Common use of CONFEZIONAMENTO Clause in Contracts

CONFEZIONAMENTO. Il confezionamento dei prodotti offerti dovrà essere, fatte salve le specifiche tecniche e le modalità di confezionamento relative ai prodotti di ciascun lotto, conforme alle prescrizioni previste dagli art. 73 e 83 D. Lgs. 219/2006 e s.m.i. nonchè a tutte le altre disposizioni di legge vigenti in materia al momento della fornitura. Si precisa che l’etichettatura e il confezionamento primario e secondario di ogni singola confezione dovranno riportare: ▪ denominazione e codice interno del prodotto; ▪ autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), quando presente; ▪ nome ed indirizzo del fabbricante e del distributore, se diverso; ▪ lotto di preparazione; ▪ tempo di produzione; ▪ tempo di taratura; ▪ periodo di validità; ▪ condizioni di stoccaggio;

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CONFEZIONAMENTO. Il confezionamento dei prodotti offerti dovrà essere, fatte salve le specifiche tecniche e le modalità di confezionamento relative ai prodotti di ciascun lotto, conforme alle prescrizioni previste dagli art. 73 e 83 D. Lgs. 219/2006 e s.m.i. nonchè a e da tutte le altre disposizioni di legge vigenti in materia al momento della fornitura. Si precisa che , in particolare sia l’etichettatura e sia il confezionamento primario e secondario di ogni singola confezione dovranno dovrà riportare: ▪ denominazione e codice interno del prodotto; ▪ autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), quando presente; ▪ nome ed indirizzo del fabbricante e del distributore, se diverso; ▪ lotto di preparazione; ▪ tempo di produzione; ▪ tempo di taraturataratura (per i farmaci radioattivi); ▪ periodo di validità; ▪ condizioni di stoccaggio;; ▪ eventuali condizioni specifiche o precauzioni d’uso nonché eventuali rischi associati.

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