e di esecuzione dei servizi dovranno essere conformi, salva salvo espressa deroga, alla documentazione di garaderoga per iscritto, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e all’Offerta Tecnica del Fornitoresottoscritte nell’Offerta. In ogni caso, il Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, è obbligato a rispettare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contrattoimpartite da Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Il Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non puòinfine, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dello IOV assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Istituto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecnichee di sicurezza vigenti. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Istituto Oncologico Veneto di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il fornitore si obbliga obbligherà a dare immediata comunicazione all’Università di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzioneoggetto del Contratto.
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Samples: Capitolato Speciale D’oneri, Capitolato Speciale D’oneri
Condizioni della fornitura. Sono a carico del Fornitoredell’appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltrecontrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contrattoContratto, nonché ad ogni attività attività, fornitura e relativi oneri che si rendesse necessaria rendessero necessari pagina 4 di 8 per la prestazione degli stessi l’espletamento della fornitura a regola d’arte o, comunque, opportuna comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi . L’appaltatore si obbliga ad eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e dagli atti e documenti ad essa collegatidisciplinare, pena la risoluzione di diritto del contrattononché nella propria offerta se migliorativa. Le prestazioni contrattuali debbono dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, conformi alle caratteristiche tecniche e all’Offerta Tecnica del Fornitorespecifiche indicate. In ogni caso, il Fornitore L’appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche tecniche, di sicurezza e di sicurezza protezione dei lavoratori in vigore vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contrattoemanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzionesottoscrizione del contratto, restano resteranno ad esclusivo carico del Fornitoredell’appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore e l’appaltatore non puòpotrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi tal titolo, nei confronti dello IOV dell’Amministrazione assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. Il Fornitore L’appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Istituto l’amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecnichee tecniche, di sicurezza sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Il Fornitore L’appaltatore si obbliga a consentire all’Istituto Oncologico Veneto all’Amministrazione, di procedere procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto dell’appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il fornitore L’appaltatore si obbliga obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività dell’attività di cui alla Convenzioneal presente appalto.
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Samples: Disciplinary Agreement
Condizioni della fornitura. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contrattoContratto Gene- rale, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione alla esecu- zione contrattuale. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto Contrat- to Generale e dagli atti e documenti ad essa collegatinei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contrattoContratto Generale medesimo e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura. Le prestazioni contrattuali debbono dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche ed alle Specifiche Tecniche indicate nell'Allegato 8 che farà parte integrante del Con- tratto Generale. In particolare, resta inteso che il campione offerto e all’Offerta Tecnica del Fornitoresuccessivamente approvato dal Comune di Cinisello Balsamo costituisce esclusivo paragone ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1522 Codice Civile, per tutta la fornitura. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contrattoemanate, ivi comprese eventuali normative che dovessero sostanzialmente ed im- prescindibilmente modificare i beni oggetto della fornitura. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzionedel Contratto, restano resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non puòol- tre. Il Fornitore, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, compensi a qualsiasi titolo, tal titolo nei confronti dello IOV della sta- zione appaltante, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Istituto le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecnichee tecniche, di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della stazione appaltante dovranno essere ese- guite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente, senza recare intralci, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in atto. Il Fornitore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione Contraente. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere negli uffici del- l'Amministrazione Contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza vigentie accesso, fer- mo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. L'Amministrazione Contraente in qualsiasi momento, anche senza preavviso, nonché senza accetta- zione alcuna da parte del Fornitore, per tutta la durata del Contratto potrà eseguire verifiche sui pro- dotti oggetto degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Istituto Oncologico Veneto rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che doves- sero essere impartite dall'Amministrazione Contraente. Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente riscontrasse vizi nella fornitura consegnata dovrà darne comunicazione immediata al Fornitore e richiedere la sostituzione della fornitura entro e non oltre i 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione medesima, salvo l’applicazione delle penali di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto cui oltre. Qualora la sostituzione non venga accordata l’Amministrazione Contraente avrà diritto a richiedere la risoluzione del contratto singolo Ordinativo di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifichedel Contratto. Il fornitore Fornitore si obbliga obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del Contratto e degli Or- dinativi di cui alla ConvenzioneFornitura.
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Condizioni della fornitura. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contrattodella Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della presente Convenzione a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto Capitolato Tecnico, nonché nella Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto del contrattonei suoi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali debbono dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In nell’Offerta Tecnica, in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contrattoemanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non puòpotrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi tal titolo, nei confronti dello IOV delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Istituto le Amministrazioni o Enti Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecnichee tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni o Enti stessi. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale delle Amministrazioni o Enti stessi e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere negli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza vigentie accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Istituto Oncologico Veneto alle Amministrazioni o Enti Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il fornitore Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni o Enti Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A..
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o alla Consip S.p.A., per quanto di loro rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto della Convenzione e dei contratti di cui alla Convenzionefornitura.
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Samples: Schema Di Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Il Controllo Accessi E Servizi Connessi
Condizioni della fornitura. Sono La fornitura dei ricambi avverrà secondo le richieste della Società anche senza servizio di installazione, per lotti di quantità anche minime a carico seguito del Fornitorericevimento di un “Ordine di Acquisto (ODA)”, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale redatto nel modo appresso indicato, avente ad oggetto la fornitura degli articoli espressi nei documenti di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed gara. Il modulo ODA sopra indicato conterrà i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto seguenti elementi: Numero progressivo Ordine di Acquisto (es. ODA n.1 del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria 01.01.2000) Nominativo del compilatore Nominativo di chi autorizza l’emissione ODA Data invio Termine ultimo per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna consegna Luogo di consegna Descrizione breve del prodotto Codice univoco del ricambio Quantità Prezzo di listino individuato sul listino di riferimento Sconto offerto in fase di gara Prezzo netto Totale per un corretto codice univoco e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese complessivo L'Ordine di viaggio acquisto sarà consegnato all’appaltatore via e-mail e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto del contratto. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni conterrà l'elenco dei materiali di cui sopra. Qualora non fosse disponibile o reperibile secondo le necessità di Igea SpA la ricambistica originale o di prima installazione, anche se entrate l’operatore dovrà proporre al Responsabile Unico del Procedimento, via e-mail, ricambi alternativi di produttori diversi, di comprovata qualità tecnica, indicando lo sconto applicato e i tempi di fornitura. Il Responsabile Unico del Procedimento, valuterà la proposta e darà il suo consenso via e-mail. Tutti i materiali forniti devono essere di buona qualità, privi di difetti di produzione o di conservazione, conformi alla vigente normativa e alle norme dell’UNI e avere la marcatura CE, dell'Istituto Italiano di Qualità, IMQ, o in vigore successivamente alla stipula possesso di auto certificazione equivalente. Il trasporto e lo scarico dei materiali, oggetto della Convenzionefornitura, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi sono sempre ed in ogni caso remunerati a cura e spese dell’Appaltatore, che provvede al trasporto con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dello IOV assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa aleamezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Il Fornitore si impegna espressamente materiale oggetto della fornitura dovrà essere consegnato presso: magazzino di Campo Pisano (Iglesias), cantiere Santu Miali (Furtei) Furtei, cantiere Sos Enattos (Lula). All’occorrenza gli operatori incaricati da IGEA, individuati da apposita tessera di identificazione, potranno provvedere al ritiro dei materiali presso i punti vendita dell’Appaltatore. Per ottemperare a manlevare e tenere indenne l’Istituto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecnichee tale prescrizione è richiesto che l’operatore economico partecipante indichi una sede, anche di sicurezza vigenti. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Istituto Oncologico Veneto non proprietà o presso terzi, che garantisca la consegna al banco dei materiali richiesti entro la tempistica prevista nel presente capitolato, situata ad una distanza massima di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione00 xx xxxxx xxxx Xxxx xx Xxxxx Xxxxxx (Xxxxxxxx).
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Condizioni della fornitura. 1. Il Fornitore dovrà assicurare alle Amministrazioni o Enti Contraenti la fornitura di Gas Naturale nel rispetto delle condizioni previste all'Allegato sub "E".
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, i rischi e le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi fornitura oggetto del contrattodella Convenzione, nonché ad ogni attività fornitura che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattualealla esecuzione della fornitura, nonché ai connessi oneri assicurativi.
3. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto nella Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegatinei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e dei singoli Contratti di Fornitura.
4. Le prestazioni contrattuali debbono dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Bando e all’Offerta Tecnica del Fornitorenel Disciplinare.
5. In ogni caso, il Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contrattoemanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non puòpotrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi tal titolo, nei confronti dello IOV delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o della Consip per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Istituto indenni le Amministrazioni o Enti Contraenti e la Consip, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecnichee tecniche, di sicurezza sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni o Enti stessi. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale delle Amministrazioni o Enti stessi e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Istituto Oncologico Veneto alle Amministrazioni o Enti Contraenti e alla Consip, per quanto di procedere propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni della fornitura oggetto del contratto dei Contratti di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il fornitore Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni o Enti Contraenti, oltre che dalla Consip.
12. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni o Enti Contraenti interessate, nonché alla Consip, per quanto di propria competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla ConvenzioneConvenzione ed ai Contratti di Fornitura.
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Samples: Schema Di Convenzione Per La Fornitura Di Gas Naturale
Condizioni della fornitura. Sono a carico del Fornitore1. L’esecuzione della fornitura è regolata da condizioni, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale termini e prescrizioni stabiliti dal Disciplinare di cui oltregara e dal Capitolato Tecnico, tutti gli onerinonché secondo modalità previste nell’Offerta Tecnica ove migliorative, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto pena la risoluzione del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d’arted'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto del contratto. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformied in conformità, salva espressa deroga, alla documentazione alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara, alle caratteristiche tecniche e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione, comprese le norme UNI e CE applicabili.
3. I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi a tutte le caratteristiche e requisiti indicati nel Capitolato Tecnico nonché alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla stipula del contrattoproduzione, all’importazione, all’immissione in commercio e all’uso e devono, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante l’esecuzione della fornitura.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzionedel contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre contrattuale, ed il Fornitore non puòpotrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dello IOV della Fondazione assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Istituto la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale da eventuali difformità della fornitura rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall’eventuale inosservanza delle norme norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, salvo IVA, le spese ed i rischi relativi alla prestazioni oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura anche se non espressamente prevista nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella documentazione presentata dal Fornitore in sede di gara.
7. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, i locali della Fondazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale della Fondazione, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e/o da terzi autorizzati ivi compresi gli utenti. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Fondazione o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali della Fondazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni tecnichee e procedure di sicurezza vigentie accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Istituto Oncologico Veneto alla Fondazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione.
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Samples: Contratto Di Fornitura
Condizioni della fornitura. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i oneri e rischi relativi alle forniture ed alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contrattodella Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio trasporto, di viaggio, di trasferta e di missione per il personale addetto all’esecuzione alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della presente Convenzione a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto Capitolato Tecnico, nonché nella Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegatinei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e dei singoli Ordinativi di Fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali debbono dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In nell’Offerta Tecnica, in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contrattoemanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non puòpotrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi tal titolo, nei confronti dello IOV delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Istituto le Amministrazioni Contraenti e Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecnichee tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le stesse Amministrazioni. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere negli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza vigentie accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Istituto Oncologico Veneto alle Amministrazioni Contraenti e a Consip, per quanto di propria competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il fornitore Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che da Consip.
11. Tutto il personale utilizzato dal Fornitore nell’esecuzione dei servizi dovrà risultare di gradimento dell’Amministrazione Contraente, il/la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, richiederne la sostituzione al Fornitore qualora la risorsa impiegata sia ritenuta non adeguata alla perfetta esecuzione contrattuale.
12. Qualora a seguito di reiterate sostituzioni, l’Amministrazione Contraente ritenga inadeguato il personale preposto dal Fornitore all’esecuzione contrattuale, l’Amministrazione Contraente potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.
13. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip, per quanto di loro rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di cui alla ConvenzioneFornitura.
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Samples: Convenzione Per L’affidamento Della Fornitura Di Soluzioni E Servizi Di Contact Center
Condizioni della fornitura. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, i rischi e le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contrattodella Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto Capitolato Tecnico nonché nella Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati, nei suoi allegati pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e dei singoli Contratti di fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali debbono dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di garaderoga per iscritto, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e all’Offerta Tecnica del Fornitorenell’Offerta Tecnica. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contrattoemanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non puòpotrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi tal titolo, nei confronti dello IOV delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Istituto le Amministrazioni o Enti Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecnichee tecniche, di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni o Enti stessi. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale delle Amministrazioni o Enti stessi e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere negli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza vigentie accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Istituto Oncologico Veneto alle Amministrazioni o Enti Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il fornitore Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni o Enti Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A..
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o alla Consip S.p.A., per quanto di competenza di quest'ultima, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto della Convenzione ed ai Contratti di cui alla Convenzionefornitura.
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Samples: Schema Di Convenzione Per La Fornitura Di Autobus Urbani E Sub Urbani
Condizioni della fornitura. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contrattodella presente Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Capitolato tecnico a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e dagli atti e documenti ad essa collegatiCapitolato tecnico, pena la risoluzione risoluzione, sia da parte dell’ Agenzia che delle singole Amministrazioni contraenti in merito anche a singoli Ordinativi di fornitura, a seguito di comunicazione dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni contraenti, mediante PEC, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto del contrattoal risarcimento dei danni subiti dalle stesse.
3. Le prestazioni contrattuali debbono dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato e all’Offerta Tecnica del Fornitorecomunque imposte e previste dall’ AEEGSI. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contrattoemanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopraal precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzionepresente Convenzione e/o agli Ordinativi di fornitura, restano già perfezionati, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore oltre, e lo stesso non puòpotrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, compensi a qualsiasi tale titolo, nei confronti dello IOV assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. Resteranno ad esclusivo carico del Fornitore anche tutti i costi relativi a preventivazioni, di qualsiasi classificazione e tipologia di lavori, avanzate a qualsiasi titolo dal Fornitore, e dai distributori locali e nazionali.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Istituto l’Agenzia e/o le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecnichee tecniche, di sicurezza sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Istituto Oncologico Veneto all’Agenzia per quanto di propria competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria degli obblighi contrattuali, garantendo ampia collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verificheverifiche (vedi Capitolato Tecnico).
7. Il fornitore Fornitore si obbliga obbliga, sin d’ora, a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione della Convenzione che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti in sede di emissione degli Ordinativi di fornitura nonché a dare immediata comunicazione al Direttore dell’esecuzione ed alle Unità ordinanti di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto della fornitura.
8. Il Fornitore si impegna a rispettare le modalitá e le tempistiche indicate all’art. 4 (attivazione dei contratti di cui alla Convenzionefornitura) e all’art 13 per quanto riguarda l’attivazione del portale web per l’esecuzione della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi.
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Samples: Convenzione Quadro
Condizioni della fornitura. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo corrispetti- vo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i oneri e rischi relativi alla prestazione prestazio- ne delle attività e dei servizi oggetto del contrattoContratto Generale, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione alla esecu- zione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola re- gola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto Contratto Generale e dagli atti e documenti ad essa collegati, nei suoi allegati pena la risoluzione di diritto del contrattoContratto Generale medesimo e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressa- mente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura dalla stessa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche ed alle Specifiche Tecniche indicate nell’Allegato “A” al Contratto Generale ed al campione ap- provato. In particolare, resta inteso che il campione offerto e all’Offerta Tecnica successi- vamente approvato dal Comune di Cinisello Balsamo costituisce esclu- sivo paragone ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1522 cod. civ., per tutte le forniture effettuate nella vigenza del FornitoreContratto Generale.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contrattosuccessiva- mente emanate, ivi comprese eventuali normative che dovessero so- stanzialmente ed imprescindibilmente modificare i beni oggetto della fornitura.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente succes- sivamente alla stipula della Convenzionedel Contratto Generale, restano resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo corri- spettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non puòpotrà, pertanto, avanzare a- vanzare pretesa di compensi, a qualsiasi tal titolo, nei confronti dello IOV delle Ammini- strazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Istituto le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale e- ventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecnichee tecniche, di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministra- zioni Contraenti o con la collaborazione dei dipendenti delle stesse do- vranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Ammi- nistrazioni stesse. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le pre- dette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o inter- ruzioni alla attività lavorativa in atto.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che po- trà accedere negli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza vigentie accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
10. Le singole Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria compe- tenza, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, nonché senza ac- cettazione alcuna da parte del Fornitore, per tutta la durata del Contrat- to Generale, possono eseguire verifiche sui prodotti oggetto degli Or- dinativi di Fornitura fino ad un massimo di n.8 analisi campione che saranno effettuate da un Istituto legalmente riconosciuto. Dette analisi saranno insindacabilmente accettate dal Fornitore. Il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere, a proprie spese, al reintegro, entro dieci giorni la- vorativi dalla richiesta dell’Amministrazione contraente che ha effet- tuato il prelievo del campione prelevato per le analisi. Le singole Am- ministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di sospendere il paga- mento della fornitura fino al reintegro della fornitura nei termini so- praindicati. Si precisa che, in ogni caso, tutte le spese per le analisi ef- fettuate dall’Istituto, ivi comprese quelle di trasporto e consegna dei campioni all’Istituto di analisi, saranno a carico del Fornitore.
11. Il Fornitore si obbliga, in caso di esito negativo delle analisi di cui al comma precedente, a ritirare la fornitura e a sostituirla con altra corri- spondente alle caratteristiche dichiarate in offerta entro i successivi 10 giorni lavorativi, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
12. Le singole Amministrazioni Contraenti si riservano di procedere a ve- rifiche ulteriori rispetto a quelle sopraindicate. Resta inteso che in quest’ultimo caso gli oneri di tali verifiche ulteriori saranno a carico dell’Amministrazione Contraente richiedente qualora le analisi effet- tuate diano esito positivo per tutti i parametri, diversamente, se le ana- lisi diano esito negativo anche per uno solo dei parametri il costo delle analisi stesse sarà a carico del Fornitore.
13. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Istituto Oncologico Veneto rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Ammi- nistrazioni Contraenti.
14. Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente riscontrasse vizi nella fornitura consegnata dovrà darne comunicazione immediata al Fornito- re e richiedere la sostituzione della fornitura entro e non oltre i 30 gior- ni dalla ricezione della comunicazione medesima, salvo l’applicazione delle penali di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto cui oltre.
15. Qualora la sostituzione non venga accordata l’Amministrazione Con- traente avrà diritto a richiedere la risoluzione del contratto singolo Ordinativo di Fornitura nonché a prestare del Contratto Generale per la propria collaborazione per consentire lo svolgimento parte di tali verificherispettiva com- petenza.
16. Il fornitore Fornitore si obbliga obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di competenza di queste ulti- me, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività attivi- tà oggetto del Contratto Generale e degli Ordinativi di cui alla ConvenzioneFornitura.
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Samples: Contratto Generale Per La Fornitura Di Vestiario E Servizi
Condizioni della fornitura. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale1. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto del contratto a perfetta regola d’arted'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto Disciplinare di gara e dagli atti nel Capitolato Tecnico, nonché in conformità con quanto riportato nell’Offerta Economica e documenti ad essa collegati, nell’Offerta Tecnica pena la risoluzione di diritto del contratto.
2. Le prestazioni contrattuali debbono devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all’Offerta Tecnica del Fornitoreed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, caso il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all’aggiudicazione, comprese le norme UNI e CE applicabili.
3. I dispositivi oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla stipula del contrattoproduzione, all’importazione, all’immissione in commercio e all’uso e devono, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante l’esecuzione della fornitura.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzionedel contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre contrattuale, ed il Fornitore non puòpotrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dello IOV della Azienda Sanitaria contraente assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Istituto la Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale da eventuali difformità della fornitura rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall’eventuale inosservanza delle norme norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali della Azienda Sanitaria contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni tecnichee e procedure di sicurezza vigentie accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Istituto Oncologico Veneto alla Azienda Sanitaria contraente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione.
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Samples: Fornitura Di Dispositivi Per Anestesia E Rianimazione
Condizioni della fornitura. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contrattodella Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel nella presente atto Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nei successivi articoli 18 e 20 relativi alle risoluzioni. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contrattodella Convenzione. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dello IOV delle Aziende Sanitarie o, comunque, dell’U.O. Acquisti Centralizzati SSR, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Istituto l’U.O. Acquisti Centralizzati SSR e le singole Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecnichee tecniche e di sicurezza vigenti. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Istituto Oncologico Veneto all’U.O. Acquisti Centralizzati SSR, nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto dell’Ordinativo di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie e/o l’U.O. Acquisti Centralizzati SSR, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla ConvenzioneConvenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta espressamente inteso che l’U.O. Acquisti Centralizzati SSR non può in nessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie, le quali sono responsabili delle proprie Richieste di Consegna.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Protesi E Espansori Mammari