Common use of Congedo matrimoniale Clause in Contracts

Congedo matrimoniale. Al lavoratore che contrae matrimonio sarà concesso un congedo di 15 giorni lavorativi, con trattenuta di quanto eventualmente corrisposto per tale periodo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per i neo-assunti a partire dal 1° giugno 2001, il congedo è pari a 15 giorni di calendario. Tale congedo non si computa nel periodo annuale delle ferie. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi e affidatari, che possono fruirne alternativamente. Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili di cui ai precedenti commi con le normali esigenze organizzative e tecnico-produttive dell'impresa, il lavoratore titolare dei permessi mensili comunica per iscritto al datore di lavoro il calendario di prevista fruizione degli stessi su base trimestrale qualora possibile, o in ogni caso almeno mensile, al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell'impresa. Il lavoratore ha facoltà di modificare, per comprovate ragioni, la data comunicata dandone preavviso scritto al datore di lavoro non inferiore a due giorni lavorativi, fatti salvi comunque i casi di improvvisa grave urgenza. Il datore di lavoro, nell'ambito del mese di riferimento, ove sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative o produttive, che comunica al lavoratore, può differire la fruizione dei permessi rispettando il limite temporale del mese. Sono comunque fatte salve le situazioni in cui comprovate ragioni del lavoratore abbiano carattere di assoluta indifferibilità ed urgenza. Il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai commi precedenti ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Nei casi di eccessiva concentrazione di lavoratori aventi diritto nello stesso appalto, tale da ostacolarne la corretta gestione ed il normale funzionamento, a livello aziendale impresa e rappresentanze sindacali si incontreranno al fine di valutare ogni possibile soluzione alternativa. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare di cui agli articoli 46 e seguenti del presente c.c.n.l., il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai precedenti commi decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.

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Congedo matrimoniale. Al lavoratore che contrae In caso di matrimonio sarà concesso compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova un periodo di congedo di 15 giorni lavorativiconsecutivi durante il quale detti lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio. Il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno dieci giorni dal suo inizio, con trattenuta salvo casi eccezionali. Durante il periodo di congedo matrimoniale le aziende riconosceranno una integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato. Detto trattamento spetta ai lavoratori occupati, quando gli stessi usufruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia si farà luogo egualmente alla corresponsione della retribuzione per il periodo di congedo matrimoniale, quando il lavoratore, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, si trovi, per giustificato motivo, sospeso od assente. Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio. Le parti si danno reciprocamente atto che i lavoratori destinatari dell'assegno per congedo matrimoniale sono quelli appartenenti alle categorie giuridiche operaia e speciale come identificate nei punti a) e b) del comma 3 del punto VI Protocollo sulla "Disciplina del rapporto di lavoro individuale" concordata con l'accordo di rinnovo del 25 gennaio 2008 del presente c.c.n.l. In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima - ovvero nel mese prima del parto e nei tre mesi - ovvero quattro mesi - ad esso successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale. In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di assenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito dalla legge. Fatto salvo quanto eventualmente corrisposto previsto dalle prestazioni erogate dalla bilateralità, le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo. Qualora durante il periodo di interruzione del servizio per tale periodo dall'Istituto nazionale della previdenza socialegravidanza e puerperio intervenga malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. Per i neo-assunti 50 a partire dal 1° giugno 2001, il congedo è pari a 15 giorni di calendario. Tale congedo non si computa nel periodo annuale delle ferie. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi e affidatari, che possono fruirne alternativamente. Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili di cui ai precedenti commi con le normali esigenze organizzative e tecnico-produttive dell'impresa, il lavoratore titolare dei permessi mensili comunica per iscritto al datore di lavoro il calendario di prevista fruizione degli stessi su base trimestrale qualora possibile, o in ogni caso almeno mensile, al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell'impresa. Il lavoratore ha facoltà di modificare, per comprovate ragioni, la data comunicata dandone preavviso scritto al datore di lavoro non inferiore a due giorni lavorativi, fatti salvi comunque i casi di improvvisa grave urgenza. Il datore di lavoro, nell'ambito del mese di riferimento, ove sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative o produttive, che comunica al lavoratore, può differire la fruizione dei permessi rispettando il limite temporale del mese. Sono comunque fatte salve le situazioni giorno in cui comprovate ragioni del lavoratore abbiano carattere di assoluta indifferibilità ed urgenza. Il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai commi precedenti ha diritto a scegliere, ove possibile, si manifesta la sede di lavoro malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Nei casi di eccessiva concentrazione di lavoratori aventi diritto nello stesso appalto, tale da ostacolarne la corretta gestione ed il normale funzionamento, a livello aziendale impresa e rappresentanze sindacali si incontreranno al fine di valutare ogni possibile soluzione alternativa. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare di cui agli articoli 46 e seguenti del presente c.c.n.lfavorevoli alla lavoratrice interessata., il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai precedenti commi decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.

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Congedo matrimoniale. Al lavoratore che contrae matrimonio sarà concesso un congedo di 15 giorni lavorativi, con trattenuta di quanto eventualmente corrisposto per tale periodo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per i neo-assunti a partire dal 1° giugno 2001, il congedo è pari a 15 giorni di calendario. Tale congedo non si computa nel periodo annuale delle ferie. Permessi legge 5 febbraio 1992, n. 104 A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi e affidatari, che possono fruirne alternativamente. Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili di cui ai precedenti commi con le normali esigenze organizzative e tecnico-produttive dell'impresa, il lavoratore titolare dei permessi mensili comunica per iscritto al datore di lavoro il calendario di prevista fruizione degli stessi su base trimestrale qualora possibile, o in ogni caso almeno mensile, al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell'impresa. Il lavoratore ha facoltà di modificare, per comprovate ragioni, la data comunicata dandone preavviso scritto al datore di lavoro non inferiore a due giorni lavorativi, fatti salvi comunque i casi di improvvisa grave urgenza. Il datore di lavoro, nell'ambito del mese di riferimento, ove sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative o produttive, che comunica al lavoratore, può differire la fruizione dei permessi rispettando il limite temporale del mese. Sono comunque fatte salve le situazioni in cui comprovate ragioni del lavoratore abbiano carattere di assoluta indifferibilità ed urgenza. Il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai commi precedenti ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Nei casi di eccessiva concentrazione di lavoratori aventi diritto nello stesso appalto, tale da ostacolarne la corretta gestione ed il normale funzionamento, a livello aziendale impresa e rappresentanze sindacali si incontreranno al fine di valutare ogni possibile soluzione alternativa. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare di cui agli articoli 46 e seguenti del presente c.c.n.l., il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai precedenti commi decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.

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Congedo matrimoniale. Al lavoratore che contrae In caso di matrimonio sarà concesso compete agli impiegati ed alle impiegate non in prova un periodo di congedo matrimoniale di 15 giorni lavorativiconsecutivi durante il quale l'impiegato è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio. Il congedo matrimoniale non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali, né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con trattenuta un preavviso di quanto eventualmente corrisposto almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali. Il congedo matrimoniale è altresì dovuto all'impiegato che si dimetta per tale contrarre matrimonio. Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altro ne abbiano diritto. L'impiegato dovrà presentare alla ditta il certificato di matrimonio entro 60 giorni di inizio del congedo. In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, alla lavoratrice assente nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corrisposta una integrazione del trattamento INPS fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta. In caso di estensione a norma di legge oltre detti termini del periodo dall'Istituto nazionale della previdenza socialedi assistenza obbligatoria si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole previsto dal presente contratto e quello previsto dalla legge. Per La chiamata di leva, o servizio equipollente, o il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. L'impiegato chiamato alle armi o richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare. L'impiegato chiamato alle armi per il servizio di leva ha diritto alla decorrenza dell'anzianità. Ai fini del computo dell'anzianità utile per raggiungere i neo-assunti a partire maggiori scaglioni previsti dal 1° giugno 2001presente contratto per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, il congedo è pari a 15 giorni periodo di calendariotempo trascorso sotto le armi sarà computato come anzianità di servizio, sempreché l'impiegato chiamato alle armi presti almeno 6 mesi di servizio dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi. Tale congedo non si computa nel periodo annuale delle ferie. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, Se l'impiegato chiamato alle armi o richiamato risolve il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione rapporto di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, lavoro ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativatutte le indennità competentigli, anche a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in maniera continuativa. Il predetto diritto tal caso non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravitàricorre l'obbligo del preavviso, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi alla indennità sostitutiva. Sia per quanto riguarda il richiamo alle armi e affidatari, che possono fruirne alternativamente. Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili di cui ai precedenti commi con le normali esigenze organizzative e tecnico-produttive dell'impresa, il lavoratore titolare dei permessi mensili comunica per iscritto al datore di lavoro il calendario di prevista fruizione degli stessi su base trimestrale qualora possibile, o in ogni caso almeno mensile, al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell'impresa. Il lavoratore ha facoltà di modificare, per comprovate ragioni, la data comunicata dandone preavviso scritto al datore di lavoro non inferiore a due giorni lavorativi, fatti salvi comunque i casi di improvvisa grave urgenza. Il datore di lavoro, nell'ambito del mese di riferimento, ove sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative o produttive, che comunica al lavoratore, può differire la fruizione dei permessi rispettando il limite temporale del mese. Sono comunque fatte salve le situazioni in cui comprovate ragioni del lavoratore abbiano carattere di assoluta indifferibilità ed urgenza. Il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai commi precedenti ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Nei casi di eccessiva concentrazione di lavoratori aventi diritto nello stesso appalto, tale da ostacolarne la corretta gestione ed il normale funzionamento, a livello aziendale impresa e rappresentanze sindacali si incontreranno al fine di valutare ogni possibile soluzione alternativa. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare di cui agli articoli 46 e seguenti del presente c.c.n.l., il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai precedenti commi decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste sia per la legittima fruizione dei medesimi dirittichiamata per adempiere agli obblighi di leva, le norme stabilite col presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti in materia.

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Congedo matrimoniale. Al lavoratore che contrae matrimonio sarà concesso un congedo di 15 giorni lavorativi, con trattenuta di quanto eventualmente corrisposto per tale periodo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per i neo-assunti neo­assunti a partire dal 1° giugno 2001, il congedo è pari a 15 giorni di calendario. Tale congedo non si computa nel periodo annuale delle ferie. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi e affidatari, che possono fruirne alternativamente. Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili di cui ai precedenti commi con le normali esigenze organizzative e tecnico-produttive tecnico­produttive dell'impresa, il lavoratore titolare dei permessi mensili comunica per iscritto al datore di lavoro il calendario di prevista fruizione degli stessi su base trimestrale qualora possibile, o in ogni caso almeno mensile, al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell'impresa. Il lavoratore ha facoltà di modificare, per comprovate ragioni, la data comunicata dandone preavviso scritto al datore di lavoro non inferiore a due giorni lavorativi, fatti salvi comunque i casi di improvvisa grave urgenza. Il datore di lavoro, nell'ambito del mese di riferimento, ove sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative o produttive, che comunica al lavoratore, può differire la fruizione dei permessi rispettando il limite temporale del mese. Sono comunque fatte salve le situazioni in cui comprovate ragioni del lavoratore abbiano carattere di assoluta indifferibilità ed urgenza. Il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai commi precedenti ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Nei casi di eccessiva concentrazione di lavoratori aventi diritto nello stesso appalto, tale da ostacolarne la corretta gestione ed il normale funzionamento, a livello aziendale impresa e rappresentanze sindacali si incontreranno al fine di valutare ogni possibile soluzione alternativa. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare di cui agli articoli 46 e seguenti del presente c.c.n.l., il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai precedenti commi decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.

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Congedo matrimoniale. Al Nel caso di matrimonio compete al lavoratore che contrae matrimonio sarà concesso un periodo di congedo di 15 sedici giorni lavorativi, consecutivi di calendario con trattenuta decorrenza della retribuzione. Il trattamento di quanto eventualmente cui sopra è corrisposto per tale dall'impresa con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell'INPS. La richiesta del congedo deve essere avanzata ­ salvo casi eccezionali ­ dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i trenta giorni successivi all'inizio del periodo dall'Istituto nazionale della previdenza socialedi congedo. Le disposizioni di cui sopra si intenderanno integrate o sostituite fino a concorrenza da quelle derivanti da norme di legge o da accordi interconfederali che dovessero intervenire in materia. Per i neo-assunti a partire dal 1° giugno la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle vigenti norme di legge ed in particolare al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il congedo è pari T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Inoltre la lavoratrice riceverà un trattamento di assistenza ad integrazione del trattamento di legge, fino a 15 giorni raggiungere il 100 per cento della normale retribuzione netta di calendariofatto, durante il periodo di assenza obbligatoria. Tale congedo Allorché se ne manifestasse l'esigenza, anche in relazione all'assetto tecnico­organizzativo dell'impresa, l'azienda potrà individuare il percorso più idoneo per agevolare il reinserimento del lavoratore al rientro dall'assenza obbligatoria o facoltativa per maternità. Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle vigenti norme di legge. Inoltre la lavoratrice riceverà un trattamento di assistenza, ad integrazione del trattamento di legge, fino a raggiungere il 100 per cento della normale retribuzione netta di fatto, per i primi 5 mesi di assenza, sempre che l'assenza complessiva per maternità successiva alla data del parto non si computa nel periodo annuale delle feriesuperi i 7 mesi. A condizione Xxxxx restando gli obblighi derivanti da norme di legge e le consuetudini aziendali in atto, per le lavorazioni che la persona handicappata comportino una particolare usura degli indumenti, l'impresa con oltre cinque dipendenti fornirà agli interessati indumenti adatti (tuta, grembiule, pantaloni, vestaglia, zoccoli). In via di principio l'assegnazione dell'indumento da lavoro non sia ricoverata a tempo pienopotrà avvenire che una volta all'anno dietro presentazione dell'indumento deteriorato. Qualora l'impresa intenda far adottare agli addetti una speciale tenuta da lavoro o divisa, dovrà fornirla gratuitamente. Nell'eventualità che, fuori dai casi previsti dai precedenti commi, il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più faccia richiesta di un lavoratore dipendente indumento da adottare durante il lavoro, l'impresa, in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, ne fornirà l'acquisto con facilitazioni di pagamento. Xxxxx restando gli obblighi derivanti da norme di legge e le consuetudini aziendali in atto, per l'assistenza alla stessa persona le lavorazioni che comportino una particolare usura degli indumenti, l'impresa con handicap oltre cinque dipendenti fornirà agli interessati indumenti adatti (tuta, grembiule, pantaloni, vestaglia, zoccoli) concorrendo nella spesa in situazione ragione dell'80 per cento. In via di gravitàprincipio l'assegnazione dell'indumento da lavoro non potrà avvenire che una volta all'anno dietro presentazione dell'indumento deteriorato. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravitàQualora l'impresa intenda far adottare agli addetti una speciale tenuta da lavoro o divisa, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitoridovrà fornirla gratuitamente. Nell'eventualità che, anche adottivi e affidatari, che possono fruirne alternativamente. Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili di cui ai fuori dai casi previsti dai precedenti commi con le normali esigenze organizzative e tecnico-produttive dell'impresacommi, il lavoratore titolare dei permessi mensili comunica per iscritto al datore faccia richiesta di lavoro un indumento da adottare durante il calendario lavoro, l'impresa in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, ne favorirà l'acquisto con facilitazioni di prevista fruizione degli stessi su base trimestrale qualora possibile, o in ogni caso almeno mensile, al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell'impresapagamento. Il lavoratore ha facoltà di modificare, per comprovate ragioni, la data comunicata dandone preavviso scritto riceverà tutti gli utensili ed il materiale occorrente al datore di lavoro non inferiore a due giorni lavorativi, fatti salvi comunque i casi di improvvisa grave urgenzadisimpegno delle sue mansioni ed è responsabile della manutenzione degli stessi. Il datore di lavoro, nell'ambito del mese di riferimento, ove sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative o produttive, che comunica al lavoratore, può differire la fruizione dei permessi rispettando il limite temporale del mese. Sono comunque fatte salve le situazioni Egli rilascerà ricevuta degli attrezzi avuti in cui comprovate ragioni del lavoratore abbiano carattere di assoluta indifferibilità ed urgenzadotazione. Il lavoratore beneficiario è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà in conseguenza, mediante trattenuta sul salario, delle perdite e dei permessi danni eventualmente che non derivino da uso o logorio, sempreché siano, dopo regolare accertamento a lui imputabili. Il lavoratore non potrà portare modifiche agli oggetti affidategli senza l'autorizzazione del responsabile. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto all'impresa di cui ai commi precedenti ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina rivalersi sulle sue competenze per i danni arrecati al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Nei casi di eccessiva concentrazione di lavoratori aventi diritto nello stesso appalto, tale da ostacolarne la corretta gestione ed il normale funzionamento, a livello aziendale impresa e rappresentanze sindacali si incontreranno al fine di valutare ogni possibile soluzione alternativa. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare di cui agli articoli 46 e seguenti del presente c.c.n.lmateriale., il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai precedenti commi decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.

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Congedo matrimoniale. Al lavoratore che contrae La lavoratrice e il lavoratore, non in prova, in occasione del matrimonio sarà concesso hanno diritto ad un congedo periodo di permesso con decorrenza della retribuzione, della durata di 15 giorni lavorativiconsecutivi di calendario, in concomitanza con l'evento. A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e dal D.Lgs. n. 80/2015 a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente contratto e stabilito nel presente articolo. Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro. In caso di parto prematuro, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria "post partum". In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto dalla legge il divieto di licenziamento, le stesse devono essere convalidate dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente; la lavoratrice madre, così come il lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità, ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. Le dimissioni volontarie devono essere convalidate dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente fino al terzo anno di vita del bambino. Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche contemporaneamente, può usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro per un periodo, anche frazionato, con trattenuta di quanto eventualmente corrisposto le seguenti modalità: - la madre lavoratrice, per tale un periodo dall'Istituto nazionale della previdenza socialenon superiore a 6 mesi; - il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 quando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi; - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 mesi. Per i neo-assunti a partire dal 1° giugno 2001Il congedo parentale è fruibile nella singola giornata in modalità oraria pari alla metà dell'orario medio giornaliero, riferito al mese precedente nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Il diritto del congedo parentale è riconosciuto anche se l'altro genitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non può superare complessivamente i 10 mesi, elevabili a 11 quando il padre beneficia di 7 mesi di astensione. Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera. Durante il periodo di astensione facoltativa (congedo parentale) il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a 15 percepire un'indennità pari al 30% della retribuzione. II beneficio spetta: - fino al compimento dei sei anni di vita del bambino e per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito; - fino a 8 anni se il reddito del singolo genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria; - da 8 anni e un giorno fino al compimento di 12 anni di età il congedo parentale non è indennizzabile. La richiesta di congedo parentale deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore ai 5 giorni di calendario. Tale congedo non si computa nel periodo annuale delle ferie(comma 3, art. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa7 del D.Lgs. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravitàn. 80/2015). Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi e affidatari, che possono fruirne alternativamente. Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili di cui ai precedenti commi con le normali esigenze organizzative e tecnico-produttive dell'impresa, il lavoratore titolare dei permessi mensili comunica per iscritto al datore di lavoro il calendario di prevista fruizione degli stessi su base trimestrale qualora possibile, o in ogni caso almeno mensile, al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell'impresa. Il lavoratore ha facoltà di modificare, per comprovate ragioni, la data comunicata dandone preavviso scritto al II datore di lavoro non inferiore a due giorni lavorativi, fatti salvi comunque i casi può opporre rifiuto alla richiesta di improvvisa grave urgenzacongedo. Il datore di lavoro, nell'ambito del mese di riferimento, ove sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative o produttive, che comunica al lavoratore, può differire la fruizione dei permessi rispettando il limite temporale del mese. Sono comunque fatte salve le situazioni in cui comprovate ragioni del lavoratore abbiano carattere di assoluta indifferibilità ed urgenza. Il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai commi precedenti ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Nei casi di eccessiva concentrazione di lavoratori aventi diritto nello stesso appalto, tale da ostacolarne la corretta gestione ed il normale funzionamento, a livello aziendale impresa e rappresentanze sindacali si incontreranno al fine di valutare ogni possibile soluzione alternativa. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare di cui agli articoli 46 e seguenti del presente c.c.n.l., il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai precedenti commi decade dai diritti congedo parentale di cui al presente articoloarticolo spetta anche nel caso di adozione nazionale e internazionale e di affidamento. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi ed affidatari, qualora qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione raggiungimento della maggiore età. L'indennità è dovuta, con le stesse modalità dei medesimi dirittigenitori naturali, entro gli 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia.

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Congedo matrimoniale. Al lavoratore che contrae In caso di matrimonio sarà concesso compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova un periodo di congedo di 15 giorni lavorativiconsecutivi durante il quale detti lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio. Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno dieci giorni dal suo inizio, con trattenuta salvo casi eccezionali. Durante il periodo di congedo matrimoniale le aziende riconosceranno una integrazione di quanto eventualmente corrisposto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato. Detto trattamento spetta ai lavoratori occupati, quando gli stessi usufruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia si farà luogo egualmente alla corresponsione della retribuzione per tale il periodo dall'Istituto nazionale della previdenza socialedi congedo matrimoniale, quando il lavoratore, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, si trovi, per giustificato motivo, sospeso od assente. Per Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio. Le parti si danno reciprocamente atto che i neo-assunti lavoratori destinatari dell'assegno per congedo matrimoniale sono quelli appartenenti alle categorie giuridiche operaie speciali come identificate nei punti a) e b) del comma 3 del punto 6 Protocollo sulla "Disciplina del rapporto di lavoro individuale" concordata con l'accordo del rinnovo 25 gennaio 2008 del presente c.c.n.l. In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima - ovvero nel mese prima del parto e nei tre mesi - ovvero quattro mesi ad esso successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale. In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di assenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito dalla legge. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo. Qualora durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 50 a partire dal 1° giugno 2001, il congedo è pari a 15 giorni di calendario. Tale congedo non si computa nel periodo annuale delle ferie. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi e affidatari, che possono fruirne alternativamente. Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili di cui ai precedenti commi con le normali esigenze organizzative e tecnico-produttive dell'impresa, il lavoratore titolare dei permessi mensili comunica per iscritto al datore di lavoro il calendario di prevista fruizione degli stessi su base trimestrale qualora possibile, o in ogni caso almeno mensile, al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell'impresa. Il lavoratore ha facoltà di modificare, per comprovate ragioni, la data comunicata dandone preavviso scritto al datore di lavoro non inferiore a due giorni lavorativi, fatti salvi comunque i casi di improvvisa grave urgenza. Il datore di lavoro, nell'ambito del mese di riferimento, ove sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative o produttive, che comunica al lavoratore, può differire la fruizione dei permessi rispettando il limite temporale del mese. Sono comunque fatte salve le situazioni giorno in cui comprovate ragioni del lavoratore abbiano carattere di assoluta indifferibilità ed urgenza. Il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai commi precedenti ha diritto a scegliere, ove possibile, si manifesta la sede di lavoro malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Nei casi di eccessiva concentrazione di lavoratori aventi diritto nello stesso appalto, tale da ostacolarne la corretta gestione ed il normale funzionamento, a livello aziendale impresa e rappresentanze sindacali si incontreranno al fine di valutare ogni possibile soluzione alternativa. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare di cui agli articoli 46 e seguenti del presente c.c.n.lfavorevoli alla lavoratrice interessata., il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai precedenti commi decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.

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Congedo matrimoniale. Al In caso di matrimonio avente effetti civili secondo la legislazione italiana, al lavoratore che contrae matrimonio sarà concesso non in prova ed in servizio effettivo, compete un periodo di congedo di 15 giorni lavorativiconsecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione, da usufruire nel periodo intercorrente tra la data delle pubblicazioni ed i 30 giorni successivi al matrimonio. La richiesta deve essere effettuata dal lavoratore interessato con trattenuta un preavviso di quanto eventualmente almeno 10 giorni dal suo i- nizio. Al termine del congedo il lavoratore ha l’obbligo di esibire regolare certificato (documentazione) attestante la celebrazione del matrimonio. Qualora tale certificato sia rilasciato da un'Autorità straniera, lo stesso dovrà essere fatto tradurre in italiano nonché vistare e legalizzare dalle Autorità Diplomatiche o Consolari italiane operanti nel territorio di quel Paese. Il trattamento economico di cui sopra è corrisposto per tale dall’azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore abbia diritto di riscuotere da parte dell’INPS. Il congedo matrimoniale non può: - essere computato nel periodo dall'Istituto nazionale della previdenza socialedi ferie annuali; - coincidere con il periodo di preavviso, fatte salve diverse intese tra le parti. Per i neo-assunti a partire dal 1° giugno 2001, La malattia insorta durante il congedo è pari a 15 giorni di calendario. Tale godimento del congedo non si computa nel periodo annuale delle ferie. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, ne sospende il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi e affidatari, che possono fruirne alternativamente. Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili di cui ai precedenti commi con le normali esigenze organizzative e tecnico-produttive dell'impresa, il lavoratore titolare dei permessi mensili comunica per iscritto al datore di lavoro il calendario di prevista fruizione degli stessi su base trimestrale qualora possibile, o in ogni caso almeno mensile, al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell'impresa. Il lavoratore ha facoltà di modificare, per comprovate ragioni, la data comunicata dandone preavviso scritto al datore di lavoro non inferiore a due giorni lavoratividecorso, fatti salvi comunque i giorni di ricove- ro ospedaliero se comunicati e documentati all'azienda entro i normali termini di comunicazione della malat- tia. In applicazione della circ. INPS 22.7.1990 n. 190, ai lavoratori extracomunitari, che contraggono matrimonio all'estero, l'assegno compete purchè: - abbiano prestato l'attività presso l'azienda, da prima del matrimonio; - risultino regolarmente residenti in Italia, da prima del matrimonio; - abbiano acquisito anche in Italia lo stato di coniugati, a seguito di matrimonio all'estero, da documentarsi attraverso la certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di residenza; Nelle more del rilascio di tale certificazione è ritenuta sufficiente l'esibizione del certificato di matrimonio rilasciato dall'Autorità estera. Se il lavoratore è cittadino di un Paese che prevede la poligamia, l'assegno è dovuto una sola volta (salvo i casi di improvvisa grave urgenza. Il datore di lavoro, nell'ambito morte del mese di riferimento, ove sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative coniuge o produttive, che comunica al lavoratore, può differire la fruizione dei permessi rispettando il limite temporale del mese. Sono comunque fatte salve le situazioni in cui comprovate ragioni del lavoratore abbiano carattere di assoluta indifferibilità ed urgenza. Il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai commi precedenti ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Nei casi di eccessiva concentrazione di lavoratori aventi diritto nello stesso appalto, tale da ostacolarne la corretta gestione ed il normale funzionamento, a livello aziendale impresa e rappresentanze sindacali si incontreranno al fine di valutare ogni possibile soluzione alternativa. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare di cui agli articoli 46 e seguenti del presente c.c.n.ldivorzio)., il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai precedenti commi decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.

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Congedo matrimoniale. Al lavoratore che contrae In caso di matrimonio sarà concesso compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova, un periodo di congedo di 15 giorni lavorativi, consecutivi durante il quale detti lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio. Il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con trattenuta un preavviso di almeno dieci giorni dal suo inizio salvo casi eccezionali. Durante il periodo di congedo matrimoniale le aziende riconosceranno una integrazione di quanto eventualmente corrisposto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato. Detto trattamento spetta ai lavoratori occupati, quando gli stessi usufruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia si farà luogo egualmente alla corresponsione della retribuzione per tale il periodo dall'Istituto nazionale della previdenza socialedi congedo matrimoniale, quando il lavoratore, ferma restando la esistenza del rapporto di lavoro, si trovi, per giustificato motivo, sospeso od assente. Per Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio. Le parti si danno reciprocamente atto che i neo-assunti lavoratori destinatari dell'assegno per congedo matrimoniale sono quelli appartenenti alla categoria giuridica "operai" e contrattuale "intermedi". In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima - ovvero nel mese prima del parto e nei tre mesi - ovvero quattro mesi - ad esso successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale. In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di assenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito dalla legge. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo. Qualora durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 48, a partire dal 1° giugno 2001, il congedo è pari a 15 giorni di calendario. Tale congedo non si computa nel periodo annuale delle ferie. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi e affidatari, che possono fruirne alternativamente. Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili di cui ai precedenti commi con le normali esigenze organizzative e tecnico-produttive dell'impresa, il lavoratore titolare dei permessi mensili comunica per iscritto al datore di lavoro il calendario di prevista fruizione degli stessi su base trimestrale qualora possibile, o in ogni caso almeno mensile, al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell'impresa. Il lavoratore ha facoltà di modificare, per comprovate ragioni, la data comunicata dandone preavviso scritto al datore di lavoro non inferiore a due giorni lavorativi, fatti salvi comunque i casi di improvvisa grave urgenza. Il datore di lavoro, nell'ambito del mese di riferimento, ove sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative o produttive, che comunica al lavoratore, può differire la fruizione dei permessi rispettando il limite temporale del mese. Sono comunque fatte salve le situazioni giorno in cui comprovate ragioni del lavoratore abbiano carattere di assoluta indifferibilità ed urgenza. Il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai commi precedenti ha diritto a scegliere, ove possibile, si manifesta la sede di lavoro malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Nei casi di eccessiva concentrazione di lavoratori aventi diritto nello stesso appalto, tale da ostacolarne la corretta gestione ed il normale funzionamento, a livello aziendale impresa e rappresentanze sindacali si incontreranno al fine di valutare ogni possibile soluzione alternativa. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare di cui agli articoli 46 e seguenti del presente c.c.n.lfavorevoli alla lavoratrice interessata., il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai precedenti commi decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.

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Congedo matrimoniale. Al Ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore che contrae matrimonio sarà concesso non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione di fatto. Per gli operai e gli intermedi il trattamento economico complessivo di cui sopra sarà commisurato al 100% della retribuzione netta normale di fatto, e sarà corrisposto dall'azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell'INPS: il trattamento è subordinato al riconoscimento del diritto da parte dell'Istituto stesso. Nel caso che l'Istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intenderà sostituito fino a concorrenza dal nuovo trattamento. Per gli impiegati in forza alla data di stipulazione del c.c.n.l. 12 luglio 1995, la durata del congedo matrimoniale rimane fissata in quattordici giorni lavorativi, con trattenuta decorrenza della retribuzione di quanto eventualmente corrisposto fatto. In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, ivi compresa la polineurite tossica nei casi assistiti dall'INAIL, al lavoratore saranno conservati il posto e l'anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dall'apposito certificato definitivo rilasciato dall'Istituto assicuratore. In tale caso, ove per tale periodo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per i neo-assunti a partire dal 1° giugno 2001, postumi invalidanti il congedo è pari a 15 giorni di calendario. Tale congedo non si computa nel periodo annuale delle ferie. A condizione che la persona handicappata lavoratore non sia ricoverata a tempo pienoin grado di assolvere il precedente lavoro, il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione l'azienda dovrà cercare di gravitàadibirlo, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi e affidatari, che possono fruirne alternativamente. Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili di cui ai precedenti commi previo esame con le normali esigenze organizzative R.S.U., a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa. L'assenza deve essere comunicata alla ditta nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, e tecnico-produttive dell'impresa, il lavoratore titolare dei permessi mensili comunica per iscritto al datore di lavoro il calendario di prevista fruizione degli stessi su base trimestrale qualora possibile, certificato medico relativo deve essere consegnato o in ogni caso almeno mensile, al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell'impresa. Il lavoratore ha facoltà di modificare, per comprovate ragioni, la data comunicata dandone preavviso scritto al datore di lavoro non inferiore a due fatto pervenire entro 3 giorni lavorativi, fatti salvi comunque i casi di improvvisa grave urgenzadall'inizio dell'assenza stessa. Il datore di lavorolavoro deve, nell'ambito nel termine di due giorni dalla data di ricezione del mese certificato medico, dare notizia all'autorità di riferimento, ove sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative o produttive, che comunica al lavoratore, può differire la fruizione dei permessi rispettando il limite temporale pubblica sicurezza del mese. Sono comunque fatte salve le situazioni comune in cui comprovate ragioni del lavoratore abbiano carattere è avvenuto, di assoluta indifferibilità ed urgenzaogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. Il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai commi precedenti ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona infortunato o colpito da assistere e malattia professionale non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sedeconsiderato in ferie né in preavviso di licenziamento né in congedo matrimoniale. Nei casi di eccessiva concentrazione di lavoratori aventi diritto nello stesso appalto, tale da ostacolarne la corretta gestione ed il normale funzionamentoAl lavoratore sarà riconosciuto inoltre, a livello aziendale impresa partire dal primo giorno di assenza e rappresentanze sindacali si incontreranno fino a guarigione clinica, un trattamento assistenziale ad integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL, fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta di fatto. Il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è subordinato al fine riconoscimento dell'infortunio o della malattia professionale dall'Istituto assicuratore nonché alla denuncia degli stessi nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. In caso di valutare ogni possibile soluzione alternativa. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare di cui agli articoli 46 e seguenti del presente c.c.n.l., ricovero ospedaliero il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai precedenti commi decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza è tenuto a presentare o il venir meno delle condizioni richieste certificato di ricovero rilasciato dall'Amministrazione ospedaliera, o l'attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione. Il conguaglio finale della integrazione sarà effettuato in base ai certificati definitivi rilasciati dall'Istituto assicuratore. Il trattamento economico predetto assorbe fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto, e non sarà cumulabile con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti. Le parti congiuntamente si assumono l'impegno a svolgere una azione tendente al riconoscimento legislativo della polineurite tossica quale malattia professionale a tutti gli effetti. I trattamenti economici a carico degli Istituti previdenziali sono comprensivi anche dei ratei per la legittima fruizione dei medesimi dirittimensilità aggiuntive che, pertanto, rimangono a carico degli stessi.

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Congedo matrimoniale. Al lavoratore dipendente che contrae matrimonio sarà concesso spetta un congedo straordinario retribuito di 15 giorni lavorativi, con trattenuta di quanto eventualmente corrisposto per tale periodo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per i neo-assunti a partire dal 1° giugno 2001, il congedo è pari a 15 giorni di calendario. Tale congedo non si computa nel periodo annuale delle computabile nelle ferie. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pienoAl personale chiamato o richiamato alle armi, oltre alla conservazione del posto, spetta il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravitàtrattamento previsto dalle leggi 10 giugno 1940, coniugen. 653, parente o affine entro il secondo grado13 settembre 1946, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancantin. 303 e 3 maggio 1955, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativan. 370 e successive modifiche ed integrazioni. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più periodo trascorso sotto le armi per servizio obbligatorio in seguito alla chiamata od al richiamo va computato agli effetti degli aumenti periodici di un lavoratore dipendente anzianità, del passaggio di livello di cui all'art. 66 e del trattamento di fine rapporto secondo le modalità indicate nell'allegato M) al presente contratto. Il periodo di cui al precedente comma va altresì computato agli effetti dell'anzianità utile per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravitàil calcolo della pensione prevista agli artt. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi 89 e affidatari, che possono fruirne alternativamente98. Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili di cui ai precedenti commi con le normali esigenze organizzative e tecnico-produttive dell'impresadipendente chiamato o richiamato alle armi viene conservato, il lavoratore titolare dei permessi mensili comunica per iscritto al datore di lavoro il calendario di prevista fruizione degli stessi su base trimestrale qualora possibile, o in ogni caso almeno mensile, al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore compatibilmente con le esigenze organizzative dell'impresa. Il lavoratore ha facoltà del servizio ed in particolare con quelle della sostituzione, l'alloggio di modificare, per comprovate ragioni, la data comunicata dandone preavviso scritto al datore di lavoro non inferiore a due giorni lavorativi, fatti salvi comunque i casi di improvvisa grave urgenza. Il datore di lavoro, nell'ambito proprietà del mese di riferimento, ove sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative o produttive, che comunica al lavoratore, può differire la fruizione dei permessi rispettando il limite temporale del mese. Sono comunque fatte salve le situazioni in cui comprovate ragioni del lavoratore abbiano carattere di assoluta indifferibilità ed urgenza. Il lavoratore beneficiario dei permessi Consorzio di cui fruisca insieme con i familiari conviventi ed a suo carico all'atto della chiamata o del richiamo. In caso contrario deve essere corrisposta un'indennità di ammontare pari al valore locativo dell'alloggio, già determinato ai commi precedenti ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sedesensi dell'art. 57. Nei casi di eccessiva concentrazione infortunio o di lavoratori aventi diritto nello stesso appaltomalattia non ascrivibili a causa di servizio, ai dipendenti che abbiano superato il periodo di prova, deve essere garantita, mediante integrazione delle somme a tale da ostacolarne titolo corrisposte dagli Istituti previdenziali e assistenziali, l'intera retribuzione per i primi dieci mesi di assenza e la corretta gestione ed metà di essa per i successivi cinque mesi. Qualora lo stato di malattia o di infortunio si protragga oltre il normale funzionamentoquindicesimo mese di cui al primo comma e semprechè sussista - a seguito dei relativi accertamenti sanitari effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative ovvero in caso di contestazione, a livello aziendale impresa e rappresentanze sindacali si incontreranno al fine di valutare ogni possibile soluzione alternativa. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare dal Collegio medico di cui agli articoli 46 e seguenti ultimi due commi del presente c.c.n.l.articolo - prognosi di guarigione con possibilità di efficiente ripresa del servizio, al dipendente viene, a sua richiesta, conservato il lavoratore beneficiario dei permessi posto per un ulteriore periodo di cui ai precedenti commi decade dai diritti dodici mesi. Durante tale periodo, che non viene computato ad alcun effetto, non spettano emolumenti di sorta. Trascorso il termine di cui al 2° comma del presente articoloarticolo senza che il dipendente abbia potuto riprendere servizio, qualora ovvero anteriormente a tale scadenza, qualora, in seguito a nuova prognosi, risulti che lo stesso non possa efficacemente riprendere il datore servizio, il rapporto si risolve di lavoro diritto. Qualora entro tre mesi dalla fine di un periodo di malattia se ne verifichi un'altra, l'assenza relativa a quest'ultima malattia viene considerata come prosieguo della prima a tutti gli effetti. Dello stato di malattia e di infortunio deve essere data immediata comunicazione al Consorzio, seguita dall'invio della documentazione relativa entro tre giorni dalla data dell'insorgenza. Il Consorzio ha facoltà di fare eseguire visite di controllo delle assenze per infermità attraverso i servizi ispettivi dei competenti organi pubblici preposti al servizio sanitario. Le contestazioni che dovessero eventualmente sorgere sono devolute ad un Collegio medico composto da un sanitario di fiducia del Consorzio, da uno di fiducia del dipendente e da un terzo designato dall'Ordine dei medici della provincia ove ha sede il Consorzio, su richiesta di uno dei due anzidetti sanitari. Qualora una delle parti, debitamente invitata dall'altra, non provveda entro quindici giorni dalla ricezione di tale invito alla designazione del sanitario di sua fiducia, la nomina di quest'ultimo spetta allo stesso Ordine dei medici. In caso di infortunio o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno malattia ascrivibili a causa di servizio ed in relazione diretta ed immediata con l'esercizio delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.mansioni commesse al dipendente, si fa luogo al seguente trattamento:

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Congedo matrimoniale. Al lavoratore che contrae matrimonio sarà concesso Ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio, compete al lavoratore, non in prova, un congedo periodo di 15 giorni lavorativicongedo, con trattenuta decorrenza della retribuzione (calcolata con riferimento agli elementi di quanto eventualmente corrisposto per tale periodo dall'Istituto nazionale della previdenza socialecui all'art. Per i neo-assunti a partire dal 1° giugno 200119, il congedo è comma 2), pari a 15 giorni consecutivi, computati escludendo i giorni festivi. Il trattamento economico di calendariocui sopra è corrisposto dall'azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore abbia diritto di riscuotere da parte dell'INPS ed è subordinato, in tale caso, al riconoscimento del diritto da parte dell'Istituto stesso. Tale congedo non si computa nel periodo annuale delle ferie. A condizione Nel caso che la persona handicappata normativa in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intenderà sostituito, fino a concorrenza, dal nuovo trattamento. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 1, L. n. 226/2004, il servizio di leva obbligatoria è sospeso, il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare, ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Il richiamo alle armi non sia ricoverata a tempo pienorisolve il rapporto di lavoro, ed il lavoratore ha diritto, oltre che alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo. Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, il lavoratore è tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto il lavoratore può essere considerato dimissionario, salvo i casi di comprovata impossibilità. In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativaper quanto concerne gli obblighi assicurativi. L'infortunio sul lavoro, anche in maniera continuativase consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più Qualora, durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di un lavoratore dipendente lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione i provvedimenti del caso. Nel caso di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione malattia o di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi e affidatari, che possono fruirne alternativamente. Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili di cui ai precedenti commi con le normali esigenze organizzative e tecnico-produttive dell'impresainfortunio professionali, il lavoratore titolare dei permessi mensili comunica dovrà attenersi alle istruzioni previste dall'art. 39 sul trattamento di malattia ed infortunio non professionali, mentre a lui compete il trattamento dallo stesso articolo stabilito. Nel caso di interruzione del servizio per iscritto al datore di lavoro il calendario di prevista fruizione degli stessi su base trimestrale qualora possibile, o in ogni caso almeno mensile, al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell'impresa. Il lavoratore ha facoltà di modificare, per comprovate ragioni, la data comunicata dandone preavviso scritto al datore di lavoro non inferiore a due giorni lavorativi, fatti salvi comunque i casi di improvvisa grave urgenza. Il datore di lavoro, nell'ambito del mese di riferimento, ove sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative o produttive, che comunica al lavoratore, può differire la fruizione dei permessi rispettando il limite temporale del mese. Sono comunque fatte salve le situazioni in cui comprovate ragioni del lavoratore abbiano carattere di assoluta indifferibilità ed urgenza. Il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai commi precedenti ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Nei casi di eccessiva concentrazione di lavoratori aventi diritto nello stesso appalto, tale da ostacolarne la corretta gestione ed il normale funzionamento, a livello aziendale impresa e rappresentanze sindacali si incontreranno al fine di valutare ogni possibile soluzione alternativa. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare di cui agli articoli 46 e seguenti del presente c.c.n.l., il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai precedenti commi decade dai diritti cause di cui al presente articolo, il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica o stabilizzazione. I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento. L'assenza dal lavoro deve essere comunicata dal lavoratore all'azienda prima dell'inizio del normale orario lavorativo, salvo i casi di comprovato impedimento e sempreché l'azienda sia in grado di ricevere le comunicazioni. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda al più presto possibile e comunque non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio; qualora il datore terzo giorno coincidesse con uno dei giorni festivi di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.cui al 1º comma dell'art. 15, tale termine è posticipato al primo giorno successivo non festivo. Nell'occasione, e nel prosieguo dell'assenza, l'azienda ha facoltà di far accertare lo stato di salute del dipendente soltanto attraverso i servizi ispettivi competenti, come previsto dalle vigenti norme di legge, secondo le modalità previste dalle norme di legge e del presente contratto. A tal fine viene stabilito quanto segue:

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Congedo matrimoniale. Al lavoratore che contrae matrimonio sarà concesso Ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio, compete al lavoratore, non in prova, un congedo periodo di 15 giorni lavorativicongedo, con trattenuta decorrenza della retribuzione (calcolata con riferimento agli elementi di quanto eventualmente corrisposto per tale periodo dall'Istituto nazionale della previdenza socialecui all'art. Per i neo-assunti a partire dal 1° giugno 200119, il congedo è comma 2), pari a 15 giorni consecutivi, computati escludendo i giorni festivi. Il trattamento economico di calendariocui sopra è corrisposto dall'azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore abbia diritto di riscuotere da parte dell'INPS ed è subordinato, in tale caso, al riconoscimento del diritto da parte dell'Istituto stesso. Tale congedo non si computa nel periodo annuale delle ferie. A condizione Nel caso che la persona handicappata normativa in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intenderà sostituito, fino a concorrenza, dal nuovo trattamento. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 1, L. n. 226/2004, il servizio di leva obbligatoria è sospeso, il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare, ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Il richiamo alle armi non sia ricoverata a tempo pienorisolve il rapporto di lavoro, ed il lavoratore ha diritto, oltre che alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo. Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, il lavoratore è tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto il lavoratore può essere considerato dimissionario, salvo i casi di comprovata impossibilità. In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativaper quanto concerne gli obblighi assicurativi. L'infortunio sul lavoro, anche in maniera continuativase consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più Qualora, durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di un lavoratore dipendente lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione i provvedimenti del caso. Nel caso di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione malattia o di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi e affidatari, che possono fruirne alternativamente. Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili di cui ai precedenti commi con le normali esigenze organizzative e tecnico-produttive dell'impresainfortunio professionali, il lavoratore titolare dei permessi mensili comunica dovrà attenersi alle istruzioni previste dall'art. 39 sul trattamento di malattia ed infortunio non professionali, mentre a lui compete il trattamento dallo stesso articolo stabilito. Nel caso di interruzione del servizio per iscritto al datore di lavoro il calendario di prevista fruizione degli stessi su base trimestrale qualora possibile, o in ogni caso almeno mensile, al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell'impresa. Il lavoratore ha facoltà di modificare, per comprovate ragioni, la data comunicata dandone preavviso scritto al datore di lavoro non inferiore a due giorni lavorativi, fatti salvi comunque i casi di improvvisa grave urgenza. Il datore di lavoro, nell'ambito del mese di riferimento, ove sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative o produttive, che comunica al lavoratore, può differire la fruizione dei permessi rispettando il limite temporale del mese. Sono comunque fatte salve le situazioni in cui comprovate ragioni del lavoratore abbiano carattere di assoluta indifferibilità ed urgenza. Il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai commi precedenti ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Nei casi di eccessiva concentrazione di lavoratori aventi diritto nello stesso appalto, tale da ostacolarne la corretta gestione ed il normale funzionamento, a livello aziendale impresa e rappresentanze sindacali si incontreranno al fine di valutare ogni possibile soluzione alternativa. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare di cui agli articoli 46 e seguenti del presente c.c.n.l., il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai precedenti commi decade dai diritti cause di cui al presente articolo, il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica o stabilizzazione. I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento. L'assenza per malattia o per infortunio deve essere comunicata dal lavoratore all'azienda prima dell'inizio del normale orario lavorativo, salvo i casi di comprovato impedimento e sempreché l'azienda sia in grado di ricevere le comunicazioni. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda al più presto possibile e comunque non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il numero di protocollo identificativo del certifico inviato dal medico in via telematica od il certificato cartaceo in caso di mancata trasmissione del certificato telematico per qualsiasi causa; qualora il datore terzo giorno coincidesse con uno dei giorni festivi di lavoro cui al 1° comma dell'art. 15, tale termine è posticipato al primo giorno successivo non festivo. La trasmissione del numero di protocollo identificativo del certificato inviato in via telematica o l'INPS accerti l'insussistenza del certificato cartaceo è assolto secondo le modalità già in atto e/o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.regolata da accordi aziendali. Nell'occasione, e nel prosieguo dell'assenza, l'azienda ha facoltà di far accertare lo stato di salute del dipendente soltanto attraverso i servizi ispettivi competenti, come previsto dalle vigenti norme di legge, secondo le modalità previste dalle norme di legge e del presente contratto. A tal fine viene stabilito quanto segue:

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Congedo matrimoniale. Al lavoratore che contrae matrimonio sarà concesso un congedo di 15 giorni lavorativi, con trattenuta di quanto eventualmente corrisposto per tale periodo dall'Istituto nazionale Nazionale della previdenza socialePrevidenza Sociale. Per i neo-neo assunti a partire dal 1° giugno 2001, il congedo è pari a 15 giorni di calendario. Tale congedo non si computa nel periodo annuale delle ferie. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi e affidatari, che possono fruirne alternativamente. Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili di cui ai precedenti commi con le normali esigenze organizzative e tecnico-produttive dell'impresa, il lavoratore titolare dei permessi mensili comunica per iscritto al datore di lavoro il calendario di prevista fruizione degli stessi su base trimestrale qualora possibile, o in ogni caso almeno mensile, al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell'impresa. Il lavoratore ha facoltà di modificare, per comprovate ragioni, la data comunicata dandone preavviso scritto al datore di lavoro non inferiore a due giorni lavorativi, fatti salvi comunque i casi di improvvisa grave urgenza. Il datore di lavoro, nell'ambito del mese di riferimento, ove sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative o produttive, che comunica al lavoratore, può differire la fruizione dei permessi rispettando il limite temporale del mese. Sono comunque fatte salve le situazioni in cui comprovate ragioni del lavoratore abbiano carattere di assoluta indifferibilità ed urgenza. Il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai commi precedenti ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Nei casi di eccessiva concentrazione di lavoratori aventi diritto nello stesso appalto, tale da ostacolarne la corretta gestione ed il normale funzionamento, a livello aziendale impresa e rappresentanze sindacali si incontreranno al fine di valutare ogni possibile soluzione alternativa. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare di cui agli articoli 46 e seguenti del presente c.c.n.l., il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai precedenti commi decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi dirittidiritti Stante il mutato quadro normativo in materia di formazione professionale e continua, i lavoratori assunti a tempo indeterminato e non in prova, che, al fine di migliorare la propria istruzione e preparazione e le proprie capacità e conoscenze professionali anche in relazione all'attività dell'impresa, risultano iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, parificate, o legalmente riconosciute e comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti. Le parti si impegnano a monitorare la corretta applicazione del diritto previsto dal presente articolo. Le ore di permesso da utilizzare nell'arco del triennio sono usufruibili anche in un solo anno. L'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'impresa o nell'unità produttiva in quella data, salvo conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'impresa o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva, mediante accordi con le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la R.S.U. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempre che il corso al quale il lavoratore interessato intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tale fine il lavoratore interessato dovrà presentare domanda scritta all'impresa nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di 1/3 del monte ore triennale e determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma 5, la Direzione e le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero la R.S.U., stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al comma 4, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc.. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative. Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero la R.S.U.. Le imprese erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al comma 4, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.

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Congedo matrimoniale. Al lavoratore Il lavoratore, uomo o donna, che contrae matrimonio sarà concesso matrimonio, e che abbia superato il periodo di prova, ha diritto ad un congedo straordinario di 15 giorni lavorativiconsecutivi. L'assegno relativo, con trattenuta di quanto eventualmente nella misura della normale retribuzione, sarà corrisposto ai lavoratori interessati da parte delle rispettive aziende, per tale periodo dall'Istituto conto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per i neo-assunti a partire dal 1° giugno 2001, il congedo è pari a 15 giorni di calendario. Tale congedo non si computa nel periodo annuale delle ferie. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore che assiste persona ne rimborserà l'importo secondo le vigenti disposizioni e con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativale modalità prescritte dall'Istituto medesimo. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più lavoratore ha l'obbligo di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi e affidatari, che possono fruirne alternativamente. Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili di cui ai precedenti commi con le normali esigenze organizzative e tecnico-produttive dell'impresa, il lavoratore titolare dei permessi mensili comunica per iscritto esibire al datore di lavoro alla fine del congedo il calendario regolare certificato dell'avvenuto matrimonio. Le parti si impegnano a dare attuazione alle disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura e alla formazione, previste dalla legge 8 marzo 2000, n. 53. Con riferimento ai rinvii operati dalla predetta legge alla contrattazione collettiva, le parti, nel ravvisare l'opportunità di prevista fruizione degli stessi su base trimestrale qualora possibileuna disciplina attuativa omogenea ed uniforme per tutto l'artigianato convengono di recepire nel presente c.c.n.l. le disposizioni attuative che potranno essere definite nel corso di uno specifico negoziato interconfederale sulla materia. I lavoratori per i quali venga accertato lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle "Aziende sanitarie locali" o di altre strutture terapeutico­riabilitative e socio­assistenziali, o se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in ogni caso almeno mensilecui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell'impresacomunque, per un periodo non superiore a tre anni. Il lavoratore ha facoltà è tenuto a riprendere il servizio entro 7 giorni dal termine del programma riabilitativo. Il dipendente che intende avvalersi di modificaredetto periodo di aspettativa è tenuto a presentare all'azienda la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal Servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma di riabilitazione così come previsto dalla normativa vigente. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, per comprovate ragioniil quale il servizio pubblico per le tossicodipendenze attesti la necessità di concorrere al programma di riabilitazione, la data comunicata dandone preavviso scritto possono richiedere di essere posti in aspettativa. Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro non inferiore le attestazioni dello stato di tossicodipendenza del familiare e della necessità di concorrere al programma di cura e riabilitazione. Entrambe le attestazioni saranno rilasciate dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti. La durata massima dell'aspettativa per i lavoratori familiari di tossicodipendenti è di tre anni a due giorni lavorativi, fatti salvi comunque condizione che il Servizio per i casi di improvvisa grave urgenzatossicodipendenti ne attesti la necessità per ogni familiare coinvolto. Il datore di lavoro, nell'ambito del mese di riferimento, ove sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative o produttive, che comunica al lavoratore, può differire la fruizione dei permessi rispettando il limite temporale del mese. Sono comunque fatte salve le situazioni in cui comprovate ragioni del lavoratore abbiano carattere di assoluta indifferibilità ed urgenza. Il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai commi precedenti ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non L'aspettativa può essere trasferito senza il suo consenso usufruita anche in modo frazionato, comunque per periodi non inferiori ad altra sedeuna settimana. Nei casi di eccessiva concentrazione di lavoratori aventi diritto nello stesso appalto, tale da ostacolarne la corretta gestione ed il normale funzionamento, a livello aziendale impresa e rappresentanze sindacali si incontreranno al fine di valutare ogni possibile soluzione alternativa. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare di cui agli articoli 46 e seguenti del presente c.c.n.l., il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai precedenti commi decade dai diritti L'aspettativa di cui al presente articoloarticolo non comporta alcun costo diretto, qualora il datore indiretto e differito per l'impresa e non sarà ritenuta utile ai fini di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi dirittialcun trattamento contrattuale e di legge.

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Congedo matrimoniale. Al Ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore che contrae matrimonio sarà concesso non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. Per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e comunque fatte salve diverse pattuizioni aziendali. Per gli operai e gli intermedi il trattamento economico complessivo di cui sopra sarà commisurato al 100% della retribuzione netta, e sarà corrisposto dall'azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell'INPS; il trattamento è subordinato al riconoscimento del diritto da parte dell'istituto stesso. Nel caso che l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intenderà sostituito fino a concorrenza dal nuovo trattamento. Per gli impiegati in forza alla data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 luglio 1995, la durata del congedo matrimoniale rimane fissata in quindici giorni lavorativi, con trattenuta decorrenza della retribuzione netta. In caso di quanto eventualmente corrisposto infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore saranno conservati il posto e l'anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall'apposito certificato definitivo rilasciato dall'Istituto assicuratore. In tale caso, ove per tale periodo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per i neo-assunti a partire dal 1° giugno 2001, postumi invalidanti il congedo è pari a 15 giorni di calendario. Tale congedo non si computa nel periodo annuale delle ferie. A condizione che la persona handicappata lavoratore non sia ricoverata in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a tempo pienomansioni più adatte alla sua capacità lavorativa, con il lavoratore che assiste persona con handicap mantenimento dei trattamenti in situazione atto. In caso di gravitàevento morboso comportante assenza dal lavoro, coniugericonducibile a un precedente infortunio, parente o affine entro una precedente malattia professionale riconosciuti dall'INAIL, troverà applicazione il secondo gradotrattamento normativo ed economico previsto dal presente articolo anche nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale originari si siano verificati durante precedenti rapporti di lavoro. L'assenza, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi e affidatari, che possono fruirne alternativamente. Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili di cui ai precedenti commi con le normali esigenze organizzative e tecnico-produttive dell'impresa, il lavoratore titolare dei permessi mensili comunica per iscritto al datore escluso l'infortunio avvenuto durante l'orario di lavoro il calendario di prevista fruizione degli stessi su base trimestrale qualora possibile, o in ogni caso almeno mensile, al fine di assicurare il contemperamento del diritto e che non abbia consentito la ripresa dell'attività da parte del lavoratore con le esigenze organizzative dell'impresa. Il lavoratore ha facoltà nell'ambito del suo turno di modificarelavoro, per comprovate ragionideve essere comunicata alla ditta entro 24 ore, la data comunicata dandone preavviso scritto al datore salvo il caso di lavoro accertato impedimento; il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire tempestivamente e comunque non inferiore a due oltre i 3 giorni lavorativi, fatti salvi comunque i casi di improvvisa grave urgenzadall'inizio dell'assenza stessa. Il datore di lavorolavoro deve, nell'ambito nel termine di due giorni dalla data di ricezione del mese certificato medico, dare notizia all'Autorità di riferimentopubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto, ove sussistano motivate esigenze tecnichedi ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. Il lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale non può essere considerato in ferie né in preavviso di licenziamento né in congedo matrimoniale. Al lavoratore sarà riconosciuto inoltre, organizzative o produttivea partire dal primo giorno di assenza e fino a guarigione clinica, che comunica un trattamento assistenziale a integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL, fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta. Per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 45 del presente contratto. Gli elementi di cui al lavoratore, può differire la fruizione dei permessi rispettando il limite temporale del mese. Sono punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e comunque fatte salve le situazioni in cui comprovate ragioni del lavoratore abbiano carattere di assoluta indifferibilità ed urgenzadiverse pattuizioni aziendali. Il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai commi precedenti ha diritto a sceglierepercepire il trattamento previsto dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell'infortunio o della malattia professionale da parte dell'Istituto assicuratore, ove possibilenonché alla comunicazione degli stessi da parte dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di denuncia a carico dei datori di lavoro. In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall'Amministrazione ospedaliera, o l'attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la sede data di lavoro più vicina al domicilio dimissione. Il conteggio finale della persona da assistere integrazione sarà effettuato in base ai certificati definitivi rilasciati dall'Istituto assicuratore. Il trattamento economico predetto assorbe fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto e non può essere trasferito senza sarà cumulabile con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti. A richiesta del lavoratore, l'azienda anticiperà alle normali scadenze dei periodi di paga le indennità a carico del competente Istituto a condizione che non vengano assoggettate a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito non oltre 90 giorni dalla chiusura dell'infortunio o della malattia professionale il suo consenso ad altra sede. Nei casi di eccessiva concentrazione di lavoratori aventi diritto nello stesso appalto, tale rimborso delle stesse da ostacolarne la corretta gestione ed il normale funzionamento, a livello aziendale impresa e rappresentanze sindacali si incontreranno al fine di valutare ogni possibile soluzione alternativa. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare di cui agli articoli 46 e seguenti del presente c.c.n.lparte dell'Istituto interessato attraverso conguaglio o altri analoghi istituti., il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai precedenti commi decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.

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Congedo matrimoniale. Al In caso di matrimonio compete al lavoratore che contrae matrimonio sarà concesso ed alla lavoratrice non in prova, un congedo matrimoniale di 15 giorni lavorativi, consecutivi di calendario remunerati con trattenuta la retribuzione di fatto (pari ad 80 ore) comprensiva di quanto eventualmente corrisposto dall'INPS. Il congedo matrimoniale di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, né potrà essere considerato in tutto o in parte come periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta del congedo deve essere avanzata - salvo casi eccezionali - dal lavoratore o lavoratrice con un preavviso di almeno 6 giorni. La celebrazione del matrimonio, dovrà essere documentata entro i trenta giorni successivi dall'inizio del periodo di congedo. In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. Nel periodo di congedo di maternità (cinque mesi) alla lavoratrice sarà corrisposta una integrazione del trattamento corrisposto dall'Istituto assicuratore fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta. Alla lavoratrice in stato di gravidanza, per malattie insorte in tale periodo dall'Istituto nazionale della previdenza socialee causate dallo stesso stato, è fatto obbligo di presentare domanda di prematernità alla Direzione provinciale del lavoro competente secondo le norme vigenti. Per i neo-assunti a partire il settore escavazione e lavorazione di materiali lapidei, tale normativa decorre dal 1° giugno 2001dicembre 2008. In considerazione del carattere generale e della rilevante importanza sociale e di tutela che riveste la nuova normativa per il sostegno della maternità e della paternità, per il congedo è pari a 15 giorni diritto alla cura ed alla formazione stabilita dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, le parti ravvisando l'opportunità di calendariouna disciplina attuativa omogenea ed uniforme per tutto l'artigianato che eviti ingiustificate disparità di trattamento fra i lavoratori, convengono di recepire nel presente c.c.n.l. Tale congedo non si computa le disposizioni attuative che potranno essere definite nel periodo annuale delle feriecorso di uno specifico negoziato interconfederale sulla materia. A condizione Le parti, ritenendo che la persona handicappata non sia ricoverata il rapporto di lavoro a tempo pieno, il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione parziale (cosiddetto "part-time") possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto lavoro e a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativarispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori concordano quanto segue. Il predetto diritto non contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa con orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto nel presente contratto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per il personale in servizio può essere riconosciuto di tipo: - orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorativa; - verticale, quando la prestazione a più di un lavoratore dipendente tempo pieno si svolge solo per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravitàalcuni giorni della settimana, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitoridel mese o dell'anno; - misto, anche adottivi e affidatariquando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che possono fruirne alternativamente. Al fine contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di contemperare il diritto ai permessi mensili di cui ai precedenti commi con le normali esigenze organizzative e tecnico-produttive dell'impresa, il lavoratore titolare dei permessi mensili comunica per iscritto al datore di lavoro il calendario di prevista fruizione degli stessi su base trimestrale qualora possibile, o in ogni caso almeno mensile, al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell'impresa. Il lavoratore ha facoltà di modificare, per comprovate ragioni, la data comunicata dandone preavviso scritto al datore di lavoro non inferiore a due giorni lavorativi, fatti salvi comunque i casi di improvvisa grave urgenza. Il datore di lavoro, nell'ambito del mese di riferimento, ove sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative o produttive, che comunica al lavoratore, può differire la fruizione dei permessi rispettando il limite temporale del mese. Sono comunque fatte salve le situazioni in cui comprovate ragioni del lavoratore abbiano carattere di assoluta indifferibilità ed urgenza. Il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai commi precedenti ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Nei casi di eccessiva concentrazione di lavoratori aventi diritto nello stesso appalto, tale da ostacolarne la corretta gestione ed il normale funzionamento, a livello aziendale impresa e rappresentanze sindacali si incontreranno al fine di valutare ogni possibile soluzione alternativa. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare di cui agli articoli 46 e seguenti del presente c.c.n.l., il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai precedenti commi decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.

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Congedo matrimoniale. Al Ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore che contrae matrimonio sarà concesso non in prova un periodo di congedo di 15 giorni lavorativiconsecutivi con decorrenza della retri- buzione di fatto, con trattenuta di quanto comprendente la prescritta maggiorazione per gli ope- rai che nel corso dei 12 mesi precedenti siano stati addetti al lavoro a squadre per almeno 6 mesi, ivi compreso il periodo feriale eventualmente corrisposto per tale periodo dall'Istituto nazionale della previdenza socialecoincidente. Per i neo-assunti a partire dal 1° giugno 2001gli operai e gli intermedi il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall'azienda con deduzione di tutte le somme che il lavora- tore ha diritto di riscuotere da parte dell'INPS ed è subordinato al ri- conoscimento del diritto da parte dell'Istituto stesso. Nel caso che l'Istituto in questione subisca variazioni per nuovi accor- di interconfederali sia in rapporto alla durata del permesso che in rap- porto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente ar- ticolo si intenderà sostituito fino a concorrenza dal nuovo trattamento. Le festività nazionali infrasettimanali di cui agli artt. 88 parte Ope- rai, 97 parte Impiegati, cadenti nel corso del congedo è pari matrimoniale dan- no luogo al pagamento, in aggiunta alla retribuzione mensile, di 1/26 della retribuzione normale di fatto ivi compresa la percentuale di mag- giorazione di lavoro a 15 giorni squadre e notturno qualora ne ricorrano gli estremi e senza prolungamento del congedo stesso. Chiarimento a verbale. Nella retribuzione di calendario. Tale congedo non fatto si computa nel periodo annuale delle ferie. A condizione che intende compresa la persona handicappata non sia ricoverata percentuale di lavoro notturno nonché la maggiorazione per lavoro a tempo pieno, il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado squadre qualora tali pre- stazioni siano state già programmate per i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravitàconcessi. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi e affidatari, che possono fruirne alternativamente. Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili di cui ai precedenti commi con le normali esigenze organizzative e tecnico-produttive dell'impresa, il lavoratore titolare dei permessi mensili comunica per iscritto a cottimo si farà riferimento al datore di lavoro il calendario di prevista fruizione degli stessi su base trimestrale qualora possibile, o in ogni caso almeno mensile, al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell'impresa. Il lavoratore ha facoltà di modificare, per comprovate ragioni, la data comunicata dandone preavviso scritto al datore di lavoro non inferiore a due giorni lavorativi, fatti salvi comunque i casi di improvvisa grave urgenza. Il datore di lavoro, nell'ambito guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di riferimento, ove sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative almeno 10 giorni; diversa- mente si farà riferimento al guadagno delle ultime 4 settimane o produttive, che comunica al lavoratore, può differire la fruizione dei permessi rispettando il limite temporale del mese. Sono comunque fatte salve le situazioni in cui comprovate ragioni del lavoratore abbiano carattere di assoluta indifferibilità ed urgenza. Il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai commi precedenti ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Nei casi di eccessiva concentrazione di lavoratori aventi diritto nello stesso appalto, tale da ostacolarne la corretta gestione ed il normale funzionamento, a livello aziendale impresa e rappresentanze sindacali si incontreranno al fine di valutare ogni possibile soluzione alternativa. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare di cui agli articoli 46 e seguenti del presente c.c.n.l2 quin- dicine., il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai precedenti commi decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.

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