Common use of CONSEGNA DEI LAVORI Clause in Contracts

CONSEGNA DEI LAVORI. L‘esecuzione dei lavori e delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula del formale Accordo Quadro, in seguito a consegna iniziale risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell‘esecutore. La suddetta consegna deve intendersi di carattere generale. E‘ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d‘urgenza, alla consegna anche parziale dei lavori, nelle more della stipulazione formale del Accordo Quadro, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865 e dell‘articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale, nonché del D.Lgs. 163/2006; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziarsi immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l‘Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori inerenti gli interventi programmati, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l‘esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere, mediante semplice denuncia di inadempimento con nota raccomandata A.R. il contratto/Accordo Quadro e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l‘affidamento del completamento dei lavori, l‘aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l‘inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

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Samples: Accordo Quadro

CONSEGNA DEI LAVORI. L‘esecuzione L’esecuzione dei lavori e delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula del formale Accordo Quadrocontratto, in seguito a consegna iniziale consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell‘esecutore. dell’esecutore. 1) La suddetta consegna deve intendersi documentazione di carattere generale. E‘ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d‘urgenzaavvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, alla consegna anche parziale dei lavoriassicurativi ed antinfortunistici 2) Dichiarazione dell'organico medio annuo, nelle more della stipulazione formale del Accordo Quadro, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865 e dell‘articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generaledistinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti. 3) Elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata. 4) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto. 5) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 163/2006; 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul verbale le lavorazioni da iniziarsi immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l‘Appaltatore non si presenta a ricevere libro matricola. 6) Copia del registro infortuni 7) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la consegna dei lavori inerenti gli interventi programmati, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l‘esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere, mediante semplice denuncia di inadempimento con nota raccomandata A.R. il contratto/Accordo Quadro e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l‘affidamento del completamento dei lavori, l‘aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l‘inadempimento è considerato grave negligenza accertataditta.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

CONSEGNA DEI LAVORI. L‘esecuzione dei lavori e delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula del formale Accordo Quadro, in seguito a La consegna iniziale risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell‘esecutore. La suddetta consegna deve intendersi di carattere generale. E‘ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d‘urgenza, alla consegna anche parziale dei lavori, nelle more della stipulazione formale del Accordo Quadro, intesa come ordine di immediato inizio sarà effettuata ai sensi degli articoli 337artt.129 e 130 del Regolamento approvato con DPR 21 dicembre 1999, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865 e dell‘articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale, nonché del D.Lgsn.554. 163/2006; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziarsi immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l‘Appaltatore non si presenta a ricevere Per ragioni di urgenza la consegna dei lavori inerenti gli interventi programmatipotrà essere effettuata subito dopo l’aggiudicazione, con le riserve di cui all’art. 337 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all.F e secondo quanto stabilito dall’art. 129, comma 1 del citato Regolamento. Della consegna sarà redatto verbale dal quale, oltre quanto prescritto all’art.130 del Regolamento, dovrà risultare: a) -l’eventuale nomina del rappresentante dell’Appaltatore e il deposito presso l’Istituto del relativo atto notarile; b) -la nomina del Direttore tecnico e del Capo cantiere di cui all’art. 6 del Capitolato Generale; c) -il deposito, presso la Stazione appaltante, di copia autentica della polizza assicurativa di cui al primo capoverso dell’art. 5; d) -il deposito, presso la Stazione appaltante, della documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta; e) -il deposito del programma esecutivo dei lavori fissa un nuovo termine perentorioredatto ai sensi e nei modi di cui al punto 10 f) -l’accettazione del piano di sicurezza con le eventuali modifiche proposte e accettate dal Coordinatore per l’esecuzione; (DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , non inferiore n. 81) g) la trasmissione da parte di ciascuna impresa esecutrice del proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. (DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 h) -l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’Impresa attraverso il deposito del certificato di iscrizione alla CCIAA; i ) -il deposito, presso l’Istituto, della dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate presso l’INPS, l’INAIL e le Casse edili; j ) -il deposito, presso la Stazione appaltante, della dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; k ) -la trasmissione, all’Organo di vigilanza territorialmente competente e a 5 giorni cura dell’Appaltatore, della notifica preliminare; delle denunce dei lavoratori effettuate presso l’INPS, presso l’INAIL e non superiore a 15; i termini per l‘esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante presso le Casse edili; l ) -la nomina del Responsabile del servizio di risolvere, mediante semplice denuncia di inadempimento con nota raccomandata A.R. il contratto/Accordo Quadro prevenzione e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l‘affidamento del completamento dei lavori, l‘aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l‘inadempimento è considerato grave negligenza accertataprotezione.

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Samples: Contract for Extraordinary Maintenance Works

CONSEGNA DEI LAVORI. L‘esecuzione dei lavori Nel giorno e delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula del formale Accordo Quadronell'ora fissati dall'Ente, in seguito a consegna iniziale risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell‘esecutore. La suddetta consegna deve intendersi di carattere generale. E‘ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d‘urgenza, alla consegna anche parziale dei lavori, nelle more della stipulazione formale del Accordo Quadro, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865 e dell‘articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale, nonché del D.Lgs. 163/2006; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente l'Appaltatore dovrà trovarsi sul verbale le lavorazioni da iniziarsi immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l‘Appaltatore non si presenta a posto indicato per ricevere la consegna dei lavori inerenti gli interventi programmatilavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorioche sarà certificata mediante formale verbale, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l‘esecuzione decorrono comunque dalla data redatto in contraddittorio. All'atto della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere, mediante semplice denuncia di inadempimento con nota raccomandata A.R. il contratto/Accordo Quadro e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l‘affidamento del completamento consegna dei lavori, l‘aggiudicatario l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. L'Appaltatore è escluso tenuto a trasmettere all'Ente, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Xxxxx Xxxxx), assicurativi ed infortunistici, comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell’appalto. Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell’Appaltatore, provvederà direttamente la D.L. e all’Appaltatore verranno applicate le penali di cui al successivo art. 29, lettera c), punto1. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore o in caso di inadempienza alla D.L., per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra, da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte dell'Ente, del subappalto o cottimo, come già specificato al punto 2 lett. a dell’art. 11 “Disciplina del subappalto”. Superato il suddetto limite si applicheranno le penali di cui all’art. 29, lettera c), punto 1.. Alla data di consegna dei lavori si dovrà dare concreto inizio a tutte le lavorazioni indicate dalla D.L. in base al progetto posto a base di gara. L’inadempienza alle prescrizioni del presente comma sarà sanzionata secondo quanto previsto all’art. 29, lettera c), punto 2. Entro 10 gg. dalla consegna dei lavori l’Appaltatore presenterà alla D.L. una proposta di programma esecutivo dettagliato delle opere, che dovrà essere redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato, sia delle previsioni contenute nel programma indicativo dei lavori di progetto. In caso di ATI/RTI, il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nell’ATI/RTI, così come dichiarato in fase di gara Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. L’inadempienza alle prescrizioni del presente comma e di quelli che precedono sarà sanzionata secondo quanto l‘inadempimento è considerato grave negligenza accertataprevisto all’art. 29, lettera a), punto 3. Entro quindici giorni dalla presentazione, la D.L., d’intesa con l’Ente, comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla D.L. previa intesa con l’Ente. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che l’Ente si sia espresso, il programma esecutivo si darà per approvato e con apposito verbale concordato con la D.L. si formalizzerà. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento periodico stabilito nel programma ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma stesso in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla D.L.. Il mancato rispetto dei termini di avanzamento mensili daranno luogo all’applicazione delle penalità nella misura stabilita all’art. 29, lettera c), punto 4). Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’Appaltatore, il programma viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla D.L., subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 230 (duecentotrenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla D.L. l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta, con le modalità di cui al successivo art. 16.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

CONSEGNA DEI LAVORI. L‘esecuzione L’esecuzione dei lavori e delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula formale del formale Accordo Quadrocontratto, qualora il verbale di gara non tenga luogo di contratto, in seguito a consegna iniziale consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi effettuarsi, come previsto dall’art. 129, 2° c. del D.P.R. 554/1999, non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell‘esecutoredell’esecutore. La suddetta consegna deve intendersi di carattere generale. E‘ È facoltà della Stazione appaltante dell’Amministrazione procedere in via d‘urgenzad’urgenza, alla consegna anche parziale dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del Accordo Quadrocontratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865 e dell‘articolo dell’art. 129, commi 1 e 4, ° c. del regolamento generale, nonché D.P.R. 554/1999 e degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 163/2006Capitolato Generale d’appalto; in tal caso il Direttore direttore dei Lavori lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziarsi iniziare immediatamente. Se Se, nel giorno fissato e comunicato l‘Appaltatore comunicato, l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori inerenti gli interventi programmatilavori, il Direttore direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l‘esecuzione l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere, mediante semplice denuncia di inadempimento con nota raccomandata A.R. risolvere il contratto/Accordo Quadro contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l‘affidamento l’affidamento del completamento dei lavori, l‘aggiudicatario l’aggiudicatario è comunque escluso dalla partecipazione in quanto l‘inadempimento l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L’Appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, relativi sia al proprio personale sia a quello delle imprese subappaltatrici.

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Samples: Construction Contract

CONSEGNA DEI LAVORI. L‘esecuzione dei lavori Nel giorno e delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula del formale Accordo Quadronell'ora fissati dalla D.L., in seguito a consegna iniziale risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell‘esecutore. La suddetta consegna deve intendersi di carattere generale. E‘ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d‘urgenza, alla consegna anche parziale dei lavori, nelle more della stipulazione formale del Accordo Quadro, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865 e dell‘articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale, nonché del D.Lgs. 163/2006; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente l'Appaltatore dovrà trovarsi sul verbale le lavorazioni da iniziarsi immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l‘Appaltatore non si presenta a posto indicato per ricevere la consegna dei lavori inerenti gli interventi programmatilavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorioche sarà certificata mediante formale verbale, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l‘esecuzione decorrono comunque dalla data redatto in contraddittorio. All'atto della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere, mediante semplice denuncia di inadempimento con nota raccomandata A.R. il contratto/Accordo Quadro e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l‘affidamento del completamento consegna dei lavori, l‘aggiudicatario l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. L'Appaltatore è escluso tenuto a trasmettere all'Ente, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Xxxxx Xxxxx), assicurativi ed infortunistici, comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell’appalto. Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell’Appaltatore, provvederà direttamente la D.L. e all’Appaltatore verranno applicate le penali di cui al successivo art. 29, lettera c), punto1. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore o in caso di inadempienza alla D.L., per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra, da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte dell'Ente, del subappalto o cottimo, come già specificato al punto 2 lett. a dell’art. 11 “Disciplina del subappalto”. Superato il suddetto limite si applicheranno le penali di cui all’art. 29, lettera c), punto 1. Alla data di consegna dei lavori si dovrà dare concreto inizio a tutte le lavorazioni indicate dalla D.L. in base al progetto posto a base di gara. L’inadempienza alle prescrizioni del presente comma sarà sanzionata secondo quanto previsto all’art. 29, lettera c), punto 2. Entro 10 gg. dalla consegna dei lavori l’Appaltatore presenterà alla D.L. una proposta di programma esecutivo dettagliato delle opere, che dovrà essere redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato, sia delle previsioni contenute nel programma indicativo dei lavori di progetto. In caso di ATI/RTI, il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nell’ATI/RTI, così come dichiarato in fase di gara. Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. L’inadempienza alle prescrizioni del presente comma e di quelli che precedono sarà sanzionata secondo quanto l‘inadempimento è considerato grave negligenza accertataprevisto all’art. 29, lettera a), punto 3. Entro quindici giorni dalla presentazione, la D.L., d’intesa con l’Ente, comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla D.L. previa intesa con l’Ente. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che l’Ente si sia espresso, il programma esecutivo si darà per approvato e con apposito verbale concordato con la D.L. si formalizzerà. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento periodico stabilito nel programma ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma stesso in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla D.L.. Il mancato rispetto dei termini di avanzamento mensili daranno luogo all’applicazione delle penalità nella misura stabilita all’art. 29, lettera c), punto 4). Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’Appaltatore, il programma viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla D.L., subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla D.L. l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta, con le modalità di cui al successivo art. 16.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto